Si segnala(clicca qui) una informativa elaborata dallo SNALS di Vicenza sulle novità introdotte dalla legge di bilancio 2017 in materia di pensioni che potrebbero interessare il personale della scuola e per le quali si è in attesa della circolare ministeriale applicativa(Lavoratori precoci il beneficio per il lavoratori precoci-Opzione donna -APE volontaria Anticipo finanziario e garanzia pensionistica- I requisti per l’APE volontaria –APE sociale Anticipo pensionistico).
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ULTERIORI INDICAZIONI PENSIONAMENTI PER LEGGE BILANCIO 2017
A distanza di più di un mese dalla approvazione(7 dicembre 2016) della legge di bilancio 2017, il Miur nonostante l’avesse promesso con una riga di chiusura nelle C.M. del 7.12.2016, non ha emanato alcuna nota.
Entro il 1 marzo 2017(entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge cioè dal 1 gennaio 2017- comma 175 ) è atteso il D.I. sulla APE (da comma 165 a 179)legge di bilancio 2017.
Era doveroso che il Miur emanasse subito un chiarimento rispetto alla novità immediatamente applicabile dell’opzione donna(57 anni e 35 di anzianità al 31.12.2015 anzichè 57 anni e 3 mesi e 35 di anzianità al 31.12.2015),considerato che la data di scadenza della domanda di pensionamento è il 20 gennaio 2017.
Fortunatamente l’INPS ha pubblicato in data 10.01.2017 tra le news otto schede di chiarimenti sulle novità pensionistiche(clicca qui).
Segnalo l’articolo sull’argomento di Michele Napoli pubblicato il 14.01.2017(clicca qui)
Si segnala anche la SCHEDA sintetica dei requisiti richiesti al personale della scuola per andare in pensione dal 1.9.2017 (clicca qui) ed in particolare pag. 2 che tratta dell’APE sia VOLONTARIO che SOCIALE
SCHEDE INPS:NOVITA’ LEGGE BILANCIO 2017
In data 10.1.2017 l’INPS ha pubblicato otto schede informative semplificate sulle principali novità in materia previdenziale introdotte dalla legge di bilancio 2017 su:
Abolizione Penalizzazioni(clicca qui).
APE Volontaria- Anticipo finanziario a garanzia pensionistica(clicca qui).
APE Sociale-Anticipo pensionistico(clicca qui).
Beneficio per i lavoratori precoci(clicca qui).
Beneficio per addetti a lavori usuranti(clicca qui).
Cumulo di periodi assicurativi(clicca qui).
Quattordicesima(clicca qui).
Regime sperimentale donna ( c.d. opzione donna)(clicca qui).
RISCOSSIONE BUONUSCITA: TEMPI DI ATTESA
I tempi di attesa sono in generale 2 anni(24 mesi) dalla cessazione ed eventuali ulteriori 3 mesi(cioè i 90 giorni a disposizione dell’INPS per disporre il pagamento) e a rate.
In particolare:
1)CHI HA I REQUISITI ANTE FORNERO MATURATI ENTRO IL 31.12.2011:
6 MESI(cioè 180 giorni) + max 90 giorni in unica soluzione, nessuna rateizzazione.
2)CHI HA MATURATO I REQUISITI DOPO IL 31.12.2011:
a) CESSAZIONI DOPO 2013 MA CON REQUISITI ENTRO IL 2013
Pensionamenti di vecchiaia- cessazioni d’ufficio : 6 mesi(+ max 90 giorni)
b)CESSAZIONI E REQUISITI DOPO IL 2013
Pensionamenti di vecchiaia- cessazioni d’ufficio: 12 mesi (+ max 90 giorni)
Pensione anticipata : 24 mesi (+max 90 giorni)
Cessazione con opzione contributiva:24 mesi (+max 90 giorni)
per decesso e cessazione per inabilità fisica invece entro 15 giorni (+ max 90 giorni).
La buonuscita viene pagata in concreto:
per importo fino a 50.000,00 euro lorde in una rata.
per importi da oltre 50.000,00 euro lorde fino a 100.000,00 euro : 2 rate: 1 rata 50.000,00 euro- 2 rata il resto.
per importi da oltre 100.000,00 euro lorde fino a 3 rate: 1 rata euro 50.000,00- 2 rata 50000,00 ; 3 rata il resto.
Le seconde e terze rate sono pagate con 12 mesi di distanza l’una dall’ altra.
L eventuale 2 rata dopo 12 mesi dalla prima; la 3 rata dopo ulteriori 12 mesi.
QUESITO :IN PENSIONE D’UFFICIO A 65 ANNI(LIMITE ORDINAMENTALE)
Una docente con 41 anni e 10 mesi al 31.8.2017 e che compie i 65 anni entro il 31 agosto 2017 chiede se possa rimanere in servizio fino al compimento dei 66 anni e 7 mesi.
La risposta purtroppo è negativa : deve essere messa in pensione d’ufficio, anche senza preavviso. dall’1.9.2017.
Il Miur nella circolare di quest’anno(n. 38646 del 7.12.2106) ha richiamato il limite dei 65 anni sia per gli antefornero (ad. esempio quota 96 al 31.12.2011)(pag. 2)sia per i post-fornero(pag. 6 e 7).
Il Provveditorato di Forlì nella sua circolare(cosa che non fanno altri USP) lo precisa scrivendo testualmente:
“Come precisato nella circolare in oggetto(n.dr. c.m. 7.12.2016 n. 38646), il limite di età ordinamentale per il collocamento a riposo d’ufficio (ovvero 65 anni per i dipendenti dello Stato, con riferimento al D.P.R. 1092/73) non è modificato dall’elevazione dei requisiti anagrafici previsti dalla legge 214/2011 per la pensione di vecchiaia e costituisce limite non superabile, al raggiungimento del quale l’amministrazione deve far cessare il rapporto di impiego se il lavoratore ha maturato – a qualsiasi titolo – i requisiti per il diritto a pensione. Ne consegue che i dipendenti che compiano il 65^ anno di età entro il 31/08/2017 e siano in possesso, alla stessa data, di un’anzianità contributiva rispettivamente di 41 anni e 10 mesi (se donne) e di 42 anni e 10 mesi (se uomini) dovranno essere obbligatoriamente collocati a riposo.”
8 SALVAGUARDIA: CIRCOLARE MINISTERO DEL LAVORO
Il Ministero del Lavoro ha emanato in data 29.12.2016 la circolare n. 41(clicca qui) per la presentazione della domanda con scadenza 2 marzo 2017 per la OTTAVA SALVAGUARDIA prevista dalla Legge di stabilita per il 2017.
Per la scuola riguarda i lavoratori in congedo per assistere i figli con disabilità grave ai sensi dell’art. 42 ,comma 5, del Dlvo 26 marzo 2001 n. 151 nel 2011, i quali maturano i requisiti per la pensione vigenti prima della Riforma Fornero entro ottantaquattresimo mese successivo all’entrata in vigore delle nuove norme(lettera e) art. 1 comma 214 della legge di stabilità 2017) cioè entro 7 anni cioè entro il 6 gennaio 2019.
L’istanza deve essere presentata entro il 2 marzo 2017 presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente in base alla residenza del richiedente.
il modulo istanza e la dichiarazione sostitutiva sono reperibili sul sito del Ministero del lavoro(clicca qui)
TAR LAZIO: RESPINGE RICORSO CODACONS AVVERSO RECUPERO PARZIALE PEREQUAZIONE
IL TAR Lazio con Sentenza n. 644 del 27.12.2016 ha respinto il ricorso del CODACONS avviato per chiedere l’annullamento del provvedimento del Governo Renzi in merito alla perequazione solo parziale.
Ne da notizia con ampio articolo Michele Napoli(clicca qui).
Si assottigliano le speranze di coloro che entro il 31.12.2016 hanno inviato diffida all’INPS per avere la perequazione in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale 70/2015
PAGAMENTO PENSIONE PRIMO DEL MESE: DECRETO MILLEPROROGHE
L’art. 6 del D.L. 65/2015 , che sostituiva l’art. 1 comma 302 della legge 190/2014, prevedeva che le pensioni a partite dal 2017 dovevano essere pagate non più il primo giorno bancabile , ma il secondo giorno bancabile e così l’INPS ha scritto nel portale(clicca qui) ed in tal senso la pensione di gennaio viene pagata il secondo giorno bancabile 3 gennaio 2017.
Il decreto milleproroghe 2016 per il 2017 (D.L. n. 244 del 30.12.2016 “Proroga e definizione di termini” pubblicato nella G.U. n. 304 del 30.12.2016 ) all’art. 3 comma 3 (modifica art. 1 comma 302 legge 190/2014 già sostituito dall’art. 6 del D.L. 65/2015) prevede che le pensioni vengano pagate nel primo giorno bancabile e solo dal 2018(e non dal 2017) dal secondo giorno bancabile.
15 GENNAIO 2017: SCADENZA DOMANDA RIAMMISSIONE IN SERVIZIO
Il personale docente ed ATA cessato dal servizio può chiedere la riammissione in servizio presentando domanda entro il 15 gennaio 2017 all’USR/USP .
Normativa di rifermento : C.M. 4.8.1989 n. 274, C.M. 20.6.1990 n. 194, C.M. 11.6.91 n. 155, art. 516 D.L. vo 16 aprile 1994 n. 297 , art. 132 D.PR. 10.1.1957 n. 3, art. 146 comma 1 lett. g, comma 10 del CCNL 29.11.2007
LEGGE DI BILANCIO 2017 IN G.U.
Sul S.O. n. 57 alla G.U. n. 297 del 21.12.2016 è stata pubblicata(clicca qui) la legge di bilancio 2017(legge 11 dicembre 2016 n. 232) che entra in vigore dall’ 1.1.2017.
Si rinvia al commento fatto da Michele Napoli il 13.12.2016(clicca qui)