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DUE QUESITI MOBILITA’ RICORRENTI: VALUTAZIONE LAUREA IN PASSAGGIO DI RUOLO E SERVIZIO ITP IN GRADUATORIA INTERNA

Un quesito ricorrente sulla valutazione laurea nel passaggio di ruolo :

  1. Nota 12 unica sia per la mobilità sia per i passaggi (pag. 98) tabella valutazione titoli Laurea in relazione alla letttera F )della tabella di valutazione mobilità professionale (“il punteggio spetta per il titolo aggiuntivo a quello necessario per l’accesso al ruolo d’appartenenza o per il conseguimento del passaggio richiesto”)
    Alcuni docenti di scuola primaria che hanno chiesto il passaggio di ruolo alle medie pur avendo indicato n. 1 nella domanda nei TITOLI GENERALI il punto 15 Numero di diplomi di laurea conseguiti oltre al titolo di studio attualmente necessario per l’accesso al ruolo (lettera F) ed allegata la dichiarazione personale relativa alla laurea non si sono visti attribuire i 6 punti previsti dalla tabella.
    In effetti il titolo necessario al ruolo di titolarità del docente é la laurea in scienze formazione primaria o il diploma magistrale ; il titolo per il passaggio è invece abilitazione specifica.
    Pertanto la laurea specifica deve essere valutata in quanto è titolo aggiuntivo rispetto a quello necessario per il passaggio(cioè abilitazione specifica): si consiglia di presentare reclamo.

2. Un quesito sulla graduatoria interna riguarda la valutazione del precedente servizio di ruolo come diplomato e del servizio pre-ruolo come diplomato per i docenti di ruolo attualmente di ruolo nella scuola superiore (punti 3 per anno o punti 4j
La nota 4 (pag. 95)della tabella di valutazione recita per le graduatorie interne;
1) “Tale punteggio (punti 4 per ogni anno a.s. 2025/26) viene riconosciuto a condizione che il servizio pre-ruolo sia stato prestato nel medesimo ruolo di attuale titolarità “
2) Poi “Nella mobilità d’ ufficio in merito alla valutazione di un precedente servizio di ruolo e di pre-ruolo , prestato in un ruolo diverso , si precisa ……gli anni di un precedente servizio di ruolo e di pre-ruolo prestato nella scuola secondaria di primo grado si valutano 3 punti per ogni anno per tutti gli anni sempre ai sensi della presente voce nella scuola secondaria di II grado (e viceversa)….”.
3)Infine “ Va valutato nella misura prevista dalla presente voce il servizio dei docenti appartenenti al ruolo dei laureati degli istituti di istruzione secondaria di II grado, prestato precedentemente nel ruolo dei diplomati e viceversa”

Sia Orizzonte scuola (quesito 5 in quesiti del 4.3.25 ) sia anche la Tecnica della Scuola (articolo di Lucio Ficara del 13.2.25) hanno affrontato il problema dando risposta positiva 4 punti per anno in quanti prestati nella scuola secondaria di II grado.

SI CONCORDA CON ATTRIBUZIONE DI 4 PUNTI per anno ESSENDO SERVIZIO di ruolo e non di ruolo PRESTATO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO.
Del resto il Mi nella nota 1 alla tabella di valutazione precisa:
”il ruolo di appartenenza va riferito rispettivamente :a) alla scuola dell’infanzia ; b) alla scuola primaria ; c) alla scuola secondaria di I grado; d)agli istituti di istruzione secondaria di II grado e artistica “.



GRADUATORIE INTERNE DOCENTI PER SOPRANNUMERO 2025

Dal 26 marzo fino al 9 aprile 2025 le scuole sono impegnate ad elaborare le graduatorie di istituto dei docenti e non ad aggiornarle in quanto sono cambiati i criteri di valutazione del pre-ruolo con la distinzione se prestato nello stesso ruolo(punti 4 per ogni anno) o in altro ruolo(punti 3 per ogni anno *) , la valutazione della Continuità del servizio nella stessa scuola- vedi art. 3 O.M. 36 del 28.7.2025 comma 21 (punti 4 per ogni anno anziché punti 2 per i primi 3 anni; 4 e 5 anno punti 5 per ogni anno anziché punti 2; dal 6 anno punti 6 per ogni anno anziché punti 3)e valutazione dei figli se minori di 6 anni(punti 5 anziché punti 4) o di 18 anni(punti 4 anziché punti 3) compresi quelli che compiono i 6 anni o 1 18 entro il 31 dicembre 2025.
* ATTTENZIONE: per i docenti di scuola secondaria il servizio pre-ruolo di scuola infanzia o primaria viene calcolato 3 punti per ogni anno fino a 4 anni; 2 punti per ogni anno da 5 anni in poi; lo stesso vale per i docenti di scuola infanzia o primaria che hanno prestato servizio nella scuola media o superiore 3 punti per ogni anno fino a 4 anni; da 5 anni punti 2 per ogni anno (nota 4 -pag. 95- tabella valutazione ALLEGATO 2 CCNI MOBILITA’ 2025 e PREMESSA pag. 94 secondo capoverso)
Nel caso si sia prestato un servizio preruolo valutabile : 100 giorni alle superiori ed 80 alle medie si valuta quello di maggior durata cioè come se fosse stato prestato tutto alle superiori come chiarito dalla O.M. mobilità (art. 3 O.M. 36/2024 comma 20)
A tal fine si allegano dei facsimili di schede per graduatorie interne(si ricorda che per i docenti titolarità di sostegno tocca il raddoppio e che il ricongiungimento viene inteso come non allontanamento dalla scuola di titolarità ) che risultano utilizzate da alcune scuole:
scuola infanzia;
scuola primaria ;
Scuola secondaria di primo grado;
scuola secondaria di secondo grado.

NATURALMENTE ALLA SCHEDA vanno Allegati(si valutano tutti i titoli in possesso al 25.3.2025):
1) ALLEGATO D con indicazione precisa del servizio pre-ruolo prestato alle medie o alle superiori o alla primaria o all’infanzia(vedi nota 4 TABELLA VALUTAZIONE TITOLI)
2)eventuale ALLEGATO F per la continuità( da indicare eventuale continuità nel Comune della scuola di titolarità per gli anni immediatamente precedenti)
3)DICHIARAZIONE PERSONALE Famiglia e titoli
3) eventuale dichiarazione legge 104 per esclusione da graduatoria.
LE GRADUATORIE INTERNE PUBBLICATE DAL DIRIGENTE DOVRANNO CONTENERE OLTRE IL PUNTEGGIO COMPLESSIVO , i punteggi analitici(servizio-famiglia-titoli)
i docenti possono presentare reclamo avverso le graduatorie interne entro 10 giorni dalla pubblicazione(art. 42 CCNI mobilità 2025 ) che decide entro i successivi 10 giorni.




COME MAI IL SERVIZIO MILITARE RICONOSCIUTO IN CARRIERA NON E’ VALUTATO NELLA MOBILITÀ?

Non si comprende perché le OOSS firmatarie del CCNI MOBILITA 2025 nell’analisi del vecchio testo non abbiano fatto stralciare la nota pag. 93 che prevede la valutabilità del servizio militare solo se prestato in rapporto di impiego : “” L’anzianitá di cui alla lettera B) comprende ….quello militare o il sostitutivo servizio civile nei limiti previsti dagli articoli 485, commi 5,6, e 7 e 490 del DLVO 297/94 ai fini della valutabilità per la carriera” Conclude “SI RAMMENTA CHE IL SERVIZIO MILITARE DI LEVA O IL SOSTITUTIVO SERVIZIO CIVILE PUÒ ESSERE VALUTATO SOLO SE PRESTATO IN COSTANZA DI RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO NELLA SCUOLA STATALE.”
Tale SI RAMMENTA non ha alcun fondamento giuridico ed è fuorviante e comunque si riferisce al servizio militare prima del 1987 che era regolato dall’art. 84 (ora abrogato) del D.P.R. 417/74 che allora prevedeva la valutabilità del servizio militare con il possesso del titolo di studio in costanza di rapporto di lavoro nella ricostruzione di carriera .COSA CHE NON E’ PRESENTE NELL’ART. 485 comma 7 “il periodo di servizio militare di leva e civile sostitutivo é valido a tutti gli effetti” del DLVO 297/94 testo unico che ha sostituito ed abrogato sia il DPR 417/74 sia il DPR 420/74.
Nel marzo del 2024 avevo fatto un articolo sulla valutabilità in carriera del servizio militare e quindi anche nella mobilità (clicca qui)
Per A.T.A. MOBILITÀ la nota 3 è più permissiva . Recita infatti : con il punteggio previsto dalla voce B dell tabella valutazione nella mobilità ALLEGATO E vanno valutati :
” il servizio non di ruolo ed il servizio militare riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera ai sensi dell’art. 569 del Decreto Legislativo 297/94 e successive modifiche “.
Come servizio non di ruolo si intende anche quello della nota 11: IL SERVIZIO IN QUALITÀ DI INCARICATO ART. 70 CCNL 2024.
Pertanto il servizio militare prestato in corso al 30.1.1987 valutabile in ogni caso e fino al 31.12.2005 sia per i docenti sia per ATA nella ricostruzione di carriera ma anche nella mobilità sia se si ha un rapporto di lavoro sia se non si ha alcun rapporto di lavoro come da art. 20 legge 958/1986 e art. 7 legge 412/91.
NON SI COMPRENDE PERCHÉ I DOCENTI VENGANO TRATTATI IN MANIERA DIVERSA DELL’ATA nella mobilità per il servizio militare riconosciuto in carriera .

Dopo il 31.12.2005 é servizio volontario ed é valutabile solo per ATA come servizio in altre amministrazioni o enti pubblici punti 1 per ogni anno o periodo superiore a 6 mesi.
L’USR della Campania ha emanato su sollecitazione sindacati locali il 18 aprile 2016 in occasione del CCNI Mobilità 8 aprile 1986 una nota di chiarimenti agli USP della regione con prospetto per i docenti dei servizi valutabili in carriera e in merito al servizio militare riconosciuto in carriera in quanto tutto quello che é valutabile in carriera è valutabile nella mobilità .



OBBLIGO CODICE COMUNE NEI TRASFERIMENTI PER DOCENTE HANDICAP PERSONALE SENZA VINCOLI?

Un docente di ruolo dal 2020 che non ha vincoli ed è in possesso di handicap personale chiede se nella domanda di mobilità può esprimere per il comune di residenza in cui ha precedenza solo alcune scuole delle 9 senza chiudere con il codice COMUNE?
A mio parere(anche se qualche sindacalista risponde di no) si , le scuole del comune di residenza espresse andranno esaminate con precedenza .
La convinzione deriva da un’analisi accurata di quanto è scritto sul contratto mobilità 2025:
1) art. 13 punto III) secondo capoverso recita : “IL PERSONALE . .. PUÒ USUFRUIRE DI TALE PRECEDENZA……A CONDIZIONE CHE ABBIA ESPRESSO COME PRIMA PREFERENZA IL PREDETTO COMUNE DI RESIDENZA….LA PREFERENZA SINTETICA PER IL PREDETTO COMUNE…..É OBBLIGATORIA PRIMA DI ESPRIMERE PREFERENZE PER ALTRO COMUNE”.
Tale comma è stato sempre presente nei vari C.C.N.I. a partire dal CCCN 2005.
INFATTI IL MI con nota 25 Gennaio 2007 prot 1303 ha chiarito sentito sul quesito le OO.S.S.: “LA DISPOSIZIONE DI CUI ALL’ART 7(ora 13)del CCNI 21.12.2005 comma 1 punto III, secondo capoverso ….. VA INTESA NEL SENSO CHE L ‘INDICAZIONE DELLA PREFERENZA SINTETICA PER IL COMUNE. ..E’ OBBLIGATORIA SOLO ALLORQUANDO VENGANO RICHIESTI ANCHE ALTRI COMUNI…. LA MANCATA INDICAZIONE DEL COMUNE….PRECLUDE LA POSSIBILITÀ DI ACCOGLIMENTO ….DI EVENTUALI PREFERENZE RELATIVE AD ALTRI COMUNI, MA NON COMPORTA L ‘ANNULLAMENTO DELL’INTERA DOMANDA .PERTANTO IN TALI CASI ,SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE SOLO LE PREFERENZE ANALITICHE RELATIVE AL COMUNE” .
2)L’ art.2 CCNI 2025 invece si riferisce alle deroghe (dal comma 6) per le quali è obbligatorio esprimere il codice del comune di residenza per poter presentare domanda di mobilità e quindi per tutte le categorie di deroghe e naturalmente precisa con il comma 7 anche quella dei beneficiari di cui agli art. 21 e 33 comma 6 legge 104.LA MANCATA INDICAZIONE DEL COMUNE PRECLUDE LA POSSIBILITÀ DI ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA .
Pertanto solo il docente beneficiario di handicap personale compilando ALLEGATO G avrà la deroga al vincolo , dovrà esprimere come prima preferenza per poter presentare domanda il codice Comune di residenza poi naturalmente parteciperà con la precedenza per tutte le scuole del Comune di residenza che ha già espresso .
Il docente invece legge 104 personale senza vincoli potrà esprimere solo alcune scuole del comune di residenza senza INDICARE IL CODICE COMUNE e parteciperà alla mobilità con precedenza per dette scuole.



NOTA MI 17.3.25 n. 64732- DOMANDA CARTACEA-DOCENTI SOSTEGNO ABILITATI

Alcuni docenti nominati in ruolo su sostegno (codici ADMM sostegno medie – ADSL – sostegno laureati-BDSD sostegno diplomati) (concorso straordinario D.D. 510 del 23.4.2020)che hanno terminato quest’anno il quinquennio volevano presentare domanda di trasferimento su posto comune , ma il sistema non glielo permette perché li aveva schedati come non abilitati(ADMM- ADSL- BDSD) in quanto avevano conseguito successivamente l’abilitazione che da titolo al trasferimento su posto comune.
Il Mi ieri 17.3.25 ha emanato la nota n. 64732( clicca qui) con la quale permette loro in sintonia con la normativa di presentare domanda cartacea a cui allegherà Allegato H in cui dichiara il possesso dell’abilitazione assieme a un documento in corso di validità .
LA nota , i moduli domanda scuola media e scuola superiore ed ALLEGATO H sono presenti sul sito del MI nella sezione MOBILITÀ



Art. 3 LEGGE 104 : DIFFERENZA TRA COMMA 1 E COMMA 3

Una docente chiede quale sia la differenza tra comma 1 e comma 3 dell’art. 3 della legge 104/92 ?
L’art 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 è stato aggiornato: si riporta testo in vigore dal 30.6.24 (Art. 3 LEGGE 104 AGGIORNATA) .
il comma 1 riguarda handicap non grave.
Il comma 3 riguarda handicap grave.
Nella scuola il docente con solo handicap non grave(art. 3 comma 1) non ha nessun beneficio se non é unito a invalidità superiori ai 2/3 ( art. 21 legge 104) .
In tal caso handicap con invalidità superiore ai 2/3 (art. 21 legge 104) ha diritto alla precedenza nella mobilità CCNI MOBILITÀ 2025 (art. 13 e art. 40 comma 1 punto III, secondo capoverso ) e al non inserimento nella graduatoria di istituto( art. 13 comma 2, primo capoverso ) .
L’art. 21 (invalidità superiore ai 2/3 unito ad handicap anche non grave comma 1 art. 3 legge 104) però non dà diritto ai 3 giorni di permesso mensile.
Nella scuola il docente con handicap grave (art. 33 comma 6) ha diritto alla precedenza( art. 13 e art. 40 comma 1 punti III) secondo capoverso CCNI MOBILITA’ 2025), al non inserimento nella graduatoria di istituto(art. 13 e art. 40 comma 2) , ma anche ai 3 giorni di permessi mensili come previsto da art. 33 comma 3 legge 104 per assistenza a familiare con handicap grave .
Nella mobilità assistenza a familiare portatore di handicap grave(art. 3 comma 3 legge 104) da diritto alla precedenza e al non inserimento in graduatoria istituto ; nessun diritto per familiare con invalidità superiore ai 2/3 unito ad handicap non grave (art. 3 comma1 legge 104) ANCHE SE IL CCCNI MOBILITÀ la limita ai figli , ai genitori, al coniuge/equiparato e non a tutte le categorie del comma 3 dell’art. 33 legge 104( fino a familiari secondo grado e tavolta terzo grado).
PER ASSISTENZA A FAMILIARE CON HANDICAP GRAVE(vedi art. 33 comma 3 legge 104) si ha diritto , a seguito abolizione del referente unico , ai 3 giorni di permesso mensile , anche se ripartiti fra più persone.



MOBILITÀ PRECEDENZA E DEROGA LEGGE 104

Una docente chiede se ha la legge 104 per assistenza alla suocera ha diritto alla precedenza , alla deroga o ad entrambe ?
La docente ha diritto alla sola deroga per la quale deve compilare ALLEGATO D crocettando la quarta voce: “ di trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 33 commi 3 e 5 della legge 5 febbraio 1992 n. 104.” In cui c’è un asterisco per Rendere anche la seguente dichiarazione da crocettare : che la persona da assistere o alla quale ricongiungersi risiede effettivamente nel Comune di……………. con iscrizione anagrafica dal……………. “. ( 3 mesi prima della pubblicazione O. M. 36 del 27.2.2025 cioè 3.3.2025).
Con l’occasione illustro la differenza tra 104 nelle mobilità come precedenza art. 13 coma 1 punto IV del CCNI Mobilita 2025 e deroga punto 4 dell’ALLEGATO G nella nuova formulazione .
La precedenza prevista dal comma 1 punto IV art. 13 limita la legge 104 SOLAMENTE al figlio, al coniuge, al genitore con handicap in situazione di gravità e precisamente nell’ordine:
1) per genitore anche adottivo che assiste il FIGLIO DISABILE IN SITUAZIONE GRAVITÀ, per chi esercita TUTELA LEGALE del DISABILE in situazione gravità . I fratelli o sorelle che in caso i genitori sono impossibilitati a prestare assistenza(deceduti o per patologie invalidanti o per aver compiuto 65 anni) conviventi con il soggetto disabile ovvero per i genitori o i sostituti (lett.A)
2) ASSISTENZA al coniuge/parte dell’unione civile /convivente di fatto (lett. B)..
3) ASSISTENZA AL GENITORE CON DISABILITÀ (lett. C) da parte del figlio che ha presentato domanda alla scuola per usufruire dei permessi legge 104 o congedo biennale. INTRODOTTO ANCHE PER I TRASFERIMENTI PER ALTRA PROVINCIA.
4) ASSISTENZA a fratelli e sorelle non conviventi In mancanza o impossibilità dei genitori di assistere il figlio perché deceduti o per patologie invalidanti o perché hanno più di 65 anni . (lett D) che hanno presentato di usufruire nell’a.s. in cui si presenta domanda mobilità , alla scuola domanda per usufruire dei giorni di permesso retribuito mensile per assistenza di cui art, 33 comma 3 legge 104 o congedo biennale art. 42 comma 5 DLvo 151/2001 ,documentandolo mediante la produzione di richiesta di tali benefici.
Per la deroga valgono invece anche tutti i familiari fino al terzo grado previsti da comma 3 e 5 art. 33 legge 104 e precisamente :
PARENTI E AFFINI ENTRO IL SECONDO GRADO(art. 33 comma 3, primo capoverso )
parenti di primo grado : genitori , figli.
parenti di secondo grado : nonni, fratelli, sorelle, nipoti(figli dei figli).
affini di primo grado: suocero/a, nuora , genero .
affini di secondo grado : cognati.
Nei casi in cui i genitori o il coniuge della persona da assistere abbiano compiuto i 65 anni di età , oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano mancanti .
Estensione dei permessi anche ai parenti o affini entro il terzo grado (art. 33 comma 3, secondo capoverso).
parenti di terzo grado: bisnonni, zii, nipoti (figli di fratelli e/o sorelle), pronipoti in linea retta.
affini di terzo grado : zii acquisiti, nipoti acquisiti.
BISOGNA DISTINGUERE TRA DEROGA E PRECEDENZA.
La deroga consente di superare eventuali vincoli triennali , ma non attribuisce automaticamente una precedenza nella mobilità .
Non sempre la 104 per deroga dà diritto alla precedenza in quanto come illustrato il contratto limita la precedenza solo al genitore che assiste il figlio in situazione di handicap grave, al figlio che assiste in genitore in situazione di handicap grave, al coniuge che assiste il coniuge o equiparato in situazione di handicap grave: l’ha estesa quest’anno SOLO ai fratelli e sorelle non conviventi E NON A TUTTI I FAMILIARI ENTRO IL TERZO GRADO come previsto dall’art. 33 comma 3 legge 104 ( clicca qui).
PURTROPPO PER LE DEROGHE l’art. 2 comma 7 del CCNI MOBILITÀ 2025 che rimanda al comma 6 (pag. 11)ultimo capoverso per i beneficiari degli artt. 21 e 33 comma 6 legge 104 prevede che la preferenza come prima riferita al comune di residenza é sempre obbligatoria .La mancata indicazione del comune ….. preclude la possibilità di accoglimento della domanda da parte dell’Ufficio competente.
L’art. 13 comma 1 punto III secondo capoverso del CCNI MOBILITÀ 2025(pag. 24) prevede invece che il personale di cui ai punti 1) e 3) ( disabili di cui all’art 21 legge 104 con invalidità superiore ai 2/3; persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità art. 33 comma 6 legge 104) può usufruire della precedenza all’interno del comune di residenza , a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune di residenza oppure una o più istituzioni scolastiche compreso in esso . La preferenza sintetica per predetto Comune é OBBLIGATORIA PRIMA DI ESPRIMERE PREFERENZE PER ALTRO COMUNE.
A mio parere non c’è alcuna contraddizione , è giusto che sia obbligatoria per tutte le deroghe (comprese quelle della legge 104) espressione codice Comune(per superare il vincolo ) , ma per chi non deve usufruire della deroga non avendo vincoli si applica art.13 comma 1 punto III cioè può esprimere preferenze del Comune senza chiudere con il codice comune e le preferenze verrano esaminate all’interno del comune con precedenza cioè la preferenza codice comune è obbligatoria prima di esprimere preferenze per altro comune .
I vincoli triennali sono nella sede per un triennio per gli immessi in ruolo a partire da 1.9.23 che non hanno ancora terminato il triennio.
I vincoli sono anche per tutti quelli che hanno ottenuto la mobilitá su preferenza analitica( scuola) , che tuttavia se sono in possesso di una delle deroghe di cui ALLEGATO G possono presentare domanda di mobilità .
Le deroghe fortunatamente quest’anno sono state ampliate ai figli di 16 anni (erano 12 anni) e inserita deroga nuova per genitore di 65 anni nei limiti delle possibilità della contrattazione .



GRADUATORIA INTERNA ISTITUTO PERDENTI POSTO ATA 2025

PREMETTO CHE IL PERSONALE ATA IMMESSO IN RUOLO DA 1.9.2024 E’ SU SEDE PROVVISORIA E DEVE PRESENTARE PERTANTO DOMANDA DI TRASFERIMENTO PER ACQUISIRE LA TITOLARITA’ E QUINDI NON DEVE PRESENTARE DOMANDA ALLA SCUOLA DI SERVIZIO ,ESSENDO SENZA SEDE, PER LA GRADUATORIA INTERNA .

Le scuole da alcuni giorni stanno chiedendo agli interessati di presentare la SCHEDA SOPRANNUMERARIO per elaborare le graduatorie di istituto che vanno pubblicate dopo il 31 marzo (data scadenza domande ata) dal 1 aprile 2025 ed entro il 15 aprile 25(art. 45 comma 5 CCNI Mobilità 2025)
LA TABELLA VALUTAZIONE E’ LA STESSA DELLO SCORSO ANNO
I COLLABORATORI SCOLASTICI e gli ASSISTENTI AMMINISTRATIVI si recano alle sedi sindacali senza portare i documento necessari per la compilazione.
SI RICORDANO che per una corretta compilazione i documenti necessari sono:
1) Dichiarazione servizi pre-ruolo resa all’atto della nomina in ruolo dove il personale ha indicato oltre le scuole anche la qualifica AA o CS.
2) STATO MATRICOLARE (AGGIORNATO) :dove è presente non solo elenco servizi privi di qualifica ed alcune volte prive anche della scuola in cui si è prestato servizio ma anche è presente la data della sede definitiva, i vari trasferimenti ottenuti, importante per la continuità nella scuola(ALLEGATO E) , le assenze tipo aspettativa per motivi di famiglia non retribuita che non è valutabile nei trasferimenti;
3) RICOSTRUZIONE DI CARRIERA nella quale sono elencati i servizi prestati senza la qualifica ed in cui è anche indicato il 2013 non valutabile in carriera ma valutabile nei trasferimenti e il totale però riconosciuto è valutato i primi 4 anni per intero più i 2/3 per ogni anno in più: è utile per attribuzione punti in graduatoria interna ma fuorviante per la domanda di mobilità volontaria.
ALLEGATO D: serve per domanda di mobilità e sia per graduatoria interna soprannumero il servizio preruolo è da elencare dettagliatamente dal…. al…. qualifica ….. scuola di servizio e fare il totale servizi : sarà poi riportato nel modulo domanda trasferimento per intero ANNI E MESI distinguendo i servizi prestati nella stessa area che sarà valutato dal sistema punti 2 per mese , dai servizi prestati in area diversa che sarà valutato dal sistema punti 1 per mese.
Nella graduatoria interna operatore sindacale FARA LA SOPRACITATA DISTINZIONE valuterà IL PRERUOLO 4 anni per intero e i 2/3 del rimanente valutandolo tutto 1 punto al mese sia se prestato nella stessa area sia in area diversa.
5) residenza del familiare con decorrenza dal……. a cui si chiede il ricongiungimento (ovvero non allontanamento ) nello stesso comune della scuola di titolarità

SI ALLEGANO AD OGNI BUON FINE :
1)ALLEGATO D(DICHIARAZIONE SERVIZI) RUOLO AL 31/3/2025
2)ALLEGATO E(CONTINUITA NELLA SCUOLA DAL PRIMO ANNO(ESCLUSO ANNO IN CORSO) AL 31.8.2024
3) DICHIARAZIONE PERSONALE ESIGENZE FAMIGLIA
4) DICHIARAZIONE LEGGE 104
5)SCHEDA EDITABILE PER LA GRADUATORIA ISTITUTO PERDENTE POSTO INTERNA (clicca qui) IST. BUCCI Faenza in cui i servizi allegato D devono essere da anni e mesi trasformati in mese e giorni in formato Excel .
6)scheda EDITABILE per le scuole GRADUATORIA DI ISTITUTO PERDENTE POSTO 2025 (clicca qui) in formato Excel elaborata dal DIRIGENTE Franco DE STEFANO presente sul sito di Pino Durante da utilizzare da parte delle scuole per valutare in base alle domande PRESENTATE le schede di tutti gli ATA.

PREMESSO CHE tabella di valutazione dei titoli e dei servizi del personale ata (ALLEGATO E) è la stessa sia per i trasferimenti a domanda che per la graduatoria interna d’istituto e nelle note in particolare nota 3 valutazione servizi, si danno alcuni suggerimenti su come compilare la scheda soprannumeri allegata PER LE GRADUATORIE INTERNE ATA:

INNANZI TUTTO Compilare ALLEGATO D servizi(vedi precedente articolo ) ,eventuale ALLEGATO E continuità nella scuola e nel comune, dichiarazione personale esigenze famiglia(persona a cui ricongiungersi ovvero non allontanarsi , esistenza figli), dichiarazione legge 104(handicap personale art. 21 o art.33 comma 6) oppure assistenza al coniuge/equiparato, al figlio o al genitore in situazione di handicap grave (art. 33 comma 3 legge 104).
ANZIANITÀ DI SERVIZIO( allegare ALLEGATO D ed eventuale ALLEGATO E)
1) il ruolo nel profilo di titolarità é DA INDICARE AL PUNTO A) della scheda soprannumerari va INDICATO IN MESI e va valutato punti 2 per ogni mese prestato ( non vale aspettativa di famiglia senza retribuzione; sono validi alcuni servizi come congedo biennale per assistenza a familiare in situazione di handicap grave) fino al 31.3.25 ;
2) il preruolo nella stessa area punti 1 per ogni mese (nei trasferimenti a domanda invece 2 punti)
3) il preruolo in area diversa (compreso quello di docente art 70 CCNL 18.1.2024 che è valutabile anche nella ricostruzione carriera) va valutato punti 1 per ogni mese (come per i trasferimenti a domanda ).
4) il preruolo nella stessa area da INDICARE AL PUNTO B) della scheda soprannumerari e INDICATO IN MESI dopo averlo sommato al preruolo in area diversa ed è valutato per intero punti 1 per i primi 4 anni (48 mesi) e i 2/3 per ogni anno superiore ai 4 anni(ovvero superiore a 48 mesi) a differenza dei trasferimenti a domanda che é valutato per intero .
5) ANNI di Continuità nella scuola di titolarità (valutabile sin dal primo anno fino all ‘a.s. 2023/24 cioè fino al 31.8.24) a differenza della mobilità a domanda che si valuta dopo 3 anni DA INDICARE al PUNTO D) della scheda soprannumero distinguendoli entro il quinquennio (punti 8 x ogni anno) ed oltre il quinquennio(punti 12 per ogni anno).
6) ANNI di Continuità nel Comune di titolarità ,si valutano a differenza delle domande di mobilità dove non vengono valutati , sono da INDICARE AL PUNTO E) della scheda soprannumerario e valutati punti 4 per ogni anno.

ESIGENZE DI FAMIGLIA (allegare dichiarazione personale esigenze famiglia)
1)ricongiungimento o non allontanamento al coniuge ovvero per docenti senza coniuge o separato ricongiungimento o non allontanamento ai genitori o ai figli da riportare al punto A) della SCHEDA SOPRANNUMERI punti 24 ( la residenza deve essere nel comune della scuola di titolarità da almeno 3 mesi).
2) figlio di età inferiore a sei anni compresi i figli che compiono i 6 anni tra il 1 gennaio 25 ed il 31 dicembre 2025 , da indicare AL PUNTO B) della scheda soprannumerario punti 16 per ogni figlio
3) ogni figlio di età superiore ai 16 ma che non abbiano superato il 18 anno di età compresi quelli che compiono i 18 anni tra il 1 gennaio 2025 ed il 31 dicembre 25 , da indicare al punto C) della scheda soprannumerari

Il Dirigente scolastico in base al comma 5 dell’art. 45 dopo il 31.03.2025 ed entro ll 15 aprile 2025 deve formulare e pubblicare le graduatorie interne del personale ATA titolare valutando i titoli ed i servizi in base ad ALLEGATO E-TABELLE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E SERVIZI. Reclamo entro 10 giorni dalla pubblicazione, il Dirigente nei 10 giorni successivi comunica esito.



DOMANDA MOBILITA’ ATA 2025/26 DAL 14 MARZO 2025 ED ENTRO IL 31 MARZO

NOVITÀ
NEL CCNI MOBILITA’ 2025 PER IL PERSONALE ATA ci sono state poche modifiche in attesa della futura piena attuazione dei nuovi ordinamenti professionali ATA:
1) le TABELLE VALUTAZIONE TITOLI E SERVIZIO ATA infatti non sono state modificate;
E’ stato introdotto nella O.M. art. 24 comma 3 BIS un chiarimento sul servizio svolto dal personale ATA ex L.S.U. e co.co.co prima dell’immissione in ruolo presso le istituzioni scolastiche precisandosi a tal riguardo che la locuzione “ESCLUSIVAMENTE AI FINI DELLA MOBILITA’ E’ RICONOSCIUTO “, contenuta nella notaa g) e h) dell’ALLEGATO E, tabella a),I) va intesa come riferita non solo alla mobilita volontaria MA ANCHE A QUELLA D’UFFICIO”
2) ISTANZA UNICA DI MOBILITA’ PER PIU’ PROVINCE

3)SISTEMA DELLE PRECEDENZE
Recepite quelle dei docenti
A) INNALZAMENTO A 10 ANNI LA PRECEDENZA PER IL RIENTRO nella scuola di precedente titolarità o nel Comune (art. 40 , comma 1, punti II e V)
B)ADEGUAMENTO DEL TESTO (ART. 40 comma 1 punto IV) all’art. 33, comma 3 della L. 104/92 che ha eliminato la figura del referente unico per l’assistenza;
C) il riconoscimento anche nei trasferimenti interprovinciali della precedenza per i figlio che prestano assistenza al genitore con disabilita in situazione di gravità(art. 40, comma 1, punto IV).
4)VINCOLI DI PERMANENZA PER DSGA

Pertanto il PERSONALE ATA (ad eccezione del DSGA art. 24 comma 5 O.M.) NON E’ SOGGETTO A VINCOLI DI PERMANENZA PER UN TRIENNIO A DIFFERENZA DI QUANTO PREVISTO PER I DOCENTI.
EXL LSU DEL CONCORSO NAZIONALE ENTRATI DI RUOLO IN RAPPORTO DI PART-TIME NON PARTECIPANO ALLE OPERAZIONI DI MOBILITA’ VOLONTARIA E/O D’UFFICIO(ART 24 C. 4 O.M.)

Dal 14 marzo 2025 fino al 31 marzo 25 in linea in istanza online l’applicazione per la presentazione online della domanda di mobilità ATA.
Revoca domanda possibile entro il 2 maggio 25.
Pubblicazione esito movimenti prevista per il 3 giugno 2025.

Il personale ATA neoimmesso è senza sede (compreso il personale che ha perso la titolarità in quanti sta svolgendo per il quarto anno un incarico ai sensi articolo ex 59 CCNL 29/11/2007 ora 70 del CCNL 18.1.24)deve pertanto presentare domanda di trasferimento mobilità per ottenere la sede di titolarità.

NOVITA’ Il personale ATA può presentare domanda di trasferimento online indicando sedi anche di altra provincia fino a 15(art. 30 O.M. 36/2025).
Può anche presentare se in possesso dei titoli richiesti domanda di passaggio anche a più profili della stessa qualifica(art. 27 O.M. 36/2025).
SE SI OTTIENE IL PASSAGGIO non si considera la domanda di TRASFERIMENTO.

L’USP di Forlì ha pubblicato aggiungendoli all’articolo del 7.03.2025 sul sito(clicca qui) la Dichiarazione personale ATA e la Dichiarazione L. 104 ATA.

Le rimanenti autodichiarazioni ATA(ALLEGATO D-Dichiarazione dell’anzianità di servizio; ALLEGATO E-Servizio continuativo etc) si trovano nella pagina dedicata alla mobilità sul sito del Miur alla voce “Autodichiarazioni”(clicca qui).

In generale i documenti da compilare e allegare IN ISTANZA ONLINE sono:
ALLEGATO D ATA dichiarazione servizi
DICHIARAZIONE PERSONALE esigenze famiglia etc.(NOVITA’: ricongiungimento al convivente di fatto, alla parte dell’unione civile da documentare con estremi atto del Comune) oppure in caso di assenza(celibe-nubile;vedovo , separato etc) ai figli, genitori etc.
DICHIARAZIONE PERSONALE LEGGE 104.
ALLEGATO E continuità servizio di ruolo con titolarità da almeno 3 anni nella stessa scuola: non si conta l’anno in corso e l’anno di nomina in ruolo con sede provvisoria.

Nell’ALLEGATO D il personale deve indicare il servizio di ruolo e non di ruolo prestato:
al punto 1) A- il servizio di ruolo e precisamente il giorno dell’assunzione in servizio nel profilo di appartenenza e l’anzianità fino alla data di scadenza o presentazione della domanda espressa in ANNI…- e MESI ..che per i neonominati è solo di mesi 7; TALE totale va poi riportato nella sez. ANZIANITA’ casella 1 del modulo domanda(punti 2 per ogni mese)
al punto 3) A – va riportato il servizio pre-ruolo con indicazione della qualifica.
ATTENZIONE LA QUALIFICA E’ importante per la valutazione.
il totale del servizio non di ruolo prestato nella qualifica di appartenenza va riportato nella sez. ANZIANITA’ Casella 3(verrà valutato 2 punti per ogni mese)
Eventuale servizio pre-ruolo in altra area (compreso servizio militare come docente art. 70 CCNL 18.1.2024) da indicare nel punto 2B dell’ALLEGATO D)il totale va invece riportato nella sezione ANZIANITA’ al punto 4 (verrà valutato 1 punto per ogni mese).

Purtroppo ALLEGATO D dichiarazione servizi non è aggiornato in base alla nota 3 della Tabella di valutazione titoli ATA l’ALLEGATO D dichiarazione servizio che prevede una diversa valutazione nella mobilità a domanda del servizio pre-ruolo prestato nella stessa area (AREA A: cs; AREA B: AA, AT cuoco, infermiere, guardarobiere)- punti 2 per ogni mese- rispetto al servizio prestato in area diversa- punti 1 per ogni mese compreso il servizio prestato in qualità docente, il servizio militare.
Nella graduatoria interna soprannumerari tutti i servizi preruolo nella stessa o in altra area vengono valutati 1 punto si se prestati nella stessa area sia in area diversa.

ATTENZIONE: chi presenta domanda di mobilità dovrà indicare in maniera chiara i periodi e la qualifica in modo tale che l’USP possa procedere ad una valutazione corretta.


La nota 3 alla TABELLA VALUTAZIONE infatti precisa: ”La valutazione del servizio pre-ruolo svolto nella medesima area di appartenenza viene effettuata secondo il punteggio di cui alla tabella A dell’Allegato E lett. b( punti 2 nella mobilità a domanda; punti 1 nella mobilità d’ufficio).
E’ valutato con punti 1 sia per la mobilità a domanda che per la mobilità d’ufficio il servizio di ruolo e non di ruolo prestato in area diversa, il servizio prestato nel ruolo docente, nonchè il servizio militare riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera ai sensi dell’art. 569 del decreto legislativo 297/94 e successive.

Pertanto nella compilazione dell’ALLEGATO D il personale per il servizio preruolo dovrà specificare la qualifica per permettere di distinguere il servizio prestato nella stessa area da quello prestato in area diversa.

Al servizio prestato in qualità di incaricato art. 70 (nota 11 tabella valutazione) va attribuito il punteggio previsto per il servizio non di ruolo (da indicare al punto 2)B -Allegato D) : punti 1 al mese : Interrompe continuità nella scuola.


Riassumendo nella compilazione della domanda di mobilItà ATA nella sezione ANZIANITÀ Composta da 9 caselle :

AL PUNTO 1 Casella 1 va indicato il punteggio dichiarato nell’ALLEGATO D lettera 1)A (servizio di ruolo) (DA SOTTRARE ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI)e sommato all’eventuale raddoppio del punteggio per il servizio prestato nelle piccole isole indicato al punti 1) B dell’Allegato D in base alla lettera A1 della Tabella di valutazione Allegato E.
SI FA PRESENTE CHE COME PREVEDE LA NOTA 2( ultimo capoverso pag. 104)” NON INTERROMPE LA MATURAZIONE DEL PUNTEGGIO DEL SERVIZIO LA FRUIZIONE DEL CONGEDO BIENNALE PER L’ASSISTENZA A FAMILIARE CON GRAVE DISABILITÀ DI CUI ALL’ART. 5 DEL DLVO N. 152/2001” ovvero pag. 105. “ nota f) VANNO COMPUTATI NELL’ANZIANITA’ DI SERVIZIO , A TUTTI GLI EFFETTI, I PERIODI DI CONGEDO RETRIBUITI E NON RETRIBUITI DISCIPLINATI DAL DECRETO LEGISLATIVO 26.3.2001 n. 151” ovvero la pag. 105 nota 4 Non interrompe la maturazione della continuità il congedo biennale per assistenza al familiare portatore di handicap grave.

Al punto 3 casella 3 il totale del servizio preruolo prestato nella stessa area D dichiarato nell’ALLEGATO D AL PUNTO 3)A e sommato all’eventuale servizio per raddoppio prestato nelle piccole isole indicato al punto 3)B dell ‘Allegato D in riferimento alla lettera B1 della Tabella di valutazione Allegato E.


Al punto 4 casella 4 il totale del servizio preruolo prestato in area diversa D dichiarato nell’ALLEGATO D AL PUNTO 3)A ed eventuali 3)B e 2)B sommato a quello per raddoppio nelle piccole isole del punto 3)B Allegato D in riferimento al lettera B1 della tabella valutazione Allegato E.

Punto 8 casella 8 relativa all’ALLEGATO E continuità servizio di ruolo almeno 3 anni nella stessa scuola: non si conta l’anno in corso e l’anno di nomina in ruolo con sede provvisoria

Altre caselle poco utilizzate:
il punto 2 la casella 2 per il servizio di ruolo prestato in area diversa(ad esempio A.A. che ha prestato anni di ruolo come CS); il punto 5 casella 5: anni di retrodatazione coperti da effettivo servizio; Il punto 6 casella 6 : anni di retrodatazione non coperta da effettivo servizio; il punto 7 casella 7 : anni prestato in pubbliche amministrazioni (ad esempio servizio militare o civile volontario prestato dopo il 31.12.2005).
Infine il punto 9 casella 9: Punteggio aggiuntivo per non aver presentato una domanda di mobilità provinciale per un triennio continuativo tra l’a.s. 2020/21 e a.s. 2007/08

NOVITA’ ESIGENZE DI FAMIGLIA ANCHE PER ATA: Ricongiungimento al convivente di fatto risultante da certificazione anagrafica (art. 29 comma 4 O.M. 36/2025)equiparato al coniuge ed alla parte dell’unione civile.


ATTENZIONE SERVIZIO MILITARE(art. 485 comma e art. 569 comma 3 del Dlvo 297 del 16.4.1994 e NOTA M.P.I. n. 29 del 3.01.1996 e circolare Funzione pubblica 20.2.1992 n. 85749)

A) nella ricostruzione di carriera il servizio militare prestato prima del 30.1.87 non è riconoscibile in carriera tranne che sia stato prestato in costanza di servizio.

B) il servizio militare invece prestato dal 30/01/1987 fino al 31.12.2005 ai sensi dell’art. 20 legge 958/1986 é riconosciuto ai fini della carriera anche se non in costanza d’impiego o di servizio a prescindere dal possesso del titolo di studio come da circ. di chiarimento Funzione 20.2.1992 prot. 85749 trasmessa con C.M. 13.3.1992 n. 77.

Il servizio prestato dopo il 31.12.2005 come volontario è valutato come servizio presso Pubbliche amministrazioni lettera C) punti 1 per ogni anno o frazione superiore a 6 della tabella valutazione ATA ed indicato al punto 4 dell’allegato D- Dichiarazione servizi ATA e nella casella 7 della Domanda di mobilità.

NATURALMENTE IN BASE ALLA RICONOSCIBILITÀ IN CARRIERA DEVE ESSERE RICONOSCIUTO ANCHE NELLA MOBILITÀ DEL PERSONALE DOCENTE(vedi Scheda Allegata alla nota USR Campania del 18.4.2016) E DEL PERSONALE ATA.


IL SIDI, al momento della ricostruzione della carriera, riconosce automaticamente il servizio militare ed equiparato, sempre che sia stato inserito nella Dichiarazione dei servizi.



QUESITI SU DOMANDE MOBILITÀ DOCENTI 2025

Sono stati posti alcuni quesiti ai quali si risponde :
1) sono un docente di ruolo scuola primaria che in possesso dei titoli per la domanda di passaggio di ruolo alle superiori debba presentare ALLEGATO D PRIMARIA O ALLEGATO D SECONDARIA.
RISPOSTA : deve compilare e presentare ALLEGATO D PRIMARIA in quanto nel modello DI DOMANDA DI PASSAGGIO DI FUOLO ALLE SUPERIORI vi sono le caselle 7, 8 e 9 che sono presente nell’ALLEGATO DI PRIMARIA punti 6 a) e b).
2) sono in docente di ruolo di scuola media titolare a Cesena che usufruisce della legge104 per assistenza alla madre residente a Forlì con handicap grave chiedo se sono costretto a indicare anche il comune di residenza della madre con codice sintetico oppure mi posso limitare ad indicare solo 3 scuole medie del comune di Forlì.
RISPOSTA : No, le tre scuole verrano valutate senza precedenza , non avendo espresso il codice Comune di Forlì .Infatti l’art. 13 comma 1punto IV ) ASSISTENZA AL CONIUGE…. a pag. 25 quart’ulltimo capoverso afferma che é sempre obbligatorio indicare il Codice comune anche se non si indicano altre scuole di altri comuni .In caso diverso la domanda viene trattata come domanda normale senza precedenza sia per le scuole del Comune sia per altri comuni (tale disposto viene richiamata da USP di Forlì nella nota 7.3.25 pag. 5 punto 9 di trasmissione della O. M., del contratto e delle dichiarazioni personali compreso dichiarazione legge 104).(“ la mancata indicazione del comune di ricongiungimento (codice sintetico ) preclude la possibilità di accoglimento della precedenza sia per il comune che per eventuali preferenze relativi ad altri comuni; pertanto la domanda sarà valutata senza diritto di precedenza “ riferito all’art 13 comma 1, punto IV).
3) un docente chiede vista la dichiarazione legge 104 predisposta da USP di Forlì in particolare per i figli che chiedono Assistenza al genitore o fratelli /sorelle non conviventi quale documentazione per i permessi e da allegare.
RISPOSTA : La precisazione domanda presentata alla Scuola per la richiesta di usufruire dei permessi o congedi è contenuta nelle Circolare USP di Forlì sopracitata a pag. 5(“ mediante la produzione della richiesta dei suddetti benefici”)
4) un docente di ruolo chiede se viene valutato il figlio che compie i 18 anni il 1 settembre 2025 considerato che nella dichiarazione cumulativa personale USP di Forlì non è chiaro parla di figli di età inferiore a 18 anni.
RISPOSTA : Certamente va valutati punti 4. Infatti la nota 8 del CCNI Mobilità 2025 alla tabella 2 valutazione titoli prevede che si considerano minori di 18 anni anche i figli che compiono i 18 anni tra il 1 gennaio 2025 ed il 31 dicembre 2025.
5) un docente di scuola media titolare a Ravenna ha legge 104 art. 21 ed è residente a Forlì chiede se deve esprimere per forza il Codice del Comune di Forlì o si può limitare ad esprimere solo alcune scuole del Comune senza chiudere con il codice comune .
RISPOSTA : si non è necessario esprimere tutte le scuole del comune chiudendo con il codice comunale.
L’art. 13 punto III del CCNI Mobilità 2025 PREVEDE infatti obbligo del codice comune solo se si esprimono sedi di altri comuni.(recita infatti : “ il personale di cui ai punti 1)(n.d.r. Disabili di cui art.21 legge 104) e 3) (n.d.r. disabili di cui art. 33 comma 6 legge 104)….puó usufruire di ..precedenza …a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune di residenza……La preferenza sintetica per il predetto comune …..é obbligatoria prima di esprimere preferenze per altro comune”).

PURTROPPO USP FORLÌ a pag. 5 della circolare 7.3.2025 punto 9 ultimo capoverso per art. 21 e art. 36 comma 6 legge 104 scrive solamente “La preferenza sintetica per predetto comune é obbligatoria “ TRALASCIANDO (errore materiale? ) LA DICITURA “prima di esprimere preferenze per altro comune” o non specificando che tocca a TUTTI quelli delle deroghe(art. 3 comma 6 CCNI MOBILITÀ ) .
L’obbligatorietà del Codice COMUNE infatti riguarda tutti quelli che hanno una deroga (art. 2 comma 6 e 7 del CCNI MOBILITÀ 2025 pag. 10-11) e devono compilare ALLEGATO G.

6) un docente di scuola media in possesso del titolo di specializzazione sostegno al punto 35 SCELTA TIPO POSTO chiede se ha scritto 1 Posti comune e 2 posti sostegno come procede il sistema in base alle preferenze espresse orizzontalmente o verticalmente

RISPOSTA : per i codici sintetici ad esempio COMUNE procede secondo ordine risultante da Bollettino ufficiale provando ad accontentarlo esaminando tutte le scuole prima sul posto comune, se non ci sono posti comuni analizza di nuovo uno ad uno le scuole sul posto di sostegno
Ad esempio ordine BU Comune Forlì : 1 Benedetto Croce- 2) Casa Circondariale(sede carceraria )- 3) Caterina Sforza- 4) Gerolamo Mercuriale- 5)Glauco Fiorini-6)Marco Palmezzano- 7) Orceoli- 8) Piero Maroncelli- 9) San Martino in Strada- 10) Zangheri)
Prima esamina BENEDETTO CROCE su posto comune ; poi Casa Circondariale su posto comune poi Caterina Sforza e cosi via; se non trova n posto da poter assegnare riesamina su sostegno prima Benedetto Croce ,poi Casa Circondariale , poi Caterina Sforza e cosi via.
Se invece esprime preferenze analitiche si esamina la prima preferenza espressa prima su posto comune e poi su sostegno, poi in caso non ottenga , si passa ad esaminare la seconda preferenza prima su posto comune e poi su sostegno e così via.
AD esempio 1) preferenza : Palmezzano ; 2) preferenza Piero Maroncelli; 3) preferenza: Zangheri. Esamina la prima preferenza Palmezzano prima su posto comune, poi su sostegno; poi passa alla seconda preferenza: Piero Maroncelli prima su posto comune poi su sostegno ed infine la terza Zangheri prima su posto comune poi su sostegno.
I riferimenti normativi sono art. 24 comma 7(scuola infanzia), art. 25 comma 9(scuola primaria), art. 26 comma 2(scuola secondaria) CCNI Mobilità .

IL 17 MARZO 2024 ANCHE SU MOBILITA’ 2024 SONO STATI PRESENTATI QUESITI E RISPOSTE (clicca qui)