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DLVO 105/2022: NOVITA SU ASSENZE PER MATERNITA’

Da oggi 13.8.22 in vigore il Dlvo n. 105 del 30/06/22 in attuazione di Direttiva europea del 20.6.2019 pubblicato sulla G.U. n. 176 del 29 luglio 2022 pagg. 20-25(clicca qui).
Tale decreto apporta modifiche al DLVO 151/2001, al DLVO 81/2015, all’art. 33 della legge 104/92, alla legge 81/2017 e all’art. 4 della legge 53/20.

IL D.LVO prevede all’art. 1 comma 2 che i congedi, i permessi salvo che non sia diversamente specificato , sono direttamente applicabili anche ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni e quindi anche alla Scuola.


L’INPS con comunicato stampa del 10.8.22 ne illustra le novità(clicca qui).
In particolare riguardano:
Il congedo di paternità obbligatorio (art. 27-bis Dlvo 151/2001 aggiunto da Dlvo 105/2022 art. 2) sostituisce il congedo obbligatorio del padre ed il congedo facoltativo del padre : 10 giorni-continuativi o frazionati- da due mesi precedenti la nascita a 5 mesi successivi; diventano 20 giorni nel caso di parto plurimo.
il congedo parentale(trattamento economico e normativo : art. 34 comma 1 DLVO 151/2001 modificato da Dlvo 105/2022 art. 2) :estensione dell’indennità al 30 per cento della retribuzione fino al 12 anno di vita del bambino o dall’Ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento (art. 36 comma 3 Dlvo 151/2001 modificato da dlvo 105/2002) -e non più fino al 6 anno-; periodo massimo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi e non più 6 mesi;( Dvlo 151/2001 confermato comma 3 art. 34) per i periodi di congedo parentale ulteriori ai mesi di cui articolo 32 per la madre ed il padre compreso il genitore solo e dovuta fino al dodicesimo anno – e non più fino all’ottavo anno di vita del bambino – un’indennità pari al 30% della retribuzione in base al reddito individuale dell’interessato inferiore a 2,5 volte inferiore al trattamento minimo di pensione. Per l’anno 2022 euro 17.024,48( 523,83 x13 mensilità x 2,5)(Circ. INPS 4-3-22 n. 35 Lett B punto 4).
SI PRECISA CHE L’ART. 34 del Dlvo 26.3.2001 n. 151 TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO nella nuova formulazione prevede:
-3 mesi alla madre non trasferibili al padre;
-3 mesi al padre non trasferibili alla madre;
-3 mesi aggiuntivi in alternativa tra loro.
La modifica da 6 mesi a 9 mesi attiene solamente alla retribuzione al 30%.


RESTANO IMMUTATI I LIMITI MASSIMI INDIVIDUALI DI ENTRAMBI I GENITORI previsti da CONGEDO PARENTALE art. 32 DLVO 26.3.2001 n. 151 comma 1 e comma 2 :
La madre puo usufruire di massimo 6 mesi di congedo parentale per ogni figlio entro i primi 12 anni di vita o dall ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
il padre puo usufuire di massimo 6 mesi elevabili a 7 nel casi si astenga per un periodo non inferiore a 3 mesi entro i primi 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
entrambi i genitori possono usufruire complessivamente massimo di 10 mesi di congedo parentale (elevabili a 11 mesi nel caso il padre si astenga per un periodo non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
Qualora vi sia un “solo genitore” ovvero genitore con affidamento esclusivo spettano al massimo 11 mesi(modifica introdotta ad art. 32 del Dlvo 151/2001 da Dlvo 105/2022) e non 10 mesi di cui 9 mesi(e non 6) retribuiti al 30%.

ATTENZIONE COSA SI INTENDE PER “GENITORE SOLO” (circ. INPS n. 8 del 17.1.2003 punto 1):
1) Morte dell’altro genitore;
2) abbandono del figlio da parte dell’altro genitore;
3) non riconoscimento del figlio da parte di un genitore;
4) affidamento esclusivo del figlio ad un solo genitore.

La situazione di “ragazza madre” o di “genitore single” non realizza di per sé la condizione di “genitore solo”: deve infatti risultare anche il non riconoscimento dell’altro genitore. Analogamente dicasi per la situazione di genitore separato: nella sentenza di separazione deve risultare che il figlio è affidato ad uno solo dei genitori.

PER IL PERSONALE SCUOLA RESTA FERMA LA RETRIBUZIONE AL 100% PER I PRIMI 30 GIORNI DI CONGEDO PARENTALE computati complessivamente per entrambi i genitori (art. 12 c. 4 CCNL Scuola del 29/11/2007).



CALCOLO FERIE PER DOCENTI IN PART-TIME VERTICALE

Una docente in part-time verticale mi chiede come vanno calcolate le ferie per un docente con tre giorni in part-time.

Premesso che il part-time verticale riguarda i docenti che hanno l’orario su 3 o 4 giorni , che le ferie per il personale docente a tempo pieno sono di 30 giorni al primo anno di servizio e di 32 giorni dopo 3 anni di servizio.

L’art. 39 comma 11, 2 capoverso del CCNL 29.11.2007 recita: “..I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell’anno”.
PERTANTO SI CONSIDERANO I GIORNI LAVORATI NON LE ORE.
LA SETTIMANA SI CONSIDERA SEMPRE DI 6 GIORNI INDIPENDENTEMENTE DAL GIORNO LIBERO O DALLA SETTIMANA CORTA.
Fornisco una modalità di calcolo.
Detto X il numero di ferie da determinare si avrà:
n. gg. di lavoro settimanali : 6 gg.(giorni lavorativi settimanali) = x gg. : 32 gg( ferie spettanti nell’anno al personale a tempo pieno).
primo esempio docente che lavora su 3 giorni settimanali dopo 3 anni di servizio:
3: 6 = x: 32
x= 16 giorni

secondo esempio docente che lavora su 4 giorni settimanali dopo 3 anni di servizio:
4: 6 = x. 32
x= 21,3 arrotondato per difetto a 21 giorni.

Stesso discorso per le festività soppresse (art. 14 CCNL 29.11. 2007).

Analoga proporzione per il calcolo delle festività soppresse:

Detto X il numero delle festività , si avrà :

n. gg. di lavoro settimanali : 6 gg. = x: 4 ff.ss.

x= 2 giorni nel primo caso

x = 2,66 nel secondo caso

IL DOCENTE INVECE IN PART-TIME ORIZZONTALE( cioè con prestazione lavorativa in tutti i giorni della settimana ma di durata ridotta rispetto al personale a tempo pieno) HA DIRITTO AL NUMERO DI FERIE E FESTIVITA’ SOPPRESSE PARI A QUELLO DEL PERSONALE A TEMPO PIENO(art.39 comma 11 , 1 capoverso CCNL 29.11.2007).

NATURALMENTE PER IL PERSONALE NON DI RUOLO BISOGNA TENER CONTO DELLA DURATA DEL CONTRATTO DI LAVORO E PER IL PARTTIME VERTICALE ANCHE DEI GIORNI DI SERVIZIO.

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CONGEDO PER MALATTIA FIGLIO FINO A 8 ANNI

L’art. 47 del Dlgs 151/2001 disciplina la fruizione dei congedi per malattia del figlio.

Fino a 3 anni di vita del figlio il comma 1;

fra i 3 anni e gli otto ani di vita del figlio(fino al giorno compreso dell’ottavo compleanno) il comma 2.

DURATA: fino a 3 anni le assenze sono illimitate: i genitori hanno diritto ad astenersi alternativamente.
DURATA: dai 3 anni(dal giorno successivo al compimento del terzo anno) agli 8 anni(fino al giorno compreso dell’ottavo anno)limite individuali per ciascun genitore di 5 giorni lavorativi all’anno( per ogni anno di età del bambino non per anno scolastico o anno solare). Il limite tra entrambi i genitori è di 10 giorni all’anno e non trasferibili all’altro genitore(circ. Funzione pubblica n. 14 del 16.11.2000 punto 2.3- Circolare INPDAP n. 49 del 27.11.2000 punto 3.2- circ. INPS n. 139 del 29.7.2002 punto 6)).
SPETTANO PER OGNI FIGLIO E PER OGNI ANNO DI ETA’.

TRATTAMENTO ECONOMICO: fino a 3 anni per ogni anno di vita del bambino(per ciascuno dei 3 anni di vita) i primi 30 giorni cumulativi tra i due genitori spetta l’intera retribuzione(comma 5 art. 12 CCNL Scuola 29.11.2007). Gli ulteriori periodi oltre i trenta giorni non sono retribuiti.
TRATTAMENTO ECONOMICO: fra i 3 e gli otto anni: cinque giorni all’anno alternativamente per ciascun genitore(art. 12 comma 5 CCNL Scuola 29.11.2007) non retribuiti.
NON PUO’ ESSERE RICHIESTA PER IL BAMBINO LA VISITA FISCALE(ART. 47 comma 5).

La malattia del bambino per ricovero ospedaliero interrompe le ferie dei genitori (art. 47 comma 4).

Si ribadisce che il genitore può fruire del congedo per malattia del figlio solo alternativamente all’altro genitore: non è escluso però che quest’ultimo possa usufruire contemporaneamente del congedo parentale.

Infatti mentre per la fruizione del congedo per malattia del figlio si esclude che l’altro genitore possa beneficiarne contemporaneamente, al contrario può ammettersi che un genitore possa avvalersi del congedo per malattia del figlio in concomitanza alla fruizione del congedo parentale da parte dell’altro genitore.



LEGGE STABILITA’ 2022 : CONGEDI DI PATERNITA'(NON APPLICABILI ALLA SCUOLA)

La legge di stabilità(Legge 31 dicembre 2021 n. 234 S.O. n. 49 a G.U. n. 310 del 31.12.2021) per il 2022 con l’art. 1 comma 134(che modifica il comma 354 dell’art. 1 legge 11.12.2016 n. 232-LEGGE STABILITA’ 2017- ) ha reso strutturali e stabilizzato a decorrere dal 2021 le disposizioni dei congedi per il papà- introdotti dalla legge n. 92 del 28.6.2012-, congedo obbligatorio e facoltativo per il padre da fruirsi entro i 5 mesi dalla nascita del figlio .
il congedo obbligatorio diventa di 10 giorni dal 2021: è di 7 giorni per il 2020.
Il congedo facoltativo previsto per 1 giorno previo accordo con la madre e in sua sostituzione ,in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.

L’INPS ha diramato sull’argomento la circolare 3.01.2022 n. 1 al punto 3-Congedo obbligatorio e facoltativo di paternità- e nella stessa fa riferimento alla circolare n. 40 del 14.3.2013(clicca qui) nella quale per l’AMBITO DI APPLICAZIONE afferma: ” Alla luce di quanto disposto dall’art.1, commi 7 e 8 della citata legge 92 del 2012, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, ha chiarito che la normativa in questione non è direttamente applicabile ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, sino all’approvazione di apposita normativa che, su iniziativa del Ministro per la pubblica amministrazione, individui e definisca gli ambiti, le modalità ed i tempi di armonizzazione della disciplina relativa ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche”

Infatti il Dipartimento della Funzione pubblica con nota n 8629 del 20.2.2013 si è espresso in tal senso(clicca qui).

QUINDI AL MOMENTO NON SI APPLICA ALLA SCUOLA. I docenti in base all’ultimo capoverso della nota della Funzione Pubblica di cui sopra pubblicato(clicca qui) come Chiarimenti in merito all’art. 4, c. 24 della legge n. 92 del 2012 nel sito della Funzione Pubblica possono godere del congedo parentale(ex astensione facoltativa) prevista dal Dl.vo 151del 2001 e dal CCNL Scuola , che può essere usufruito anche in contemporanea con l’obbligatoria della madre.

SI ALLEGA COMMA 134 DELLA LEGGE STABILITA’ 2022 e CIRCOLARE INPS N. 1 DEL 3.1.2022



DECRETO LEGGE GREEN PASS ESTESO AI GENITORI IN G.U.

Come preannunciato dal comunicato stampa del 09.09.2021 del Consiglio dei Ministri il 10.9. 2021 è stato pubblicato sulla G.U. 217 del 10.9.2021 il Decreto legge 122 del 10.9.2021 che estende a tutti esclusi gli alunni l’obbligo del green pass per entrare a scuola.

Tale decreto legge come indicato all’art. 3 entra in vigore oggi 11.9.2021 cioè il giorno successivo alla pubblicazione sulla G.U.

Documenti allegati



QUESITO: I PRIMI 30 GIORNI SONO RETRIBUITI AL 100% FINO A 12 ANNI VITA DEL BAMBINO-ARAN CIRS 24.2.2021

Una docente pone il seguente quesito: ho lavorato sempre nel privato ora ho preso una supplenza nella scuola , ho un bambino di 10 anni vorrei sapere se chiedo il congedo parentale come mi verrà retribuito.
Purtroppo l’ARAN ha sempre risposto – SCU098 del 5.4.2016(clicca qui) e SCU038 del 7.11.2011(clicca qui) da ultimo CIRS44 del 24.2.2021(clicca qui) -:che la retribuzione per i primi 30 giorni spetta per intero solamente fino a 6 anni di vita del bimbo (un tempo era fino ai 3 anni); nel caso venga richiesta oltre i 6 anni e fino agli 8 tocca per intero solamente se si ha un reddito inferiore al trattamento minimo di pensione a carico dell’Inps(Attualmente 2021 euro 16756,35- Circ. INPS 68 del 22.4.2021 punto 4).In caso sia superiore si ha diritto al 30% della retribuzione.
NON SPETTA ALCUN TRATTAMENTO ECONOMICO SE IL BAMBINO HA PIU’ DI 8 ANNI E FINO A 12.
Ci sono state sentenze favorevoli agli interessati per la retribuzione al 100% dei primi 30 giorni ma valgono solo per i ricorrenti (inter partes ).
Potrebbe la scuola retribuirle al 100% , ma poi la Ragioneria in fase di controllo del decreto farà rilievo in quanto si atterrà alle disposizioni dell’ARAN – CIRS44 del 24.2.2021(clicca qui).



CONGEDO PER ASSISTERE DISABILE :STIPENDIO

Una docente vuol chiedere il congedo straordinario per il figlio portatore di handicap grave e chiede come verrà retribuita.

Al docente che chiede il  congedo biennale retribuito per i figli con handicap grave di cui all’art. 42 D.Lgs.151/2001 comma 5 (come sostituito da art. 4 Dlvo 119/2011 con commi 5, 5-bis, 5-ter, 5- quater, 5-quinquies)anche  frazionato, nell’arco della vita lavorativa , non spetta alcuna retribuzione ma spetta un’indennità corrispondente all’ultima  retribuzione percepita , con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento (a cui aggiungere rateo tredicesima) (art. 42 comma 5-ter D.Lgs.151/2001-IGOP 21.5.2014 n. 30855).
Il congedo è utile SOLAMENTE ai fini del trattamento di quiescenza, mentre non è valutabile in alcun modo né ai fini del TFR ( indennità di buonuscita) né del TFS(Informativa Inpdap n. 30 del 21 luglio 2003), ma non è utile  ai fini della progressione di carriera(Circ. MEF 25.2.2005 n. 487) , né alla maturazione delle ferie(il riconoscimento delle ferie infatti è strettamente legato all’effettivo svolgimento del servizio) e né alla maturazione della tredicesima mensilità(art. 42 comma 5-quinquies D.Lgs 151/2001)
L’ IGOP   però in merito alla tredicesima mensilità con nota  prot. 30855 del 21.5.2014 ha chiarito   che il rateo di 13 mensilità in quanto voce fissa e continuativa maturata mensilmente deve essere computato nel calcolo dell’indennità da corrispondere ( Messaggio MEF n. 77 del 13.6.2014 ) e che la legge(art. 42 comma 5-quinquies D.Lgs 151/2001)  parla di non utilità ai fini della maturazione della tredicesima per evitare una doppia corresponsione dell’emolumento.
Va ricordato però che il Contratto sulla mobilità del personale della scuola riconosce il periodo di congedo utile per la maturazione del punteggio per il servizio e che lo stesso non interrompe la continuità del servizio.



ORIENTAMENTI APPLICATIVI ARAN :ASSENZE MATERNITA’

Si segnalano i recenti orientamenti applicativi Comparto Istruzione e Ricerca settore Scuola(C.I.R.S.) che confermano gli orientamenti espressi nei precedenti anni SCU098 del 5.4.2016(clicca qui) e SCU038 del 7.11.2011(clicca qui):

  1. CIRS44 del 24.2.2021(clicca qui). Quale è il limite temporale ed il relativo trattamento economico del congedo parentale riconosciuto ad entrambi i coniugi nell’arco dei primi dodici anni di vita del bambino?
  2. CIRS45 del 24.2.2021(clicca qui). In caso di parto plurimo i primi 30 giorni del congedo parentale retribuiti al 100% si riferiscono a ciascun figlio?
    Si segnala inoltre il Chiarimento per il comparto Ministeri per assenza malattia del figlio adottato da usufruire entro i 3 anni di vita del bimbo.
    ORIENTAMENTI APPLICATIVI_M92 del 27.5.2011(clicca qui).In caso di genitori adottivi, qual è il periodo entro il quale è possibile retribuire le assenze dovute a congedo per malattia del figlio?
    Si segnala inoltre il chiarimento per il comparto AGENZIE FISCALI riguardanti la sospensione del congedo parentale per malattia della madre.
    AGF_044_ORIENTAMENTI APPLICATIVI del 21.6.2012 (clicca qui) . La malattia della madre insorta durante la fruizione di un periodo di astensione facoltativa ne provoca l’interruzione?
    in tal senso l’interpello del Ministero del lavoro del 28.8.2006 prot. 25(clicca qui) che dà risposta positiva alla sospensione del congedo parentale, su richiesta dell’interessato, in caso di insorgenza di malattia del bimbo.
    Tale interpello richiama la circolare dell’INPS n 8 del 17.1.2003 che prevede la sospensione del congedo parentale, a domanda dell’interessato, a fronte dell’avvenuta malattia del genitore.


ARAN: CONGEDO PARENTALE E PART TIME VERTICALE – ALTRI ORIENTAMENTI RECENTI

Si segnala l’orientamento applicativo CIR34 pubblicato il 13.4.21 (clicca qui) dall’ARAN in merito al quesito sul computo del periodo di congedo parentale chiesto da un dipendente a tempo determinato in regime di part time verticale.

SI segnalano altri ultimi orientamenti applicativi(CIR33,CIR35,CIR37)sul comparto Istruzione e ricerca pubblicati nel sito ARAN( clicca qui) oltre il CIR36 sul contratto d’istituto(clicca qui), presente nel sito ARAN anche in riferimento all’Università(clicca qui).

Si segnala inoltre il chiarimento ARAN del 13.4.2021(CQRS159)(clicca qui) al quesito:” La partecipazione all’assemblea sindacale dei docenti è sempre considerata attività di servizio?”