Archivi categoria: Assenze

NUOVE TUTELE ALLA MATERNITA’ OLTRE IL 31 DICEMBRE 2015

Il  Dlvo 15 giugno 2015 n. 80 di cui avevamo dato notizia in altro articolo(clicca qui) aveva dato nuove regole sulla maternità fino al 31 dicembre 2015 ed in particolare al  congedo parentale. Elevazione dei limiti temporali di fruibilità del congedo parentale da 8 a 12 anni ed elevazione dei limiti temporali di indennizzo a prescindere dalle condizioni di reddito da 3 a 6 anni.(circolare INPS 17.7.2015 n. 139 : art.32, 34 e 36 T.U. 151/2001 in riferimento agli articoli 7-9-10)(vedi anche articolo su messaggio INPS del 6.7.15 n. 4576   e messaggio INPS 16.7.15 n. 4805 oltre ad articolo su circolare INPS 18.8.2015 n. 152)

Ora con  D.lvo 14/9/2015 n. 148 le modifiche vengono rese permanenti con copertura finanziaria ed estese agli anni successivi al 31 dicembre 2015.

Infatti tale decreto legislativo  (S.O. N. 53  a GU n.221 del 23-9-2015 ) in vigore il 24 settembre scorso all’art. 43, comma 2, così recita:

“2. I benefici di cui agli articoli da 2 a 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, sono riconosciuti anche per gli anni successivi al 2015, in relazione ai quali continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all’articolo 27 del predetto decreto legislativo“.

 



MESSAGGIO INPS 16.7.15  N. 4805: NOVITA’ CONGEDO PARENTALE PER  FIGLI DISABILI

L’INPS ha pubblicato sul sito (clicca qui) il messaggio n. 48095 nel quale fornisce indicazioni sulle modalità di richiesta del congedo parentale anche per i figli disabili, ovvero su come avere accesso al prolungamento del normale congedo parentale per figli con disabilità, ovvero in situazione di gravità definite dall’art. 3 comma 3 della legge n. 104/1992  in base al Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 80 che apporta, in via sperimentale per il solo anno 2015, modifiche al Decreto Legislativo n. 151 del 26 marzo 2001.

E’ la norma che ha previsto che, solo per i congedi fruiti nel corso del 2015, il beneficio possa essere richiesto entro i 12 anni di vita del bambino (e non più 8 anni) o, in caso di adozione o affido, entro lo stesso limite a partire dall’ingresso del minore in famiglia.



MESSAGGIO INPS 6.7.15 N. 4576: CONGEDO PARENTALE MODIFICHE IN VIA SPERIMENTALE

L’INPS ha pubblicato sul sito(clicca qui)  il messaggio n. 4576 in cui da notizia della modifica dell’art. 32 del TU Maternità/paternità(Dlvo 26 marzo 2001 n. 151) riguardante il congedo parentale , apportata con il DLVO 80 del 15 giugno 2015 che eleva i limiti temporali di fruibilità del congedo parentale da 8 a 12 anni e i limiti di indennizzo(30%) a prescindere dalle condizioni di reddito da 3 a 6 anni di cui all’art. 34 del TU, limitatamente ai periodi di congedo usufruibili dal 25 giugno 2015  al 31 dicembre 2015



PUBBLICATO IN G.U. DECRETO NUOVE TUTELE ALLA MATERNITA’

In vigore da oggi 25 giugno 2015 il Decreto  Legislativo 15 giugno 2015 n. 80 sulle “misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell’art. 1 , commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014,  n. 183”  pubblicato su .S.O. n. 34 alla G.U.  n. 144 del 24 giugno 2015(clicca qui).

Detto decreto era stato deliberato  preliminarmente dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 20 febbraio 2015, poi acquisiti i previsti pareri delle Commissioni parlamentari della Camera e del Senato  , era stato deliberato dal Consiglio dei Ministri nella riunione dell’11 giugno 2015.
Con tale decreto che si compone di 28 articoli  vengono apportate modifiche agli articoli 16, 24, 26, 28, 31, 32, 33, 34 ,36, 53, 55, 64, 66, 67, 70, 71, 72 e 85 del D.lvo 26 marzo 2001 n.151  e modifiche agli articoli 11 e 18 bis  in materia di lavoro notturno del D.lvo 8 aprile 2003 n. 66.
Interessanti gli articoli del Decreto n. 23 sulle ”  disposizioni in materia di telelavoro”, n. 24 sul ” congedo per le donne vittime di violenza in genere”  e n. 25 sulla “destinazione di risorse alle misure di conciliazione tra vita professionale e vita privata”



PERMESSO PER LUTTO: PERIODO TEMPORALE DI FRUIZIONE

Il CCNL Scuola  del 29.11.2007 all’art. 15 recita:
“Il dipendente della scuola con contratto a tempo indeterminato, ha dIritto ,sulla base di idonea documentazione anche autocertificata , a permessi retribuiti per i seguenti casi:

…………………………………………………………………………………….

-lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica o convivente stabile e di affini di primo grado:  gg. 3 per ogni evento anche non continuativi.

I permessi sono erogati a domanda, da presentarsi al Dirigente scolastico da parte del personale docente ed ATA”

All’art. 19 comma 9 è ribadito il diritto ai tre giorni anche per il personale a tempo determinato

Per stabilire il grado di parentela o affinità si fa riferimento alle norme contenute in materia negli artt. 76-78 del codice civile:

– parenti entro il secondo grado: genitori, figli, fratelli e sorelle,nonni, nipote come figlio del figlio

– affini entro il primo grado: suoceri, nuore, generi

La stabile convivenza è dimostrata ed accertata attraverso la presentazione, da parte dell’interessato, della specifica certificazione anagrafica.

I permessi non spettano invece per il decesso di nipoti e/o zii propri (parenti di III grado) o del coniuge (affini di III grado); non spettano neanche per il decesso dei cognati (affini di II grado),nè per gli zii acquisiti ed i nipoti acquisiti(affini di III grado ) come invece previsto per i 3 giorni di permesso previsti dall’art. 33 legge 104(vedi schema semplificato per gradi di parentela/affinità).

In tutti i casi in cui il permesso non spetti (es. decesso di uno zio o di un cognato), il dipendente può comunque ricorrere alla fruizione dei permessi per motivi personali o familiari (art 15  comma 2 del CCNL  Scuola per il personale a tempo indeterminato; art 19 dello stesso Contratto per il personale a tempo determinato).

La fruizione dei permessi necessita di alcune puntualizzazioni:

1)la non continuità dei giorni di permesso(nei recedenti contratti e in quello degli altri comparti devono essere consecutivi): ciò significa la facoltatività/possibilità di articolarne la fruizione “scomputando” dal periodo di assenza –ad es. gli eventuali giorni festivi e/o liberi da impegni istituzionali

2)gg. 3  per evento  luttuoso :  ciò significa che si può usufruire di 3 giorni per ogni evento luttuoso anche nelle stesso anno scolastico( nel privato si può usufruire di 3 gg. per ogni anno per un solo evento luttuoso)

3) tutti i permessi retribuiti, compresi quelli per lutto, sono ”erogati a domanda” cioè sono attribuiti e non come nel  contratto del 1995 art. 21  “sono concessi”, nel senso che rispetto a concedere: veicolano, sostanzialmente, il significato di assegnare e riconoscere qualcosa come spettante di diritto.

In merito al limite temporale entro cui usufruire deI permessI per lutto l’ARAN per il settore scuola si è espressa in data 14/01/2010 con SCU_015_ Orientamenti applicativi presente sul ito dell’ARAN (clicca qui) nel senso che l’art. 15 dell CCNL  Scuola  del 29.11.2007  ” seppure non disponga il limite temporale entro cui utilizzare i 3 giorni concessi al dipendente avente diritto, autorizza, comunque, l’utilizzo non oltre un ragionevole lasso di tempo dall’evento stesso in considerazione della natura specifica che origina tali permessi”

Recentemente in data 09.01.2015 si è espressa per il comparto ministeri  con M_218_Orientamenti applicativi presente sul sito dell’ARAN (clicca qui) al quesito se sia possibile usufruirne  a distanza di un mese.

Si sottolinea anche l’Orientamento RAL_926 del 7.12.2011  per il comparto Regioni ed autonomie locali(clicca qui) in merito al quesito se i 3 giorni di permesso decorrono obbligatoriamente dall’evento(ATTENZIONE: per il COMPARTO SCUOLA i 3 giorni possono essere non consecutivi)

Non si può non citare l’art. 1 del D.P.C.M. 21.07.2000 n. 278 che al comma 2 prevede che i giorni devono essere utilizzati entro 7 giorni dal decesso.



PERMESSO PER MATRIMONIO

Un caso frequente è che l’interessato contragga prima il matrimonio civile e poi a distanza di molti mesi il matrimonio religioso. Solo in occasione di quest’ultimo richiede di usufruire del permesso per matrimonio.

In effetti la legge italiana riconosce il solo matrimonio  civile o quello religioso che abbia effetti anche civili.

Questo tipo di assenza spetta una sola volta nel caso in cui si voglia celebrare prima la funzione civile e poi quella religiosa e, quest’ultima avvenga magari in un secondo momento e comunque trascorsi più di due mesi.

L’ Aran ha avuto modo di esprimersi il 7.12.2011 con RAL921_Orientamenti applicativi al quesito “Il permesso per matrimonio può essere usufruito in occasione del solo matrimonio religioso?” presente nel sito Comparto Regioni ed autonomie locali(clicca qui)

Inoltre la stessa  ARAN ha pubblicato sui permessi retribuiti del Comparto Regioni e Autonomie locali nel luglio 2013 un opuscolo(clicca qui)  dove a pag.11 e 12 si parla del permesso per matrimonio  e si afferma “Nel caso di sdoppiamento temporale tra la celebrazione religiosa e quella civile del matrimonio, non si determina uno sdoppiamento del permesso che, invece, può essere usufruito dal dipendente una sola volta.
In questo particolare ipotesi, sarà il dipendente a scegliere, tra le due possibilità, il periodo di godimento del permesso.”

Del resto il CCNL Scuola del 29.11.2007 parla in generale di  matrimonio senza specificare se civile o religioso. Infatti recita il comma 3 dell’art. 15:

” 3. Il dipendente ha, altresì, diritto ad un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio, con decorrenza indicata dal dipendente medesimo ma comunque fruibili da una settimana prima a due mesi successivi al matrimonio medesimo”



GIORNO LIBERO TRA DUE PERIODI DI ASSENZA

In merito al giorno libero  tra due periodi di assenza l’ARAN con  SCU_021_ORIENTAMENTI APPLICATIVI  pubblicato il 16.2.2011 sul sito dell’ARAN(clicca qui) ha precisato:

“Per quanto riguarda l’eventualità che il sabato previsto come giornata libera sia compreso tra due periodi di assenza per malattia, si considera , a parere dell’Agenzia, un unico periodo di assenza per malattia se il docente non si sia reso disponibile per la ripresa in servizio”.

Si ritiene che lo stesso riguarda  le vacanze natalizie e  le vacanze pasquali  nel caso il docente si dichiara disponibile per la ripresa del servizio.

Infatti sia nel giorno libero che nel periodo di vacanze il docente è tenuto a partecipare ad eventuali riunioni riguardanti le 80 ore.in quanto è in servizio.

Per approfondimenti si rimanda all’articolo da me pubblicato il 20.12.2006(clicca qui) con il titolo “ASSENZE: DOMENICA, NATALE E PASQUA TRA DUE PERIODI DI ASSENZA” a  cui sono allegate le note del Tesoro  prot. n. 108127 del 15 giugno 1999 (clicca qui) e  prot. n. 126690 del 12 maggio 1998 (clicca qui)



INCIDENTE STRADALE: ASSENZA PER UN INCIDENTE CAUSATO DA TERZI. AZIONE DI RIVALSA

Come è noto, il C.C.N.L. – Comparto Scuola all’art. 17 – co. 17   disciplina le ipotesi di assenza per malattia del personale docente e non docente  causato da colpa di un terzo.
In detti casi, il dipendente che – a causa dell’infortunio subito al di fuori del rapporto di lavoro imputabile a responsabilità di terzi, sia stato risarcito dal terzo stesso responsabile del fatto lesivo, ha l’obbligo di versare all’Amministrazione una somma pari alla retribuzione percepita durante l’assenza, compresi gli oneri riflessi.

            La norma vuole impedire che il dipendente percepisca la retribuzione da parte dell’Amministrazione e, al tempo stesso, il risarcimento da mancato guadagno da parte del terzo o dalla Assicurazione di quest’ultimo.
           L’Amministrazione, quindi, può agire sia verso il dipendente chiedendo la restituzione di quanto eventualmente percepito a titolo di retribuzione durante l’assenza per malattia, qualora questi abbia già ottenuto dal terzo responsabile il risarcimento comprensivo della retribuzione, sia verso il terzo responsabile dell’infortunio.

In merito alle modalità si ricorda che l’Avvocatura dello Stato  di Bologna  ha espresso un proprio parere in data 30 gennaio 2003 prot 1717.

Tale parere accompagnato dalla nota dell’USR di Bologna 11.2.2003 prot. 2039/C2, in provincia di Forlì è stato trasmesso dall’USP   a tutte le istituzioni scolastiche  con nota 21 febbraio 2003 prot. 1016/C14.

Nel parere dell’Avvocatura del 2003 è citato  la  precedente nota prot. n. 14351 del 24.7.2001 già trasmessa a suo tempo dall’USP di Forlì a tutte le istituzioni scolastiche con nota 27.2.2001 prot 14283/C14.

Si segnala che il 1.4.2010 l’USR della Lombardia ha emanato apposita circolare con modello richiesta risarcimento (clicca qui)

Poi l’USR del Piemonte ha emanato la nota 1.7.2013 prot. 6187/U(clicca qui) con allegato il modulo di richiesta risarcimento(clicca qui)
Da ultimo  con nota 29 ottobre 2013 prot. 32943 (clicca qui)l’USR  per il Lazio