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FIRMATA INTESA UTILIZZAZIONI ED A.P. 2024/25: IN ATTESA DATA DI PRESENTAZIONE FISSATA DA NOTA MIM.

Nella serata del 27.6.24 le OO.SS. (ad eccezione della UIL) hanno firmato l’intesa sulle utilizzazione ed A.P.(clicca qui).
In sostanza viene prorogato il CCNI sulle utilizzazioni per a.s. 2024/25 (“ultrattivitá del CCNI per a.s. 2024/25”) rinviando la procedura contrattuale di rinnovo all’esito della conclusione della contrattazione sul rinnovo del CCNI sulla mobilità ordinaria .

L’art. 1 comma 2 precisa che i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto nell’a.s. 2023/24 permangono per non meno di tre anni presso l’istituzione scolastica dove hanno svolto il periodo di prova (art. 399 c. 3 Dlvo 297/1994 e art. 13 comma 5 secondo capoverso Dlvo 59/2017).
Non si applica nel caso di sovrannumero o esubero o applicazione art. 33 commi 5 e 6 legge 104/92 per fatti sopravvenuti.
IN OGNI CASO POSSONO PRESENTARE DOMANDA DI ASSEGNAZIONE PROVVISORIA O UTILIZZAZIONE NELL’AMBITO DELLA PROVINCIA DI APPARTENENZA (art. 13 comma 5, ultimo capoverso Dlvo 59/2017).
Possono presentare domanda per la mobilità annuale anche per altra provincia purché rientrino in una delle categorie di cui art. 34 comma 8 CCNI MOBILITÀ 2024/25 -ALLEGATO G( comma 5 Intesa).

L’art. 1 comma 3 riguarda i docenti della procedura straordinaria ex art. 59 comma 4 D.L. 73/2001 e i docenti su posti di sostegno art. 5 ter D.L. 228/2021 e i docenti della procedura straordinaria ex art. 59 comma 9 bis D.L. 73/2001 assunti a tempo determinato nell’a.s. 2023/24 purché abbiano superato il periodo di formazione e di prova si applica quanto stabilito dal comma 2.
Possono presentate domanda per la mobilità annuale anche per altra provincia purché rientrano in una delle categorie di cui art. 34 comma 8 CCNI MOBILITÀ 2024/25 – ALLEGATO G (comma 5 Intesa)

L’art. 1 comma 4 riguarda i docenti assunti a tempo determinato nell’a.s. 2023/24 in base all’art. 5 comma 5 e 6 (GPS I FASCIA SOSTEGNO )D.L. 44/2023 a condizione che abbiano superato il periodo di formazione e prova possono presentare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione per a.s.2024/25 nell’ambito della provincia di appartenenza e in provincia diversa da quella di appartenenza qualora rientrano in una delle categorie di cui art. 34 comma 8 CCNI mobilità 2024/25 -ALLEGATO G (comma 5 Intesa ) : art 42 e 42-bis Dlvo 151/2001; art. 21 e art. 33 legge 104/92; art. 2 legge 118/1971.
Tale disposizione trova applicazione dopo la fase 40 e prima della fase 41 della sequenza operativa di cui all’Allegato I del CCNI.
SI PRECISA CHE L’ANNO IN A.P. O IN UTILIZZAZIONE E’ CONTEGGIATO NEL TRIENNIO DI PERMANENZA (art. 1 comma 2 e 4). Lo stesso vale per l’anno di prova e anno di formazione .

QUINDI SOLTANTO I DOCENTI ASSUNTI SU OGNI TIPOLOGIA DI POSTO NELL’A.S. 2022/2023 o precedenti possono presentare domanda di :
-Utilizzo o assegnazione provvisoria all’interno della provincia di appartenenza senza vincolo ;
– Assegnazione provvisoria in altra provincia senza vincoli.

Si ipotizza la presentazione delle domande online la prossima settimana presumibilmente dal 2 al 15 luglio 24.


Si resta in attesa per Emilia -Romagna della proroga del CCRI utilizzazioni CONTRATTAZIONE REGIONALE come è avvenuto lo scorso anno il 26 giugno 2023 pubblicato il 29.6.23 sul sito dell’USP di Ravenna.



INCONTRO MIUR E OOSS SU UTILIZZAZIONI ED AP 2024/25

Oggi 25 giugno 2024 c’è stato il secondo incontro del Mim con le OO.SS.
E’ emersa la proroga del CCNL utilizzazioni ed A.P. per l’a.s. 2024/25 integrato con le deroghe introdotte dal CCNL mobilità 2019/22 art. 34 comma 8 ( – a)genitore di figlio di età inferiore a 12 anni; -b) coloro che sono portatori di handicap personale(legge 104/92 :art.21 -art.33 comma 6) o assistono persone portatore di handicap(legge 104/92 :art. 33 comma 3-art. 33 comma 5 ) ; – c) coloro che fruiscono dei riposi e permessi art. 42 Dlvo 151/2001;- d)coniuge o figlio di mutilato o invalido civile – ) estese a tutti i docenti neoassunti.
Sugli incarichi Dsga (art. 14 CCNL Utilizzazioni )si è bloccata l’intesa.
Nel prossimo incontro sarà fissata la data di presentazione delle domande.
Si precisa che esistono due tipologie di docenti nominati con incarico nell’a.s. 2023/24 finalizzato al ruolo : quelli delle gps I Fascia sostegno(art. 5 D.L. 44/2023) e quelli del concorso straordinario bis(art. 59 comma 9-bis del D.L . 73/2021).



FC: TRASFERIMENTI ATA 2024/25

Il 27 maggio 2024 l’USP di Forlì ha pubblicato i trasferimenti del personale ATA(clicca qui):

DSGA in uscita n. 4 verso altre province.
DSGA in entrata da altre province n. 2: SACCONE Stefania da Bo al Liceo scientifico Fulcieri Forli, e TERRACIANO Antonio da Ra all’ IC San Mauro Pascoli .
AA in uscita n. 10;
AA in entrata n. 3;
AT in entrata n. 2;
AT in uscita n. 1;
CS in entrata n. 4;
CS in uscita n. 28.



FC: PUBBLICAZIONE TRASFERIMENTI DOCENTI DI OGNI ORDINE E GRADO 2024/25

Oggi 17 maggio 2024 l’USP di Forlì ha pubblicato (clicca qui) in formato zip i bollettini trasferimenti docenti 2024/25:
1)scuola media all’interno della provincia ed in entrata (n. 9) compresi 2 passaggi di ruolo, uno provinciale(da Forli primaria a Inglese) ed uno interprovinciale(da A012 RN a A022 FC ) ;
2)scuola media verso altre province in uscita (n. 18);
3)scuola superiore all’interno della provincia ed in entrata (n. 19) compresi 7 passaggi di ruolo provinciali , 3 passaggi di cattedra provinciali , 1 passaggio di ruolo interprovinciale ;
4)scuola superiore verso altre province in uscita( n. 21) compreso 1 passaggio di ruolo interprovinciale ;
5)scuola infanzia all’interno della provincia ed in entrata(n. 4) ;
6)scuola infanzia verso altre province in uscita (n.8) compreso un passaggio di ruolo interprovinciale;
7)scuola primaria all’interno della provincia ed in entrata ( n. 17);
8)scuola primaria verso altre province in uscita (n. 20).



FC:DOCENTI DISPONIBILITÀ PRIMA DEI MOVIMENTI-ACCANTONAMENTI A.S. 2024/25

L’USP di Forlì Venerdì 10.5.24 ha pubblicato sul sito (clicca qui) i prospetti delle disponibilità prima dei movimenti del personale docente di ogni ordine e grado ed appositi prospetti degli accantonamenti disposti ex art. 1, comma 11, O.M. 30 del 30 del 23.2.2024 (art. 59, c. 4-8 D.L. 73/2021 ,art. 5 ter DL 228/2021, concorso straordinario art. 59 c. 9 bis DL 73/2021, art. 5 comma 5 e seguenti D.L. 44/2023), non detratti dai precedenti prospetti delle disponibilità (art. 8 Contratto Collettivo Nazionale Integrativo 18 maggio 2022 mobilità personale docente educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici del triennio 2022-25).



TABELLA SERVIZI VALIDI PER IL PERSONALE DOCENTE AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE CARRIERA- MODIFICA PER I NOMINATI IN RUOLO DA 2023/24 VALUTAZIONE SERVIZIO PRERUOLO (D.L.69/2023)

Si ritiene utili e pubblicare(clicca qui) la tabella riepilogativa dei periodi utili alla ricostruzione di carriera per il personale docente allegata alla nota dell’USR Campania 18.4.2016 n. 5693/u.
Si evidenzia nella tabella che per il personale docente di ogni ordine e grado(materna, elementari, medie e superiori) sono valutabili:
il servizio non di ruolo prestato in scuole elementari, medie I e II grado statali e il servizio non di ruolo prestato in scuole elementari parificate (n.d.r. ) fino al 31.8.2008( data scadenza convenzioni).

Per il personale docente di scuola materna e scuola elementare si evidenzia nella tabella che sono valutabili i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne comunali come previsto dall’art. 485 del Dlvo 297/94 e prima dall’art. 2 comma 2 D.L. 370/1970.


Il servizio prestato in qualità ATA non è valutabile per il personale docente

interessante nella tabella la scaletta della valutazione o meno per il servizio militare prestato prima o dopo il 31.1.1987.

Si ritiene utili pubblicare (clicca qui) l’art. 485 del Dlvo 297/94 nonché gli articoli 489 e 569 (ATA) come modificati da art. 14 D.L. 69/2023 (clicca qui) che stabilisce una nuova valutazione del preruolo per il personale docente ed ATA. immesso in ruolo dall’a.s. 2023/24 .
Soppresse nell’art. 485 le parole “ per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo”, e all’art. 489 il comma 1 e sostituiti dal seguente “1. Ai fini del riconoscimento del servizio agli effetti della carriera di cui alla presente sezione ,si valuta il servizio effettivamente prestato e non trova applicazione la disciplina sulla validità dell’anno scolastico(n.d.r. 180 giorni o dal 1 febbraio ininterrottamente fino al termine degli scrutini CHE RESTA FERMA PER LE PROCEDURE SELETTIVE art. 14 comma 1-bis ) prevista dall’ordinamento scolastico al momento della prestazione “ ( art. 14 D.L. 69 del 13.6.2023 conv. con modificazioni In Legge 10.8.2023 n. 103).
Per la mobilità la O.M. 30/2024 all’art. 3 comma 16 prevede che l’anno scolastico venga valutato in base alle vecchie tabelle cioè se ha avuta la durata di 180 giorni o dal 1 febbraio ininterrottamente al termine degli scrutini finali .A mio parere l’appiglio giuridico è l’aver considerato il trasferimento una procedura selettiva a cui si applica l’art. 11 comma 14 legge 3.5.1999 n.124 come previsto dall’art. 14 comma 1-bis del D.L. 69/2023 nella conversione in legge 103.
Infatti nei riferimenti normativi pag. 109 in calce all’art. 14 nel testo coordinato in G.U. N. 106 del 10.8.2023(clicca qui) si riportano gli articoli 485, 489 e 569 modificati dall’art. 14 , e, a chiarimento del comma 1-bis , alla fine a pag. 110 sta scritto:

  • – Il testo dell’art. 11, comma 14 delle legge 3 maggio 1999 n. 124 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico pubblicata nelle Gazzetta Ufficiale 10 maggio 1999 n. 107 come modificato dalla presente legge così recita :
  • ”Art. 11(Disposizioni varie)….. omissis.
    14. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 489 del testo unico in materia di riconoscimento del servizio preruolo, ai soli fini della partecipazione a procedure selettive il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall’anno scolastico 1974-1975 é considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.
    Omissis”