Archivi categoria: Utilizzazioni/assegnazioni provvisorie

GRADUATORIE INTERNE SOPRANNUMERARI SCUOLA SECONDARIA 2023 DOCENTI

Ieri 21.3.23 è scaduto il termine per la presentazione delle domande di trasferimento. Da oggi 22.3.23 ed entro 15 giorni le scuole dovranno pubblicare le graduatorie interne dei soprannumerari docenti(art. 21 comma 3 CCNI 2022) COMPRENDENTI i docenti titolari , con i titoli posseduti alla data del 21 MARZO 2023,  tenendo in considerazione le precedenze (tra cui la legge 104)   per cui il docente non deve essere incluso in dette graduatorie, tranne che la contrazione di organico  sia tale da rendere necessario il coinvolgimento.


ATTENZIONE: chi ha l’assistenza al familiare  portatore di disabilità domiciliato   in comune diverso da quello di titolarità deve per essere escluso dalla graduatoria interna aver presentato entro il 21 MARZO 2023 domanda di trasferimento volontario esprimendo come prima preferenza una scuola del Comune dell’assistito(art. 13 CCNI comma 2 ).

L’esclusione dalle graduatorie di istituto opera se il docente è titolare in una scuola ubicata nella stessa provincia in cui è domiciliato l’assistito.

LE SCUOLE NON DOVREBBERO LIMITARSI A CONSEGNARE UNA SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DEL SOPRANNUMERARIO alcune volte con relative note: non sempre di facile comprensione: ma richiedere i documenti.

MI E’CAPITATO IL CASO DI UNA DOCENTE CHE DI RUOLO ALLE SUPERIORI AVEVA PRESTATO 8 ANNI DI RUOLO ALLA SCUOLA PRIMARIA: Solamente compilando l’ALLEGATO D al punto 3) C) si capisce che va valutato come preruolo come da nota 4 del CCNI 2022 alla lettera B1. ANZIANITÀ DI SERVIZIO “nella mobilità d’ufficio in merito alla valutazione di un precedente servizio prestato in un ruolo diverso , si precisa che gli anni di servizio di ruolo prestati nella scuola dell infanzia ….si sommano al preruolo e si valutano come preruolo(3 punti pe i primi 4 anni e 2 per i successivi)analogamente al ruolo della scuola primaria , nella scuola secondaria di primo d 2 grado”

QUNIDI Per una corretta compilazione della scheda è necessario compilare ed allegare la documentazione prevista per la domanda di trasferimento(ALLEGATO D, ALLEGATO F, dichiarazioni personali etc) e alcune volte anche l’ALLEGATO F se non si hanno 3 anni escluso l’anno in corso e compilare la seconda parte dell’ALLLEGATO PER LA CONTINUITA’ NEL COMUNE IN ALTRE SCUOLE.

Si fa presente che nelle graduatorie interne vi sono differenze di valutazione rispetto alla domanda di trasferimento:
1) esigenze di famiglia (ad esempio ricongiungimento al coniuge …)si valutano come non allontanamento ed i figli si valutano sempre(nota 7 Note Comuni alle tabelle di valutazione dei trasferimenti).
2)Continuità nel Comune(non prevista per i trasferimenti a domanda)  (gli anni scolastici e la scuola vanno indicati nell ‘ALLEGATO F) (nota 5 bis alle Note Comuni alle tabelle di valutazione dei trasferimenti).
3)Continuità nella scuola già dal primo anno(non occorrono 3 anni come nei trasferimenti a domanda) (ALLEGATO F) (nota 5 bis alle Note Comuni alle tabelle di valutazione dei trasferimenti).

Si ricorda ad ogni buon fine che l’utilizzo sul sostegno fa maturare e non interrompe la continuità nella scuola: infatti   il CCNI  sulla mobilità  alla nota 5 quartultimo capoverso ( che tratta della continuità nella scuola) della  tabelle di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d’ufficio  al quart’ultimo comma secondo periodo  testualmente recita:”………… il punteggio in questione spetta anche……….ai docenti utilizzati a domanda o d’ufficio, sui posti di sostegno anche in scuole o sedi diverse da quella di titolarità….”)

ATTENZIONE: detta continuità viene attribuita al docente trasferito nella nuova scuola quale soprannumerario, nel caso anche in quest’ultima viene formulata la graduatoria interna per l’individuazione del soprannumerario( ad esempio docente titolare per 4 anni nella Scuola A, trasferito nell’a.s. 2022/23 da 1.9.2022 nella scuola B : in quest’ultima scuola in caso di graduatoria interna ai fini dell’individuazione del soprannumerario gli devono essere considerati i 4 anni per continuità nella scuola A cioè come se li avesse prestati nella scuola B)come previsto dall’art. 13 comma 1, punto II, alla fine del 6 capoverso e Nota 5 bis ALLEGATO 2).(VEDI ANCHE ART. 21 COMMA 11)

4)valutazione servizio pre-ruolo e altro ruolo: mentre nelle domande di mobilità vanno valutati sempre 6 punti; nelle graduatorie interne il servizio in altro ruolo va valutato 3 punti(si precisa che per i docenti di ruolo di scuola media si considera altro ruolo quello della scuola superiore e viceversa ; per i docenti di scuola dell’infanzia si considera altro ruolo quello della scuola primaria e viceversa ); il servizio pre-ruolo (VIENE CONSIDERATO PER I DOCENTI DI SCUOLA SECONDARIA PRERUOLO IL SERVIZIO SVOLTO NEL RUOLO INFANZIA O PRIMARIA-VIENE CONSIDERATO PER I DOCENTI DI SCUOLA PRIMARIA/INFANZIA PRERUOLO IL SERVIZIO SVOLTO NEL RUOLO SCUOLA MEDIA O SCUOLA SUPERIORE)3 punti fino a 4 anni e 2 punti per ogni anno in più .Pertanto ad esempio un docente che ha 6 anni di pre-ruolo:  nei trasferimenti ha diritto a 36 punti(6×6=36); nella graduatoria interna a SOLI 16 punti( 4*3=12; 2*2=4) (PREMESSA alle note Comuni alle tabelle dei trasferimenti  sesto capoverso).

ATTENZIONE: PUNTEGGIO AGGIUNTIVO per non aver presentato domanda di mobilità provinciale: non riguarda in alcun modo i docenti nominati in ruolo da 1.9.2004 (sede provvisoria), come è chiaro dalla nota 5 ter  Comuni alle tabelle di valutazione dei trasferimenti in quanto l’ultimo anno di maturazione del triennio  era il 2007/08 ed il docente doveva aver prestato 4 anni consecutivi nella stessa scuola con titolarità.

LE GRADUATORIE DI ISTITUTO SONO DUE (art. 21 comma 11 del CCNI) :
A) docenti di ruolo entrati a far parte dell’ organico dal 1.9.2022 per mobilità a domanda volontaria o assunti in ruolo;
B) docenti di ruolo entrati a far parte dell’organico dagli anni scolastici precedenti per mobilità d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una delle preferenze espresse.
I Docenti legge 104 non devono essere inseriti in graduatoria anche se sono arrivati 1.9.22 e comunque se inseriti nella graduatoria B).



DOMANDE TRASFERIMENTO ATA DAL17.3.2023 AL 3.4.23

Il personale ATA di ruolo può presentare domanda di trasferimento online da 17 marzo al 4 aprile 2023 (art. 2 O.M.).
Il personale ATA a differenza del personale docente non è soggetto a vincolo triennale ad eccezione del DSGA (AREA D.).
GI ex LSU nominati in ruolo con part-time non possono presentare domanda di trasferimento.
I nominati in ruolo CS AA e AT da 1.9.2022 devono presentare domanda di trasferimento in quanto con sede provvisoria per ottenere la sede definitiva .
Le domande di trasferimento per chi chiede anche altra provincia sono due a differenza dei docenti che fanno una sola domanda indicando nella stessa anche sedi di altre provincie, nel limite di 15 preferenze complessive: scuola, comune, distretto, provincia (art. 29 e 30 della O.M.).
Nella domanda non deve essere indicato il titolo di studio tranne che per A.T.
Il personale ata se in possesso di titolo di studio richiesto può presentare domanda di passaggio di profilo ( mobilitá professionale) nell’ambito della stessa area(art. 27 OM. e art. 35 CCNI 2022). Le aree sono due : AREA A : CS e AREA B : AA- AT-CU- IF- GU .
PERTANTO IL CS NON PUÒ PRESENTARE DOMANDA DI PASSAGGIO DI PROFILO AD AA.
Possono essere espresse nella domanda di trasferimento fino a 15 preferenze : istituzione scolastica, distretto , comune e provincia..
Alla domanda vanno allegate : Dichiarazione personale personale ATA, ALLEGATO D ATA-Dichiarazione dell’ anzianità di servizio , eventuale ALLEGATO F ATA-Dichiarazione di servizio continuativo (almeno 3 anni), eventuale ALLEGATO F ATA-Dichiarazione relativa al servizio continuativo, eventuale dichiarazione personale ATA- Legge 104.

ALLEGATO D, ALLEGATO E e ALLEGATO F si trovano nella sezione AUTODICHIARAZIONI DEL SITO DEL MIM.
Le due dichiarazioni personali ATA nel sito dell’USP di FORLI.
Le domande ATA possono essere revocate entro il 1 maggio 2023 (10 giorni prima dell’11 Maggio comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili)(art. 2 O.M.).
I trasferimenti ATA saranno pubblicati il 1 giugno 2023.

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DOCENTI PRESENTAZIONE DOMANDA MOBILITÁ ENTRO IL 21.3.23 :CONSIGLI OPERATIVI

Entro martedì 21 marzo 2023 i docenti che non hanno alcun vincolo possono presentare domanda di mobilitá online (trasferimento e/o passaggi se in possesso si abilitazione ).
CONSIGLI OPERATIVI:
A)VI SONO DUE CATEGORIE DI DOCENTI.
QUELLI CHE NON HANNO MAI PRESENTATO DOMANDA DI MOBILITÀ
1)questi devono fare un elenco degli anni di ruolo con indicazione delle scuole e degli anni di preruolo statali con 180 giorni o dal 1 febbraio ininterrottamente ;
2) devono poi scaricare dall’apposito sito del MI L’ALLEGATO D in cui inserire gli estremi dell’immissione in ruolo e i servizi di cui sopra; SE HANNO nella scuola di titolarità almeno 3 anni di continuità escluso l’anno in corso scaricare anche ALLEGATO F;
3) compilare la dichiarazione personale elaborata dal proprio USP dove indicare lo stato civile, la decorrenza della residenza della persona con cui ci si vuole ricongiungere, esistenza di figli , possesso concorso/concorsi; eventuali abilitazione necessaria per il passaggio etc;
4) DEVONO INSERIRE TALI ALLEGATI dopo essere entrati in Istanza online in ALTRI SERVIZI nella voce Gestione ALLEGATI.
Dopo aver fatto questo devono procedere alla compilazione della domanda di mobilità avendo davanti copia degli allegati.
B)DOCENTI CHE HANNO GIÁ PRESENTATO DOMANDA DI MOBILITÀ
1)devono procurarsi la vecchia domanda di mobilità e i vecchi allegati; la vecchia domanda di mobilità si trova alla voce ARCHIVIO; gli allegati invece in ALTRI SERVIZI alla voce Gestione ALLEGATI;
2) scaricare sia la vecchia domanda sia gli allegati e procedere alla modifica degli ALLEGATI : Allegato D ed eventuale allegato F, nonché Dichiarazione personale. rinominarli con cognome e 2024;
3) inserire gli allegati così modificati in ALTRI SERVIZI alla voce Gestione ALLEGATI.
Procedere quindi alla compilazione della domanda di trasferimento o delle domande in caso anche di domande di passaggio di di ruolo e di cattedra avendo davanti gli allegati.

Esempio compilazione domanda trasferimento per la scuola secondaria di primo grado in relazione anche all’Allegato D Scuola secondaria, F Continuità e alla/e dichiarazione/i personale/i:

Nella pagina 2 ANZIANITÀ

Nella casella 1 inserire il numero di anni di ruolo traendoli dal punto 1) A) dell’ALLEGATO D ed eventualmente dal 1)B) servizi in piccole isole e 1)C) paesi in via di sviluppo :
Punto 1)A) “Complessivamente di anni….. di cui:
“Anni_______di servizio prestato successivamente alla nomina in ruolo” compresi “anni…..derivanti da decorrenza giuridica della nomina coperti da effettivo servizio nel ruolo di appartenenza;

Nella casella 2 Anzianità derivante da:

Per la prima voce trarre gli anni dall’ALLEGATO D dal punto 2) lettera B) Servizio prestato in ruolo della istruzione vecchia secondaria diverso da quello di attuale Appartenenza;
Per la seconda voce trarre gli anni dall’ALLEGATO D dal punto 2) lettera A) “ Anni………derivanti da retroattività giuridica della nomina non coperta da effettivo servizio “;

Nella casella 3
anzianità complessiva di servizio preruolo fare riferimento alla somma dei punti: 3A)(servizi pre ruolo nelle scuole statali con Titolo riconosciuti ai fini della ricostruzione di carriera) ; 3B) servizio militare ; 3 C) servizio di ruolo scuola infanzia/ primaria ; 3D)eventuale servizio pre-ruolo in piccole isole .

Nella casella 4 Numero anni servizio (almeno 3 anni) prestati senza soluzione di continuità : si fa riferimento all ‘ALLEGATO F;

Nella casella 5 numero anni di servizio prestato su posti di sostegno (da compilare solo se si chiedono posti di sostegno) se prestati con titolo di specializzazione(nella dichiarazione personale va dichiarato il titolo di specializzazione la da data del conseguimento) da trarre dal punto 4) lettera A) ruolo sostegno; lettera B) preruolo ; manca nell’ALLEGATO La lettera B) altro ruolo sostegno e la lettera C) retroattività giuridica non coperta da effettivo servizio .
Nella casella 6 punteggio aggiuntivo punti 10 scrivendo SI (e compilando la specifica DICHIARAZIONE PUNTEGGIO AGGIUNTIVO) riguarda immessi in ruolo fino al 2004/2005 per non aver presentato domanda di mobilitá per un triennio nel periodo compreso tra le domande per l’a.s. 2000/2011 e l’a.s.2007/2008 o di averla presentata e non averla ottenuta.

Nella pagina 2 ESIGENZE QUELLO DI FAMIGLIA da dichiarazione personale
Nella casella 7 indicare il comune di residenza del Comune della persona(ivi residente dal…….) cui si chiede il ricongiungimento da trarre dalla dichiarazione personale ;
Nella casella 8 il Comune dopo possono essere assistiti i figli disabili etc;
Nella casella 9 indicare il numero dei figli di età inferiore ai 6 anni al 31.12.23;
Nella casella 10 indicare il numero dei figli di età superiore ai 6 anni ma non superiore ai 18 al 31.12.23.

nella pagina 3 TITOLI GENERALI da trarre dalla dichiarazione personale
Nella casella 11 concorso ordinario di grado pari o superiore ;
Nella casella 12 numero diplomi di specializzazione biennali in corsi post laurea(non valido il diploma specializzazione di sostegno) ;
Nella casella 13 numero diplomi universitari oltre il titolo di accesso;
Nella casella 14 numero corsi di perfezionamento e o master di I o II Livello di durata non inferiore ad un anno con 1500 ore e 60 CFU con superamento prova finale;
Nella casella 15 numero di diplomi di laurea oltre quello necessario al ruolo;
Nella casella 16 conseguimento dottorato ricerca;
Nella casella 17 numero partecipazione esami di stato dal 1998/99 al 2000/01 ;
Nella casella 18 corsi di perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera: clil con certificazione C1 oppure clic senza certificazione C1 ma con attestato frequenza.

Nella pagina 4 PRECEDENZE

Casella 23 indicare la scuola e il tipo posto per rientro nella scuola dalla quale è stato trasferito negli ultimi 8 anni perché soprannumerario;
punto 24 non vedenti;
punti 25 emodializzati;
Legge 104 precedenze
Nella Casella 26 provincia per la quale usufruisce precedenza art. 21 (invalidità superiore a 2/3 + handicap non grave): due certificati uno di invalidità ed uno di legge 104;
Nella Casella 28 la provincia per precedenza docente art. 33 comma 6(persona con handicap grave);
Nella Casella 29 provincia per assistenza a persona portatore di handicap grave (Assistenza figlio/ fratello o sorella/tutela legale; Assistenza coniuge/parte un’infrazione civile/assistenza Genitore).
ATTENZIONE: IL MODULO Dichiarazione personale LEGGE 104 IN BASE ALLA LEGGE CHE ABOLISCE IL REFERENTE UNICO E’ STATO RIELABORATO DALL’USP DI FORLI.
Casella 27 precedenza per necessità di cure a carattere continuativo .
Casella 30 riguarda provincia precedenza coniuge di militare trasferito d’ufficio;
Casella 31 riguarda provincia precedenza cariche pubbliche enti locali;
casella 32 riguarda provincia precedenza rientro da aspettativa sindacale;
caselle 33, 34 riguardano precedenza a chi ha 3 anni di servizio in corsi di istruzione e formazione età adulta, per utilizzati presso strutture ospedaliere o carcerarie.

Nella pagina 5 SCELTA TIPO POSTO
se non si é interessati al sostegno bisogna barrare solo nella casella 36 posto comune.
In caso diverso sei si interessati a trasferimento anche su sostegno:
casella 35 indicare se si é terminato il quinquennio(escluso anno in corso) sul sostegno;
casella 36 indicare ordine di gradimento tipo posto da considerare per il trasferimento 1-2 posto normale e/o 1-2 posto sostegno (in ogni caso va espresso ordine gradimento anche se non si chiedono posti di sostegno indicare 1 posto normale);
casella 37 ordine gradimento tipologie posti sostegno (psico- udito – vista ) naturalmente se si è in possesso del relativo titolo di specializzazione .

PREFERENZE Massimo 15( inserirne almeno 1 altrimenti il sistema non salva)
se si indica nella casella 36 prima sostegno e poi posto comune ogni preferenza verrà esaminata prima sul sostegno e poi su posto comune e viceversa: quindi orizzontalmente non verticalmente .
Se si indica una scuola per avere anche cattedre orario nelle stesso comune bisogna barrare la relativa voce nella casella 42; se si vogliono anche cattedre orario tra comuni diversi bisogna barrare la relativa voce nella casella 42.
IN CASO NON SI BARRI ALCUNA VOCE DELLA CASELLA 42 VERRANNO ASSEGNATE CATTEDRE IN UNA SOLA SCUOLA.
NATURALMENTE IL COMPLETAMENTO SI PUÓ AVERE ANCHE IN SCUOLE NON INDICATE NEL MODULO DOMANDA.

caselle 39, 40, 41 Disponibilità insegnamento scuola ospedaliera, presso scuola carceraria, all’Istruzione per adulti .
ALLEGATI
Inserire gli allegati della SEZIONE ALLEGATI in Altri servizi appena inseriti in questa e riconoscibili dal nome e dalla data di inserimento, prestando la massima attenzione .

ATTENZIONE DOPO AVE STAMPATO LA DOMANDA CONTROLLARE IN ULTIMA PAGINA SE SIANO STATI E RISULTANO INSERITI I DOCUMENTI.

IL SISTEMA CALCOLA E MOSTRA IL PUNTEGGIO ATTRIBUITO (Punteggio base- Punteggio figli- Punteggio aggiuntivo come coniuge etc) IN BASE AI DATI INSERITI.

Infatti in fondo la pagina vi sono 6 tasti:
VISUALIZZA.
AGGIORNA.
CALCOLA PUNTEGGIO.
INVIA.
CANCELLA.
STAMPA.

SI INVITA A VERIFICARE LA PRESENZA DELLA DOMANDA NELL’ARCHIVIO 2023 e di aver ricevuto email di conferma invio : VERIFICARE anche accedendo in visualizzazione sull’ istanza , che la stessa si trovi nella stato INVIATA (questo perché ci sono stati casi nel passato che anche se è arrivata email e presenza archivio la domanda non risultava inviata)
Dopo aver analizzato la domanda verrá inviata una email di convalida della domanda(art. 10 O.M. 36 ) e nell’archivio 2023 in istanza online si troverá la lettera notifica della domanda convalidata con il punteggio attribuito e le voci del modulo domanda ritenute valide. Sarà possibile presentare reclamo in caso di punteggio non valido entro 10 giorni .

Le domande di mobilità da parte del personale docente possono essere revocate entro il 22 aprile 2023 (dieci giorni prima del 2 maggio data di comunicazione delle domande di mobilità art. 2 e e 5 della O.M. 36/2023).
I TRASFERIMENTI VERRANNO PUBBLICATI IL 29 MAGGIO 2023.




USP FORLI: CIRCOLARE E MODULISTICA MOBILITA’

Oggi 13.3.2023 l’USP di Forlì ha emanato(clicca qui) la circolare sulla mobilità 2023/24 a cui ha allegato la seguente modulistica:

DOCENTI Dichiarazione personale Mobilita’;
ATA dichiarazione personale Mobilita’;
DOCENTI- Dichiarazione legge 104;
ATA- Dichiarazione legge 104.
Tutte le altre dichiarazione (per i docenti ALLEGATO D, ALLEGATO F-Dichiarazione punteggio aggiuntivo; per ATA Allegato D, Allegato E, Allegato F) da allegare alla domanda di mobilità li trovi nell’apposita pagina del Miur alla voce AUTODICHIARAZIONI 2023-24.
ATTENZIONE: per ricongiungimento al coniuge o parte dell’Unione civile (persone dello stesso sesso) art. 1 comma 20 legge 76/2016 nella dichiarazione personale.

Nella dichiarazione legge 104 si parla anche di conviventi di fatto (persone dello stesso sesso o sesso diverso) art. 1 comma 36 legge 76/2016) in quanto e stata recepita la legge del giugno 2022 (DLVO 105/2022 che modifica art. 33 comma 3 legge 104)



CMM 2.3.2023 N. 14840:TRASMISSIONE O.M. 36 e O.M. 38- NOVITÀ INTRODOTTE

Con la nota 14840 del 2.3.2023 il Ministero dell‘Istruzione e del Merito ha trasmesso la O.M. 36 e la O.M. 38 nonché il CCNI 18.5.2022.
Nella stessa fornisce lo scadenzario (presentazione domande)con la tempistica della operazioni (comunicazioni al SIDI dei posto disponibili – comunicazione al SIDI domande – pubblicazione dei movimenti).

Segnala anche le novitá introdotte sui vincoli e sul referente unico.

  1. VINCOLO TRIENNALE PER I NEOIMMESSI IN RUOLO assunti a tempo indeterminato da 2022/2023 di permanenza nella scuola ove hanno svolto il periodo di prova nel medesimo tipo di posto o classe di concorso per non meno di tre anni.
    IL VINCOLO TRIENNALE NON SI APPLICA
    – nei casi di soprannumero o di esubero;
    – nei casi previsti dall’art. 33, comma 5 (assistenza a persona disabilità grave )o 6 (lavoratore disabile in situazione di gravità) della legge104/92 limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al relativo concorso.
    Tali docenti possono ,nelle more di adozione di un chiarimento legislativo, presentare domanda per la partecipazione alla procedura di mobilitá.
    Naturalmente tale domande andranno valutate e convalidate solo subordinatamente all’entrata in vigore dell’intervento legislativo di chiarimento.
    I DOCENTI NOMINATI A TEMPO DETERMINATO NELL’a.s. 2021/22(art.59 c. 4 D.L. 73/2021), ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO CON DECORRENZA GIURIDICA A.S. 2021/22 NON SONO ASSOGGETTATI AL VINCOLO TRIENNALE.
    La possibilità di presentare domanda di mobilità nel primo anno di ruolo a decorrere dal 2022/23 per ottenere la sede di titolarità prevista dall’art. 2, comma 7 del CCNI 2022 è disapplicata (art. 1 comma 8 O.M.36) .
    2)VINCOLO TRIENNALE per i docenti che abbiano ottenuto a decorrere dall’anno scolastico 2022/23 per trasferimento interprovinciale la titolaritá in una qualunque sede della provincia richiesta (art. 58, comma 2, n. 6) lett. f),secondo periodo del D.L. 73 del 25.5.021 in legge 106 del 23.7.21).
    3)VINCOLO TRIENNALE per i docenti che abbiano ottenuto il trasferimento con richiesta puntuale di scuola la titolarità su scuola sia per trasferimento(mobilità territoriale) sia per passaggio di cattedra o di ruolo(mobilità professionale)(CCNL scuola 10.4.18 art. 22 comma 4 lette a1) già presente in art. 2 comma 2 CCNI mobilità 6.3.2019).
    ATTENZIONE : ANCHE nel caso di mobilità (passaggio di ruolo o di cattedra) ottenuta su scuola nell’ambito del Comune dì titolarità (anche nella seconda fase da posto comune a posto di sostegno e viceversa ) si applica IL VINCOLO TRIENNALE
    IL VINCOLO TRIENNALE per il punto 2) e 3) non si applica:
    -ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 nel caso abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune dove si applica la precedenza ;
    -ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata , ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.
    ACCANTONAMENTO SEDI DISPONIBILI in caso di contrazione organico per docenti sostegno e concorso straordinario.
    TRASFERIMENTI DOCENTI SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA : assolti gli obblighi di permanenza possono presentare domanda per posto comune se in possesso del titolo di abilitazione.
    MOBILITÁ PROFESSIONALE VERSO DISCIPLINE LICEI MUSICALI: chiarimenti .
    REFERENTE UNICO: eliminata la figura da art. 3 Dlvo 39.6.22 n. 105.
    Fermo restando la disciplina di cui all’art. 13 comma 1, punto IV) ASSISTENZA AL CONIUGE, ED AL FIGLIO CON DISABILITÀ ;ASSISTENZA DA PARTE DEL FIGLIO REFERENTE UNICO AL GENITORE CON DISABILITÀ ; ASSISTENZA DA PARTE DI CHI ESERCITA LA TUTELA LEGALE del CCNI 2022 la precedenza in presenza di più figli appartenenti al personale docente é riconosciuta ai figli in presenza delle seguenti condizioni :
    a) documentata impossibilitá del coniuge di provvedere all’assistenza per motivi oggettivi ;
    b) richiesta di fruire periodicamente nell’anno scolastico in cui si presenta la domanda dei tre giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza ovvero del congedo straordinario (art. 42 c. 5 Dlvo 151/2001).
    Ferma restando la disciplina dell’art. 13, comma 2 ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA D’ISTITUTO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI PERDENTI POSTO. del CCNI 2022, tutti i figli di genitore disabile in situazione di gravità che beneficiano della precedenza non sono inseriti nella graduatoria di istituto per l’individuazione dei perdenti posto.
    SI precisa che l’esclusione dalla graduatoria di istituto si applica solo se si è titolari in una scuola ubicata nella stessa provincia del domicilio dell’assistito e solo a condizione che si sia presentata per a.s. 2023/24 domanda volontaria di trasferimento per il domicilio dell’assistito come prima preferenza .
    PERSONALE ATA
    -collaboratore scolastico ex LSU può presentare domanda di mobilità solo se immesso in ruolo a tempo pieno o abbia beneficiario della conversione da tempo parziale a tempo pieno;
    -assistente amministrativo e tecnico ex LSU può presentare domanda di mobilità solo se immesso in ruolo a tempo pieno o abbia beneficiato della conversione da tempo parziale a tempo pieno
    -DSGA non partecipa alla Mobilitá per un triennio: in caso di indisponibilità può scegliere una diversa sede;
    – Assistente tecnico laboratorio informatica trasferimento in scuole infanzia, primaria e scuola media sulla base delle preferenze espresse.
    MODALITÁ ACCESSO DOMANDA
    Non è più previsto inserimento del codice personale al fine di confermare L ‘inoltro /annullamento dell ‘inoltro, nonche la cancellazione delle istanze ed il caricamento degli allegati in quanto oggi si usa Per accedere lo SPID o la CIE.
    INDICAZIONI SUL PERSONALE SOPRANNUMERARIO :
    Graduatorie interne di istituto ex Dos : se svolto senza soluzione di continuitá annuale presso lo stesso istituto negli anni precedenti il presente anno scolastico , va conteggiato (art. 21 comma 11 punto 2 CCNI 18 maggio 2022.);
    Docente soprannumerario su sostegno tipologia (singola) vista/ udito/ psicofisici partecipa ai movimenti con precedenza qualora in possesso di titolo di specializzazione su altra tipologia nella stessa scuola ove presente il posto disponibile(chiarimento art. 19 comma 2 e art. 21 comma 1 CCNI 18 maggio 2022),



Documenti allegati



O.M. MOBILITA’ 2023/24: APPOSITA PAGINA MI E CHIARIMENTI SUI VINCOLI

IL Mi, come fa tutti gli anni, ha pubblicato(clicca qui)una apposita pagina per la mobilità 2023/24 in cui sono presenti lo scadenzario ,le guide per la domanda di mobilità, le O.M. 36 e 38, il CCNI 18 MAGGIO 2022, la modulistica, le autodichiarazioni, gli elenchi ufficiali.

Le OO.MM. non sono state firmate dalle OO.SS.: sono un atto unilaterale del Mi.

NON POSSONO PRESENTARE DOMANDA:
1) i docenti nominati in ruolo da 1.9.22 con contratto a tempo determinato(GPS I fascia sostegno o concorso straordinario bis) che stanno svolgendo anno di prova in quanto sono attualmente con rapporto di non di ruolo e non possono essere soggetti alle normative del personale di ruolo : la potranno presentare il prossimo anno quando saranno di ruolo, normativa permettendo;
2) i docenti che hanno ottenuto con preferenza puntuale una scuola , nella stessa o in altra provincia(art. 1 comma 2 O.M.):SONO SOGGETTI AL VINCOLO TRIENNALE;
2)i docenti che per l’anno scolastico 2022/23 hanno ottenuto qualsiasi sede in altra provincia con preferenza anche non puntuale (art.1 comma 7 O.M.):SONO SOGGETTI AL VINCOLO TRIENNALE.

POSSONO PRESENTARE DOMANDA:
1) con riserva i docenti nominati in ruolo da 1.9.2022 da concorso ordinario in attesa di emanazione di apposita legge (art.1 comma 6 O.M.).
2) tutti gli altri docenti non citati PRIMA DELL’1.9.2022 possono presentare domanda naturalmente se non hanno presentato domanda di mobilità e ottenuta una sede puntuale (in provincia) o lo scorso anno qualsiasi sede in altra provincia .

IN SOSTANZA I VINCOLI SONO 3
:
1)VINCOLO per tre anni DEI NOMINATI IN RUOLO DA 1.9.22 per i neonominati in ruolo in base all’art. 13 ,comma 5 del D.L. 30 aprile 2022 n. 36 ai quali viene data la possibilità di fare domanda con riserva (art. 1 comma 4 e 6 della O.M.)
2) VINCOLO per tre anni PER TUTTI I DOCENTI CHE HANNO OTTENUTO IL TRASFERIMENTO O IL PASSAGGIO SULLA PRIMA RICHIESTA PUNTUALE SCUOLA in base all’art. 22 comma 4 del CCNL 2018(art. 1 comma 2 O.M.);
3) VINCOLO per tre anni PER TUTTI I DOCENTI CHE DALL’1.9.2022 HANNO OTTENUTO UNA QUALUNQUE SEDE IN UNA PROVINCIA DIVERSA DA QUELLA DI TITOLARITA’( trasferimento interprovinciale) anche su preferenza non puntuale in base all’art. 2 comma 3 del CCNI 18.5.22 firmato solo dalla CISL che ha recepito il D.L. 73/2021-DECRETO AIUTI BIS (art. 1 comma 7 della O.M.).

NATURALMENTE ESISTONO CASI IN CUI I VINCOLI NON SI APPLICANO (ad esempio docenti in soprannumero o esubero o applicazione legge 104/92 art. 33 comma 5 e 6 per assistenza e personale per fatti sopravvenuti etc.)

Attenzione al comma 5 dell’art. 1 della OM. :”I DOCENTI NOMINATI A TEMPO DETERMINATO NELL’A.S. 2021/22 ……ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO CON DECORRENZA GIURIDICA DAL MEDESIMO ANNO SCOLASTICO(n.d.r. da 1.9.21) NON SONO ASSOGGETTATI AL VINCOLO TRIENNALE…”

NON ESISTE PERTANTO , a mio parere, NESSUN VINCOLO triennale PER I NOMINATI IN RUOLO PRIMA DELL’1.9.22, considerata la modifica -sostituzione comma 3 dell’art. 399 DLVO 297/94 nella versione vigente dal 25.5.21 fino al 20.5.22 e nella veste presente a pag. 5 art. 2 comma 6 nel CCNI Mobilitá del 18.5.22 in “comma 3. Ai docenti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria si applica il regime di cui all’art. 13, comma 5, del. Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59”in vigore dal 21.5.22(DL 21.3.22 n. 21 art. 36 comma 2-bis conv. In Legge 20 .5.22 n. 52 ) e della successiva- modifica dell’art. 13, comma 5, Dlvo 59 del 13 aprile 2017 con art. 44 lettera g) del decreto legge 30 aprile 2022 n. 36 conv. in Legge 29 giugno 2022 n. 79 in vigore da 30.6.22(vedi pag. 4 e pag. 6 art.1 comma 4 della O.M. 36 del 1.3.2023).

SI ALLEGA RESOCONTO F.L.P. SCUOLA DEL’11.11.22 CHE CHIARISCE in maniera semplice EXCURSUS DEI VINCOLI(clicca qui).


NOVITA RIGUARDANTE la legge 104/92 In quanto é stato eliminato il referente unico(art. 3 DLVO 105/2022 citato nell’art 1 comma 10 O.M.)e in teoria possono usufruire della precedenza anche piú persone per trasferimenti nella stessa provincia ed anche al limite nella graduatoria interna della stessa scuola.