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RIDUZIONE PENSIONE ANTICIPATA PER ETA: QUESITO

Una docente di 60 anni che va in pensione 1.9.2018 per pensioni anticipata 41 anni e 10 mesi mi chiede se la sua pensioni in base all’età  inferiore ai 62 anni subirà qualche decurtazione.
Nessuna decurtazione;  la legge finanziaria (legge 11 dicembre 2016 n. 232) all’art. 1 comma 194 recita:
“Con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1 gennaio 2018, le disposizioni di cui all’art. 24, comma 10, terzo e quarto periodo del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n 244, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensiositci nono trovano applicazione”.

La legge Fornero  INFATTI aveva previsto che chi avesse percepito prima dei 62 anni di età il pensionamento anticipato avrebbe subito una penalizzazione sulle anzianità retributive maturate fino al 2011. Il taglio era pari al 2% per ogni anno di anticipo rispetto ai 60 anni di età e dell’1% per ogni anno prima dei 62.
Il suddetto sistema di disincentivazione, già congelato sino al 31.12.2017 dall’articolo 1, co. 113 della legge 190/2014(vedi Circolare INPS 74 del 10.4.2015), è stato soppresso in via definitiva, anche dopo il 2017, dall’articolo 1, co. 194 della legge 232/2016.



PENSIONE: PEREQUAZIONE AUTOMATICA 2018

Sulla G.U. N. 280 del 30.11.17 e stato pubblicato(clicca qui) il Decreto 20 novembre 2017 con la perequazione automatica delle pensioni per l anno 2017 e valore definitivo 2016. La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione per l anno 2016 e determinata in misura pari a +0,0 dal 1 gennaio 2017. La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l anno 2017 e determinata in misura pari a + 1,1 dal 1 gennaio 2018, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l anno successivo.
SI RICORDA CHE LO SCORSO ANNO LA PREVISIONE ERA 0 ed ora il conguaglio è 0

Si riporta ad ogni buon fine il testo del decreto:

Art. 1

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione
delle pensioni per l’anno 2016 e’ determinata in misura pari a +0,0
dal 1° gennaio 2017.
Art. 2

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione
delle pensioni per l’anno 2017 e’ determinata in misura pari a +1,1
dal 1° gennaio 2018, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di
perequazione per l’anno successivo.

Si invita a leggere sull’argomento l’interessante articolo di “IL SOLE 24 ORE”(clicca qui)



USP FORLI: SCADENZA 20.12.2017 DOMANDA PENSIONE 2018

L’USP di Forlì OGGI 28.11.2017 ha pubblicato sul sito(clicca qui) l’annuale circolare sulle pensioni avente per oggetto: CESSAZIONI DAL SERVIZIO CON DECORRENZA 01/09/2018.
Le domande di cessazione e di eventuale revoca devono essere presentate online nel sito del Miur in “ISTANZE ONLINE” entro il 20.12.2017, previa registrazione per chi non l’ha ancora fatto.
Si fa presente inoltre che le domande di pensione(cioè di accesso al trattamento pensionistico e di liquidazione) dovranno essere presentate direttamente all’INPS ONLINE tramite possibilmente Patronato.
La circolare dell’USP fa presente:
– che la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro con preavviso entro il 28 febbraio 2018 verrà disposta solo se si appartiene a classe di concorso in esubero e si è in possesso dei  seguenti requisiti:
* Compimento entro il 31.8.2018 dell’anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini.
La circolare evidenzia che il limite ordinamentale di 65 anni per chi li compie entro il 31 agosto 2018  è limite non superabile e costituisce motivo di cessazione d’ufficio  per chi è in possesso dei requisiti per pensione anticipata.

Si ricorda che è possibile il part-time+ pensione:  I dipendenti che abbiano maturato i requisiti di età e anzianità contributiva previsti per il diritto a pensione  anticipata (41 anni e 10 mesi se donne, 42 e 10 mesi se uomini), a condizione che non compiano i 65 anni di età entro il 31/08/2018 possono presentare domanda di trasformazione del rapporto di lavoro con  contestuale   attribuzione del trattamento pensionistico. Poiché la procedura on line non consente l’indicazione delle ore relative alla prestazione lavorativa part – time, gli interessati dovranno compilare – ad integrazione dell’istanza – anche lo specifico modulo in forma cartacea.

Si ricorda che il trattenimento in servizio opera per chi compie i 66 anni e 7 mesi entro il 31 agosto 2018 e non è in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro tale data. La domanda va presentata cartacea.

Nella circolare vi sono due  prospetti per i Requisiti pensione 2018:
la prima per i limiti di eta’ d’ufficio(pag. 5).
la seconda per i limiti di età a domanda , per le cessazioni per pensione anticipata e per cessazione del personale femminile con opzione contributiva(pag. 6).

La novità di quest’anno è che l’accertamento dei requisiti sarà effettuato non dagli USP ma dalle sedi INPS sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo dei dipendenti.

Si segnala sia la pagina del Miur in cui sono presenti in formato zip sia la circolare  50436  del 23.11.2107 che il D.M. 919 di pari data(clicca qui) che la guida operativa del Miur per la presentazione della domanda di cessazione(clicca qui).

Si segnala anche la circolare pensioni semplificata  da Michele Napoli per agevolare la comprensione (clicca qui)



DOMANDE CESSAZIONE DAL SERVIZIO: ONLINE ENTRO IL 20.12.2017

Il MIUR, oggi 23.11.2017, ha emanato sia il D.M. 919, disciplinante le cessazioni dal servizio del personale scolastico dall’1/9/2018 per l’accesso al trattamento di quiescenza, sia la nota prot. 50436, riportante le indicazioni operative.

E’ già presente in istanza online l’applicazione per la presentazione della domanda.

Termine per la presentazione delle domande di cessazione

È fissato al 20 dicembre p.v. il termine finale per la presentazione, da parte del personale docente, educativo, ATA della scuola,  delle domande di cessazione per raggiungimento del limite massimo di servizio, di dimissioni volontarie, di trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo, con effetti dal 1 settembre 2018.

Requisiti anagrafici e contributivi

Per la pensione di vecchiaia il requisito anagrafico è di 66 anni e 7 mesi compiuti entro il 31 agosto 2018 (collocamento d’ufficio) o, a domanda, entro il 31 dicembre 2018 sia per gli uomini che per le donne, con almeno 20 anni di anzianità contributiva.

La pensione anticipata, rispetto a quella di vecchiaia, potrà conseguirsi, a domanda, solo al compimento di 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva, per le donne, e 42 anni e 10 mesi per gli uomini da possedersi entro il 31 dicembre 2018, senza operare alcun arrotondamento.

Opzione donna” – Requisiti di accesso

Possono esercitare tale facoltà le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2015 abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni (34 anni, 11 mesi e 16 giorni) e un’età anagrafica pari a 57 anni  per le dipendenti.

Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione della pensione

Il termine del 20 dicembre p.v. deve essere osservato anche da coloro che, avendo i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non avendo ancora compiuto il 65° anno di età, chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico.

La richiesta va formulata con unica istanza in cui gli interessati devono anche esprimere l’opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part-time (superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza).

Presentazione delle istanze

Le domande di cessazione dal servizio e le revoche delle stesse devono essere presentate con le seguenti modalità:

  • Il personale Dirigente Scolastico, docente, educativo ed A.T.A. di ruolo, ivi compresi gli insegnanti di religione, esclusivamente, mediante la procedura web POLIS “istanze on line”, relativa alle domande di cessazione, disponibile sul sito internet del Ministero (www.istruzione.it).

Le domande di trattenimento in servizio ovvero per raggiungere il minimo contributivo continuano ad essere presentate in forma cartacea entro il termine del 20 dicembre.

Gestione delle istanze

L’accertamento del diritto al trattamento pensionistico sarà effettuato da parte delle sedi competenti dell’INPS sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo entro i termini che saranno comunicati successivamente con nota congiunta MIUR/INPS. I termini per tale accertamento terranno conto anche dei tempi necessari per la comunicazione al personale dimissionario dell’eventuale mancata maturazione del diritto al trattamento pensionistico.

Gli Uffici Scolastici Territoriali provvederanno all’esatta ricognizione delle domande di Ricongiunzione, Riscatti, Computo, nonché dei relativi allegati, prodotte entro il 31 agosto 2000 e non ancora definite, con riferimento a coloro che cesseranno dal servizio con decorrenza dal 1 settembre 2018. Tale attività è propedeutica agli scambi di informazioni fra INPS e MIUR.

Apposita circolare operativa condivisa tra MIUR e INPS sarà emanata per fornire le indicazioni operative e la tempistica per la lavorazione delle domande di Ricongiunzione, Riscatti, Computo.

Le cessazioni devono essere convalidate al SIDI con l’apposita funzione dopo l’accertamento del diritto a pensione da parte dell’INPS.

Potranno operare le segreterie scolastiche o gli Uffici scolastici territoriali, secondo l’organizzazione adottata dai singoli Uffici Scolastici Regionali.

Nella domanda di cessazione gli interessati devono dichiarare espressamente la volontà di cessare comunque o di permanere in servizio una volta che sia stata accertata la eventuale mancanza dei requisiti, di cui sarà data in ogni caso informazione dall’INPS al dipendente.

La segreteria scolastica o l’Ufficio scolastico dovranno, dal canto loro, annullare la cessazione già inserita al SIDI.

Trattenimento in servizio

Nulla è innovato rispetto al comma 3, dell’articolo 509 del DLGS 297/94 che disciplina i trattenimenti in servizio per raggiungere il minimo ai fini del trattamento di pensione. Pertanto, nel 2018 potranno chiedere la permanenza in servizio i soli soggetti che, compiendo 66 anni e sette mesi di età entro il 31 agosto 2018, non sono in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro tale data.

Cessazione Dirigenti Scolastici dal 1° settembre 2018

Il termine per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio dei dirigenti scolastici è fissato al 28 febbraio.

Il dirigente scolastico che presenti comunicazione di recesso dal rapporto di lavoro oltre il termine di cui sopra non potrà usufruire delle particolari disposizioni che regolano le cessazioni del personale del comparto scuola.

APE sociale

Successive indicazioni anche alla luce di eventuali interventi normativi saranno fornite con riguardo alle cessazioni dal servizio di coloro che hanno avuto il riconoscimento delle condizioni di accesso all’APE sociale.

NATURALMENTE DOVRA’ ESSERE PRESENTATA ANCHE LA DOMANDA DI PENSIONE ALL’INPS ONLINE O TRAMITE PATRONATO PER AVERE IL PAGAMENTO DELLA PENSIONE DALL’1.9.2018.



CEDOLINO PENSIONE DICEMBRE 2017

L’ INPS(ex INPDAP) ha messo in linea  il cedolino pensione del MESE DI DICEMBRE 17 comprensivo della tredicesima con accredito da venerdì 1 DICEMBRE 2017.

La pensione netta di dicembre è senza ritenute di addizionali: per calcolarla basta aggiungere al netto di novembre le addizionali regionali e comunali indicate nel cedolino di novembre.

La tredicesima netta era indicata nei cedolini in alto a destra.

Nel cedolino di dicembre è indicata la voce IMPONIBILE LORDO TREDICESIMA  e IRPEF NETTA TREDICESIMA.La differenza è la tredicesima netta in tasca.



PEREQUAZIONE TOTALE: CORTE COSTITUZIONALE RESPINGE RICORSI

La Corte Costituzionale il 25.10.2017 ha bocciato di fatto i ricorsi sulla rivalutazione delle pensioni  dichiarando legittimo il  decreto Poletti (Decreto legge 65/2015)in materia di perequazione che  stabiliva una parziale restituzione della rivalutazione.

Precedentemente anche il Tar Lazio aveva respinto il ricorso del Codacons avverso la perequazione parziale con sentenza 644 del 27.12.2016 (vedi mio articolo) 



PENSIONATI 2017: INPS MODIFICA PROCEDURA DI CALCOLO

Michele Napoli,esperto di pensioni, pubblica sul suo sito(clicca qui)  una news in cui mette in evidenza che l’INPS ha modificato la procedura di calcolo delle pensioni del personale della scuola con effetti sull’importo della pensione e precisamente per il calcolo della quota B e l’arrotondamento dell’età per il calcolo della quota C.

Con un articolo nel quale invita le OO.SS. ad intervenire, chiarisce il problema e consiglia ai pensionati 1.9.2017 cosa fare(clicca qui)



DECRETO APE VOLONTARIO IN GAZZETTA UFFICIALE

E’ stato pubblicato nella G.U. n. 243 del 17-10-2017(clicca qui) il DPCM 4 settembre 2017 n. 150 sull’APE VOLONTARIO che entra in vigore oggi 18 ottobre 2017 e si compone di 20 articoli e 5 allegati e regola le modalità di accesso al prestito pensionistico contenuto nella LEGGE DI BILANCIO per il 2017 .

Mancano però le convenzioni con il settore bancario ed assicurativo che regoleranno i tassi di interesse e gli altri aspetti operativi e tecnici e che dovranno essere pubblicate in G.U. entro i prossimi 30 giorni. Solo dopo sarà possibile presentare le relative domande.