Il lavoratore della scuola che si assenta dalla scuola per malattia deve essere reperibile nel suo domicilio 7 giorni su 7, inclusi i giorni festivi nelle fasce orario stabilite per i dipendenti pubblici dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00(D.M. 18/12/2009 n. 206 in vigore dal 4.2.2010 applicativo dell’ art. 16 comma 9 del D.L. 6 luglio 2011 n .98 convertito in legge 15 luglio 2011 n. 111)
ATTENZIONE: le fasce orario citate nel comma 14 art. 17 del CCNL Scuola del 29.11.2007 sono superate in quanto anteriori.
Il D.M. 18/12/2009 n. 206 oltre le fasce orario di reperibilità sopra citate (art. 1) contiene all’art. 2 i casi di esclusione dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità( ” i dipendenti per i quali l’assenza e’ etiologicamente riconducibile ad una delle seguenti circostanze: a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita; b) infortuni sul lavoro; c) malattie per le quali e’ stata riconosciuta la causa di servizio; d) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta. 2. Sono altresì esclusi i dipendenti nei confronti dei quali e’ stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato”).
In questi casi precisa la Funzione Pubblica con parere del 15.3.2010 l’amministrazione può applicare il regime di esenzione delle visite fiscali solo quando è in possesso della relativa documentazione.
Come prevede l’art. 2 di detto D.M. 206/2009 la visita fiscale non può essere disposta per due volte sullo stesso evento morboso di un certificato medico. Naturalmente in caso di prolungamento con altro certificato medico si può disporre una ulteriore visita di controllo.
Il comma 9 dell’art. 16 del D.L. 6. luglio 2011 n. 98(vedi Circolare Funzione Pubblica 1 agosto 2011 n 10 ) stabilisce tra l’altro discrezionalità dell’Amministrazione per la visita fiscale(il CCNL Scuola del 29.11.2007 infatti recita al comma 12 dell’art. 17: “L’istituzione scolastica….. può disporre, sin dal primo giorno, il controllo della malattia…..Il controllo non è disposto se il dipendente è ricoverato in strutture ospedaliere, pubbliche o private”) con la precisazione :” il controllo è in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative”
Per i privati le fasce orario invece sono diverse dalle ore 10,00 alle 12,00 e dalle 17,00 alle 19,00.
In caso il medico non dovesse trovare a casa il dipendente e questi non avesse un valido motivo si applica l’art. 5, comma 14, del Decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638,(“qualora il lavoratore, pubblico o privato, risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l’intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per l’ulteriore periodo esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo”).
Il Dirigente prima di emanare il provvedimento di assenza ingiustificata a visita di controllo da inviare alla Direzione provinciale del tesoro ed eventuale sanzione disciplinare chiede giustificazione all’interessato in merito all’assenza ingiustificata alla visita di controllo, assegnando un termine.
L’INPS ha emanato circolare su giustificazioni(circ. n.183 dell’ 8 agosto 1984 prot. 134421 e circ. 166 del 26-7-1988) e esistono anche sentenze di tribunali e Corte di cassazione(sentenza 6 aprile 2006 n. 8012- sentenza 10 agosto 2004 n. 15446-sentenza 21.7.2008 n. 20080 etc.)
Se il Dirigente ritiene accettabili le ragioni addotte dal’interessato non emette alcun provvedimento di assenza ingiustificata.
Si allegano due modi diprocedere:
1)facsimile di richiesta giustificazione e di decreto di assenza ingiustificata
2)facsimile avvio procedimento e decreto di assenza ingiustificata