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D.M. 15.9.2023 N. 185 : CESSAZIONI SERVIZIO DA 1.9.24

Il MIM il 18.9.23 ha emanato la circolare n. 54257 con cui trasmette il D.M. 185 del 15.9.23 sulle cessazioni dal servizio dall’ 1.9.24 e fissa la data di presentazione delle domande entro il 23.10.23 per il personale docente ed ATA ed entro il 28.2.24 per i Dirigenti scolastici .
Il MIM in apposita pagina (clicca qui) ha pubblicato la circolare 18.9.23 n. 54257 condivisa con INPS che fornisce le indicazioni per attuazione del D.M. 15.9.23 n. 185, la tabella riepilogativa requisiti 2024 e il D.M. 185/2023.



BENEFICI CCNL 2022 PENSIONATI 2019-21:DOMANDA

I pensionati 2019, 2020 e 2021 anche se sono andati in pensione prima del CCNL scuola della scuola firmato il 6.12.22 hanno diritto alla rideterminazione della pensione e alla riliquidazione della buonuscita(TFS/TFR) come previsto dal TItolo II dell’art. 4 del CCNL 2019/2021 pubblicato sulla G.U. n. 296 del 20 dicembre 2022.
In particolare per la pensione hanno diritto a tutto il contratto: PER I CESSATI DA 1/9/ 2019 competono tutti gli importi da 1.9.2019 e da 1.1.2020 e da 1.1.2021 come se il pensionato fosse rimasto in servizio tutto il 2019, il 2020 e il 2021 e quindi la pensione sarà riliquidata con importi del nuovo CCNL da 1.9.2019 e poi da 1.1.2020 e poi da 1.1.2021; PER I CESSATI DA 1/9/2020 competono tutti gli importi da 1.9.2020 e da 1.1.2021 come se il pensionato fosse rimasto in servizio tutto il 2020 e il 2021 e quindi la pensione sarà riliquidata con importi nuovo CCNL da 1.9.2020 e poi da 1.1.2021; PER I CESSATI DA 1/9/2021 competono gli importi da 1.9.2021 come se il pensionato fosse rimasto in servizio tutto il 2021 e quindi la pensione sarà riliquidata con importi nuovo CCNL da 1.9.2021 .
La buonuscita invece soltanto in base agli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro ( 31.08.2019 o 31.8.2020 o 31.8.2021 o in data diversa in caso di cessazione in corso d’anno).
Gli USP hanno dato istruzioni alle scuole. L’USP di Napoli ha pubblicato in internet la circolare 3.3.2023(clicca qui) in cui dá istruzioni in merito alle scuole che naturalmente valgono solo per la provincia di Napoli.

Non occorre presentare ALCUNA domanda : TUTTO AVVERRÀ D’UFFICIO.
Il personale in pensione nel triennio 2019-21 compreso quello in pensione da 1.9.2022 può sollecitare l’ Amministrazione ( Scuola e USP) ad emanare gli atti da inviare all ‘INPS – vedi Circ. INPS n. 125 del 4.11.22 paragrafi 2,6 e 3,6 nonché Circ. INPS n. 26 del 13/02/2019 , paragrafo 5-( ad esempio TFR/2 e/o utilizzo Nuova Passweb per ultimo miglio).
SI ALLEGANO DUE FACSIMILI DI LETTERA DA INVIARE con pec una alla scuola di servizio e una all’USP a cui allegare carta di identità con cui si chiede all’ amministrazione ( scuola e/o USP) di predisporre e di inviare all’INPS il prospetto retribuzioni e modello PL/2 per la riliquidazione della pensione e della buonuscita in base al CCNL 2019/2021.

I provvedimenti dell’INPS nuova determina pensione e decreto di riliquidazione della buonuscita sono soggetti alla prescrizione quinquennale (Circ. INPDAP n. 31 del 17/5/1999)ed é per questo che i pensionati 2016/2018 che non HANNO ancora avuti i benefici CCNL 2016-2018 stanno presentando all’ Inps domanda di interruzione prescrizione quinquennale CONSIDERATO CHE il 19.6.2023 scadono i 5 anni dalla pubblicazione in G.U. n. 141 del 20.6.18 del CCNL 2016/18(vedi mio articolo del 4 aprile 2023- clicca qui– a cui è allegato facsimile domanda di interruzione prescrizione).



PENSIONATI 2016/2018 : INTERRUZIONE PRESCRIZIONE QUINQUENNALE PER MANCATA APPLICAZIONE CCNL 2018

Se qualche pensionato del periodo 2016-2018 non ha ancora avuto riliquidata la pensione con gli aumenti del. C.C. N.L. 19.4.2018 pubblicato il 20.6.2018 deve entro il 19.6.2023 presentare apposita domanda (IN CALCE IL FACSIMILE)per interrompere la prescrizione quinquennale prevista dalla Circolare INPDAP 17.5.1999 n. 31 nella quale chiederá all’INPS con PEC l’aggiornamento determina pensione per aumenti CCNL 19/04/2018 e riliquidazione pensione con arretrati spettanti come previsto dalla Circolare INPS 13.2.2019 n. 26 , par. 5, considerato che il proprio datore di lavoro (scuola o usp) ha giá trasmesso la relativa Scheda di inquadramento con riportati gli importi contrattuali che gli spettano.