Attualmente esistono due tipi di vincoli per la mobilita’:
1)VINCOLO TRIENNALE PER I NEOIMMESSI IN RUOLO (In base all’art. 399 comma 3 Testo unico D.LVO 16.4.1994 n. 297 come modificato da art. 5 comma 20 del D.L. N. 44 del 22.4.23 ed al comma 4 della O.M.30/2024)assunti a tempo indeterminato con decorrenza giuridica da 2023/2024 di permanenza nella scuola ove hanno svolto il periodo di prova nel medesimo tipo di posto o classe di concorso per non meno di tre anni compreso anno di prova (fatti salvo deroghe art.1 comma 9 O.M. 30/2024 (genitore di figlio di età inferiore a 12 anni o docente che usufruisce che ha legge 104 per se ( art. 21 o art. 33 comma 6) o usufruisce dei 3 giorni di permesso per assistere familiare portatore di handicap grave (art. 33 comma 3 e 5) oppure docente che usufruisce del congedo biennale per assistere familiare portatore di handicap (art. 42 Dlvo 151/2001 )oppure infine coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art. 2 comma 2 e 3 della legge 118/1971) e art. 1 comma 4 ultimo capoverso O.M. 30/2024 : il vincolo triennale non si applica : a) ai docenti beneficiari precedenze art. 13 CCNI 2022 nel caso abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori del comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza; b) ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata , ancorché soddisfatti su una precedenza espressa ).
2)VINCOLO TRIENNALE : Permanenza – salvo deroghe art. 1 comma 9 O.M. 30/2024( vedi elenco sopra citato) e art.1 comma 3 O.M. 30/2024 : il vincolo triennale non si applica: a) nei casi di sovrannumero o esubero; b) docenti art. 33 comma 5 e 6 legge 104/92, per fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanza per la partecipazione al relativo concorso ) – per un triennio nella scuola ottenuta a seguito di mobilità’ per i docenti che abbiano ottenuto il trasferimento con richiesta puntuale di scuola(=richiesta puntuale sede nella nuova formulazione art. 1 comma 2 O.M. 30/2024 ultimo capoverso) la titolarità su scuola sia per trasferimento(mobilità territoriale) sia per passaggio di cattedra o di ruolo(mobilità professionale) nell’ambito della provincia sia in altra provincia (art. 2 comma 2 CCNI 2022 e art. 1 comma 2 O.M. 30/2024)
ATTENZIONE : ANCHE nel caso di mobilità (passaggio di ruolo o di cattedra) ottenuta su scuola nell’ambito del Comune dì titolarità (anche nella seconda fase da posto comune a posto di sostegno e viceversa ) si applica IL VINCOLO TRIENNALE (art. 1 comma 2 penultimo capoverso O.M. 30/2024).
ESEMPI PRATICI CONTEGGIO TRIENNIO:
1) chi ha ottenuto la mobilità per il 2023/24 su preferenza analitica di sede( intendesi scuola) -salvo deroghe- avrà l’obbligo di permanenza nella scuola per un triennio 2023/24, 2024/25 e 2025/26 e potrà presentare domanda di mobilità a febbraio-marzo 2026 nell’a.s. 2025/26 per il 2026/27.
2) chi ha ottenuto la mobilità per il 2022/23 su preferenza analitica di sede( intendesi scuola) – salvo deroghe-avrà l’obbligo di permanenza nella scuola per un triennio 2022/23, 2023/24 e 2024/25 e potrà presentare domanda di mobilità a febbraio-marzo 2025 nell’a.s. 2024/25 per il 2025/26:
3)chi ha ottenuto la mobilità per il 2021/22 su preferenza analitica di sede( intendesi scuola) avrà l’obbligo di permanenza nella scuola per un triennio 2021/22, 2022/23 e 2023/24 e potrà presentare domanda di mobilità a febbraio-marzo 2024 nell’a.s. 2023/24 per il 2024/25: E’ INFATTI TERMINATO IL VINCOLO TRIENNALE.