L’ INPS(ex INPDAP) ha messo in linea la certificazione unica 2016(EX CUD) datata 28.2.2016 relativa al reddito dell’anno 2015.
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CEDOLINO PENSIONE MARZO 2016
L’ INPS(ex INPDAP) ha messo in linea oggi 20.02.2016 il cedolino della pensione del MESE DI MARZO 2016, disponibile dal 1 MARZO 2016 come appare nel Fascicolo previdenziale.
Da questo mese è presente la voce “Acconto Addizionale Comunale” con scadenza 11/2016
Si ricorda che è cambiato il percorso per visualizzare il cedolino pensione: si deve ora partire dalla home page del portale INPS(www.inps.it) : clicca qui
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appare l’anno 2016
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PENSIONE DONNA: OPZIONE CALCOLO CONTRIBUTIVO
Una norma prevista con la legge 243/2004 art. 1 comma 9 e che risulta ancora in vigore fino al 31.12.2015, come confermato dalla legge di stabilita 2016, prevede che le donne che optino per il sistema contributivo possono andare in pensione con almeno 57 anni e 3 mesi di età e 35 di contribuzione al 31.12.2015.
Il sistema contributivo tuttavia è penalizzante e rispetto al calcolo retributivo comporta una perdita di 25-35% del suo importo in meno in rapporto all’età e agli anni di contribuzione (GRADONE 28 : es. donna scuola elementare -stipendio 1750,00-con 57 e 3 mesi e 35 al 31.12.2015 avrà a decorrere dall’1.9.2016 una pensione contributiva avendo optato di circa 1044,00 euro anziché di 1469,00 con il sistema retributivo; es. donna assistente amministrativo-stipendio 1380,00- invece una pensione di circa 893,00 anzichè di 1235,00 sistema retributivo ; es. donna scuola superiore laureata-stipendio 1960,00- invece una pensione di circa 1155,00 anzichè di 1639,00 sistema retributivo: es. donna scuola media-stipendio 1890,00-invece una pensione di circa 1122,00 anzichè 1542,00 (sistema misto non avendo 18 anni al 31.12. 95) e 1616,00 se ha 18 anni al 31.12.95 (sistema retributivo)
Per il calcolo di tale pensione contributiva è necessario determinare il montante contributivo alla data di cessazione e applicarlo poi al coefficiente di trasformazione
Infatti bisogna tenere in considerazione vari elementi tra cui :
1)il periodo lavorativo espresso in giorni utili a pensione fino al 31.12.1992(occorrono i decreti di computo,riscatto e legge 29);
2)Stipendio annuo tabellare previsto dal CCNL dal 1/1/93 alla cessazione(occorrono le ricostruzioni di carriera)
3) età dell’interessata all’atto della cessazione in anni e mesi che determina il coefficiente di trasformazione.
CEDOLINO PENSIONE FEBBRAIO 2016
L’ INPS(ex INPDAP) ha messo in linea oggi 20.01.2016 il cedolino della pensione del MESE DI FEBBRAIO 2016, disponibile dal 1 FEBBRAIO 2016 come appare nel Fascicolo previdenziale.
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PROROGA DOMANDE CESSAZIONI: 26 GENNAIO 2016
Con avviso in Istanza online il Miur comunica che il termine finale previsto per il 22 Gennaio 2016, per la presentazione, da parte del personale Docente ed A.T.A, delle domande di collocamento a riposo avente decorrenza 1° Settembre 2016, è stato prorogato al 26 Gennaio 2016
SETTIMA SALVAGUARDIA: CIRC INPS 8.1.2016 N. 1-DOMANDA ENTRO IL 1 MARZO 2016
L’INPS ha emanato la circolare n. 1 dell’ 8.1.2016(clicca qui) con le prime disposizioni sui commi 263-270 della legge di stabilità (settima salvaguardia).
SI SEGNALA CHE riguarda anche n. 2000 lavoratori di cui all’art. 24 comma 14 lettera e-ter)del D.L. 2001/2011 limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell’art. 42, comma 5 del T.U. 1512/2001(decorrenza della pensione non anteriore al 1 gennaio 2016 ed entro il 6.1.2017)
La domanda deve essere presentata entro il 1 marzo 2016 alle direzioni Provinciali del Lavoro.
RISCATTO CONGEDO PARENTALE CUMULABILE CON RISCATTO LAUREA: LEGGE STABILITA 2016
Finalmente la legge di stabilità 2016 con il comma 298 ha abrogato l’art. 14 comma 2 del Dlvo 503/1992 in base al quale si poteva riscattare l’astensione facoltativa al di fuori del rapporto di lavoro(disciplina introdotta con il Dlvo 151/2001 art 35, comma 5), se non si era riscattata l’università.
“LEGGE STABILITA’ 2016(LEGGE 28.12.2015 N. 208)
298. Il comma 2 dell’articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e’ abrogato. La conseguente cumulabilita’ opera anche con riferimento a periodi antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge.”
“Art. 14. D.lvo 503/1992
Riscatto di periodo non coperti da assicurazione
1. I lavoratori dipendenti che possono far valere complessivamente almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attivita’ lavorativa nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidita’, la vecchiaia ed i superstiti o nelle forme di previdenza sostitutive od esclusive della medesima hanno facolta’ di riscattare, a domanda, con le norme e le modalita’ di cui all’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura massima complessiva di cinque anni, periodi corrispondenti a quelli di assenza facoltativa del lavoro per gravidanza e puerperio e periodi di congedo per motivi familiari concernenti l’assistenza e cura di disabili in misura non inferiore all’80 per cento, purche’ in ogni caso si tratti di periodi non coperti da assicurazione e successivi al 1 gennaio 1994.(COMMA ABROGATO DAL D.LVO 26 MARZO 2001, N. 151-art. 86 comma 2 lett. J)
2. La facolta’ di cui al comma 1 non e’ cumulabile con il riscatto del periodo di corso legale di laurea.(COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208)
3. I periodi successivi al 1 gennaio 1994 per i quali sia prevista l’astenzione obbligatoria dal lavoro per gravidanza e puerperio, ancorche’ intervenuti al di fuori del rapporto di lavoro, danno luogo, sempreche’ il lavoratore possa far valere l’anzianita’ lavorativa di cui al comma 1, a contribuzione figurativa da accreditare secondo le disposizioni di cui all’articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155.(COMMA ABROGATO DAL D.LVO 26 MARZO 2001, N. 151-art. 86 comma 2 lett. J)”
“Art. 35.D.lvo 151/2001 (il comma 5 sostituisce in sostanza il comma 1 dell’art. 14 Dlvo 503/92 sopracitato che limitava il riscatto a periodi successivi al 1 gennaio 1994)
Trattamento previdenziale
5. Per i soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidita’, la vecchiaia e i superstiti, i periodi non coperti da assicurazione e corrispondenti a quelli che danno luogo al congedo parentale, collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro, possono essere riscattati, nella misura massima di cinque anni, con le modalita’ di cui all’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni, a condizione che i richiedenti possano far valere, all’atto della domanda, complessivamente almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attivita’ lavorativa”
Art. 25.D.lvo 151/2001 (il comma 2 sostituisce in sostanza il comma 3 dell’art. 14 Dlvo 503/92 sopracitato che limitava il riscatto a periodi successivi al 1 gennaio 1994)
Trattamento previdenziale
1. Per i periodi di congedo di maternita’, non e’ richiesta, in costanza di rapporto di lavoro, alcuna anzianita’ contributiva pregressa ai fini dell’accreditamento dei contributi figurativi per il diritto alla pensione e per la determinazione della misura stessa.
2. In favore dei soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidita’, la vecchiaia e i superstiti, i periodi corrispondenti al congedo di maternita’ di cui agli articoli 16 e 17, verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, sono considerati utili ai fini pensionistici, a condizione che il soggetto possa far valere, all’atto della domanda, almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro. La contribuzione figurativa viene accreditata secondo le disposizioni di cui all’articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n.
155, con effetto dal periodo in cui si colloca l’evento.”
PENSIONE ANTICIPATA : ABOLITA PENALIZZAZIONE PER CHI HA MENO DI 62 ANNI FINO E VA I PENSIONE ENTRO IL 31.12.2017
Alcuni naviganti in possesso dei requisiti per pensione anticipata(attualmente al 31.12.2016 i requisiti sono: 41 anni e 10 mesi se donne, 42 anni e 10 mesi se uomini) chiedono se sia ancora in vigore la norma Fornero che prevedeva la riduzione percentuale, nel caso si abbia l’età inferiore a 62 anni, dell’1% per il primo e secondo anno e 2% per ogni altro anno in assenza di servizio effettivo o equiparato.
La risposta è negativa: la legge di stabilità dello scorso anno( LEGGE STABILITA’ 2015-Legge 23.12.2014 n. 190 comma 113) ha introdotto l’abrogazione della penalizzazione, prevista dalla legge Fornero (art. 24 comma 10, terzo e quarto periodo D.L. 201/2011), per chi va in pensione con meno di 62 anni dal 1 gennaio 2015 al 31.12.2017, lasciando fuori coloro che sono cessati prima dell’1.1.2015(tra il 1.1.2012 ed il 31.12.2014)(vedi Circolare INPS 74 del 10.4.2015 Parte II).
La legge di stabilità 2016(Legge 28.12.2015 n. 208 comma 299) ha colmato questa lacuna e quindi a partire dal 1 gennaio 2016 la decurtazione è stata abrogata anche per coloro che con meno di 62 anni sono andati in pensione nel periodo 1.1.2012 -31.12.2014(comma 113-bis a legge di Stabilità 2015).
Naturalmente la norma di abolizione riguarda chi va in pensione nel 2016 o 2017, dal 2018 vi è di nuovo la penalizzazione per chi ha meno di 62 anni.
LEGGE STABILITA’ 2016 IN G.U.
E’ stata pubblicata sulla G.U. n. 302 del 30.12.2015- S.O. n. 70/L, la legge di stabilità 2016(Legge 28.12.2015 n. 208)(clicca qui).
Si segnala l’articolo di Michele Napoli sulle novità della legge di stabilità (clicca qui)
Si precisa che i commi che ci interessano ai fini dei pensionamenti del personale della scuola sono comma 264 per la salvaguardia e comma 281 per l’opzione donna che si riportano:
“264. I lavoratori del comparto scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) i quali, a seguito dell’attività di monitoraggio e verifica relativa alle misure di salvaguardia che ha dato luogo alla rideterminazione degli oneri di cui al comma 263 del presente articolo e che, in applicazione del procedimento di cui all’articolo 1, comma 193, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha disposto il riconoscimento dell’applicazione della salvaguardia anche ai titolari di congedo, ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, o di permessi, ai sensi dell’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, eccedenti il limite numerico previsto dal decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e dalla legge 10 ottobre 2014, n. 147, hanno ricevuto la lettera di certificazione del diritto a pensione con decorrenza dal 1º settembre 2015, possono accedere al trattamento pensionistico a decorrere dal primo giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, anche in deroga alle disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dell’articolo 59,comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.”
“281. Al fine di portare a conclusione la sperimentazione di cui all’articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, la facoltà prevista al predetto articolo 1, comma 9, e’ estesa anche alle lavoratrici che hanno maturato i requisiti previsti dalla predetta disposizione, adeguati agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, e successive modificazioni, entro il 31 dicembre 2015 ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data, fermi restando il regime delle decorrenze e il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità di cui alla predetta sperimentazione. Al fine del concorso alla copertura degli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, come rifinanziata anche ai sensi della presente legge, e’ ridotta di 160 milioni di euro per l’anno 2016 e di 49 milioni di euro per l’anno 2017. Sulla base dei dati di consuntivo e del monitoraggio, effettuato dall’INPS, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ogni anno, trasmette alle Camere una relazione sull’attuazione della sperimentazione di cui all’articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, con particolare riferimento al numero delle lavoratrici interessate e agli oneri previdenziali conseguenti e, in relazione alla conclusione della medesima sperimentazione, come disciplinata ai sensi del primo periodo del presente comma, anche al raffronto degli specifici oneri previdenziali conseguenti all’attuazione del primo periodo del presente comma con le relative previsioni di spesa. Qualora dall’attivita’ di monitoraggio di cui al precedente periodo risulti un onere previdenziale inferiore rispetto alle previsioni di spesa di cui al primo periodo del presente comma, anche avuto riguardo alla proiezione negli anni successivi, con successivo provvedimento legislativo verra’ disposto l’impiego delle risorse non utilizzate per interventi con finalita’ analoghe a quelle di cui al presente comma, ivi compresa la prosecuzione della medesima sperimentazione.”
CHIARIMENTI MIUR SU CESSAZIONI A SEGUITO PUBBLICAZIONE LEGGE STABILITA’ 2016
Il Miur ha diramato una nota (clicca qui) la n. 41637 del 30.12.2015 avente per oggetto: “Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1 settembre 2016.Trattamento di quiescenza. Chiarimenti “.
In questa nota vengono sciolte le riserve sulla salvaguardia e sull’opzione donna.
Per la salvaguardia gli interessati, che hanno ricevuto la lettera dall’INPS, possono presentare domanda cartacea per accedere subito alla pensione o possono optare per la cessazione dal 1 settembre 2016.
Per l‘opzione donna la legge stabilisce la proroga dei requisiti al 31 dicembre 2015.
Le docenti interessate possono presentare domanda di cessazione online dal 15.1.2016 ed entro il 15 febbraio 2016.
Nella stessa nota il Miur fa presente che il comma 268 della legge di stabilità 2016 prevede la presentazione delle domande alle Direzioni provinciali del lavoro entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di stabilità da parte di coloro(art. 1 lettera d comma 265) in congedo per assistere figli con disabilità grave per accedere al trattamento pensionistico con le regole ante-fornero i quali perfezionino i requisiti utili per la pensione entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011(settima salvaguardia).