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DECRETO LEGISLATIVO 62/2024:NOVITA’ IN MATERIA DI DISABILITA’

Il Consiglio dei Ministri in data 15 aprile 2024 ha approvato l’ultimo decreto attuativo della Legge 227/2021 , ovvero il Decreto legislativo 3-05-2024 n. 62 , che introduce importanti novità in materia di disabilità ed è stato pubblicato sulla G.U. 14-05-2024 n .111(clicca qui) ed entrerà in vigore il 30 giugno 2024 e per alcuni aspetti prevede l’ emanazione entro 6 mesi di un decreto ministeriale con disposizioni applicabili dal 10 gennaio 2025.
In particolare le modifiche immediatamente applicative della legge 104 del 1992 riguardano solamente la definizione delle condizioni di disabilità contenuta nell’art. 3 ai commi 1,2 e 3.



CHIARIMENTO ARAN SU PERMESSI PERSONALI RETRIBUITI PERSONALE NON DI RUOLO

A quesito posto da un dirigente scolastico su permessi retribuiti a personale assunto a tempo determinato in base all’art. 35 comma 12 del CCNL 18.1.2024 Aran risponde il 20.02.2024 (clicca qui)che la decorrenza del CCNL decorre dal giorno successivo alla data di stipulazione che è avvenuta in data 18.1.24 e non alla data di pubblicazione sulla G.U. e che il personale docente educativo ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico( 31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno)(art. 35 comma 12) compreso il personale docente assunto con contratto di incarico annuale per l’insegnamento della religione cattolica (comma 5) ha diritto , a domanda, a tre giorni di permesso retribuito , nell’anno scolastico , per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione .
il personale ATA può usufruirne anche ad ore con le modalità di cui all’art. 67.
Conclude che a parere dell’Agenzia i permessi non andranno riproporzionato in quanto non risulta rilevante il giorno di decorrenza del CCNL ma la tipologia del contratto in essere, vale a dire che il personale in servizio con il contratto a tempo determinato(31 agosto o 30 giugno) al momento dell’entrata in vigore del CCNL 19.1.2024 ha diritto ai 3 giorni di permesso retribuito senza alcuna riduzione .



RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO MEF – INFORMATIVA 4- CONGEDO BIENNALE ART. 42,COMMA 5 DLVO 151/2001- INDICAZIONI OPERATIVE

Il MEF Ragioneria generale dello stato ha emanato 8.3.23 l’Informativa 4 (clicca qui) per dare alcune indicazioni operative sul congedo biennale per assistenza portatore handicap grave ai sensi dell’ex art. 42, comma 5, D.lvo n. 151/2001.

REQUISITI PER LA CONCESSIONE DEL BENEFICIO:
a)Convivenza con il portatore di handicap;
b)Rispetto dell’ordine di priorità

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE AL DECRETO

ALTRI ELEMENTI DA INDICARE NEL DECRETO.

In allegato il documento della Ragioneria territoriale dello stato di Novara del 6.9.2022 prot. 22579(clicca qui)



NUOVE FASCE ORARIO REPERIBILITA’ VISITE FISCALI DIPENDENTI PUBBLICI

A seguito della sentenza del TAR del Lazio n. 16305/2023 pubblicata il 3 Novembre 2023, l’INPS con messaggio n. 4640 del 22.12.23 (clicca qui) ha stabilito che i dipendenti pubblici potranno ricevere fino a nuove disposizioni le visite fiscali dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19 di tutti i giorni (compresi domeniche e festivi).
DIminuisce dunque la disponibilità oraria richiesta : prima era di sette ore, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18; ora diventa di quattro ore così come accade già per i lavoratori del settore privato.



CONGEDI PARENTALI SCUOLA : NON CUMULABILI I PRIMI 30 GIORNI ALL’80% CON I PRIMI 30 GIORNI AL 100%

La retribuzione del primo mese di congedo parentale all’80% di cui alla Circ. INPS 45/2023 non riguarda la scuola in quanto nel CCNL Scuola é previsto la retribuzione al 100% per il primo mese di congedo parentale come chiarito dalla Funzione Pubblica con parere 20810/2023(clicca qui) rispondendo al quesito posto da un ASL sull’applicazione dell’art. 1 comma 359 legge 197/2022 : i 30 giorni all’80% non si aggiungono ai 30 giorni al 100% già previsti dal loro CCNL.
QUINDI PER TUTTI I CCNL IN CUI È PREVISTA LA RETRIBUZIONE PIÙ FAVOREVOLE DEI PRIMI 30 GIORNI AL 100% NON È POSSIBILE GODERE ANCHE DEI PRIMI 30 GIORNI ALL’80%.
Si illustra comunque la circolare INPS n. 45 del 16/5/2023(clicca qui) che In merito all ‘art. 1, comma 359 legge 197/2022: elevazione dell’indennità di congedo parentale dal 30% all’80% della retribuzione per la durata massima di un mese di congedo e fino al sesto anno di vita del bambino ha emanato istruzioni operative facendo queste precisazioni:
1) il mese indennizzabile all ‘80% della retribuzione e uno solo per entrambi i genitori o può essere fruito in modalità ripartita tra gli stessi o da uno soltanto di essi.
2) la norma non aggiunge un ulteriore mese di congedo a quelli spettanti.
3) i periodi d congedo parentale fruiti a partire dall’ 1.1.2023 dai genitori lavoratori in relazione a figli di età inferiore a 6 anni sono indennizzati all’ 80% della retribuzione fino al raggiungimento del limite di un mese.
4) i successivi periodi di congedo parentale da usufruire entro i 12 anni di vita del figlio sono indennizzati al 30% della retribuzione fino al raggiungimento del limite di 9 mesi( comprensivo del primo mese indennizzato all’80%);
5) i restanti periodi di congedo parentale fino al limite di 10 o 11 mesi non sono indennizzati, salvo che il genitore abbia un reddito individuale inferiore al trattamento minimo di pensione a carico dell’INPS( Attualmente 2023 euro 18321,55 Circ. Inps 43 del 21.4.23 punto 4).



LEGGE 104 E PERMESSI (ART.33)

A seguito di vari quesiti si forniscono chiarimenti in merito alla concessione dei permessi di cui all’art. 33 della legge 104 del 5.2.1992 :

1)un docente o ATA che è portatore di handicap grave (art.3 comma 3 legge 104) o ha un parente ad esempio genitore portatore di handicap grave da assistere, deve all’inizio dell’anno scolastico presentare richiesta DOCUMENTATA al Dirigente scolastico per usufruire nel corso dell’anno di detti permessi.

2)il Dirigente è tenuto a formalizzare detto diritto in apposito decreto autorizzativo .
I PERMESSI in base al CCNL 29.11.2007 sono giornalieri : 3 giorni al mese in giornate non ricorrenti . Per il solo personale ATA sono previsti anche i permessi orari dall’art. 32 CCNL del 19.4.2018 nel limite massimo di 18 ore mensili(ora art. 68 dell’ipotesi del CCNL del 14 luglio 23) ed é espressamente previsto che il dipendente per i permessi mensili di cui all ‘art. 33 comma 3 legge 104/92 predisponga di norma una programmazione mensile .
La Circolare n. 13/2010(citata dall’Aran nella nota 12 dell’art. 15 comma 6 del CCNL SCUOLA del 29.11.2007 della RACCOLTA DELLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI) diramata dal Dipartimento della Funzione Pubblica al punto 7 “Oneri del dipendente interessato alla fruizione delle agevolazioni” cosí recita : “Salvo dimostrate situazioni di urgenza, per la fruizione dei permessi, l’interessato dovrá comunicare al Dirigente competente le assenze dal servizio con congruo anticipo , se possibile con riferimento all’intero arco temporale del mese al fine di consentire una migliore organizzazione dell’attività amministrativa “.



DURATA CONGEDO STRAORDINARIO ART. 42 DLVO 151/2001

Una docente avente due parenti mamma e fratello con handicap grave chiede se può avere per congedo straordinario per entrambi anni 4.
La risposta è negativa può avere solo due anni per entrambi.
L’art. 42 comma 5 bis del Dlvo 151/2001 introdotto dal Dlvo 119/2011 recita : “ il congedo fruito ai sensi del comma 5 (n.d.r. Congedo straordinario )non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell’arco della vita lavorativa”.

La circolare della funzione Pubbica n 1 del 3.2.2012 a pag. 6 affronta il problema.
In sostanza chiarisce che il limite non superiore a due anni nell’arco dell’intera vita lavorativa é da intendersi complessivo tra tutti gli aventi diritto , per ogni disabile grave . CHI HA PIÚ FAMILIARI DISABILI PUÒ BENEFICIARE DEL CONGEDO PER CIASCUNO DI ESSI, MA IN OGNI CASO NON POTRÀ ECCEDERE I DUE ANNI.
Si segnala ad ogni buon fine che il congedo straordinario possa essere usufruito entro 30 giorni e non più 60 dalla richiesta e che il DLvo 30.6.22 n. 105 prevede riformulando art. 42 comma 5 del Dlvo 151/2001 anche l’inserimento della parte di un’unione civile e del convivente di fatto di cui all’art. 1 comma 36 della legge 20 maggio 2016 n. 76 a partire dal 13.8.2022.



CONGEDO BIENNALE E RICOVERO IN OSPEDALE: ECCEZIONI

PREMESSO CHE I PERMESSI LEGGE 104 NON SPETTANO SE IL PORTATORE DI HANDICAP E’ RICOVERATO IN OSPEDALE A TEMPO PIENO(art. 33 comma 3 legge 5.2.92 n.104 aggiornata al 29/7/22 con art. 3 comma 1, lett. B) del DLVO 30.6.22 n. 105 : ” Il lavoratore…,…. ha diritto di fruire di tre giorni di permesso retribuito…per assistere una persona con disabilità in situazione di gravitá che non sia ricoverato a tempo pieno…”)CON ALCUNE ECCEZIONI STABILITE DA CIRCOLARI INPS (Circ. INPS 23.5.2007 n. 90 pag.3 punto 7) E FUNZIONE PUBBLICA( Circ. 13/2010 del 6.10.2010 pag. 8 e 9).
LA SITUAZIONE DI GRAVITA’ DI HANDICAP RIGUARDA L’ART. 3 COMMA 3 DELLA LEGGE 104/1992.
ORA ART. 42 comma 5-bis DLVO 119/2011 LO PREVEDE PER IL CONGEDO STRAORDINARIO (“ il congedo é accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza”).
Una docente in congedo biennale ha avuto il genitore portatore di handicap grave ricoverato in ospedale e il medico della struttura ha chiesto a Lei di asssisterlo.
La scuola le ha negato verbalmente il congedo richiamando una circolare della Funzione pubblica n. 13 del 2010 che dava la possibilitá dei permessi solo nel caso di figli minorenni, ma che é stata superata dal DLVO 18.7.2011 n.119 che modifica art 42 comma 5 del DLVO 151/2001 con l’introduzione dell’art. 42 comma 5-bis che lo prevede per il congedo straordinario.
L’INPS con circolare 32 del 6-3- 2012 in base a detto art.42 comma 5-bis in vigore da 11.8.2011 ha modificato la precedente circolare 155 del 3-12-2010 sui 3 giorni di permesso limitati ai figli minorenni estendendo anche al congedo straordinario come previsto dal comma 5-bis la possibilitá al punto 6 in caso di ricovero con richiesta da parte della struttura dell’assistenza di un familiare di usufruire di detto congedo.
Del resto la stessa INPDAP prima con circolare n. 17 del 17.11.2011(punto 4 pag. 5), poi con circolare n. 22 del 28.12.2011 ( pag. 2 e pag. 3) ha recepito tale novitá.
Si fa presente inoltre come chiarito da ARAN con Sentenza della Corte di Cassazione del 23.9.2019 (vedi mio articolo del 24.9.19) per ricovero a tempo pieno si intende quello per le intere 24 ore presso strutture ospedaliere o strutture, pubbliche o private, che comunque assicurino assistenza sanitaria continua e/o specialistica; ne sono escluse le strutture residenziali , case-alloggio o di riposo



CIRC INPS SU NOVITA’INTRODOTTE DAL 13.8.22 SU CONGEDI PARENTALI

L’INPS il 27.10.22 ha emanato la circolare 122 (clicca qui) fornendo indicazioni alle novitá introdotte dal Dlvo 105/2022 su congedo paternitá , congedo parentale utili anche in riferimento all’art. 12 del CCNL Scuola del 29.11.2007.

L’INPS nella premessa PRECISA CHE TALI DISPOSIZIONI SI APPLICANO ANCHE AI DIPENDENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.

Il Ministero della Difesa aveva giá emanato sulle modifiche apportate dal Dlvo 105/2022 in materia di congedo di paternitá e congedo parentale il 16 agosto apposita circolare(DGPC prot.16 agosto 2022 n. 52284 ) diramata con comunicato del 23.9.2022.
Aveva inoltre emanato il 16 agosto(DGPC prot. 16 agosto 2022 n. 52285) apposita circolare anche sulle modifiche apportate dal Dlvo 105/2022 in materia di permessi mensili per l’assistenza a familiare con handicap grave ex legge 104/92 nonché in materia di congedo biennale assistenza ex art. 42, con. 5, Dlvo 151/2001.
Anche l’Ispettorato nazionale del lavoro aveva emanato la nota 9550 del 6.9.2022 facendo una illustrazione completa sulle novitá introdotte dal D.Lvo 105/2022.

CI SI AUGURA CHE A BREVE ANCHE LA FUNZIONE PUBBLICA FORNISCA INDICAZIONI OPERATIVE.



NOVITA’ : PERMESSI ART. 33 LEGGE 104 E CONGEDO STRAORDINARIO ART. 42 C. 5 DLVO 151/2001

Il Dlvo 105 del 30.6.22 apporta modifiche dal 13.8.22 su:

PERMESSI di cui all’art.33 legge 104/1992 (eliminazione del principio del ” referente unico”; il diritto dei 3 giorni mensili può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli aventi diritto, che possono fruirne in via alternativa tra loro; esteso al convivente di fatto di cui all’art. 1 comma 36 legge 76/2016 oltre l’unione della parte civile).


CONGEDO STRAORDINARIO di cui all’art, 42 comma 5 del Dlvo 151/2001(introduce il ”convivente di fatto di cui all’art. 1 comma 36” della legge 76/2016 tra i soggetti individuati dal legislatore ai fini della concessione del congedo in via alternativa e al pari del coniuge e della parte dell’unione civile; ridotto da 60 a 30 giorni dalla richiesta il termine entro il quale fruire del congedo)

L’INPS con messaggio n. 3096 del 5.8.22 (clicca qui) ha emanato le prime indicazioni in materia con riferimento ai lavoratori dipendenti del settore privato.