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PERMESSI LEGGE 104/1992: RIPROPORZIONAMENTO PARTTIME VERTICALE O MISTO

L’INPS con circolare 45 del 19 marzo 2021 fornisce, a seguito di due decisioni della Cassazione(sentenza 29.9.2017 n. 22925 e 20.02.2018 n. 4069) alcuni chiarimenti in merito alle formule da applicare ai fini del riproporzionamento dei 3 giorni di permesso mensile di cui all’art. 33 legge 104/92 nei casi di rapporto di lavoro part-time di tipo verticale e di tipo misto con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni del mese, modificando le formule previste nel messaggio INPS 7.8.2018 n. 3114.



NATALE E PASQUA : ARAN ORIENTAMENTI APPLICATIVI

Si segnalano a proposito del periodo di Natale e Pasqua due orientamenti applicativi dell’Aran:
1)il primo orientamento SCU 111 del 31 marzo 2020(clicca qui) in risposta al quesito: ” Come si calcolano i giorni di sospensione delle attività didattiche nel caso in cui il docente si assenti per malattia il giorno prima delle vacanze di Natale o di Pasqua e il giorno di ripresa dopo le suddette vacanze?“;
2)Il secondo orientamento SCU 101 dell”11.10.2016 (clicca qui) in risposta al quesito:” Ai fini del mantenimento in servizio del supplente con rientro del titolare dopo il 30 aprile, nei 150 giorni di assenza del titolare (ridotti a 90 se classi terminali) vanno inclusi i giorni di sospensione delle lezioni (vacanze di Natale /Pasqua) anche se non ha coperto tali periodi con certificazione di assenza?



DISPOSIZIONI VIGENTI: PERSONALE POSTO IN QUARANTENA O DICHIARATO LAVORATORE FRAGILE

Si segnala una interessante scheda (clicca qui) elaborata dalla UIL scuola sul riepilogo delle disposizioni vigenti ASSENZE per il personale posto in quarantena o dichiarato lavoratore fragile:
Dall’attesa dell’esito del tampone, al contact tracing; dalle misure in caso di contratto stretto e di convivente; la condizione del lavoratore riconosciuto in situazione di fragilità, i periodi di malattia e le visite fiscali. Il punto nella scheda Uil Scuola.



LAVORATORI “FRAGILI”

Con la nota 11.9.2020 prot. 1585 il MI ha fornito istruzioni e indicazioni operative in materia di lavoratori e lavoratrici “fragili”, nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro in relazione alla circolare interministeriale 13 del 4.9.2020.



ORDINANZA 28 LUGLIO : COVID-19 E QUARANTENA

Sulla G.U. n. 189 del 29.7.2020 è stata pubblicata(clicca qui) la ORDINANZA 18 del 28 luglio 2020 del COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L’EMERGENZA COVID-19 Arcuri che nomina Il Dipartimento della Funzione Pubblica e l’INPS nelle more di un imminente intervento normativa perchè adottino ogni atto idoneo a chiarire che per il personale della scuola il periodo di assenza dal luogo di lavoro per il tempo intercorrente tra l’esito eventualmente positivo, riscontrato all’esecuzione di analisi sierologiche e l’acquisizione dei risultati del test per la diagnosi dell infezione sia equiparato al periodo della quarantena , ai fini del riconoscimento del trattamento economico previsto dalla normativa vigente.

L’INPS per il settore privato ha fornito indicazioni con il messaggio 24 giugno 2020 n. 2584(clicca qui)



LEGGE 104 :ARAN COSA SI INTENDE PER RICOVERO A TEMPO PIENO?

Già il Ministero della Difesa con apposita circolare 7821 del 7.2.2011 (clicca qui) aveva chiarito che ” Per “ricovero a tempo pieno” si intende quello per le intere 24 ore presso strutture ospedaliere o strutture, pubbliche o private, che comunque assicurino assistenza sanitaria continua e/o specialistica; ne sono escluse le strutture residenziali, case-alloggio o di riposo”.

Tuttavia nel settore scuola alcuni istituti scolastici erroneamente hanno ritenuto che anche le case di riposo sono da considerarsi ricovero a tempo pieno pur non essendoci assistenza sanitaria continuativa.

La Corte di cassazione con sentenza 21416 del 14.8.2019 si è espressa nel senso che il termine “ricovero” di cui all’art. 33 della legge 104 è riferibile solo a strutture di tipo sanitario.

Pertanto il lavoratore può usufruire dei permessi per prestare assistenza al familiare ricoverato presso strutture residenziali di tipo sociale, quali case-famiglia, comunità-alloggio, o case di riposo perchè questi non forniscono assistenza sanitaria continuativa .

L’Aran il 23.9.2019 ha pubblicato(CLICCA QUI) sul sito tale Sentenza della Corte di Cassazione



ESAMI PRENATALI : ASSENZE

L’art. 14 del D.L.gs. 151/2001  prevede il diritto per le lavoratrici madri  a permessi retribuiti per l’effettuazione di esami prenatali.

Tali assenze rientrano nel comparto scuola nel  comma 7 dell’art. 15 del CCNL Scuola del 29.11.2007(“il dipendente ha diritto inoltre. ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge”).
Per il comparto Regioni e autonomie locali l’ARAN si è espressa su tale tipo di assenza ed in particolare sul sito dell’ARAN si trova l’orientamento applicativo RAL 932 del 7.12.2011 che risponde al quesito:”I permessi retribuiti per accertamenti prenatali previsti dall’art. 14 del D. Lgs. n.151/2001 spettano alle lavoratrici anche se il CCNL non li ha richiamati espressamente ?”(clicca qui)  che cita  il CCNL 6.7.1995 Regioni ed autonomie locali art. 19 comma 9 che in sostanza è uguale a quello del comma 7 art 15 comparto scuola(“il dipendente ha altresì diritto ove ne ricorrano le condizioni ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge”).

Con Orientamento RAL 933 e 936 del 7.12.2011 che risponde al quesito: “Come devono essere considerati gli esami prenatali di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 151/2001 per il personale del comparto?” è più esplicito , conferma il tutto(clicca qui)

La stessa ARAN l’ha ribadito anche per il comparto Agenzie Fiscali(art. 46 CCNL 28 maggio 2004 comma 7.”Il dipendente ha, altresì, diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti  previsti da specifiche disposizioni di legge. “) il 26.06.2012 con   AGF-026 – Orientamenti applicativi(clicca qui).

L’ARAN il 25.9.2011 con  ORIENTAMENTO_ M170 si è espresso ANCHE per il comparto ministeri allo stesso modo(clicca qui) citando l’art. 18 del CCNL 16.5.2001 Comparto ministeri( il cui art. 18  comma 9 testualmente recita: “9). Il dipendente ha, altresì, diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge”), nel senso che tali ESAMI prenatali” debbono essere ricompresi nella categoria dei “permessi retribuiti” previsti da specifiche disposizioni legislative”

L’ARAN infine con RAL 935 del 7.12.2011(clicca qui) precisa: “Quanto al fatto che tali permessi non troverebbero riscontro nei vigenti CCNL, premesso che trattandosi di disciplina applicabile a tutti i lavoratori, pubblici e privati, non v’è alcun bisogno di una specifica clausola contrattuale, essendo sufficiente la generale previsione dell’art.2, comma 2, del D. Lgs. n.165/2001, si sottolinea, comunque, che l’art. 19, comma 9 del CCNL del 6.7.1995 (per la scuola art. 15 comma 7 del CCNL 29.11.2017 n.d.r.)stabilisce, con rinvio mobile, il diritto del dipendente a tutti i permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di leggi”.

Nello stesso RAL 935 afferma: Crediamo che non possa esservi alcun dubbio sul diritto della lavoratrice ai permessi retribuiti previsti dall’art. 14 del D. Lgs. 151/2001; come pure è evidente che le relative ore di assenza dal lavoro non devono essere recuperate.

Non sono riconducibili alle assenze per malattia ne ad altri tipi di permessi.  SONO AGGIUNTIVI (Circ. INPS n. 139 del 29.7.2002).

PERTANTO SPETTANO SIA NEL PRIVATO CHE NEL PUBBLICO.

Si allega facsimile domanda di permesso-

Si segnala ad ogni buon fine la circolare dell’USR Lombardia n. 14309 del 1.9.2010 (clicca qui)  dal titolo “Assenze del personale-permessi-casi particolari” in cui a pag. 8 si parla del diritto a permessi per i controlli prenatali

 



CONTROLLI PRENATALI : ASSENZE

L’art. 14 del D.L.gs. 151/2001  prevede il diritto per le lavoratrici madri  a permessi retribuiti per l’effettuazione di esami prenatali.

“ART. 14. Controlli prenatali.
(decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 7)
1. Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l’effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbono essere eseguiti durante l’orario di lavoro.
2. Per la fruizione dei permessi di cui al comma 1 le lavoratrici presentano al datore di lavoro apposita istanza e successivamente presentano la relativa documentazione giustificativa attestante la data e l’orario di  effettuazione degli esami.”

L’INPS ha emanato per i suoi dipendenti la circolare n .139 del 29.7.2002 di cui si riporta il passo relativo ai permessi in oggetto:

. Controlli Prenatali

Ai sensi dell’art. 14 del T.U. e dell’ art. 19 comma 9 del CCNL 1995, le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l’effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche che debbano essere eseguiti durante l’orario di lavoro.
Per la fruizione di tali permessi  deve essere presentata alla sede di appartenenza apposita istanza e successivamente la relativa documentazione giustificativa attestante la data e l’orario di effettuazione degli esami.
Tali permessi non configurano assenza per malattia, né sono riconducibili alla normativa in materia di permessi per visite specialistiche di cui ai Messaggi n. 449 del 26.2.2002 e n. 666 del 21.3.2002″

Tali assenze rientrano nel comparto scuola nel  comma 7 dell’art. 15 del CCNL Scuola del 29.11.2007(“il dipendente ha diritto inoltre. ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge”).

Con apposito articolo dal titolo  “esami prenatali: assenze” sarà approfondito con normativa ARAN  il diritto ai permessi.