Oggi 31 maggio 2024 l’USP di Forlì ha pubblicato (clicca qui) i posti ATA disponibili dopo i trasferimenti .
Archivi categoria: Utilizzazioni/assegnazioni provvisorie
FC: TRASFERIMENTI ATA 2024/25
Il 27 maggio 2024 l’USP di Forlì ha pubblicato i trasferimenti del personale ATA(clicca qui):
DSGA in uscita n. 4 verso altre province.
DSGA in entrata da altre province n. 2: SACCONE Stefania da Bo al Liceo scientifico Fulcieri Forli, e TERRACIANO Antonio da Ra all’ IC San Mauro Pascoli .
AA in uscita n. 10;
AA in entrata n. 3;
AT in entrata n. 2;
AT in uscita n. 1;
CS in entrata n. 4;
CS in uscita n. 28.
FC: PUBBLICAZIONE TRASFERIMENTI DOCENTI DI OGNI ORDINE E GRADO 2024/25
Oggi 17 maggio 2024 l’USP di Forlì ha pubblicato (clicca qui) in formato zip i bollettini trasferimenti docenti 2024/25:
1)scuola media all’interno della provincia ed in entrata (n. 9) compresi 2 passaggi di ruolo, uno provinciale(da Forli primaria a Inglese) ed uno interprovinciale(da A012 RN a A022 FC ) ;
2)scuola media verso altre province in uscita (n. 18);
3)scuola superiore all’interno della provincia ed in entrata (n. 19) compresi 7 passaggi di ruolo provinciali , 3 passaggi di cattedra provinciali , 1 passaggio di ruolo interprovinciale ;
4)scuola superiore verso altre province in uscita( n. 21) compreso 1 passaggio di ruolo interprovinciale ;
5)scuola infanzia all’interno della provincia ed in entrata(n. 4) ;
6)scuola infanzia verso altre province in uscita (n.8) compreso un passaggio di ruolo interprovinciale;
7)scuola primaria all’interno della provincia ed in entrata ( n. 17);
8)scuola primaria verso altre province in uscita (n. 20).
- I GRADO_TRASFERIMENTI_ 2024/25 ALL'INTERNO_DELLA_ PROVINCIA ED IN ENTRATA
- I GRADO_ TRASFERIMENTI 2024/25 IN USCITA VERSO ALTRE PROVINCE
- II GRADO _TRASFERIMENTI 2024/25 ALL'INTERNO DELLA PROVINCIA ED IN ENTRATA
- II GRADO TRASFERIMENTI 2024/25 IN USCITA VERSO ALTRE PROVINCE
- INFANZIA TRASFERIMENTI 2024/25 ALL’INTERNO DELLA PROVINCIA ED IN ENTRATA
- INFANZIA TRASFERIMENTI 2024/25 IN USCITA VERSO ALTRE PROVINCE
- PRIMARIA TRASFERIMENTI 2024/25 ALL’INTERNO DELLA PROVINCIA ED IN ENTRATA
- PRIMARIA TRASFERIMENTI 2024/25 IN USCITA VERSO ALTRE PROVINCE
TABELLA SERVIZI VALIDI PER IL PERSONALE DOCENTE AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE CARRIERA- MODIFICA PER I NOMINATI IN RUOLO DA 2023/24 VALUTAZIONE SERVIZIO PRERUOLO (D.L.69/2023)
Si ritiene utili e pubblicare(clicca qui) la tabella riepilogativa dei periodi utili alla ricostruzione di carriera per il personale docente allegata alla nota dell’USR Campania 18.4.2016 n. 5693/u.
Si evidenzia nella tabella che per il personale docente di ogni ordine e grado(materna, elementari, medie e superiori) sono valutabili:
il servizio non di ruolo prestato in scuole elementari, medie I e II grado statali e il servizio non di ruolo prestato in scuole elementari parificate (n.d.r. ) fino al 31.8.2008( data scadenza convenzioni).
Per il personale docente di scuola materna e scuola elementare si evidenzia nella tabella che sono valutabili i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne comunali come previsto dall’art. 485 del Dlvo 297/94 e prima dall’art. 2 comma 2 D.L. 370/1970.
Il servizio prestato in qualità ATA non è valutabile per il personale docente
interessante nella tabella la scaletta della valutazione o meno per il servizio militare prestato prima o dopo il 31.1.1987.
Si ritiene utili pubblicare (clicca qui) l’art. 485 del Dlvo 297/94 nonché gli articoli 489 e 569 (ATA) come modificati da art. 14 D.L. 69/2023 (clicca qui) che stabilisce una nuova valutazione del preruolo per il personale docente ed ATA. immesso in ruolo dall’a.s. 2023/24 .
Soppresse nell’art. 485 le parole “ per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo”, e all’art. 489 il comma 1 e sostituiti dal seguente “1. Ai fini del riconoscimento del servizio agli effetti della carriera di cui alla presente sezione ,si valuta il servizio effettivamente prestato e non trova applicazione la disciplina sulla validità dell’anno scolastico(n.d.r. 180 giorni o dal 1 febbraio ininterrottamente fino al termine degli scrutini CHE RESTA FERMA PER LE PROCEDURE SELETTIVE art. 14 comma 1-bis ) prevista dall’ordinamento scolastico al momento della prestazione “ ( art. 14 D.L. 69 del 13.6.2023 conv. con modificazioni In Legge 10.8.2023 n. 103).
Per la mobilità la O.M. 30/2024 all’art. 3 comma 16 prevede che l’anno scolastico venga valutato in base alle vecchie tabelle cioè se ha avuta la durata di 180 giorni o dal 1 febbraio ininterrottamente al termine degli scrutini finali .A mio parere l’appiglio giuridico è l’aver considerato il trasferimento una procedura selettiva a cui si applica l’art. 11 comma 14 legge 3.5.1999 n.124 come previsto dall’art. 14 comma 1-bis del D.L. 69/2023 nella conversione in legge 103.
Infatti nei riferimenti normativi pag. 109 in calce all’art. 14 nel testo coordinato in G.U. N. 106 del 10.8.2023(clicca qui) si riportano gli articoli 485, 489 e 569 modificati dall’art. 14 , e, a chiarimento del comma 1-bis , alla fine a pag. 110 sta scritto:
- – Il testo dell’art. 11, comma 14 delle legge 3 maggio 1999 n. 124 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico pubblicata nelle Gazzetta Ufficiale 10 maggio 1999 n. 107 come modificato dalla presente legge così recita :
- ”Art. 11(Disposizioni varie)….. omissis.
14. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 489 del testo unico in materia di riconoscimento del servizio preruolo, ai soli fini della partecipazione a procedure selettive il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall’anno scolastico 1974-1975 é considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.
Omissis”
SERVIZIO PRE-RUOLO PRESTATO PRESSO SCUOLA MATERNA COMUNALE E PRESSO SCUOLE ELEMENTARI NON STATALI DOPO LEGGE PARITA’
Una docente di scuola primaria chiede se in analogia con la domanda di trasferimento i docenti che abbiano prestato servizio in scuola infanzia comunale o servizio prestati in scuola PARIFICATA elementare abbia diritto anche nella ricostruzione di carriera alla valutazione di detti servizi ed in base a quali norme.
La risposta è positiva sono valutabili entrambi i servizi (art. 485 Dlvo 16.4.1994 n. 297) :
il servizio prestato presso scuole comunali infanzia è riconoscibile indipendentemente dall’ ottenimento della parità (art.2 comma 2 D.L. 370/1970);
il servizio prestato presso scuole elementari non statali parificate(art. 2 comma 1 D.L. 370/1970) diventate paritarie è riconosciuto fino a quando sussiste la convenzione di parifica cioè fino al 31.8.2008(legge 27 del 3.2.2006)
L’art. 2 comma 2 del D.L. 19.06.1970 n, 370 convertito in Legge 26.07.1970 n. 576 prevede la valutabilità del servizio prestato presso scuola materne comunali.
Lo stesso Miur ad apposito quesiti con nota 20.10.2009 n. 15830 ha ribadito la validità di dette disposizioni.
Il MEF con nota 4 agosto 2010 n. 69064 ad appositi quesiti avanzate dalle Ragionerie in merito alla valutabilità dei servizi pre-ruolo prestati dal personale docente presso le ex comunali e le ex scuole elementari non statali dopo l’entrata i vigore della legge 10.3.2000 n. 62 sulla parità conferma il parere espresso dal Miur.
In particolare precisa USR del PIEMONTE con C.R. N. 153 del 5.5.2010 con la parità non è venuto meno la qualifica della parifica.
L’istituto della parifica per le scuole elementari oggi primarie , non è stato abrogato dalla legge 62/2000. Le scuole primarie hanno mantenuto lo status di scuole “parificate” indipendentemente dal riconoscimento o meno della parità.
Pertanto “nei certificati di servizio da allegare ai provvedimenti…..devono essere riportate nell’intestazione entrambe le qualifiche “parificata/ paritaria” e gli estremi del provvedimento con il quale sono state riconosciute le relative qualifiche “(circolare USP TORINO n. 202 del 30.03.2011)
Le convenzioni di parifica sono scadute il 31.8.2008( legge n. 27 del 3.2.2006 conversione del D.L. 250/2005).
Pertanto i servizio prestati dopo il 31.8.2008 termine fine convenzioni di parifica non sono più valutati.
L’USP di Bologna con nota 29.10.2009 prot. 1046 comunica di aver posto al Miur apposito quesito sul riconoscimento servizio pre-ruolo e ruolo prestato nelle ex Scuole materne comunali (alcune delle quali hanno chiesto ed ottenuto la parità dall’ 01/09/2000) che ha risposto in senso affermativo anche in riferimento alle scuole paritarie comunali.
Si ALLEGANO:
NOTA MEF 4.8.2010 N. 69064
NOTA USP BOLOGONA 26.10.2009 N. 1046
NOTA USR PIEMONTE 5.5.2010 N. 153
NOTA USP TORINO 31.5.2010 N. 295
NOTA USP TORINO 30.3.2011 N. 202
SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA: GRADUATORIE INTERNE ISTITUTO PERDENTI POSTO
A RICHIESTA CONSIDERATO CHE L’ART. 19 COMMA 4 DEL CCNI 2022 PREVEDE CHE IL DIRIGENTE PROVVEDE DA OGGI 18 MARZO 2024 (ENTRO 15 GIORNI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI MOBILITA’) ALLA FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE, si ritiene utile pubblicare due schede per l’individuazione dei perdenti posto, una di scuola dell’infanzia ed una di scuola primaria in quanto le scuole dovranno compilare le graduatorie dei perdenti posto con i titoli posseduti alla data del 16 MARZO 2024, tenendo in considerazione le precedenze (tra cui la legge 104) per cui il docente non deve essere incluso in dette graduatorie.
Alla scheda si ricorda vanno allegati i documenti previsti: Allegato D- dichiarazioni personali etc..: sono gli stessi di quelli della domanda di trasferimento.
Si fa presente che nelle graduatorie interne vi sono differenze di valutazione rispetto alla domanda di trasferimento:
1) esigenze di famiglia (ad esempio ricongiungimento al coniuge …)si valuta come non allontanamento ed i figli si valutano sempre.
2)Continuità nel Comune(non prevista per i trasferimenti a domanda).
3)Continuità nella scuola già dal primo anno(non occorrono 3 anni come nei trasferimenti a domanda).
4)valutazione servizio pre-ruolo e altro ruolo: mentre nelle domande di mobilità vanno valutati sempre 6 punti; nelle graduatorie interne il servizio in altro ruolo con dei distinguo va valutato 3 punti; il servizio pre-ruolo 3 punti fino a 4 anni e 2 punti per ogni anno in più con queste precisazioni:
a)VALUTAZIONE SERVIZIO DI RUOLO DI SCUOLA DELL’INFANZIA: Per le elementari per intero : punti 3 per ogni anno. Quindi non va sommato al pre-ruolo e non va valutato 4 anni per intero più i 2/3 (ALLEGATO D Scuola primaria punto 2) lett A.)
b)VALUTAZIONE SERVIZIO DI RUOLO DI SCUOLA PRIMARIA: Per le materne per intero : punti 3 per ogni anno. (NOVITA’) Quindi non va sommato al pre-ruolo e non va valutato 4 anni per intero per ogni anno più i 2/3 per i periodi eccedenti.
Come suggerito nella NOTA alla scheda per una corretta valutazione della NOVITA’ della valutazione dei servizio di ruolo nella scuola primaria per un docente di ruolo nella scuola dell’infanzia punti 3 interi per ogni anno SI INVITA AD ADATTARE L’ALLEGATO D della SCUOLA PRIMARIA con aggiunta intestazione SCUOLA INFANZIA e alla voce alla fine del punto 2) A) “E/O NEL RUOLO DELLA SCUOLA PRIMARIA”
c)VALUTAZIONE SERVIZIO DI RUOLO DI SCUOLA SECONDARIA: Per la scuola dell’infanzia e scuola primaria :va sommato al pre-ruolo (ALLEGATO D Scuola primaria e ALLEGATO D Scuola dell’Infanzia punto 3 lett c.) La somma va valutato 3 punti per intero per ogni anno fino a 4 anni e i 2/3 per i periodi eccedenti.
Documenti allegati
SCHEDA PERDENTE POSTO SCUOLA PRIMARIA
SCHEDA PERDENTE POSTO SCUOLA INFANZIA
MOBILITÀ 2024 DOCENTI CALENDARIO OPERAZIONI E FAQ SU PREFERENZE
Ieri 16.3.24 alle ore 23,59 é spirato per il personale docente di presentare domanda di trasferimento e/o di passaggio di ruolo/cattedra.
Ora da domani 18.3.2024 entro il 31 marzo 24 le graduatorie interne di istituto per eventuale individuazione perdenti posto per tutti i docenti titolari nella scuola.
Nel frattempo l’USP farà organico e inserirà entro il 18.4.24 i posti disponibili , dichiarerà i soprannumerari che dovranno presentare domanda ,valuterà a mano a mano dal 18.3.24 e comunque entro il 23 aprile 2024 tutte le domande di mobilità presentate comprese quelle dei soprannumerari e li inserirà al SIDI.
Gli interessati nell’archivio 2024 che consulteranno quasi ogni giorno in istanza online troveranno la domanda convalidata .
le domande del personale docente possono essere revocate entro il 13 aprile 2024.
I movimenti saranno pubblicati il 17 maggio 2024.
A SEGUITO QUESITI SULLE PREFERENZE ESPRESSE scuola o Comune si precisano i seguenti casi .
I docenti vengono trasferiti in base al punteggio e alle preferenze espresse.
I trasferimenti avvengono prima all’Interno del Comune (fase I) poi da Comune a Comune(fase II)e poi verso altra provincia .
I QUESITO : Un docente titolare di posto comune Scuola Media Forlimpopoli esprime la volontà di essere trasferito sia su posto comune(1) che su posto di sostegno(2) e esprime le seguenti preferenze di scuola
1- Forlì 1
2- Forlì 2
3- Forlì 4
4- Forlì 5
CHIEDE COME VENGONO ANALIZZATE
IN SENSO ORIZZONTALE : il sistema prima analizza la prima preferenza su posto comune e poi su posto di sostegno prima di passare alla seconda preferenza.
Lo stesso fa per la seconda e terza preferenza.(art. 26 comma 2 e art. 25 comma 9 CCNI 2022).
PERTANTO SE IL DOCENTE È SODDISFATTO NELLA PRIMA PREFERENZA NON PASSA ALLA SECONDA. il docente comunque avendo espresso preferenza puntuale di scuola é vincolato per un triennio.
2 QUESITO : Un docente titolare a Predappio di posto comune chiede il trasferimento sia su posto comune(1) che su posto di sostegno (2) ed esprime le seguenti di Comune:
1.Comune di Forli
2.Comune di Cesena
CHIEDE COME VENGONO ANALIZZATE
IN SENSO VERTICALE : il sistema infatti analizza tutte preferenze in base all’ordine del Bollettino ufficiale prima tutte su posto comune e poi se il docente non ottiene nessuna sede passa ad analizzarle tutte su posto di sostegno (art 26 comma 2 e art. 25 comma 9 CCNI 2022).
Naturalmente se non ottiene alcuna sede passa alla seconda preferenza Comune di Cesena e procede con lo stesso procedimento .
Se ottiene il trasferimento su una scuola il docente non é vincolato avendo espresso preferenza sintetica Comune.
ATTENZIONE. Il docente su posto comune che ottiene il trasferimento sul sostegno nel Comune di titolarità anche con preferenza sintetica COMUNE risulta vincolato per un triennio.
3 QUESITO : Un docente titolare di posto comune chiede il trasferimento su posto comune su cattedre, cattedre orario interne e cattedre orario esterne con preferenza puntuale di scuola .In questo caso il sistema analizza la prima preferenza (ad esempio FORLÌ 1) IN SENSO ORIZZONTALE cioè prima su cattedra intera , poi su cattedra orario esterna nello stesso comune(anche se la scuola di completamento non è indicata tra le preferenze) e poi su cattedra orario esterna con scuola di comune diverso(anche se non indicata nelle preferenze), poi passa se non ha ottenuto alcuna sede alla seconda preferenza (ad esempio Forlì 3) con lo stesso criterio (art. 11 comma 6 punto 1) CCNI 2022).
QUINDI UN COLLEGA CON MENO PUNTI POTRÀ OTTENERE CATTEDRA INTERA FORLÌ 3 se lui ha ottenuto ad esempio cattedra orario esterna Forlì 1+Forlimpopoli.
4. QUESITO : Un docente titolare su posto comune per non essere vincolato sceglie il trasferimento con preferenza SINTETICA Comune e poi cattedre con comuni diversi chiedendo comune di Forlì come prima preferenza e poi comune di Cesena come seconda preferenza (art. 11 comma 6 punto 2) CCNI 2022)
IN SENSO ORIZZONTALE :Il sistema infatti analizza tutte le scuole del Comune di Forlì in base al bollettino prima su cattedre intende poi su cattedre orario interne ed infine su cattedre orario esterna prima di passare al comune di Cesena. Se il docente ottiene nel comune di Forlì una cattedra orario esterna non verranno analizzate le preferenze del Comune di Cesena ove un docente con meno punti potrebbe ottenere una cattedra intera. Addirittura nelle stesso comune di Forlì se vi sono presenti due cattedre la cattedra intera potrebbe ottenerla un docente che l’ha richiesta con indicazione più specifica e al docente con preferenza sintetica viene assegnata la successiva scuola con posto disponibile (art. 9 comma 4 O.M. 30/ 2024)
5.QUESITO :Un docente lamenta che il collega titolare a Forli 1 con meno punti ha ottenuto il trasferimento in una scuola del Comune di Forlì scuola media Forli 4 sebbene lui l ‘abbia chiesto in modo specifico e puntuale .
Da accertamenti risulta che il docente ha più punti, ma proviene dalla Scuola Media di Predappio e anche se ha più punti prima si fanno i movimenti dei titolari all’interno del Comune di Forlì (I FASE) e poi quelli da Comune a Comune (II fase).
6. QUESITO : Un docente titolare a Castrocaro chiede il trasferimento a Forlì in una sola scuola esprimendo cattedre , io le consiglio invece se vuole avere più possibilità di esprimere anche cattedre orario esterne in considerazione anche che così ha più possibilità in quanto prima avvengono i trasferimenti dei docenti titolari nel Comune di Forlì (I fase)
7.QUESITO : I docenti in generale ritengono che conoscere i pensionamenti sia utile per esprimere le proprie preferenze , ma non é così fermo restando ad esempio che nel Comune di Forlì vi siano all’inizio del movimento per una classe di concorso A012 disponibile un posto scuola media Palmezzano e nessun soprannumerario non é detto che esprimendo detta sede la ottenga un docente da altro comune perché prima avvengono i trasferimenti all’interno del Comune e un docente titolare a Villafranca potrebbe chiedere ed ottenere la Palmezzano lasciando libera per chi viene da altro comune Villafranca.
8. QUESITO: La preferenza sintetica COMUNE o DISTRETTO SUB COMUNALE (cioè non puntuale di scuola ) in quali casi eccezionali crea il vincolo Triennale.
Solo in tre casi (art.1 punto 2 , secondo e terzo capoverso O.M. 30/2024):
a)all’interno del Comune di titolarità per movimenti di II fase da posto comune a sostegno e viceversa;
b) all’interno del Comune di titolarità per la mobilità professionale (passaggio di cattedra o di ruolo) ;
c) nel caso di mobilità ottenuta su istituzione scolastica nel corso dei movimenti della I fase, attraverso l’espressione del codice di distretto sub comunale, il docente non potrà presentare domanda di mobilità volontaria per i successivi tre anni.
Il codice distretto sub comunale é riferito a Comune metropolitano ( Roma, Napoli,Milano ,Torino, Palermo e Catania…)
9. QUESITO : Un docente chiede non ho il vincolo potrei fare domanda di trasferimento sia indicando preferenze della provincia di titolarità sia di altre provincie . VORREI SAPERE SE HA LA PRECEDENZA IL TRASFERIMENTO NELLE PROVINCIA DI TITOLARITÀ o quello per altre province?
Il sistema procede secondo l’ordine delle preferenze espresse ed in base al punteggio , precede la fase provinciale, ma se il docente vuole dare precedenza a quella per altre province deve esprimere per prima le relative precedenze, e in ultimo se interessata le preferenze provinciali.
10. QUESITO: Un docente che non ha il vincolo ed ha superato l’anno di prova presenta domanda di trasferimento , di passaggio di ruolo(può essere richiesto un solo grado di scuola) e di passaggio di cattedra (può essere richiesto per più classi di concorso appartenenti allo stesso ordine e grado di scuola e deve essere specificato se intende dare precedenza al trasferimento o al passaggio) pone questa domanda cosa ha la precedenza?
L’art. 14 comma 1 della O.M. 2024 recita “il conseguimento del passaggio di ruolo rende inefficace la domanda di trasferimento e/o di passaggio di cattedra o o il trasferimento o passaggio di cattedra eventualmente già disposto”.
IN SOSTANZA LA DOMANDA DI PASSAGGIO DI RUOLO PREVALE SIA SULLA DOMANDA DI TRASFERIMENTO SIA SULLA DOMANDA DI PASSAGGIO DI CATTEDRA.
11.QUESITO : Sono un docente di lettere titolare nel Comune di Forlì e voglio partecipare al passaggio (mi è stato detto che è un trasferimento )su posti di sostegno nel comune di Forlì . Ho qualche precedenza nella mia scuola?
NO , non hai alcuna precedenza né per la tua scuola, né per le altre scuole del Comune, il passaggio da posto comune a sostegno avverrà nella seconda fase(viene considerato da fuori comune) anche se trattasi in effetti di movimento all’interno dello stesso comune.
Vi é differenza tra mobilità territoriale cioè trasferimento che consiste nel chiedere per lo stesso ruolo una nuova sede, e mobilita professionale cioè che consiste nel chiedere passaggio di ruolo per un solo grado di scuola (ad esempio docente medie che chiede le superiori) se in possesso di titolo di studio abilitazione e aver superato l’anno di prova, oppure passaggio di cattedra all’interno dello stesso ordine e grado ( può essere chiesto anche per più classi di concorso) se in possesso di titolo di studio, abilitazione e aver superato l’anno di prova .
Il passaggio al sostegno all’interno dello stesso ordine di scuola (scuola media nel suo caso)come da Lei richiesto si chiama trasferimento .
Se invece Lei chiede il passaggio al sostegno alle superiori si parla di passaggio di ruolo per la materia nel quale chiede anche il sostegno.
12.QUESITO: Sono una docente che ha chiesto il trasferimento da Forlimpopoli per una sola scuola del Comune di Forlì .COSA RISCHIO ?
in effetti se ottiene il trasferimento sará vincolato per un triennio.
Poi se in organico di diritto 2025/26 in fase di graduatoria interna 2025 sarâ considerata ultima in quanto arrivata per trasferimento da 1.9.24 (tranne che abbia la legge 104).
Se viene meno 1 posto sarà Lei a perdere il posto e dovrà fare domanda di mobilità .
Solo l’anno dopo nella graduatoria interna perdenti posto 2026 nella graduatoria interna sarà inclusa in base al suo punteggio assieme a tutti i già titolari.
13.QUESITO:Sono un docente titolare sostegno medie da tre anni posso chiedere mobilità ?
Lei non può chiedere il trasferimento su posto comune o il passaggio su posti comuni (art. 23 comma 11 CCNI 2022) in quanto ha il vincolo quinquennale su sostegno, ma può chiedere il passaggio di ruolo cioè alle superiori se in possesso di abilitazione , ma il quinquennio sul sostegno ricomincia deve stare 5 anni alle superiori (art. 23 comma 7 e art. 23 comma 11 CCNI 2022). Invece i docenti di sostegno che ottengono il trasferimento interprovinciale sempre su posto di sostegno non hanno l’obbligo di permanervi per un nuovo quinquennio ma solo di completarlo (art. 23 comma 3 terzo capoverso CCNI 2022) .
14. QUESITO: Sono un docente titolare in provincia di Ravenna che in possesso della legge 104 personale e residente nel Comune di Forlì ha chiesto il trasferimento in quasi tutte le Scuole del Comune di Forlì e poi scuola Media Forlimpopoli. HO FATTO BENE?
No, per chiedere Forlimpopoli deve chiedere tutte le scuole di Forlì e chiudere con il CODICE COMUNE DI FORLI.
pertanto il sistema analizzerà solo le sedi richieste del Comune di Forlì e non anche Forlimpopli .
15.QUESITO : Una docente lamenta che la scuola nella graduatoria interna a parità di punteggio abbia messo prima la collega più vecchia.
in effetti nei concorsi a parità di punteggio precede il più giovane(art. 3 comma 7 legge 15.5.1997 n. 127: “Se due o più candidati ottengono a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove, pari punteggio , é preferito il candidato più giovane d’età “) , non é così nella mobilità nella quale precede invece il più vecchio (art. 21 CCNI 2022 comma 11: “In ciascuna graduatoria a parità di punteggio prevale la maggiore età anagrafica”).
16. QUESITO. un docente chiede come vengono valutati i servizi non di ruolo ai fini del punteggio come si considera l’anno scolastico intero o in riferimento al periodo prestato
La O.M. 30/2023 all’art. 3 comma 16 prevede l’applicazione delle vecchie tabelle ai fini del calcolo del punteggio cioè si considera anno scolastico come intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni o se il servizio è stato prestato ininterrottamente dal 1 febbraio al termine delle lezioni compresi gli scrutini finali. NON SI APPLICA L’ART. 14 D.L. 69 del 13 giugno 23 convertito in legge 103.
LEGGE 5 FEBBRAIO 1992 :ART. 3-ART.21- ART. 33 AGGIORNATO E DEROGA ALLA MOBILITA’
La O.M. MOBILITA’ 2004 prevede tra le deroghe:
“trovarsi nelle condizioni di cui agli articolo 21 e 33, commi 3, 5 e 6 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104”.
COSA SIGNIFICA RISPETTO ALLE PRECEDENZE LEGGE 104 nella Mobilità.
Tutti sappiamo che per la legge 104 handicap personale
a) l’art. 21 della 104 riguarda la persona handicappata (n.d.r. non grave articolo 3 comma 1 della stessa legge) con un grado di invalidità(n.d.r civile) superiore ai due terzi;
b) l’art. 33 comma 6 della 104 la persona maggiorenne handicappata in situazione di gravità che può usufruire dei permessi giornalieri .
Per assistenza a familiare con handicap grave la norma è regolata da art. 33 comma 3, 5 e 7, ma la O.M. mobilità come specificato in altro articolo( clicca qui) la limita solamente ad assistenza al figlio, assistenza al coniuge/equiparato , assistenza al genitore.
L’art. 33 comma 3 è invece più permissivo lo estende ad una platea maggiore parla anche di parente o affini entro il secondo grado(es. genitori, figli, fratelli/sorelle, nuora, cognato ecc) e lo estende qualora i genitori , coniuge/equiparato siano mancanti o affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i 65 anni di età il diritto ai 3 giorni di permesso è riconosciuto a parenti o affini entro il terzo grado(es. zii, nipoti, pronipoti ecc).
Il diritto ai 3 giorni di permesso su richiesta può essere riconosciuto a più soggetti che possono usufruire in via alternativa fra di loro (ELIMINAZIONE REFERENTE UNICO).
L’interpello del Ministero del lavoro n. 19 del 26.6.2014 ha chiarito che i parenti o gli affini entro il terzo grado possono fruire dei 3 giorni di permesso mensile anche qualora le particolari condizioni previste si riferiscano ad uno solo dei soggetti menzionati dalla norma(coniuge o genitori) a nulla rilevando, invece, in quanto non richiesto, il riscontro della presenza nell’ambito familiare di parenti o affini di primo e secondo grado che possono assistere la persona disabile.
Il personale suddetto si trova quindi nelle condizioni previste dall’art 33 comma 3 legge 104.
In allegato si pubblicano ad ogni buon fine cinque file:
il primo con ALLEGATO G dichiarazione ai fini della fruizione delle deroghe O.M. Mobilita 2024 su deroghe
il secondo con art. 3 e 21Legge 5 febbraio 1992 n. 104
il terzo con art. 33 Legge 5 febbraio 1992 n. 104 aggiornato da D.Lvo 30/06/2022 n. 105 art 3 lett. B
il quarto con Interpello Ministero del lavoro n. 19 del 26.6.2014 estende il diritto alla fruizione dei 3 giorni dei permessi a parenti o affini entro il terzo grado.
Il quinto con circolare Funzione Pubblica n. 13 del 6.12.2010 n. 54293
ATA: GRADUATORIA INTERNA ISTITUTO PERDENTI POSTI
PREMETTO CHE IL PERSONALE ATA IMMESSO IN RUOLO DA 1.9.2023 E’ SU SEDE PROVVISORIA E DEVE PRESENTARE PERTANTO DOMANDA DI TRASFERIMENTO PER ACQUISIRE LA TITOLARITA’ E QUINDI NON DEVE PRESENTARE DOMANDA ALLA SCUOLA DI SERVIZIO ,ESSENDO SENZA SEDE, PER LA GRADUATORIA INTERNA .
A seguito quesiti posti e considerato che le scuole devono preparare dopo il 25 MARZO 2024(data di scadenza della domanda di trasferimento) e pubblicare le graduatorie interne anche del personale ATA entro l’ 8 aprile 2024 si ritiene utile precisare:
1) la tabella di valutazione dei titoli e dei servizi del personale ata (ALLEGATO E) è la stessa sia per i trasferimenti a domanda che per la graduatoria interna d’istituto.
2) è necessario leggere attentamente la nota 3) alla lettera B) del punto 1( anzianità di servizio) dove è evidenziata la differenza di valutazione del preruolo ai fini della mobilità a domanda(per intero) e ai fini della graduatoria interna(i primi 4 anni per intero, il periodo eccedente i 4 anni è valutato per i due terzi). Viene precisato che per i TRASFERIMENTI A DOMANDA il servizio pre-ruolo svolto nella stessa area va valutato punti 2 per ogni mese quello svolto in area diversa punti 1 per ogni mese; PER I TRASFERIMENTI D’UFFICIO(graduatoria interna) il servizio pre- ruolo va valutato sempre 1 punti ogni mese sia se svolto nella stessa area sia se svolto in area diversa.
3) è necessario prestare attenzione alla nota 4 della lettera D) in cui si precisa che “Ai fini del calcolo del punteggio di perdente posto si prescinde dal computo del triennio”.
4) è necessario prestare attenzione poi alla dicitura di cui al punto E) riferentesi alla continuità nel Comune dove è precisato “valido solo per i trasferimenti d’ufficio” cioè le graduatorie interne.
5) è necessario anche leggere attentamente la nota 4/Ter punti 2 Esigenze di famiglia in cui si evidenzia che nella graduatoria interna ci si riferisce non al ricongiungimento ma al non allontanamento.
6)è necessario infine leggere attentamente l’art. 45 del CCNI ed in particolare il comma 5, 9 e 10 in cui è evidenziato che vanno valutati i titoli e le situazioni che si verificano entro il 25.03.2024.
ATTENZIONE La decorrenza giuridica della nomina antecedente alla decorrenza economica non coperta da effettivo servizio va valutata per intero 1 punto al mese (lett. B nota 3 capoverso 6).
Per le ex LSU ora CS il servizio prestato nelle cooperative va valutato 1 punto per ogni anno o frazione superiore a 6 mesi(lettera C) e relativa nota g): NON VALE PER LA CONTINUITÀ.
Pertanto riassumendo:
Il Dirigente scolastico in base al comma 5 dell’art. 45 dopo il 25.03.2024 ed entro l ‘8 aprile 2024 deve formulare e pubblicare le graduatorie interne del personale ATA titolare valutando i titoli ed i servizi in base alla tabella ALLEGATO E.
Si ritiene utile ribadire le differenze di valutazione tra mobilità a domanda e graduatoria interna:
1) il preruolo va valutato diversamente : nella domanda di mobilità per intero con valutazione 2 punti al mese quello prestato nella stessa area ed 1 punto al mese quello prestato in area diversa; nella graduatoria interna per intero i primi 4 anni, i 2/3 oltre i 4 anni, con valutazione di 1 punto al mese sia quello prestato nella stessa area sia quello in area diversa.
2) Nella domanda di trasferimento si valuta solo la continuità nella scuola per almeno un triennio al quarto anno; nella graduatoria interna si valuta la continuità nella scuola già al secondo anno, ma si valuta anche la continuità nel Comune per i periodi immediatamente precedenti non coincidenti con la continuità nella scuola.
3) Nella domanda di trasferimento non si valutano le esigenze di famiglia se si è titolari nello stesso comune della scuola(Nota 5/bis); per la graduatoria interna invece le esigenze di famiglia non si interpretano come ricongiungimento ma come non allontanamento e quindi si valutano.
4) il ruolo ed il preruolo valutato a mese fino al 25 MARZO 2024 sia per i trasferimenti che per la graduatoria interna.
5) la continuità nella scuola va valutata ad anno intero e quindi fino al 31 agosto 2023 sia per i trasferimenti a domanda che per la graduatoria interna. L’eventuale continuità nel Comune per anni immediatamente precedenti solo per la graduatoria interna.
6) tutti i titoli, compresi quelli di precedenza, vanno valutati compresi quelli maturati alla data del 25.03.2024
7)RECLAMO AL DIRIGENTE PER GRADUATORIA INTERNA: l’art 45 del CCNI al comma 7 prevede per l’ATA che” i dirigenti contestualmente alla pubblicazione della graduatoria( n.d.r interna per i soprannumerari) ……rendono disponibili ,su richiesta degli interessati, i documenti relativi alla graduatoria stessa”.
A seguito quesiti sulla valutabilità del servizio militare ai fini della ricostruzione carriera ecco la normativa :
A)Prima del 1987 veniva valutato solo se prestato in costanza di rapporto di lavoro(art. 569 Dlvo 297/94)
B) il servizio miliare in corso al 30.1.1987 o prestato successivamente (fino al 31.12.2015) è valido ai fini della ricostruzione di carriera (art. 20 legge 24.12. 86 n.958 e art .7 comma 1 legge 30.12.1991 n. 412),anche se non in costanza di rapporto di lavoro: valutabile sia per i trasferimenti che per la graduatoria interna per il personale ATA (nota 3 a tabella valutazione)(punti 1 ogni mese).
Si valuta nella ricostruzione di carriera ATA anche il servizio prestato come docente e nella mobilità a domanda viene valutato sia come servizio in un altra area (punti 1 per ogni mese) sia nella graduatoria interna punti 1 come tutto il preruolo
DOCENTI SCUOLA SECONDARIA GRADUATORIE ISTITUTO PER INDIVIDUAZIONE SOPRANNUMERARI
Il 16.3.24 sabato alle ore 23,59 scadrà il termine per la presentazione delle domande di trasferimento del personale docente. Dal 17 marzo 2024 ed entro 15 giorni cioè entro il 31 marzo 2024 le scuole dovranno pubblicare le graduatorie interne dei soprannumerari docenti(art. 21 comma 3 CCNI 2022) COMPRENDENTI i docenti titolari , con i titoli posseduti alla data del 16 MARZO 2024, tenendo in considerazione le precedenze (tra cui la legge 104) per cui il docente non deve essere incluso in dette graduatorie, tranne che la contrazione di organico sia tale da rendere necessario il coinvolgimento.
ATTENZIONE: chi ha l’assistenza al familiare portatore di disabilità domiciliato in comune diverso da quello di titolarità deve per essere escluso dalla graduatoria interna aver presentato entro il 16 MARZO 2024 domanda di trasferimento volontario esprimendo come prima preferenza una scuola del Comune dell’assistito(art. 13 CCNI comma 2 ).
L’esclusione dalle graduatorie di istituto opera se il docente è titolare in una scuola ubicata nella stessa provincia in cui è domiciliato l’assistito.
LE SCUOLE NON DOVREBBERO LIMITARSI A CONSEGNARE UNA SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DEL SOPRANNUMERARIO alcune volte con relative note: non sempre di facile comprensione: ma richiedere i documenti.
MI E’CAPITATO IL CASO DI UNA DOCENTE CHE DI RUOLO ALLE SUPERIORI AVEVA PRESTATO 8 ANNI DI RUOLO ALLA SCUOLA PRIMARIA: Solamente compilando l’ALLEGATO D al punto 3) C) si capisce che va valutato come preruolo come da nota 4 del CCNI 2022 alla lettera B1. ANZIANITÀ DI SERVIZIO “nella mobilità d’ufficio in merito alla valutazione di un precedente servizio prestato in un ruolo diverso , si precisa che gli anni di servizio di ruolo prestati nella scuola dell infanzia ….si sommano al preruolo e si valutano come preruolo(3 punti pe i primi 4 anni e 2 per i successivi)analogamente al ruolo della scuola primaria , nella scuola secondaria di primo d 2 grado”
QUNIDI Per una corretta compilazione della scheda è necessario compilare ed allegare la documentazione prevista per la domanda di trasferimento(ALLEGATO D, ALLEGATO F, dichiarazioni personali etc) e alcune volte anche l’ALLEGATO F anche se non si hanno 3 anni escluso l’anno in corso e compilare la seconda parte dell’ALLLEGATO PER LA CONTINUITA’ con titolarità NEL COMUNE IN ALTRE SCUOLE.
Si fa presente che nelle graduatorie interne vi sono differenze di valutazione rispetto alla domanda di trasferimento:
1) esigenze di famiglia (ad esempio ricongiungimento al coniuge …)si valutano come non allontanamento ed i figli si valutano sempre(nota 7 Note Comuni alle tabelle di valutazione dei trasferimenti).
2)Continuità nel Comune(non prevista per i trasferimenti a domanda) (gli anni scolastici e la scuola vanno indicati nell ‘ALLEGATO F) (nota 5 bis alle Note Comuni alle tabelle di valutazione dei trasferimenti).
3)Continuità nella scuola già dal primo anno(non occorrono 3 anni come nei trasferimenti a domanda) (ALLEGATO F) (nota 5 bis alle Note Comuni alle tabelle di valutazione dei trasferimenti).
Si ricorda ad ogni buon fine che l’utilizzo sul sostegno fa maturare e non interrompe la continuità nella scuola: infatti il CCNI sulla mobilità alla nota 5 quartultimo capoverso ( che tratta della continuità nella scuola) della tabelle di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d’ufficio al quart’ultimo comma secondo periodo testualmente recita:”………… il punteggio in questione spetta anche……….ai docenti utilizzati a domanda o d’ufficio, sui posti di sostegno anche in scuole o sedi diverse da quella di titolarità….”)
ATTENZIONE: detta continuità viene attribuita al docente trasferito nella nuova scuola quale soprannumerario, nel caso anche in quest’ultima viene formulata la graduatoria interna per l’individuazione del soprannumerario( ad esempio docente titolare per 4 anni nella Scuola A, trasferito nell’a.s. 2023/24 da 1.9.2023 nella scuola B : in quest’ultima scuola in caso di graduatoria interna ai fini dell’individuazione del soprannumerario gli devono essere considerati i 4 anni per continuità nella scuola A cioè come se li avesse prestati nella scuola B)come previsto dall’art. 13 comma 1, punto II, alla fine del 6 capoverso e Nota 5 bis ALLEGATO 2).(VEDI ANCHE ART. 21 COMMA 11)
4)valutazione servizio pre-ruolo e altro ruolo(nota 4 tabella valutazione titoli): mentre nelle domande di mobilità vanno valutati sempre 6 punti; nelle graduatorie interne il servizio in altro ruolo va valutato 3 punti(si precisa che per i docenti di ruolo di scuola media si considera altro ruolo quello della scuola superiore e viceversa ; per i docenti di scuola dell’infanzia si considera altro ruolo quello della scuola primaria e viceversa ); il servizio pre-ruolo (VIENE CONSIDERATO PER I DOCENTI DI SCUOLA SECONDARIA PRERUOLO IL SERVIZIO SVOLTO NEL RUOLO INFANZIA O PRIMARIA-VIENE CONSIDERATO PER I DOCENTI DI SCUOLA PRIMARIA/INFANZIA PRERUOLO IL SERVIZIO SVOLTO NEL RUOLO SCUOLA MEDIA O SCUOLA SUPERIORE)3 punti fino a 4 anni e 2 punti per ogni anno in più .Pertanto ad esempio un docente che ha 6 anni di pre-ruolo: nei trasferimenti ha diritto a 36 punti(6×6=36); nella graduatoria interna a SOLI 16 punti( 4*3=12; 2*2=4) (PREMESSA alle note Comuni alle tabelle dei trasferimenti sesto capoverso).
ANZIANITÀ DERIVANTE DA DECORRENZA GIURIDICA DELLA NOMINA ANTERIORE ALLA DECORRENZA ECONOMICA SE NON È STATO PRESTATO ALCUN SERVIZIO É VALUTATA 3 PUNTI PER OGNI ANNO PER TUTTI GLI ANNI SIA NELLA GRADUATORIA INTERNA SIA NELLA MOBILITÀ A DOMANDA( nota 4 Tabella valutazione titoli).
ATTENZIONE: PUNTEGGIO AGGIUNTIVO per non aver presentato domanda di mobilità provinciale: non riguarda in alcun modo i docenti nominati in ruolo da 1.9.2004 (sede provvisoria), come è chiaro dalla nota 5 ter Comuni alle tabelle di valutazione dei trasferimenti in quanto l’ultimo anno di maturazione del triennio era il 2007/08 ed il docente doveva aver prestato 4 anni consecutivi nella stessa scuola con titolarità.
LE GRADUATORIE DI ISTITUTO SONO DUE (art. 21 comma 11 del CCNI) :
A) docenti di ruolo entrati a far parte dell’ organico dal 1.9.2023 per mobilità a domanda volontaria o assunti in ruolo;
B) docenti di ruolo entrati a far parte dell’organico dagli anni scolastici precedenti per mobilità d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una delle preferenze espresse.
I Docenti legge 104 non devono essere inseriti in graduatoria anche se sono arrivati 1.9.23 e comunque se inseriti VANNO nella graduatoria B).