Archivi categoria: Utilizzazioni/assegnazioni provvisorie

FISSATE DATE PRESENTAZIONE DOMANDE UTILIZZAZIONI ED ASSEGNAZIONI PROVVISORIE

Con Circolare 4.7.2018 n.30691(clicca qui) il Miur, nel trasmettere il CCNI elencando le novità, ha fissato le date di presentazione delle domande online :

* docenti della scuola dell’infanzia e primaria  da venerdì 13 luglio fino a lunedì 23 luglio.

*  docenti di scuola media e scuola  superiore da lunedì 16 luglio fino a mercoledì 25 luglio.



ATA: SCHEDA GRADUATORIE INTERNE SOPRANNUMERARI

A seguito quesiti posti e considerato che le scuole devono preparare dopo il 14 MAGGIO 2018 e pubblicare le graduatorie interne anche del personale ATA entro il 29 maggio 2018 si ritiene utile precisare:

1) la tabella di valutazione dei titoli e dei servizi del personale ata (ALLEGATO E) è la stessa sia per i trasferimenti a domanda che per la graduatoria interna d’istituto.

2) è necessario leggere attentamente la nota 3) alla lettera B) del punto 1( anzianità di servizio) dove è evidenziata la differenza di valutazione del preruolo ai fini della mobilità a domanda(per intero) e  ai fini della graduatoria interna(i prima 4 anni per intero, il periodo eccedente i 4 anni è valutato per i due terzi). Viene precisato che  per i TRASFERIMENTI A DOMANDA  il servizio pre-ruolo svolto nella stessa area  va valutato punti 2 per ogni mese quello svolto in area diversa punti 1 per ogni mese; PER I TRASFERIMENTI D’UFFICIO(graduatoria interna) il servizio pre- ruolo va valutato sempre 1 punti ogni mese sia se svolto nella stessa area sia se svolto in area diversa.

3) è necessario prestare attenzione alla nota 4 della lettera D) in cui si precisa che “Ai fini del calcolo del punteggio di perdente posto si prescinde dal computo del triennio”.

4) è necessario prestare attenzione poi alla dicitura di cui al punto E) riferentesi alla continuità nel Comune dove è precisato “valido solo per i trasferimenti d’ufficio”  cioè le graduatorie interne.

5) è necessario anche  leggere attentamente la nota 4/Ter punti 2 Esigenze di famiglia in cui si evidenzia che nella graduatoria interna ci si riferisce non al ricongiungimento ma al non allontanamento.

6)è necessario infine leggere attentamente l’art. 45  del CCNI ed in particolare  il comma 5, 9 e 10 in cui è evidenziato che vanno valutati i titoli e le situazioni che si verificano entro il 14.5.2018.

Pertanto riassumendo:

Il Dirigente scolastico in base al comma 5 dell’art. 45 dopo il 14.05.2018 ed entro il 29 maggio 2018 deve formulare e pubblicare le graduatorie interne del personale ATA valutando i titoli ed i servizi in base alla tabella ALLEGATO E

Si ritiene utile ribadire le differenze di valutazione tra mobilità a domanda e graduatoria interna:

1)      il preruolo va valutato diversamente : nella domanda di mobilità per intero  con valutazione 2 punti quello prestato nella stessa area ed 1 punto quello prestato in area diversa;  nella graduatoria interna  per intero i primi 4 anni, i 2/3  oltre i 4 anni, con valutazione di 1 punto sia quello prestato nella stessa area sia quello in area diversa.

2)      Nella domanda di trasferimento si valuta solo la continuità nella scuola per almeno un triennio al quarto anno; nella graduatoria interna si valuta la continuità nella scuola già al secondo anno, ma si valuta anche la continuità nel Comune per i periodi immediatamente precedenti non coincidenti con la continuità nella scuola.

3)      Nella domanda di trasferimento non si valutano le esigenze di famiglia se si è titolari nello stesso comune della scuola(Nota 5/bis); per la graduatoria interna invece le esigenze di famiglia  non si interpretano come ricongiungimento ma come non allontanamento e quindi si valutano.

4)     il ruolo ed il preruolo valutato  a mese  fino al 14 maggio 2018 sia per i trasferimenti che per la graduatoria interna.

5) la continuità nella scuola va valutata ad anno intero e quindi    fino al   31 agosto 2017 sia per i trasferimenti a domanda che per la graduatoria interna. L’eventuale continuità nel Comune per anni immediatamente precedenti solo per la graduatoria interna.

6)  tutti i titoli, compresi quelli di precedenza, vanno valutati compresi quelli maturati alla data del  14.05.2018

7)RECLAMO  AL DIRIGENTE PER GRADUATORIA INTERNA: l’art 45 del CCNI  al comma 7 prevede per l’ATA che” i dirigenti contestualmente alla pubblicazione della graduatoria( n.d.r interna per i soprannumerari) ……rendono disponibili ,su richiesta degli interessati, i documenti relativi alla graduatoria stessa”.

A seguito quesiti  sulla valutabilità del servizio militare  ai fini della ricostruzione carriera ecco la normativa  :

A)Prima del 1987 veniva valutato solo se prestato in costanza di rapporto di lavoro(art. 569 Dlvo 297/94)

B) il servizio miliare in corso al 30.1.1987 o prestato successivamente (fino al 31.12.2015) è valido ai fini della ricostruzione di carriera (art. 20 legge 24.12. 86 n.958 e art .7 comma 1 legge 30.12.1991 n. 412),anche se non in costanza di rapporto di lavoro: valutabile sia per i trasferimenti che per la graduatoria interna per il personale ATA (nota 3 a tabella valutazione)(punti 1 ogni mese).

Si valuta nella ricostruzione di carriera ATA anche il servizio prestato come docente e nella mobilità a domanda viene valutato sia come servizio in un altra area (punti 1 per ogni mese)  sia nella graduatoria interna punti 1 come tutto il preruolo

 



DOMANDA MOBILITA’ ATA: ENTRO IL 14 MAGGIO 2018

Da oggi 23 aprile 2018 il Miur ha messo in linea in istanza online l’applicazione per la presentazione online della domanda di mobilità ATA.

Il personale ATA neoimmesso è senza sede e deve pertanto presentare domanda di mobilità.

Il personale ATA può presentare domanda in due province, una quella di titolarità(o di nomina in ruolo senza sede) e un’altra a scelta.

L’USP di Forlì ha pubblicato sul sito (clicca qui) la Dichiarazione personale ATA e la Dichiarazione L. 104 ATA.

RICORDO CHE LA NOTA DEL 13.3.2017 DI TRASMISSIONE DELLA O.M.   HA APPORTATO QUESTA RETTIFICA (servizio non di ruolo piccole isole)ALLA TABELLA DI VALUTAZIONE ATA:
“4) Nell’allegato E, Lettera B1, il punteggio pari a punti 1 è da intendersi solo per i trasferimenti d’ufficio mentre per quelli a domanda il punteggio è pari a punti 2.”
Il Miur non ha ripubblicato aggiornandolo in base alla nota 3 della Tabella di valutazione titoli ATA l’ALLEGATO D dichiarazione servizio , ma si è limitato in una  FAQ   pubblicata nella pagina mobilità a precisare:
“D. Il servizio di ruolo/pre-ruolo nella stessa area dove deve essere inserito?
R. Nella casella 1 del modello on-line.”
Nella GUIDA ONLINE  (allego la pagina) è precisato cosa bisogna inserire nella casella 1 e nella casella 3.

La nota 3 alla TABELLA VALUTAZIONE infatti precisa:”La valutazione del servizio pre-ruolo svolto nella medesima area di appartenenza viene effettuata secondo il punteggio di cui alla tabella A dell’Allegato E lett. b( punti 2 nella mobilità a domanda; punti 1 nella mobilità d’ufficio). E’ valutato con punti 1 sia per la mobilità a domanda che per la mobilità d’ufficio il servizio di ruolo e non di ruolo prestato in area diversa, il servizio prestato nel ruolo docente, nonchè il servizio militare riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera ai sensi dell’art. 569 del decreto legislativo 297/94 e successive modifiche”.

I SINDACATI HANNO ELABORATO  UN ALLEGATO D, in assenza di quello ministeriale.
Nemmeno quest’anno il Miur ha corretto allegato E DICHIARAZIONE DI SERVIZIO CONTINUATIVO dove nella prima pagina  manca una frase dopo nome e cognome “DICHIARA, SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITA’ A -DI PRESTARE SERVIZIO , NEL CORRENTE ANNO SCOLASTICO ……/….””
DALLO SCORSO ANNO SI VALUTA ANCHE IL SERVIZIO NON DI RUOLO PRESTATO PRESSO ENTI LOCALI O PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (come da tabella valutazione  voce c) anche se nel modulo domanda PDF c’e scritto ruolo)(FAQ N. 4 MIUR).
Infatti fiino all’anno scorso veniva valutato solo il servizio DI RUOLO PRESTATO PRESSO ENTI LOCALI O PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.

ATTENZIONE: chi presenta domanda di mobilità dovrà indicare in maniera chiara i periodi e la qualifica in modo tale che l’USP possa procedere ad una valutazione corretta.
Il lavoro dell’USP  con il  vecchio ALLEGATO D si complica in quanto tutto il servizio preruolo prestato e riconosciuto ai fini della carriera si valuta in maniera diversa  nella mobilità a domanda: se prestato nella stessa area punti 2 ogni mese ,se prestato in area diversa punti 1 ogni mese.

 



SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA: SCHEDE GRADUATORIE INTERNE SOPRANNUMERARI

In prossimità della scadenza del 26 aprile 2018 CONSIDERATO CHE L’ART. 19 COMMA 4 DEL CCNI  PREVEDE CHE IL DIRIGENTE PROVVEDE ENTRO 15 GIORNI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DI PRESENTAZIONE DELLE  DOMANDE DI MOBILITA’ ALLA PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE,  che la nota 13.3.2018 prot. 13708  invita a richiamare l’attenzione dei Dirigenti sulla predisposizione delle graduatorie di istituto si ritiene  utile pubblicare due schede per l’individuazione dei perdenti posto,una  di scuola dell’infanzia ed una di scuola primaria  in quanto le scuole dovranno compilare  le graduatorie dei perdenti posto con i titoli posseduti alla data del 26 aprile 2018,  tenendo in considerazione le precedenze (tra cui la legge 104)   per cui il docente non deve essere incluso in dette graduatorie.
Alla scheda si ricorda vanno allegati i documenti previsti: Allegato D- dichiarazioni personali etc..: sono gli stessi di quelli della domanda di trasferimento.
Si fa presente che nelle graduatorie interne vi sono differenze di valutazione rispetto alla domanda di trasferimento:
1) esigenze di famiglia (ad esempio ricongiungimento al coniuge …)si valuta come non allontanamento ed i figli si valutano sempre.
2)Continuità nel Comune(non prevista per i trasferimenti a domanda)
3)Continuità nella scuola già dal primo anno(non occorrono 3 anni come nei trasferimenti a domanda)
4)valutazione servizio pre-ruolo e altro ruolo: mentre nelle domande di mobilità vanno valutati sempre 6 punti; nelle graduatorie interne il servizio in altro ruolo con dei distinguo va valutato 3 punti; il servizio pre-ruolo 3 punti fino a 4 anni e 2 punti per ogni anno in più con queste precisazioni
VALUTAZIONE SERVIZIO DI RUOLO DI SCUOLA DELL’INFANZIA: Per le elementari per intero : punti 3 per ogni anno. Quindi non va sommato al pre-ruolo e non va valutato 4 anni per intero più i 2/3 (ALLEGATO D Scuola primaria punto 2 lett b))VALUTAZIONE SERVIZIO DI RUOLO DI SCUOLA PRIMARIA:Per le materne per intero : punti 3 per ogni anno. (NOVITA’) Quindi non va sommato al pre-ruolo e non va valutato 4 anni per intero  per ogni anno più i 2/3 per i periodi eccedenti.
VALUTAZIONE SERVIZIO DI RUOLO DI SCUOLA SECONDARIA: Per la scuola dell’infanzia e scuola primaria  :va sommato al pre-ruolo (ALLEGATO D Scuola primaria e ALLEGATO D Scuola dell’Infanzia punto 3 lett c.) La somma va valutato 3 punti per intero per ogni anno fino a 4 anni e i 2/3 per i periodi eccedenti.



SCUOLA SECONDARIA : SCHEDA GRADUATORIE INTERNE SOPRANNUMERARI

Si ritiene utile pubblicare  una scheda  editabile in formato doc per la graduatoria interna dei docenti titolari di scuola secondaria , considerato che le scuole in base al comma 3 dell’art. 21 del CCNI dovranno compilare entro 15 giorni (entro il 11 maggio 2018) a partire dal 26 APRILE  le graduatorie dei perdenti posto COMPRENDENTI sia i docenti titolari sia  quelli con incarico triennale, con i titoli posseduti alla data del 26 aprile 2018,  tenendo in considerazione le precedenze (tra cui la legge 104)   per cui il docente non deve essere incluso in dette graduatorie, tranne che la contrazione di organico  sia tale da rendere necessario il coinvolgimento.
ATTENZIONE: chi ha l’assistenza al familiare  portatore di disabilità domiciliato   in comune diverso da quello di titolarità deve per essere escluso dalla graduatoria interna aver presentato entro il 26 aprile 2018 domanda di trasferimento volontario esprimendo come prima preferenza una scuola o ambito relativo ad un comune viciniore a quello dell’assistito(art. 13 CCNI comma 2 ).
L’esclusione dalle graduatorie di istituto opera se il docente è titolare o incaricato in una scuola ubicata nella stessa provincia in cui è domiciliato l’assistito.
Per una corretta compilazione della scheda è necessario compilare ed allegare la documentazione prevista per la domanda di trasferimento(ALLEGATO D, ALLEGATO F, dichiarazioni personali etc).
Si fa presente che nelle graduatorie interne vi sono differenze di valutazione rispetto alla domanda di trasferimento:
1) esigenze di famiglia (ad esempio ricongiungimento al coniuge …)si valutano come non allontanamento ed i figli si valutano sempre(nota 7 Note Comuni alle tabelle di valutazione dei trasferimenti).
2)Continuità nel Comune(non prevista per i trasferimenti a domanda)  (gli anni scolastici e la scuola vanno indicati nell ‘ALLEGATO F) (nota 5 bis alle Note Comuni alle tabelle di valutazione dei trasferimenti).
3)Continuità nella scuola già dal primo anno(non occorrono 3 anni come nei trasferimenti a domanda) (ALLEGATO F) (nota 5 bis alle Note Comuni alle tabelle di valutazione dei trasferimenti).
Si ricorda ad ogni buon fine che l’utilizzo sul sostegno fa maturare e non interrompe la continuità nella scuola:infatti   il CCNI  sulla mobilità  alla nota 5 quartultimo capoverso ( che tratta della continuità nella scuola) della  tabelle di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d’ufficio  al quart’ultimo comma secondo periodo  testualmente recita:”………… il punteggio in questione spetta anche……….ai docenti utilizzati a domanda o d’ufficio, sui posti di sostegno anche in scuole o sedi diverse da quella di titolarità….”)
4)valutazione servizio pre-ruolo e altro ruolo: mentre nelle domande di mobilità vanno valutati sempre 6 punti; nelle graduatorie interne il servizio in altro ruolo va valutato 3 punti  il servizio pre-ruolo 3 punti fino a 4 anni e 2 punti per ogni anno in più .Pertanto ad esempio un docente che ha 6 anni di pre-ruolo:  nei trasferimenti ha diritto a 36 punti(6×6=36); nella graduatoria interna a SOLI 16 punti( 4*3=12; 2*2=4) (PREMESSA alle note Comuni alle tabelle dei trasferimenti  sesto capoverso).
ATTENZIONE: PUNTEGGIO AGGIUNTIVO per non aver presentato domanda di mobilità provinciale: non riguarda in alcun modo i docenti nominati in ruolo da 1.9.2004 (sede provvisoria), come è chiaro dalla nota 5 ter  Comuni alle tabelle di valutazione dei trasferimenti in quanto l’ultimo anno di maturazione del triennio  era il 2007/08 ed il docente doveva aver prestato 4 anni consecutivi nella stessa scuola con titolarità.



DOCENTE NOMINATO IN RUOLO: SEDE PROVVISORIA O SEDE DEFINITIVA?

Un docente nominato in ruolo da 1.9.2016 chiede se in fase di graduatoria interna soprannumerario l’anno 2016/17 vale ai fini della continuità.

La risposta è positiva in quanto  dal 2016/17 i docenti nominati in ruolo ottengono la sede definitiva, contrariamente ai docenti immessi in ruolo fino al 2015/16 che avevano una sede provvisoria.

Se assegnati ad ambito ottengono incarico triennale in una scuola e vengono graduati insieme agli altri in detta scuola:  NON POSSONO PRESENTARE DOMANDA DI TRASFERIMENTO PER DETTA SCUOLA.

QUINDI i docenti nominati in ruolo da 1.9.2017 avendo la sede definitiva possono non presentare domanda di trasferimento, devono presentarla nel caso non si trovano bene per altra scuola e/o ambito.



FC: DOMANDE MOBILITA’ DOCENTI ENTRO IL 26 APRILE 2018

SUL SITO DELL’USP DI FORLI’ il facsimile delle dichiarazioni personali e quello della legge 104(clicca qui).
Le altre autodichiarazioni si trovano sul sito del Miur(clicca qui).

Da oggi  3 aprile 2018 e fino al 26 aprile 2018 il  personale docente di ogni ordine e grado può presentare domanda di mobilità in istanza online (solo cartacee  le domande di mobilità professionale verso le discipline specifiche dei licei musicali e naturalmente quelle degli insegnanti di religione cattolica).
Dal 3 maggio al 28 maggio in istanza online  personale educativo.
Dal 23 aprile al 14 maggio in istanza online il personale ata.
Dal 13 aprile al 16 maggio con domanda cartacea gli insegnanti di religione cattolica(O.M. 208/2018)
il Miur ha diramato con apposita nota la n. 13708 del 13.3.2018(clicca qui)  sia la O.M. 208 (insegnanti di religione cattolica)sia la O.M. 207.
La nota segnala e corregge 4 errori materiali del CCNI mobilità.
La nota chiede di richiamare l’attenzione dei D.S. per la predisposizione delle graduatorie di istituto per individuazione dei soprannumerari.
La nota fornisce una precisazione riguardo la continuità didattica del personale docente ex DOS

SI RIPORTA LO SCADENZARIO  DELLA O.M. 207/2018(clicca qui):

“I termini per le successive operazioni e per la pubblicazione dei movimenti, definiti secondo i criteri previsti dal CCNI 2017/18, sono i seguenti:

a) personale docente

Scuola dell´infanzia: 
– termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili: 11 maggio 2018 
– pubblicazione dei movimenti: 8 giugno 2018 

Scuola primaria:
– termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili: 11 maggio 2018 
– pubblicazione dei movimenti: 30 maggio 2018

Scuola secondaria di I grado:
– termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili: 5 giugno 2018
– pubblicazione dei movimenti: 25 giugno 2018

Scuola secondaria di II grado:
-termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili: 22 giugno 2018
– pubblicazione dei movimenti: 10 luglio 2018 

Mobilità professionale verso le discipline specifiche dei Licei musicali
– termine ultimo comunicazione al SIDI dei posti disponibili: 8 maggio 2018
– pubblicazione dei movimenti: 28 maggio 2018 movimenti ai sensi del comma 9 dell´art 4 del CCNI; 4 giugno 2018 movimenti ai sensi del comma 10 dell´art 4 del CCNI

b)Personale educativo
-termine ultimo comunicazione all´ufficio delle domande di mobilità e dei posti disponibili: 22 giugno 2018
-pubblicazione dei movimenti: 10  luglio 2018 

c)Personale ATA

…………………………….

termine ultimo comunicazione all´ufficio delle domande di mobilità e dei posti disponibili: 22 GIUGNO 2018

-pubblicazione dei movimenti: 16 LUGLIO 2018 

……………………………………………………..
Termine ultimo per la presentazione della richiesta di revoca delle domande: dieci giorni prima del termine ultimo per la comunicazione al SIDI o all´ufficio dei posti disponibili.”