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LEGGE DI STABILITA’ E PENSIONI

Michele Napoli , esperto di pensioni scuola ha aggiornato il 2.11.2015 il suo sito pubblicando tra le” NOVITA” un articolo aggiornato al 29/10/2015(clicca qui) dal titolo “DISEGNO DI LEGGE DI STABILITA’-Gli articoli 18 e 19 riguardano le pensioni ,chi deve andare e chi è già in pensione” in cui spiega in maniera chiara l’art. 19 opzione donna che è a carico delle pensioni che superano circa 1800 euro mensili lorde con il prolungamento della riduzione  della perequazione automatica attualmente prevista fino al 2016  al 2017 e al 2018.

I



TESTO UFFICIALE DISEGNO DI LEGGE DI STABILITA’ 2016

Dopo  varie bozze sul sito del Senato (clicca qui)è presente il disegno di legge di stabilità  2016 che porta il n. 2111 con la relazione tecnica.

Nel sito del Governo(clicca qui) sia il testo del disegno di legge(clicca qui) sia la relazione illustrativa(clicca qui)

Nel sito delle Regioni(clicca qui) datato 26.10.2015 IL TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE DI STABILITA’ 2016 (da pag. 275) preceduto da Relazione illustrativa e tecnica(in totale 511 pagine)

In allegato al presente l’art. 18 (Misure in materia di salvaguardia dei lavoratori dall’incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico) e l’art. 19(Opzione donna invecchiamento attivo e no tax area pensionati) che interessano le pensioni come scheda e come testo ,



CEDOLINO PENSIONE NOVEMBRE 2015

L’ INPS(ex INPDAP) ha messo in linea nel percorso tradizionale ( LINK a destra con il titolo“CONSULTAZIONE CEDOLINI PENSIONE”) il cedolino pensione del MESE DI NOVEMBRE 15 con accredito dal 2 NOVEMBRE 2015.



NOVITA’ PENSIONI LEGGE STABILITA’ 2016

Michele Napoli, esperto di pensioni scuola,   ha illustrato in un suo articolo(clicca qui) gli interventi riguardanti le pensioni in base alla bozza del disegno di legge di stabilità  con l’art. 24 di cui aveva già  parlato ampiamente in altro articolo per l’opzione donna(clicca qui) , non tralasciando di citare l’articolo 23(deroghe esodati ) e l’articolo 19(no tax area solo dal 2017).

In particolare i dipendenti pubblici sono esclusi dal turnover previsto dal secondo comma  dell’articolo 19(ex 24) solamente per i lavoratori del settore privato(63 anni e 7 mesi ed incentivo part-time).

Si segnala l’articolo di Repubblica(clicca qui) in cui si evidenzia che Boeri si sfoga e parla di “Interventi selettivi e parziali…” e dice che occorre  “un intervento organico e strutturale”



OPZIONE DONNA:REQUISITI AL 31.12.2015( ART. 24 DISEGNO DI LEGGE STABILITA’ 2016)

Finalmente il Governo per porre fine all’interpretazione restrittiva delle circolari INPS sulla opzione donna , ha introdotto nell’art. 24 del Disegno di legge di stabilità 2016  il possesso dei requisiti dei 34 anni 11 mesi e gg. 16 di anzianità contributiva e 57 anni  e 3 mesi di età alla data del 31.12.2015.

Di conseguenza il personale femminile della scuola che optando per il contributivo matura i sopra citati requisiti entro il 31.12.2015 potrà andare in pensione 1.9.2016

Si invita a leggere sull’argomento l’articolo di commento di Michele Napoli(clicca qui)



MESSAGGI INPS 2974/15 E 3305/15: ARROTONDAMENTI ANZIANITA’ PENSIONISTICA

Con due messaggi il messaggio 30.04.2015  n.2974 e il messaggio 14.05.2015 n. 3305(non pubblicati sul sito dell’Ente) l’INPS dà direttive sugli arrotondamenti della anzianità pensionistica.

Michele Napoli sul suo sito riporta e  commenta tali messaggi (clicca qui) ritenendo  contro legge il mancato arrotondamento.

In sostanza le precisazioni dell’INPS affermano che a partire dal 1/1/2012, ai sensi della riforma Fornero non è ammesso l’arrotondamento dei 16 giorni a mese intero tranne che per  opzione donna: anni 34, mesi 11 e gg. 16 al 31 dicembre 2014 fanno maturare per arrotondamento l’anzianità richiesta di anni 35 e quindi il requisito.

 



NOTA INPS 14.9.2015 n.145949: PENSIONI “OPZIONE DONNA”

Si riporta uno stralcio significativo della nota n. 145949 del 14.9.2015 inviata dall’INPS ai Patronati:

“OGGETTO: richiesta parere su accesso a pensione di anzianità ai sensi dell ‘articolo 1, comma 9, della legge 243/2004 (regime sperimentale donne) nel 2016

……………………………

La cosiddetta “opzione donna” concede alle lavoratrici di acquisire il diritto al trattamento pensionistico con requisiti meno stringenti rispetto a quelli previsti dalla normativa tempo per tempo vigente, optando per un calcolo della propria pensione integralmente con le regole del sistema contributivo. Come più volte chiarito dallo scrivente Istituto alle pensioni in argomento si applica comunque la disciplina delle finestre di accesso (allo stato attuale la finestra mobile di 12 mesi per i dipendenti e di 18 mesi per gli autonomi).
Come noto la finestra di accesso non è altro che un differimento della prima decorrenza utile della pensione che, quindi, impedisce la corresponsione prima che sia trascorso un determinato periodo di tempo dal raggiungimento del diritto.
Una volta superato il termine della prima decorrenza utile l’assicurato può scegliere di andare in pensione in qualsiasi momento successivo, previa presentazione della relativa domanda e della cessazione del rapporto di lavoro dipendente.
Tale principio generale si applica anche per le pensioni da liquidare a seguito dell’esercizio della facoltà di cui al citato articolo 1, comma 9, della 23 agosto 2004, n. 243. II termine del 31 dicembre 2015, richiamato nelle circolari 35, 36 e 37 del 2012, è, infatti, da considerarsi come il termine entro il quale deve collocarsi la prima decorrenza utile, affinché la lavoratrice possa essere ammessa a fruire del particolare regime previsto dalla norma appena richiamata. Alla luce di quanto precede, la lavoratrice richiamata nella richiesta di parere potrà avvalersi della facoltà in oggetto e accedere alla pensione, previa cessazione del rapporto di lavoro dipendente il 1° marzo 2016, essendosi aperta la propria finestra prima del 31 dicembre 2015. ”



PENSIONI: OPZIONE DONNA

Si segnala l’articolo di Michele Napoli (clicca qui) sulla opzione donna  dal titolo “OPZIONE DONNA: Chi poteva andare in pensione nel 2015 ed ha rinunciato potrà farlo nel 2016”, alla luce  di una  recente nota INPS  prot. 145949 del 14.9.2015  inviata ai patronati in risposta ad apposito quesito.

In sostanza chi , nella scuola, aveva maturato i requisiti  di opzione donna al 31 dicembre 2014(57 anni e 3 mesi e 35 di contribuzione) e poteva andare al 1 settembre 2015, e non l’ha fatto, può andare oltre tale data : per la scuola l'”opzione donna” è uno dei casi(come quello della totalizzazione) in cui si applica la finestra di un anno per la decorrenza del trattamento pensionistico.

Ci si augura che nella legge di Stabilità 2016 trovi spazio l’applicazione estensiva dell’Opzione donna a tutte le lavoratrici che maturano i requisiti per la pensione- non la decorrenza del trattamento pensionistico- al 31 dicembre 2015, superando così  l’interpretazione restrittiva dell’INPS(circolari 35 del 14.3.2012 e 37 ex INPDAP del 14.3.2012) dell’art. 1 comma 9 della legge 23 agosto 2004 n. 243



CEDOLINO PENSIONE OTTOBRE 2015

L’ INPS(ex INPDAP) ha messo in linea nel percorso tradizionale ( LINK a destra con il titolo“CONSULTAZIONE CEDOLINI PENSIONE”) il cedolino pensione del MESE DI OTTOBRE 15 con accredito DAL 1 OTTOBRE 2015.



CEDOLINO PENSIONE SETTEMBRE 2015

L’ INPS(ex INPDAP) ha messo in linea  nel percorso tradizionale ( LINK a destra con il titolo“CONSULTAZIONE CEDOLINI PENSIONE”) il cedolino pensione del MESE DI SETTEMBRE 15 con accredito DAL 1 SETTEMBRE 2015.