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PROROGA CONGEDO OBBLIGATORIO PER IL 2017 PADRI DIPENDENTI: MESSAGGIO INPS N. 828/2017

L’INPS con messaggio n. 828/2017(clicca qui) ha comunicato che ai sensi dell’art. 1, comma 354 della legge 11 dicembre 2016 n. 232(legge bilancio 2017) i congedi obbligatori(2 giorni entro i 5 mese di vita o di ingresso in famiglia) per i padri lavoratori dipendenti sono stati prorogati anche per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenute nell’anno solare 2017; il congedo facoltativo invece per i padri non è prorogato per l’anno 2017.

Nel messaggio si richiama la circolare INPS n. 40/2013 (clicca qui)



PERMESSI PERSONALI DOCENTI DI RUOLO: 3 GIORNI O 9 GIORNI ?

Un docente di ruolo dall’1.9.2015 mi chiede a quanti giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari ha diritto.

Nel corso di formazione  per neonominati dell’USP di Forlì è stato detto solo 3 giorni in riferimento all’art. 15 comma 2 del CCNL scuola  tralasciando la seconda parte del comma 2 che dà la possibilità di usufruire per motivi personali e familiari di ulteriori 6 giorni.
PURTROPPO  QUESTA SECONDA PARTE E’ SCRITTA IN BUROCRATESE E QUINDI POCO COMPRENSIBILE DAI NON ADDETTI AI LAVORI(in allegato interpretazione corretta del CCNL)
L’ARAN è intervenuta più volte in riscontro ad appositi quesiti sull’argomento: (vedi Parere n. 2698 del 2.2.2011 a USR per la PUGLIA)sul non potere discrezionale del Dirigente a concedere i permessi per motivi personali.

Da ultimo l’ARAN ha dato risposta chiara sull’interpretazione di tutto il comma 2 dell’art 15 all’USR  per la Calabria che l’ha girata  con nota prot. n. 17734 del 19.12.2014 a tutte le scuole.

QUINDI LA RISPOSTA E’ IL DOCENTE DI RUOLO HA DIRITTO A 9 GIORNI NELL’ANNO SCOLASTICO SENZA NESSUNA DISCREZIONALITA’ DA PARTE DEL DIRIGENTE.



ARAN: RACCOLTE SISTEMATICHE ORIENTAMENTI APPLICATIVI

L’ARAN sul sito per la scuola  (clicca qui) oltre  la Raccolta sistematica del Contratto Scuola aggiornata al Gennaio 2016(clicca qui), ha pubblicato  in data 14.03.2016 la Raccolta sistematica orientamenti applicativi Ferie e festività dicembre 2015 (clicca qui) ed in data 30.0.3.2016 la Raccolta sistematica orientamenti applicativi Assenze per malattia dicembre 2015(clicca qui)



VISITE FISCALI E ASSENZE: FASCE ORARIO REPERIBILITA’ 2016

Il lavoratore della scuola che si assenta dalla scuola per malattia deve essere reperibile nel suo domicilio  7 giorni su 7, inclusi i giorni festivi nelle fasce orario  stabilite per i dipendenti pubblici  dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00(D.M. 18/12/2009 n. 206 in vigore dal 4.2.2010 applicativo dell’ art. 16 comma 9 del D.L. 6 luglio 2011 n .98 convertito in legge 15 luglio 2011 n. 111)

ATTENZIONE:  le fasce orario citate nel comma 14 art. 17 del CCNL Scuola del 29.11.2007  sono superate in quanto anteriori.

Il D.M. 18/12/2009 n. 206 oltre le fasce orario di reperibilità   sopra citate (art. 1) contiene all’art. 2  i casi di esclusione dall’obbligo di  rispettare le fasce di reperibilità( ” i dipendenti per i quali l’assenza e’ etiologicamente riconducibile ad una delle seguenti circostanze: a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita; b) infortuni sul lavoro; c) malattie per le quali e’ stata riconosciuta la causa di servizio; d) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta. 2. Sono altresì esclusi i dipendenti nei confronti dei quali e’ stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato”).

In questi casi precisa la Funzione Pubblica  con parere del 15.3.2010 l’amministrazione può applicare il regime di esenzione delle visite fiscali solo quando è in possesso della relativa documentazione.

Come prevede l’art. 2 di detto D.M. 206/2009 la visita fiscale non può essere disposta per due volte sullo stesso evento morboso di un certificato medico. Naturalmente in caso di prolungamento con altro certificato medico si può disporre una ulteriore visita di controllo.

Il comma 9 dell’art. 16 del D.L. 6. luglio 2011 n. 98(vedi Circolare Funzione Pubblica 1 agosto 2011 n 10  ) stabilisce  tra l’altro  discrezionalità dell’Amministrazione per la visita fiscale(il CCNL Scuola del 29.11.2007 infatti recita al comma 12 dell’art. 17: “L’istituzione scolastica….. può disporre, sin dal primo giorno, il controllo della malattia…..Il controllo non è disposto se il dipendente è ricoverato in strutture ospedaliere, pubbliche o private”) con la precisazione :” il controllo è in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative”

Per i privati le fasce orario invece sono diverse dalle ore 10,00 alle 12,00 e dalle 17,00 alle 19,00.

In caso il medico non dovesse trovare a casa il dipendente  e questi non avesse un valido motivo si applica  l’art. 5, comma 14, del Decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638,(“qualora il lavoratore, pubblico o privato, risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l’intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per l’ulteriore periodo esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo”).

Il Dirigente prima di emanare  il provvedimento di assenza ingiustificata a visita di controllo da inviare alla Direzione provinciale del tesoro ed eventuale sanzione disciplinare chiede giustificazione all’interessato in merito all’assenza ingiustificata alla visita di controllo, assegnando un termine.

L’INPS  ha emanato circolare su giustificazioni(circ. n.183 dell’ 8 agosto 1984 prot. 134421 e circ. 166 del 26-7-1988) e esistono anche sentenze di tribunali e Corte di cassazione(sentenza 6 aprile 2006 n. 8012- sentenza 10 agosto 2004 n. 15446-sentenza 21.7.2008 n. 20080 etc.)

Se il Dirigente ritiene accettabili le ragioni addotte dal’interessato non emette alcun provvedimento di assenza ingiustificata.

Si allegano due modi diprocedere:

1)facsimile di richiesta giustificazione e di decreto di assenza ingiustificata

2)facsimile avvio procedimento e decreto di assenza ingiustificata



CONGEDO PARENTALE PRIMI 30 GIORNI :ORIENTAMENTO ARAN

L’ARAN con orientamento pubblicato sul sito il 5.4.2016(clicca qui)  si e espresso in merito alla retribuzione del congedo parentale per i primi 30 giorni.
Il congedo parentale a cui ha diritto ciascun genitore nei primi dodici anni di vita(prima era nei primi 8 anni)  va retribuito per i primi 30 giorni per intero solo se usufruito entro il 6 anno di vita del bambino (Dlvo 80/2015  alla luce degli art. 32 e 34  modificati TU 151/2001: prima era entro i 3 anni).
Se invece  i 30 giorni sono richiesti per la prima volta dopo(prima era dopo il terzo anno) il sesto anno di vita il trattamento economico al 100% della retribuzione può essere riconosciuto  fino all’ottavo  anno di età del bambino in presenza di un reddito individuale pari a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione(per il 2016 euro 16.311,43: pag. 7 Circ. inps 17.3.2016 N. 51) . In caso contrario verrà retribuito al 30%



CONGEDO MATERNITA’: NOVITA’ ART 16 T.U. COMMA 1 LETTERA D – CIRCOLARE INPS

Con Circolare n. 69 del 28.4.2016(clicca qui) l’INPS  ha fornito chiarimenti  sulle modifiche introdotte dal DLVO 80/2015  al DLVO 151/2001 in particolare al punto 1 sull’art 16(casi di parti “fortemente” prematuri :  cioè prima dei 2 mesi antecedenti alla data presunta del parto) con  2 esempi dopo aver spiegato la modifica introdotta:

“La disciplina previgente prevedeva un congedo di maternità coincidente con i 5 mesi successivi al giorno del parto (circ. 45/2000, par. B e C).

Con la riforma della lett. d) dell’art. 16 T.U., invece, su indicazione ministeriale, il congedo si calcola aggiungendo ai 3 mesi post partum ex lett. c) dell’art. 16 cit. tutti i giorni compresi tra la data del parto fortemente prematuro e la data presunta del parto, risultando così di durata complessivamente maggiore rispetto al periodo di 5 mesi precedentemente previsto.”

SI riporta ad ogni buon fine il testo  del Dlvo 151/2001 come modificato dal D.vo. 80/2015:

“Il comma 1, lett. d) dell’art. 16 T.U. è stato novellato nel seguente modo:

1.“E’ vietato adibire al lavoro le donne:
a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto all’articolo 20;
b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
c) durante i tre mesi dopo il parto, salvo quanto previsto all’articolo 20;
d) durante i giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto, anche qualora la somma dei periodi di cui alle lettere a) e c) superi il limite complessivo di cinque mesi.

Si fa presente che la suddetta circolare INPS fornisce al punto 2 chiarimenti anche sul nuovo art. 16 bis  introdotto dal DLvo 80/2015 riguardante rinvio e sospensione del congedo  obbligatorio in caso di ricovero del bambino.

Aveva già affrontato il problema la fondazione Consulenti del lavoro con circolare n. 17 del 21.7.2015(clicca qui)

 



ARAN: RACCOLTA SISTEMATICA FERIE E FESTIVITA’ COMPARTO SCUOLA

L’ARAN  ha pubblicato nella pagina  Raccolte sistematiche orientamenti il  14.3. 2016(clicca qui)  per il comparto SCUOLA -Raccolta orientamenti applicativi Ferie e festività dicembre  2015(clicca qui).

Per altri comparti  ad esempio Regioni ed autonomie locali aveva pubblicato anche il 1 marzo 2016 Raccolta sistematica orientamenti Malattia(clicca qui) ; lo stesso per il comparto Sanità(clicca qui) ; lo stesso in data 18.3.2016 anche per il comparto università (clicca qui)



RIENTRO IN SERVIZIO DEI DOCENTI DOPO I L 30 APRILE(ART. 7 CCNL SCUOLA 29.11.2007): PERIODI SOSPENSIONE ATTIVITA’ DIDATTICHE

In riferimento all’ art. 37 del CCL scuola  del 29.11.2007   -Rientro in servizio dei docenti dopo il 30 aprile – le scuole si chiedono come debba essere interpretato  per il non rientro nelle classi del titolare dopo il 30 aprile  ai fini del periodo non inferiore a 150 giorni  continuativi nell’anno scolastico la frase “ivi compresi i periodi di sospensione dell’attività didattica “.

In sostanza nei 150 giorni di assenza continuativa si devono includere anche i periodi di sospensione delle lezioni(Natale e Pasqua )

L’ARAN ad una scuola ha chiarito con nota del 15.6.2015  che tali periodi sosno stati inseriti nel testo dell’articolo in quanto rientrano nel computo dell’assenza continuativa ed hanno lo scopo di garantire la continuità didattica del supplente. Per le medesime ragioni di continuità didattica il supplente del titolare è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali



LEGGE STABILITA’ 2016: CONGEDI PAPA PROROGATI AL 2016 – OBBLIGATORIO AUMENTATO A DUE GIORNI

La legge di stabilità(Legge 28 dicembre 2015 n. 208) per il 2016 all’art. 1 comma 205(che si riporta in calce) prevede la proroga al 2016 dei congedi per il papà(congedo obbligatorio e congedo facoltativo da usufruire entro i 5 mesi dalla nascita del figlio), già previsti in via sperimentale per gli anni 2013-15.
Il congedo obbligatorio previsto per un giorno è aumentato a due giorni.

L’INPS ha diramato la circolare n. 40 del 14.3.2013(clicca qui) nella quale per l’AMBITO DI APPLICAZIONE afferma: ” Alla luce di quanto disposto dall’art.1, commi 7 e 8 della citata legge 92 del 2012, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, ha chiarito che la normativa in questione non è direttamente applicabile ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, sino all’approvazione di apposita normativa che, su iniziativa del Ministro per la pubblica amministrazione, individui e definisca gli ambiti, le modalità ed i tempi di armonizzazione della disciplina relativa ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche”

Infatti il Dipartimento della Funzione pubblica con nota n 8629 del 20.2.2013 si è espresso in tal senso(clicca qui)

LEGGE STABILITA’ 2016 

“205. Il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, nonché il congedo facoltativo da utilizzare nello stesso periodo, in alternativa alla madre che si trovi in astensione obbligatoria, previsti in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015 dall’articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono prorogati sperimentalmente per l’anno 2016 ed il congedo obbligatorio e’ aumentato a due giorni, che possono essere goduti anche in via non continuativa. Ai medesimi congedi, obbligatorio e facoltativo, si applica la disciplina recata dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2013. Alla copertura dell’onere derivante dal presente comma, valutato in 24 milioni di euro per l’anno 2016, si provvede quanto a 14 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.”