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ART. 13 PRECEDENZE E LEGGE 104/92 CCNI MOBILITA’ 2019

PUNTO  III) PERSONALE CON DISABILTA’
 comma 1
SUB. PUNTO 1) disabili di cui all’art. 21 legge 104/92 con un grado di invalidità superiore ai 2/3 ed handicap lieve art. 3 comma 1 legge 104(Casella 25 modulo domanda per la Scuola media, per la Scuola Superiore e per la Scuola dell’Infanzia; Casella 30 per la Scuola Primaria).
Si allegano: certificazione USL invalidità superiore a 2/3 + certificazione USL handicap come previsto dalla O.M.106/2021 art.4 comma 5 Lett. a), d ) ed e)
CASELLA-PROVINCIA PER LA QUALE IL DOCENTE USUFRUISCE DELLA PRECEDENZA PREVISTA DALL’ART. 21 DELLA L. 104/92 ( n.d.r. provincia in cui c’è il  Comune di residenza).
SUB. PUNTO 3) personale appartenente alle categorie previste dal comma 6 art. 33 legge 104/92: persona  handicappata maggiorenne  in situazione di gravità grave art 3 comma 3 legge 104 Casella 27 domanda per la Scuola Media  per la Scuola Superiore e per la Scuola dell’Infanzia; Casella 32 per la Scuola Primaria).
CASELLA- PROVINCIA PER LA QUALE IL DOCENTE USUFRUISCE DELLA PRECEDENZA PREVISTA DALL’ART. 33, COMMA 6, DELLA L. 104/92 ( n.d.r. provincia in cui c’è  Comune di residenza).
Si allegano certificazione USL che attesti la gravità dell’handicap -art- 3 comma 3 legge 104 come previsto dalla OM. 106/2021 art. 4 comma 5  lettera a,  e,
 Fermo restando il diritto a fruire della precedenza se partecipa ai movimenti nella prima fase(Lett. D Allegato I Ordine delle operazioni), nella seconda (lett.  B Allegato I- Ordine delle operazioni e terza fase(Lett i-, Allegato I- Ordine delle operazioni) può usufruire di tale precedenza all’interno e per la provincia in cui è ubicato il Comune di residenza o domicilio. La preferenza sintetica per detto comune è obbligatoria prima di esprimere preferenze per altro comune. In caso nel comune di residenza non esistano scuole esprimibili è possibile indicare una scuola di un comune viciniore.

PUNTO IV) ASSISTENZA AL CONIUGE, ED AL FIGLIO CON DISABILITA’ ; ASSISTENZA DA PARTE DEL FIGLIO REFERENTE UNICO AL GENITORE CON DISABILITA’ ; ASSISTENZA DA PARTE DI CHI ESERCITA LA TUTELA LEGALE (ART. 33  commi  5 e 7 L. 104/92 nei limiti previsti dal CCNI )
Caselle Modulo domanda 28 (Provincia) e 29(Assistito) per la Scuola Media, per la Scuola Superiore e per la Scuola dell’Infanzia; 33(Provincia) e 34(Assistito) per la Scuola Primaria

Si allegano i documenti e  le dichiarazione  (unicità, rapporto di parentela, non ricovero , domicilio assistito etc) previsti dalla O.M. 106/2021  art. 4  

1. Genitori , anche adottivi , Chi esercita la tutela legale, fratelli o sorelle PER  ASSISTENZA AL FIGLIO/Persona per la quale si esercita la tutela legale DISABILE GRAVE
Nella prima fase(tra distretti dello stesso Comune: limitatamente ai Comuni con più distretti). lettera D1 Allegato I- Ordine delle operazioni
Nella seconda fase -lettera C Allegato I – Ordine delle operazioni.
Nella terza fase – lettera l  Allegato I – Ordine delle operazioni.
2 . CHI PRESTA ASSISTENZA AL
CONIUGE/parte dell’unione civile DISABILE GRAVE
Nella prima fase(tra distretti dello stesso Comune: limitatamente ai Comuni con più distretti). lettera D2 Allegato I- Ordine delle operazioni
Nella seconda fase lettera D Allegato I- Ordine delle operazioni
Nella terza fase lettera m Allegato I- Ordine delle operazioni
3. figlio referente unico per ASSISTENZA AL
 GENITORE o equiparato DISABILE GRAVE

Nella prima fase (tra distretti dello stesso Comune: limitatamente ai Comuni con più distretti) lettera D1 Allegato I- Ordine delle operazioni.
Nella seconda fase lettera  C, Allegato I- Ordine delle operazioni
Nella terza fase NON PREVISTA
LA PRECEDENZA PER L’ASSISTENZA AI GENITORI DISABILI GRAVI NON E’ RICONOSCIUTA IN FASE  INTERPROVINCIALE.
TERZA FASE: Il figlio che assiste il genitore in situazione di gravità ha diritto ad usufruire della precedenza tra province diverse esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria, fermo restando il diritto a presentare domanda di mobilità (QUART’ULTIMO CAPOVERSO).
Il personale scolastico appartenente ad una delle predette categorie di cui al punto IV (genitore, coniuge, figlio) beneficia della precedenza limitatamente ai trasferimento all’interno e per la provincia , che comprende il Comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile ed a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto Comune .
L’indicazione delle preferenza sintetica per l’intero comune di ricongiungimento è obbligatoria. La mancata indicazione preclude la possibilità della precedenza per eventuali preferenze relativi ad altri comuni , ma non comporta l’annullamento dell’intera domanda. In tal caso le preferenze saranno prese in considerazione senza diritto di precedenza.

Per il personale non compreso nei precedenti punti (PUNTO III e PUNTO IV) –personale destinatario dell’art. 33 commi 5: unico parente o affine entro il secondo grado etc-si rinvia all’art. 8 comma 1 lettera n) del CCNI sulle utilizzazioni 2019.

LE PRECEDENZE LEGGE 104 NON SI APPLICANO AI PASSAGGI DI RUOLO E AI PASSAGGI DI CATTEDRA(MOBILITA’ PROFESSIONALE)

              VINCOLO QUINQUENNALE E LEGGE 104
E previsto che possono fare domanda di mobilità chi ha la legge 104 personale con gravità (art. 3 comma 1 e art. 33 comma  6) e chi assiste persona portatore di handicap grave(art. 33 comma 3 e 5) limitatamente a fatti sopraggiunti, intervenuti successivamente alla scadenza di presentazione delle domande di concorso o inserimento nelle GAE.



MOBILITA’DOCENTI : CHI NON PUO’ E CHI PUO’ PRESENTARE DOMANDA

Non possono presentare domanda di mobilità:

  1. docenti che hanno ottenuto per l’a.s. 2019/20 o per l’a.s. 2020/21 la mobilità( trasferimento o passaggio di ruolo o di cattedra) su una scuola richiesta con codice specifico (“richiesta puntuale di scuola”)- comma 2 art. 1 O.M.(VINCOLO TRIENNALE)
  2. docenti che hanno ottenuto all’interno del comune di titolarità una scuola nella seconda fase da posto comune a sostegno o per passaggio di cattedra o di ruolo –comma 2 art. 1 O.M.(VINCOLO TRIENNALE)
  3. i docenti di scuola secondaria-scuola media e superiore- nominati da graduatoria di merito Regionale(D.D.G. 85/2018) ex FIT(“Il terzo anno del percorso FIT” è stato sostituito all’art. 13 del D.LVO 59/2017 dalla Finanziaria 2019 legge 145/2018 con “Il percorso annuale di formazione iniziale e prova”) in ruolo dopo il 1.1.2019 con D.M. 631/2018 con decorrenza giuridica economica da 1.9.2019 sono tenuti a rimanere presso istituzione scolastica dell’immissione in ruolo per almeno 4 anni dopo il percorso di formazione iniziale e prova – comma 4 ART. 1 O.M. (VINCOLO QUINQUENNALE) ;
  4. NOVITA i docenti nominati in ruolo a partire da 1.9.2020 da concorso o GAE o da GMR non potranno presentare domanda di mobilità e nemmeno presentare domanda di utilizzazione o di A.P. o ricoprire incarichi di supplenza(art. 36 CCNL Scuola) (VINCOLO QUINQUENNALE)- comma 6 art. 1 O.M.

Possono invece presentare domanda di mobilità

  1. docente che ha ottenuto per mobiIità una scuola con il codice di Comune ,(non all’interno del Comune di titolarità).
  2. docente beneficiario delle preferenze di cui all’art. 13 del CCNI 2019 : esempio docente che assiste la madre portatore di handicap grave nel Comune di Forlì ed ha chiesto come prima preferenze il Comune di Forlì, ma ha ottenuto la seconda preferenza I.C. Forlimpopoli – comma 3 lettera a) art. 1 O.M.
  3. docente trasferito d’ufficio o a domanda condizionata ancorchè soddisfatto su una preferenza espressa- comma 3 lettera b) art. 1 O.M.
  4. in rifermento al punto 3(DOCENTI CHE NON POSSONO PRESENTARE DOMANDA) il docente di scuola secondaria-scuola media e superiore- nominato da graduatoria di merito Regionale in soprannumero o esubero o di applicazione della legge 104/1992 art. 33 comma 6-personale handicap con gravità- o art. 33 comma 5 -assistenza a familiare portatore di handicap grave- per fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione della domanda per il concorso D.D.G. 85/2018( scadenza 22 marzo 2018 prorogata al 26 marzo per inoltro) , può presentare domanda di mobilità comma 4 ART. 1 O.M
  5. docenti FIT(abrogato da 1.1.2019)di scuola secondaria-scuola media e superiore- nominati da graduatoria di merito Regionale(D.D.G. 85/2018) con incarico annuale 1.9.2018 -per graduatorie approvate entro il 31.8.2018- e avviati , al FIT nell’anno 2018/19 -confermati in ruolo da 1.9.2019 non sono soggetti al vincolo quinquennale – Nel caso non superano il percorso nel 2018/19 lo possono rifare comma 5 art.1 O.M. e Nota di trasmissione della O.M. del 29.3.2021( secondo me, anche questi, in quanto possiedono il requisito richiesto ossia di essere stati avviati al percorso nel 2018/19 non dovrebbero essere sottoposti a vincolo).
  6. in rifermento al punto 4 NOVITA ‘(DOCENTI CHE NON POSSONO PRESENTARE DOMANDA) il docente nominato in ruolo a partire da 1.9.2020 da concorso o GAE o da GMR non ha il vincolo quinquennale se in situazione sopravventa di esubero o soprannumero oppure se è art 33 commi 3 e 6 legge 104/92( art. 33 comma 3 per assistenza a un familiare disabile in condizione di gravità; art. 33 comma 6- handicap personale con gravità- in quanto ha una certificazione di disabilità grave- art. 3, comma 3 legge 104)-9 per fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione della domanda dei concorsi ovvero inserimento nella GAE-art. 402 TU- , può presentare domanda di mobilità comma 6 ART. 1 O.M
  7. QUINDI tutti i docenti immessi in ruolo nell’a.s. 2019/20 (anche solo giuridicamente -ad esempio su “posti quota 100” : docenti assunti con decorrenza giuridica 2019/20 ed economica 2020/21 ) o precedenti nella scuola dell’infanzia , primaria o secondaria di primo e secondo grado da concorso 2016, da concorso straordinario 2018 solo quello infanzia e primaria(DDG 1546/18)- no quello secondaria( ex FIT DDG 85/2018) o da GAE possono presentare domanda, oltre quelli di cui ai punti 1,2,3,4,5 e 6, naturalmente se non rientrano nella categoria dei DOCENTI CHE NON POSSONO PRESENTARE DOMANDA di cui ai punti 1,2,3,4.
    SI SEGNALA LA SCHEDA SINTETICA DELLO SNALS DI VICENZA SULLA MOBILITA(clicca qui)



DOMANDE MOBILITA’ DOCENTI SCADENZA 13 APRILE 2021

Firmata oggi 29.3.2021 sia la Ordinanza sulla mobilita del personale docente, educativo ed ATA(O.M. 29 marzo 2021 n. 106) sia la Ordinanza per gli insegnanti di religione cattolica(O.M. 29 MARZO 2021 N. 107) .
La O.M.106(clicca qui) pone la scadenza della presentazione della domanda online per il personale docente 13 aprile 2021; per il personale ATA 15 aprile 2021.
Il MI ha pubblicato una apposita pagina(clicca qui) per la mobilità 2021/22 in cui sono già presenti le guide rapide per le domande mobilità:
1)Scuola media(clicca qui);
2)Scuola superiore(clicca qui).
3)Scuola primaria
4)Scuola dell’infanzia.
5)personale ATA
6)Personale educativo

Si richiama l’attenzione su quanto previsto nell’O.M. relativamente al personale docente con riferimento alla mobilità professionale verso le specifiche discipline dei licei musicali(art. 14 comma 5).
Sia la OM. 106 sia la O.M. 107 sui docenti di religione cattolica sono state trasmesse dal MI con nota 29.3.2021 (clicca qui)

Ecco il link (clicca qui) al CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA sottoscritto il 6 marzo 2019 per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22.

ECCO LA MODULISICA DELL’USP DI FORLI:DICHIARAZIONE PERSONALE E DICHIARAZIONE LEGGE 104(clicca qui)

PER ALLEGATO D, ALLEGATO F etc. SI FA RIFERIMENTO ALLE AUTODICHIARAZIONI(clicca qui) PRESENTI NEL SITO DEL MI



O.M. MOBILITA’ 2021: INCONTRO DEL 9 MARZO 2021

Nell’incontro del 9 marzo tra OO.SS. e Mi non si è raggiunto alcun accordo sull’abolizione dei vincoli.
L’Amministrazione è orientata a emanare a breve la O.M.
Solo con un accordo politico(decreto legge o altro) potrà essere superato il vincolo quinquennale che impedisce non solo la mobilità ma anche le utilizzazioni e le A.P. per i neoimmessi in ruolo.



O.M. MOBILITA’ SCUOLA 2021/22: A BREVE L’EMANAZIONE

Venerdì 5 marzo c’è stato l’incontro di confronto tecnico sulle prossime O.M. sulla mobilità 2021/22(docenti ATA, educativo e IRC).
Si ritiene che la prossima settimana ci sarà l’incontro definitivo per il problema del vincolo quinquennale per i docenti, dopo di chè verranno emanate le O.M.. che fisseranno le date di presentazione delle domande.
Ecco il link (clicca qui) al CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA sottoscritto il 6 marzo 2019 per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22.



FC: SEDI SCUOLA MEDIA E SCUOLA SUPERIORE DISPONIBILI DOPO MOBILITA’ 2020/21

L’USP di Forlì ha pubblicato le sedi (clicca qui)di scuola media e di scuola superiore disponibili dopo i trasferimenti.

CLASSI DI CONCORSO IN ESUBERO : A032(II GRADO)