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GRADUATORIE INTERNE DOCENTI RUOLO SCUOLA SECONDARIA 2024/25

La compilazione delle graduatorie interne da alcuni anni è un obbligo per la scuola che deve compilarle e pubblicarle entro 15 giorni dalla scadenza della presentazione della domanda di trasferimento (art. 21 comma 3 CCNI Mobilità 2025) cioè 9 aprile 2025 ma non tutte lo fanno.
Quest’anno con il CCNI mobilità é cambiata la valutazione nella graduatoria interna del servizio preruolo prestato prima del ruolo per adeguarlo progressivamente alla valutazione di punti 6 ( quest’anno punti 4; il prossimo anno punti 5,l’ anno successivo punti 6)come per le domande di mobilità a domanda (nota 4 Tabella CCNI mobilità 2025)
Per questo motivo le SCUOLE DEVONO RIFARE DI SANA PIANTA LE GRADUATORIE ISTITUTO.
Il servizio preruolo va valutato punti 4 ogni anno di servizio con questo distinguo :
Punti 4 se prestato nella stesso ruolo di titolarità.
Punti 3 se prestato in altro ruolo.
In caso di servizio riconosciuto prestato in parte nel grado di titolarità ed in parte in altro ruolo si valuta considerando il servizio prestato per maggior durata, come precisato nella O.M. mobilità 36/2025 art. 3 comma 20.
La continuità nella scuola nella graduatoria interna é chiarito a causa della poca chiarezza della nota 5 bis che deve essere valutata come nei trasferimenti a domanda nei primi 3 anni punti 4 per ogni anno già dal primo anno(senza considerare anno in corso come precisa O.M. mobilità 36/2025 art. 3 comma 21), poi 5 punti nel quarto e quinto anno, poi dal 6 anno punti 6 ogni anno in più .
PER QUESTO MOTIVO LE SCUOLE DEVONO FAR ALLEGARE ALLA SCHEDA PERDENTE POSTO i documenti ALLEGATO D , ALLEGATO F e Dichiarazioni personali (vedi moduli elaborati da USP Forlì ) compilati diligentemente con tutti i dati occorrenti.
Naturalmente per un docente di scuola secondaria il servizio preruolo prestato primaria/infanzia si calcola fino a 4 anni punti 3 per ogni anno, i 2/3 per ogni anno in più.
E ‘ opportuno che le scuole pubblichino le graduatoria non prima del 26.3.25 al fine di consentire agli interessati di presentare nuovi titoli acquisiti al 25.3.25 ad esempio nascita figli , in caso di legge 104 per assistenza come beneficiario punto IV aver presentato domanda di ricongiungimento per il comune di residenza del familiare (art. 13 comma 2 lett. b) o di presentare nuova documentazione acquisita per legge 104 personale che comporta esclusione dalla graduatoria di istituto (art. 13 comma 2 primo capoverso per i punti III e IV)



FC : CIRCOLARE MOBILITÀ CON ALLEGATI DICHIARAZIONI PERSONALI COMPRESA QUELLA DELLA LEGGE 104

0ggi 7.3. 25 USP di Forlì ha pubblicato sul sito (clicca qui) la circolare con cui trasmette il CCNI , le O.M. 36 e 37 (insegnanti religione cattolica) e le dichiarazioni personali compresa la dichiarazione legge 104.
IN ALLEGATO LE DICHIARAZIONI ELABORATE DA USP DI FORLI SIA la DICHIARAZIONE PERSONALE DOCENTI, sia la DICHIARAZIOE LEGGE 104 , sia anche la DICHIARAZIONE PERSONALE ATA.
La richiesta di revoca della domanda (art. 5 comma 2 e art. 2 comma 4 O.M . 36 e art.2 O.M. 37)- é scritto nella circolare USP di Forlì -può essere presentata , entro i seguenti termini:

22 maggio per gli insegnanti di religione cattolica.

20 aprile per il personale docente e personale educativo;

2 maggio per il personale A.T.A.;

ATTENZIONE PER I FIGLI: le note delle tabelle di valutazione al punto B) E C) ESIGENZE DI FAMIGLIA (la n. 8 docenti e la n. 6 ata) recitano: “il punteggio VA attribuito anche per i figli che compiono i SEI anni o i DICIOTTO tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il trasferimento”
Ad esempio un figlio che è nato il 29.8.2007 al 31.12.2025 ha 18 anni, 4 mesi e 2 giorni ma compiendoli il 29/8/2025(cioè tra il gennaio 2025 ed il 31 dicembre 2025) si considera minore di 18 anni.

AD OGNI BUON FINE SI ALLEGANO da sito MIM PER LA SCUOLA SECONDARIA E PRIMARIA:
ALLEGATO G :DEROGHE (Rettificato dal MIM)(clicca qui)
ALLEGATO D: DICHIARAZIONE SERVIZI SCUOLA SECONDARIA (clicca qui)
ALLEGATO D : DICHIARAZIONE SERVIZI SCUOLA PRIMARIA
ALLEGATO F: CONTINUITA NELLA SCUOLA (clicca qui)



O.M. 28.2.25 n. 36 MOBILITÀ SUL SITO DEL MIM-DOMANDE DAL 7 MARZO 25 AL 25 MARZO 25

il MIM ha pubblicato lunedì 3.3.2025 alle 15,30 la O.M. 36/2025 sul sito IN APPOSITA PAGINA (clicca qui).
Le domande andranno presentare per il personale docente dal 7 marzo al 25 marzo 25.
Pubblicazione esiti movimenti docenti 23 maggio 25.
RESTANO CONFERMATE LE DATE DI PRESENTAZIONE DOMANDE DELL’ATA dal 14.3.25 al 31.3.25.
PUBBLICAZIONE ESITI MOVIMENTI ATA 3 GIUGNO 2025.


Chiarimenti GRADUATORIA INTERNA DOCENTI (art. 4 O.M. punto 20 e 21):

20.Con riferimento alla valutazione dell’anzianità del servizio pre-ruolo, riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera ai sensi del precedente comma 17, al servizio pre-ruolo svolto nei due diversi gradi di istruzione, infanzia/primaria oppure secondaria di I/II grado, di cui uno coincidente con quello di attuale titolarità, nella mobilità d’ufficio è attribuito il punteggio previsto per il servizio pre-ruolo prestato nel grado di scuola con contratto a tempo determinato di maggior durata.

  1. Ai fini della formazione della graduatoria per l’individuazione del soprannumerario ed ai fini del trasferimento d’ufficio:
  • l’attribuzione del punteggio di continuità didattica di cui all’allegato 2, tabella A1), lettera C), del CCNI 2025 prescinde dalla maturazione del triennio;
  • entro il triennio, la continuità didattica viene valutata, come nella mobilità a domanda, punti 4 per ogni anno di servizio di ruolo nella scuola di attuale titolarità o di incarico triennale prestato senza soluzione di continuità.”

    Viene chiarito che i docenti di ruolo ancora in attesa di titolarità nella provincia cioè senza sede sono tenuti a presentare domanda di trasferimento al fine di ottenere una titolarità in base all’art. 2 comma 5 del CCNI e possono esprimere preferenze ai sensi dell’art. 6 comma 1 per un massimo di 15 preferenze e quindi domanda anche per altre province anche se non in possesso di deroghe. Tale personale, precisa art. 8 della O.M. ove non venga soddisfatto a domanda , anche per diversa provincia , parteciperà d’ufficio nella seconda fase seguendo la tabella di vicinioritá dei comuni a partire dalla prima preferenza valida espressa per scuola distretto della provincia di titolarità .

    Art. 4 O.M.- punto 18. Esclusione graduatoria interna non si verifica in presenza di certificazioni di disabilità rivedibile per le categorie di cui alla lettera C) figli che prestano assistenza al genitore disabile in situazione di gravità e D) fratelli e sorelle non conviventi del soggetto disabile in situazione di gravità in caso i genitori siano scomparsi o siano impossibilitati a prestare assistenza al figlio disabile grave perché affetti da patologie invalidanti (da documentare ) o abbiano compiuti i 65 anni .
    ATTENZIONE: la precedenza viene riconosciuta sia ai i genitori lettera C) sia ai fratelli e sorelle non conviventi lettera D) a condizione che abbiano dichiarato ANCHE di aver prodotto alla propria scuola la documentazione attestante il diritto a fruire nell’anno scolastico in cui si presenta la domanda dei giorni di permesso retribuito mensile per assistenza art. 33 comma 3 legge 104 ovvero del congedo straordinario (biennale ) art. 42 comma 5 Dlvo 151/2001.

    Rielaborato ALLEGATO G Dichiarazione docenti beneficiati deroghe in relazione alla novità:
    – punto e) ricongiungimento al genitore che ha più di 65 anni vedi punto 27 art. 4 O.M. 36
    – nota (*)Rendere anche la seguente dichiarazione : DICHIARAZIONE RESIDENZA della persona nel comune di…. da assistere o alla quale ricongiungersi con iscrizione anagrafica dal…-almeno 3 mesi …(novità (**)non necessari 3 mesi per i figli nati nei tre mesi antecedenti la pubblicazione dell’ O.M. come prevede il comma 9 della O.M. 36).
    – al punto b) legge 104 art. 21 e art. 33 inserimento dichiarazione del proprio comune di residenza con iscrizione dal…. Vedi punto 27 terzo capoverso O.M. 36
    SI RICORDA CHE OLTRE LA COMPILAZIONE DELL’ALLEGATO G bisogna allegare come previsto da secondo capoverso del punto 27 della O.M. la documentazione che da titolo alla deroga (ad esempio per legge 104 certificazioni relative ad invalidità e/o disabilità come previsto dallo stesso art. 4 della O.M.).

    ATTENZIONE: a seguito delle novità introdotte da riscrittura art. 33 legge 104 da art. 3 comma 1 lett. b) DLVO 105/2022 ed in particolare il comma 3 dell’art. 33 LEGGE 104 che prevede abolizione referente unico, convivente di fatto, non ricovero a tempo pieno del disabile, più di 65 anni etc. il punto IV dell’art. 13 comma 1 del CCNI 2025 é stato riscritto con la scaletta di coloro che usufruiscono della precedenza:

    A) Genitori anche adottivi o chi esercita la tutela legale che assistono il figlio disabile in situazione di gravità . NON È NECESSARIO nella mobilità a domanda che la particolare condizione fisica che dà titolo alla precedenza abbia carattere PERMANENTE (penultimo capoverso del punto IV). DOCUMENTAZIONE : NECESSARI O.M. art. 4 comma 7 lett. a) i)rapporto di parentela di unione civile convivenza etc. ; Anche documentazione ASL gravitá handicap (O.M. art. 4 comma 5).
    Al pari dei genitori impossibilità a prestare assistenza( per malattie invalidanti o NOVITÀ in quanto hanno più di 65 anni) al figlio i fratelli e sorelle conviventi possono avere la precedenza per il fratello o sorella. Per DOCUMENTAZIONE vedi sopra.

    B) coniuge ,(NOVITA)parte dell’unione civile ,convivente di fatto di persona con disabilità in situazione di gravità : nella mobilità a domanda la particolare condizione fisica che dà titolo alla precedenza deve avere carattere permanente .PER DOCUMENTAZIONE vedi punto A) (art. 4 comma 5 e 7 O.M. mobilità ).

    C) figli che prestano assistenza al genitore con disabilità in situazione di gravità ; nella mobilità a domanda la particolare condizione fisica che da titolo alla precedenza deve avere carattere permanente . DOCUMENTAZIONE : È NECESSARIA DICHIARAZIONE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA e DIRITTO AD USUFRUIRE DEI 3 giorni PERMESSI RETRIBUITI LEGGE 104 o CONGEDO STRAORDINARIO DLVO 151/2001 ( O.M. Mobilità art 4 c. 7 lett a). Necessaria anche dichiarazione di rapporto di parentela, di unione civile di convivenza etc. Oltre naturalmente certificazioni mediche ASL di grave handicap ( vedi art. 4 punto 5 O.M. mobilità)

    D) NOVITÀ’ : Fratelli e sorelle non conviventi del soggetto con disabilità sin situazione di gravità in quanto i genitori sono impossibilità all’assistenza. Nella mobilità a domanda la particolare condizione fisica che da titolo alla precedenza deve avere Carattere permanente. DOCUMENTAZIONE: È NECESSARIA DICHIARAZIONE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA e DIRITTO AD USUFRUIRE DEI 3 giorni PERMESSI RETRIBUITI LEGGE 104 o CONGEDO STRAORDINARIO (biennale )DLVO 151/2001 (O.M. Mobilità art. 4 comma 7 lett. a). Necessaria anche dichiarazione rapporto di parentela, di unione civile di convivenza etc.Oltre naturalmente certificazione mediche ASL di grave handicap (vedi art. 4 punto 5 O.M. mobilità )

    SI RIBADISCE che i soggetti di cui alle lettere A), B), C) e D) devono dichiarare anche che la persona con disabilità non è ricoverata a tempo pieno presso istituti specializzati ( O.M. art. 4 punti 5, lettera e) punto II)(VEDI IN TAL SENSO art. 33 legge 104 comma 3)



INCONTRO AL MI SU O.M. IN CORSO DI EMANAZIONE

Il 27 febbraio 2025 il MIM ha illustrato la bozza sulla O.M. Mobilita 2025/26.

I sindacati hanno fatto le loro osservazioni e tutti hanno chiesto un leggero slittamento delle date anticipate ipotizzata con inizio il 5 marzo prossimo .
L’amministrazione si é riservata di far conoscere la posizione in merito alla richiesta di modifica dei termini di presentazione della domanda.
Le 2 importanti novità rispetto al CCNI della O.M. in corso di emanazione :
GRADUATORIA INTERNA DI ISTITUTO
1- Valutazione servizio preruolo nella graduatoria interna prestato in diversi gradi : si valuta quello di maggior durata (ad esempio ad un docente di scuola media che ha prestato un anno di preruolo riconosciuto di 180 giorni di cui 100 nella scuola media e 80 nella scuola superiore ; vengono attributi i punti come se fosse stato prestato tutto alle medie ).
2- nella graduatoria interna Continuità nella scuola di titolarità escluso anno in corso (valutabile anche con un solo anno) viene chiarito che i primi 3 anni vengono valutati 4 punti per ogni anno come per la mobilitá a domanda.
La O.M. chiarisce anche che coloro che sono stati nominati in ruolo senza sede da 1.9.2024 decorrenza giuridica con assunzione in servizio 2025 possono presentare domanda per ottenere la sede definitiva non solo nella provincia di assegnazione ma anche trasferimento per altre province senza deroga in quanto non hanno vincolo triennale perché attualmente senza sede.



DOMANDE MOBILITA’ 2025/26: A BREVE O.M.

Il MIM ha allestito apposita pagina(clicca qui) sulla mobilità 2025/26 nella quale erano presenti le date di presentazione delle domande.
Le date erano :
docenti dal 5 marzo 25 al 24 marzo 25
ATA dal 14 marzo al 31 marzo 25.

A breve sarà emanata la O.M. che dovrebbe confermare dette date e dare istruzioni per la presentazione delle domande



GRADUATORIE INTERNE : MODIFICHE VALUTAZIONE PRE-RUOLO E CONTINUITÀ NELLA SCUOLA DI TITOLARITÀ

In attesa della O.M. Mobilità prevista nella seconda metà di febbraio 25 si segnalano le novità introdotte dal C.C.N.I. mobilità sulla valutazione del pre-ruolo nelle graduatorie interne che costringeranno le scuole a rifare le graduatorie e non solo ad aggiornarle per pubblicarle entro 15 giorni dalla scadenza delle domande di trasferimento.
La nota 4 della tabella di valutazione(pag. 95 del nuovo CCNI mobilità ) a cui rimanda sia il punto B ) che il punto B11) (pag. 88) é stata totalmente rielaborata:
Alla comprensione aiuta la PREMESSA(pag. 94) che recita :
“La valutazione degli anni del servizio preruolo…. nella mobilità d’ufficio viene effettuata nella seguente maniera:
– Se prestato nello stesso ruolo di titolarità :
a.s. 2025/26 – 4 punti per ogni anno;
………fino ad arrivare a 6 punti nell’a.s. 2027/28 ………..
– se prestato in un ruolo diverso da quello di titolarità :
3 punti per ogni anno (salvo quanto previsto dalla nota 4 relativamente al servizio prestato nella scuola dell’infanzia per la scuola primaria e viceversa e al servizio prestato nella scuola secondaria di I grado per la scuola secondaria di II grado e viceversa)”
Infatti la nota 4 (pag. 95) recita:
-“ gli anni di servizio di ruolo e di preruolo prestati nella scuola dell’infanzia si valutano 3 punti per ogni anno …nella scuola primaria (e viceversa)”.
– “gli anni di servizio di ruolo e di preruolo nella scuola dell’infanzia …….si valutano 3 punti per i primi quattro anni e 2 per i successivi nella scuola secondaria sia di primo che di secondo grado “
– “gli anni di servizio di ruolo e di preruolo prestati nella scuola dell’infanzia …. nella scuola primaria (e viceversa)…. si valutano 3 punti per i primi quattro anni e 2 per i successivi nella scuola secondaria sia di primo che di secondo grado”.
” gli anni di un precedente servizio di ruolo e di pre-ruolo nella scuola secondaria di primo grado si valutano 3 punti per ogni anno per tutti gli anni…nella scuola secondaria di II grado (e viceversa ).
-“gli anni di un precedente servizio di ruolo o di pre-ruolo …..prestato nella scuola secondaria di primo grado …si valutano 3 punti per i primi quattro anni e 2 per i successivi se attualmente si é titolari nella scuola primaria o nella scuola dell’infanzia “.
Si segnala l’articolo di Lucio Ficara (clicca qui) dal titolo “Punteggio del servizio preruolo per le graduatorie interne . Se prestato alla primaria per il titolare della secondaria é più che dimezzato”.
SI riporta la risposta al quesito postomi da un docente titolare di lettere scuola media che ha avuto il passaggio di ruolo da scuola primaria( 5 anni di ruolo) ed ha prestato servizio preruolo scuola primaria per 5 anni : le spettano 24 punti (4×3=12; 6×2=12) ai sensi della nota 4 invece di 30.
Altra modifica nella graduatoria interna (nota 5 bis )(pag. 96 CCNI) il punto c) continuità di servizio nella scuola di titolarità : punteggio di ruolo (sin dal primo anno) non si considera l’anno in corso, per ogni anno entro il quinquennio punti 5 e non 2; per ogni anno oltre il quinquennio punti 6 e non 3.
Si ricorda che nella graduatoria interna si valuta il servizio di continuità nel comune la cui valutazione resta confermata punti 1 per ogni anno.
Anche i punteggi dei figli di 6 anni e di 18 anni (pag. 89 e nota 8 e 7) sono stati aumentati di 1 punto



FIRMATO CCNI MOBILITA’ 2025/28

Oggi 29.1.25 ore 12,00 é stato sottoscritta ipotesi del C.C.N.I. Mobilità 2025/28 (clicca qui).
Non prima della metà mese probabilmente, in quanto deve passare dagli organi di controllo(Funzione Pubblica e MEF) poi essere firmata definitivamente , sará emanata O.M. sulla mobilità che stabilirà anche le date di presentazione delle domande oltre ad apportare chiarimenti sulla documentazione e novità introdotte da C.C.N.I.

ATTENZIONE: non possono presentare domanda di mobilità i docenti che nell’a.s. 2024/25 hanno un contratto a tempo determinato anche se finalizzato al ruolo ad eccezione dei docenti destinatari di nomina giuridica a tempo indeterminato( art. 3 comma 2).

VINCOLI PER TRE ANNI SCOLASTICI (art. 2 pag. 9 e 10)
1) tutti i docenti assunti a tempo indeterminato finalizzato al ruolo da a.s. 2023/24- va conteggiato nel triennio anno a tempo determinato finalizzato al ruolo, gli anni svolti in utilizzo o ap in quanto beneficiari deroghe e gli anni di supplenza a tempo determinato art. 47 CCNL SCUOLA 18.1.2024 dopo superamento periodo di prova ( commi 3 e 4);
2) tutti i docenti che ottengono mobilità su scelta puntuale (scuola) (comma 2).

DEROGHE AI VINCOLI(art. 2 comma 6 pag. 10 e 11)
Le deroghe ai vincoli già previste nel CCNL 18.1.24 art. 34 c. 8 sono state ampliate:
– modificato il punto a) genitori di figlio minore di anni sedici ovvero che compie i 16 anni tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta la domanda di mobilità ; prima era genitore di figlio di età inferiore a 12 anni;
-aggiunto il punto e) figli di genitore che ha più 65 anni di età ovvero li compia tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta la domanda di mobilità (31-12-25).
PRIMA PREFERENZA : la sede della deroga (pag. 11 secondo capoverso).

SOSTEGNO (art. 4 MOBILITÀ PROFESSIONALE comma 1 e precisazione comma 3 ultimo capoverso ).
il docente titolare sul sostegno I grado ,in possesso del titolo sostegno ii grado anche se non in possesso di abilitazione per il II grado può chiedere passaggio di ruolo sul sostegno per il II grado e viceversa .FINO ALLO SCORSO ANNO ERA RICHIESTA ABILITAZIONE.

PRECEDENZE(art. 13 pag. 22)

II) e V) rientro nella scuola di titolarità o nel Comune diventa di 10 anni (anziché di 8) pag. 23 e 26.
IV) pag. 25 comma 1.precedenza nelle seconda fase e nella terza fase trasferimenti.
Lett. C) assistenza al genitore in situazione di gravità vale anche nei trasferimenti per altra provincia nella terza fase dei trasferimenti: non era possibile fino allo scorso anno(ex art.13 punto IV comma 4 punto 3 secondo capoverso).
Lett. D) assistenza ai fratelli/sorelle é possibile anche se non si è conviventi purché i genitori abbiano patologie invalidanti o 65 anni.

TABELLA VALUTAZIONE A1 SERVIZIO PRERUOLO(3 punti) GRADUATORIE INTERNE (pag. 88) EQUIPARATO GRADUALMENTE AL SERVIZIO DI RUOLO (6 punti).
viene valutato se prestato nello stesso ruolo(ad esempio docente ruolo medie) punti 4 ogni anno per la domanda di quest’anno , per quello del prossimo anno 5 punti; l’anno successivo 6 punti.
Se prestato in ruolo diverso punti 3 con le precisazioni della nota 4 pag. 95 (ad esempio docente ruolo scuola media o superiore per servizio preruolo scuola primaria o infanzia) punti 3 per i primi 4 anni e punti 2 per ogni anno successivo. QUINDI UN DOCENTE RUOLO SCUOLA MEDIA CHE HA PRESTATO 10 ANNI DI PRERUOLO COME SUPPLENTE SCUOLA PRIMARIA avrà diritto a punti 24(3×4 + 6×2).
Se invece il docente di ruolo medie ha prestato il preruolo alle superiori punti 3 per ogni anno e viceversa come per il docente di scuola primaria che ha 10 anni di preruolo scuola infanzia punti 3 per ogni anno e viceversa (vedi anche PREMESSA pag.94, terzo capoverso).
QUINDI UN DOCENTE RUOLO SCUOLA MEDIA CHE HA PRESTATO 10 ANNI DI PRERUOLO COME SUPPLENTE SCUOLA SUPERIORE AVRÀ DIRITTO A PUNTI 30 e viceversa.
Ad un docente titolare di scuola media che ha avuto il passaggio di ruolo da primaria dove ha svolto servizio di ruolo per 5 anni ed ha un servizio preruolo 5 anni di scuola primaria spettano 24 punti(4×3=12; 6 x2=12)( nota 4 pag. 95).

TABELLA VALUTAZIONE A1 PUNTEGGIO CONTINUITÀ modifiche :elevato di 6 punti nel triennio ; di 3 punti nel quinquennio ; di 3 punti oltre il quinquennio (pag. 89 ).
Lo stesso nella graduatoria interna ( nota 5 bis pag 96) già dal primo anno(non si considera anno in corso) per ogni anno entro il quinquennio e oltre il quinquennio .

Viene elevato il punteggio di continuità .

La continuità nella stessa scuola per un triennio 12 punti prima erano 6 punti.

Per ogni ulteriore anno :
entro il quinquennio : 5 punti prima 2
Oltre il quinquennio : 6 punti prima 3

TABELLA VALUTAZIONE A2 ESIGENZE FAMIGLIA modifiche valutazione (pag. 89):aumento di 1 punto per i figli e inserimento ricongiungimento al convivente di fatto.

per ogni figlio fino a 6 anni punti 5 anziché punti 4 (punto B).
per figlio di età inferiore a 18 anni punti 4 anziché punti 3 (punto C)

Al punto A) della tabella di valutazione ESIGENZE DI FAMIGLIA é stato inserito il ricongiungimento al convivente di fatto già presente e recepita nella O.M. Mobilità 30/2024 dello scorso anno all’art. 4 comma 9 a seguito sentenza del Consiglio di Stato del 2000.

TABELLA VALUTAZIONE A3 TITOLI GENERALI (pag. 90 e nota 18 e 18 bis)

aggiunta la lettera I) valutazione tutor e orientamento punti 3 per almeno 3 anni nella stessa scuola (vedi precisazioni nota 18 e 18bis) solo per MOBILITÀ VOLONTARIA.



SECONDO INCONTRO SUL CCNI MOBILITÀ 2025/28

Il 15.10.24 c’è stato il secondo incontro sulla mobilità nel quale si è affrontato il problema delle precedenze in particolare quelle della legge 104 (punti III e IV art. 13 del CCNI sulla mobilità )
L’amministrazione sulla base degli elementi in discussione fornirà una bozza di articolato nel prossimo incontro.
Si è condiviso l’obiettivo di semplificare il testo contrattuale per renderlo più chiaro e per evitare i frequenti contenziosi che puntualmente si verificano ogni anno.
Prossimo incontro Mercoledì 23 ottobre 2024.