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QUESITO: RIENTRO DOPO IL 30 APRILE

Un docente assente per malattia dal novembre 2017  fino al 28 marzo 2018 mi chiede se nel caso si riassenti dal 4 aprile al 3 maggio  per congedo biennale per assistenza al padre debba rientrare in classe considerato che il periodo  dal 29 marzo al 2 aprile non è coperto da assenza.

NO, NON DEVI RIENTRARE.

L’ARAN infatti come ho scritto in un precedente articolo del 23 marzo 2016 (clicca qui) ha dato risposta ad una scuola nel senso che non essendoci effettiva ripresa di attività lavorativa del dipendente nel periodo di sospensione delle lezioni( vacanze di pasqua nel caso in esame) tale periodo rientra nel computo dell’assenza continuativa.

La stessa ARAN ha poi pubblicato l’11/10/2016 tale risposta sul sito(clicca qui)  SCU_101_ORIENTAMENTI APPLICATIVI.

Inoltre in una nota al punto C della C.M.  n. 6 del 28-10-2016 prot. n. 16294,inviata a tutte le scuole e riportata nel sito di Pino Durante(clicca qui) al punto C  il Miur ha riportato tale risposta: ” ARAN, ORIENTAMENTI APPLICATIVI, 11 OTTOBRE 2016″



PADRI LAVORATORI: CONGEDO OBBLIGATORIO E FACOLTATIVO

L’INPS ha emanato il messaggio n. 894 del 27.2.2018 (clicca qui) con il quale fornisce ulteriori precisazioni (art. 1 comma 354 della legge 232/2016-Finanziaria 2017)in merito all’aumento del congedo  obbligatorio  per i padri per l’anno 2018 a 4 giorni e al ripristino per i medesimi per il 2018  di un ulteriore giorno di congedo facoltativo



CONGEDO OBBLIGATORIO PADRE DA 2 A 4 GIORNI ANNO 2018

Si ricorda che la legge  di bilancio dello scorso anno(legge 11.12.2016 n. 232) all’art. 1 comma 354  aveva stabilito 4 giorni di congedo obbligatorio(diritto autonomo) per l’anno 2018 per il padre lavoratore dipendente entro i cinque mesi dalla nascita del figlio.

Sempre entro il quinto mese dalla data di nascita può essere usufruito dal padre lavoratore dipendente il congedo facoltativo (diritto subordinato)di 1 giorno(era stato abolito per il 2017), che va scalato dal congedo obbligatorio della madre.

Documenti allegati



REGOLAMENTO VISITE FISCALI IN VIGORE DAL 13.01.18

Sulla G.U. n. 302 del 29 dicembre 2017 è stato pubblicato il Decreto n. 206 del 17 ottobre 2017(clicca qui).
Sono confermate le fasce di reperibilità dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 nonchè l’obbligo di reperibilità anche nei giorni non lavorativi e festivi.

Nella previgente normativa  per ogni evento morboso era previsto un solo controllo fiscale(art. 2 comma 2 D.M. 206/2009 abrogato), ora invece l’art. 2 del DM prevede che le visite possono essere effettuate con cadenza sistematica e ripetitiva, anche in prossimità delle giornate festive di riposo settimanale.

Non è più prevista  dall’art. 4 del D.M. l’esclusione dall’obbligo della reperibilità per i dipendenti in malattia per infortunio sul lavoro.

Inoltre l’art. 4 del D.M. a differenza del precedente D.M. 2009 ora abrogato fa delle precisazioni in merito a:
a)assenze dovute a malattia riconducibile ad un’invalidità riconosciuta che deve essere pari o superiore al 67%.
b) assenze dovute a malattia per causa di servizio si fa riferimento  alle tabelle(tabella A: prime 3 categorie; tabella E: patologie) allegate al DPR 30.12.81 m. 834

 



PREMIO NATALITA’ O ADOZIONE 2017: DOMANDA ONLINE DAL 4 MAGGIO 2017

L’INPS  ha emanato la Circolare n. 78 del 28-4-2017(clicca qui) con la quale  stabilisce che dal 4 maggio 2017 possono essere presentate online  le domande per l’erogazione di un premio di 800 euro alla nascita o adozione indipendentemente dal reddito alle future mamme.
Il bonus spetta a  mamme che partoriscono o adottino un minore nel 2017 . La domanda va presentata dopo il compimento del 7 mese di gravidanza e comunque improrogabilmente entro un anno dal verificarsi dell’evento nascita/adozione.



PERMESSI LEGGE 104: SI POSSONO CUMULARE ?

Ad un quesito posto da una navigante che già usufruisce per sè dei 3 giorni di permesso legge 104 e vorrebbe sapere se può usufruire per la madre portatore di handicap grave dei 3 giorni di permesso e quindi di usufruire complessivamente di 6 giorni mensili si risponde positivamente.

In tal senso ha risposto l’USR della Lombardia con nota n. 4640 del 27.4.2011(clicca qui) di cui si riporta il passo:

“5) Possibilità, per una sola persona, di assistere più soggetti in situazione di disabilità grave
Le nuove norme non precludono invece espressamente la possibilità, per lo stesso dipendente, di assistere più persone in situazione di handicap grave, con la conseguenza che, ove ne ricorrano tutte le condizioni, il medesimo lavoratore potrà fruire di permessi anche in maniera cumulativa per prestare assistenza a più persone disabili.
Analogamente, le nuove norme non precludono espressamente ad un lavoratore in situazione di handicap grave di assistere altro soggetto che si trovi nella stessa condizione e, pertanto, in presenza dei presupposti di legge, tale lavoratore potrà fruire dei permessi per se stesso e per il famigliare disabile che assiste. “.
Si segnala sulle diverse possibilità di cumulo l’articolo del 31 agosto 2016  di Superabile INAIL (clicca qui) che fa un’analisi accurata dei 3 cumuli (1.lavoratore che assiste due familiari con disabilità; 2. lavoratore che beneficia dei permessi per se stesso e per assistere; lavoratore che assiste un familiare che benefica dei permessi per se stesso)richiamando la normativa vigente attuale e “come era in precedenza”.



ARAN: ORIENTAMENTI APPLICATIVI PERMESSI RETRIBUITI

Dopo la pubblicazione per il comparto SCUOLA degli orientamenti applicativi  rispettivamente il 14.3.2016 ed il 30.03.2016(di cui avevamo dato notizia: clicca qui) su Ferie e festività Dicembre 2015  e su Assenze per Malattia Dicembre 2015, L’ARAN ha pubblicato(sul sito) con data 16.01.2017  per il comparto SCUOLA la Raccolta sistematica  orientamenti applicativi Permessi retribuiti Dicembre 2016  relativi ai seguenti istituti contrattuali del CCNL scuola:
permessi retribuiti;
permessi brevi;
permessi diritto allo studio.



FC: RAGIONERIA -CONTROLLO PREVENTIVO

A seguito della  circolare n. 8 della Ragioneria Generale dello Stato del 10.2.17(clicca qui) che fornisce indicazioni circa le modifiche apportate dal decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93 al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123(decorrenti dal 1 gennaio 2017). ed evidenzia le modifiche al controllo contabile, al controllo preventivo(esclusi dal controllo preventivo, ad esempio congedi- assenze) e a quello successivo, la Ragioneria di Forlì-Cesena/Rimini ha inviato alle scuole una nota con cui “Al fine di evitare duplicazioni o inutili invii di documentazione, si invita a sospendere temporaneamente la trasmissione alla scrivente Ragioneria di qualsiasi atto soggetto a verifica preventiva. Faranno seguito successive istruzioni in ordine alle modalità di svolgimento delle attività di controllo”.



PREMIO 800 EURO NASCITA O ADOZIONE MINORE: CIRC. INPS 27.02.2017 N. 39

L’INPS ha emanato la circolare n. 39 del 27.02.2017(clicca qui) con cui fornisce chiarimenti (Requisiti generali- Maturazione del premio alla nascita o all’adozione-Termini di presentazione della domanda e documentazione a corredo)in merito all’applicazione dell’art. 1, comma 353 della legge di bilancio per il 2017(Legge 11.12.2016 n. 232 in S.O.  n. 57 a G.U. n. 297 del 21.12.2016) in merito al premio di 800 euro per la nascita o adozione di un minore verificatesi dal 1.1.2017.