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CEDOLINO PENSIONE APRILE 2019 – CU2019-APPLICAZIONE PEREQUAZIONE 2019

L’INPS oggi 20.3.19 ha messo in linea   nel percorso normale(clicca qui) il cedolino pensione del mese di APRILE 2019 in pagamento dal 1 aprile.

Rispetto allo scorso mese il lordo mensile è  più basso in base applicazione legge di bilancio 2019 comma 260(clicca qui) su perequazione; mancano ancora le trattenute per perequazione da gennaio a marzo.La trattenuta riguarda tutte le pensioni che superano i 1.522,26 euro mensili lordi.

La rata mensile di aprile per il personale docente è in media di circa 4/5 euro lorde in meno come afferma Michele Napoli in un articolo del suo sito (clicca qui) in cui è presente un applicativo per il calcolo esatto della perequazione in cui bisogna inserire la pensione lorda del 2018,

Si segnala sull’argomento la scheda del Prof. Boninsegna(clicca qui).

DA QUALCHE GIORNO E’ POSSIBILE SCARICARE IL CU 2019

Sul sito INPS il calendario di pagamento pensioni per il 2019(clicca qui) di cui alla Circolare INPS 122 del 27.12.2018(clicca qui)



PENSIONE QUOTA 100: BUONUSCITA AL RAGGIUNGIMENTO DEL PRIMO REQUISITO UTILE

In un precedente articolo avevo scritto:
“Si ritiene pertanto che la decorrenza per la buonuscita decorra a seconda quale dei due requisiti( pensione di vecchiaia o pensione anticipata) si consegua per primo con attesa di 1 anno per la pensione di vecchiaia e di 2 anni per la pensione anticipata.”

Quindi è esatta la mia interpretazione alla luce del commento all’art. 23 D.L. 4/2019(A.S. n. 1018) delle Schede di lettura  DOSSIER SERVIZIO STUDI SENATO del 22.2.2019 (pag. 99 e 103) N.100/1(clicca qui) dove si riporta che: ” l’art. 23 prevede, in primo luogo che i termini temporali per la corresponsione dei trattamenti di fine servizio(comunque denominati) dei dipendenti pubblici che accedano a pensionamento anticipato ai sensi del precedente articolo 14(cosiddetta”quota 100″) decorrano dal momento in cui il diritto al trattamento pensionistico sarebbe maturato in base alla pensione di vecchiaia o alle forme di pensione anticipata di cui all’articolo 24 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201″

Michele Napoli interviene  sull’argomento con una 11 FAQ:

“”11) Docente in pensione con quota 100, per ricevere la buonuscita deve prima spettare i requisiti per la pensione di vecchiaia.  A quel punto l’attesa sarà di un anno o di due anni prima di ricevere la prima rata?

A  mio avviso deve aspettare un anno, come previsto per chi va in pensione con i requisiti per la vecchiaia.
E’ vero che essendo la pensione quota 100 una pensione anticipata, come tale l’attesa dovrebbe essere di due anni.
Ma ai fini della buonuscita il ricevimento della buonuscita è legato ai requisiti Fornero e non ai requisiti quota 100.
E i requisiti Fornero prescrivono per la pensione di vecchiaia l’attesa di un anno.
Qualora l’INPS, sempre pronto a portare acqua al suo mulino, fosse di idea diversa, ci sarebbero gli estremi per un bel ricorso sicuramente vincente.
E’ sperabile che l’INPS, magari pressata dai quesiti degli interessati, esca presto con circolare e chiarisca tutto.””



NOTA MIUR 27-2-2019 :INDICAZIONI OPERATIVE CESSAZIONI D’UFFICIO A SEGUITO QUESITI

Il Miur a seguito quesiti  ha emanato precisazioni  con nota 8193 del 27.2.2019 in merito all’obbligo di collocare a riposo d’ufficio coloro che entro il 31 agosto 2019 compiono i 65 anni e sono in possesso dei requisiti contributivi di pensione anticipata: requisiti contributivi che in base al D.L. 4/2019 sono 41 anni e 10 mesi per le donne( e non più 42 anni e 3 mesi) e 42 anni e 10 mesi per gli uomini(e non più 43 anni e 3 mesi).

Documenti allegati



INPS: SIMULAZIONE QUOTA 100

Il prof. Renzo Boninsegna  dello SNALS di Verona ha pubblicato (clicca qui)  una scheda  per immagini  dal titolo INPS CORREGGE L’ESTRATTO CONTO DIP. PUBBL. dopo invio RPA E ATTIVA  “LA MIA PENSIONE FUTURA”.
Si può quindi calcolare propria pensione QUOTA 100 e pensione anticipata con la legge Fornero seguendo il percorso indicato nella Scheda.



BUONUSCITA E QUOTA 100: FAQ MICHELE NAPOLI

Michele Napoli consiglia a tutti coloro che vanno in pensione con quota 100 e maturano prima il requisito della pensione anticipata (42 anni e 10 mesi- se uomini- o 41 anni e 10 mesi -se donne-)rispetto al requisito della pensione di vecchiaia(67 anni) di fare un quesito all’ INPS ai sensi della legge 241 per conoscere la data in cui gli sarà liquidata la buonuscita.
E’ la faq n. 10(clicca qui) che si riporta:

“10) Corresponsione della liquidazione (TFS/TFR) ai pensionati con quota 100.
Docente donna che andrà in pensione con 62 anni di età e 38 di anzianità, per la buonuscita dovrà attendere di maturare i 67 anni oppure i 41 anni
e 10 mesi?

Il comma 1 dell’art. 23 dice testualmente:
1. Ferma restando la normativa vigente in materia di liquidazione dell’indennità di fine servizio comunque denominata, di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i lavoratori di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché il personale degli enti pubblici di ricerca, cui è liquidata la pensione quota 100 ai sensi dell’articolo 14, conseguono il riconoscimento dell’indennità di fine servizio comunque denominata al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, ai sensi dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, tenuto anche conto di quanto disposto dal comma 12 del medesimo articolo relativamente agli adeguamenti dei requisiti pensionistici alla speranza di vita.

La mia interpretazione è che è valido sia il requisito per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi donne – 42 uomini  e 10 mesi bloccati fino al 2026) sia quello per la pensione di vecchiaia, 67 anni + i mesi che saranno aggiunti a partire dal 2021 per aspettative di vita.
Occorre però precisare che l’anzianità, andando in pensione, resterà ferma e quindi il raggiungimento del requisito per la pensione anticipata è solo teorico; infatti la legge usa il condizionale “sarebbe maturato”, da intendere nel senso “sarebbe maturato se fosse rimasto in servizio”.
Naturalmente dal raggiungimento del diritto scatterà il periodo di attesa previsto di 2 anni + max 3 mesi per la pensione anticipata oppure un anno + max 3 mesi  in caso di requisiti per la pensione di  vecchiaia.
Il periodo di attesa stabilito non è stato abrogato.
C’è chi afferma il contrario facendo questa obiezione: per chi va in pensione l’anzianità pensionistica non aumenta più, quindi non potrà mai maturare i requisiti per la pensione anticipata, per cui l’unico traguardo che potrà raggiungere da pensionato è l’età per la pensione di vecchiaia. E solo a questo punto avrà diritto alla buonuscita.
Non sono d’accordo su questa affermazione e mi appello alla ratio legis.
Se il legislatore avesse voluto affermare questo principio avrebbe dovuto dire “… sino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia previsti dal comma 24  …);  invece il legislatore ha fatto chiaramente riferimento ad entrambe le possibilità, entrambi i requisiti; quindi ha considerato entrambi i traguardi raggiungibili.
e volutamente non ha detto “maturerà”,  ma ha detto “sarebbe maturato”.
Quindi il concetto espresso à: sarebbe maturato se fosse rimasto in servizio.
A questo punto conta essenzialmente l’interpretazione dell’INPS.
Io sono convinto e fiducioso, ma do questo consiglio gli interessati, ovvero coloro che andranno in pensione con quota 100: devono presentare un quesito all’INPS ai sensi della legge 241/90.
L’INPS a questo, come possiamo prevedere,  emetterà una nota di chiarimento. Solo così sapremo in anticipo il finale di questa storia.
E vissero tutti felici e contenti? Penso proprio di sì.””



RISCOSSIONE BUONUSCITA DOCENTE QUOTA 100

Una docente che pur maturando i requisiti della pensione anticipata 1.9.2020 vuole andare in pensione con la quota 100 dall’1.9.2019  si pone questa domanda( avendo avuto due risposte diverse): Quando percepirò la buonuscita ?
Il patronato le ha detto dopo due anni ed eventuali 3 mesi dopo  la maturazione della pensione anticipata(41 anni e 10 mesi).
Recatosi in Sindacato le è stato invece risposto 2 anni( ma non è uno?)  e eventuali 3 mesi dopo la maturazione della pensione di vecchiaia(67 anni).
Entrambi le hanno precisato che se la buonuscita   non supera i 50 mila euro lordi verrà liquidata in unica soluzione, se supera i 50 mila euro e fino 100 mila in due tranches, la seconda a distanza di 12 mesi dalla prima , se supera  i 100 mila euro lorde in 3 tranches il pagamento  a distanza di 12 mesi  la seconda e di ulteriori 12 mesi la terza.

COSA DICE LA NORMA:
L’art. 23 del D.L. recita “. Ferma restando la normativa vigente in materia di liquidazione dell’indennità di fine servizio…..i lavoratori di cui agli articoli  1 comma 2 del Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, … cui è liquidata “la pensione  quota 100”  , conseguono il diritto  alla decorrenza dell’indennità di fine servizio comunque denominata al momento in cui tale diritto sarebbe maturato a seguito del raggiungimento dei requisiti  di accesso al sistema pensionistico ai sensi dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201,……….”

La precisazione sindacale che non si è in servizio non convince perchè la norma non dice “al momento in cui MATURA i requisti” ma usa il condizionale  “al momento in cui SAREBBE MATURATO”

i REQUISTI DELLA RIFORMA FORNERO sono infatti 67 anni di età o 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 e 10 mesi  per le donne.

Si ritiene pertanto che la decorrenza per la buonuscita decorra a seconda quale dei due requisiti( pensione di vecchiaia o pensione anticipata) si consegua per primo con attesa di 1 anno per la pensione di vecchiaia e di 2 anni per la pensione anticipata.

Sarebbe opportuno che le OO.SS. ponessero un quesito all’INPS.



QUOTA 100: CALCOLO PENSIONE

A QUESITI POSTI SUL CALCOLO DI PENSIONE QUOTA 100 SI RISPONDE RIPORTANDO UNA FAQ DI MICHELE NAPOLI

 “Come si calcola la pensione con quota 100? Esiste un programma idoneo per il calcolo?

non é necessario alcun programma apposito, il calcolo si esegue con le norme esistenti.
Poiché chi va in pensione nel 2019 con 38 o poco più anni, non poteva avere 18 anni di anzianità nel 95. Quindi è un normalissimo calcolo con procedura  retributiva fino al 1995 e calcolo contributivo dal 1996 alla cessazione.
Chi aveva 18 anni di anzianità nel 1995, nel 2019 dovrebbe averne 42, quindi poco interessato a quota 100.

Non esiste alcuna decurtazione ricorrendo a quota 100. I media hanno fornito una pessima informazione parlando di “svalutazione della pensione” e fornendo tabelle.
In effetti si riceve quello cui si ha diritto secondo le regole esistenti dal 1995.
1 – E’ evidente che se si va in pensione con 38 anni di lavoro si riceve una pensione inferiore a quella di chi matura i requisiti Fornero e va in pensione con 42-43 anni di lavoro. Con 5 anni in meno la differenza ha una certa consistenza da non sottovalutare.
2 – A parità di contributi versati, é evidente che andando in pensione a 62 anni anziché 67 si riceve di meno. Il calcolo contributivo é fondato sui “coefficienti di trasformazione” legati all’età alla data di cessazione. Attualmente il coefficiente relativo a 62 anni é 4,79%, mentre quello a per 67 anni é 5,604% ed infine quello relativo a 71 anni é 6,513. Differenze non certo trascurabili.”

Si ipotizza che  ogni anno di anticipo comporti per un docente  circa 65  euro nette in meno al mese(naturalmente ipotesi di un docente con 62 anni di età e 38 di contribuzione : requisiti minimi per quota 100).

Infatti un docente di scuola media che ha classe 28 e stipendio netto in tasca di  euro 1950,00 , con 62 anni di età e 38 di contributi avrà con quota 100 una pensione netta di  1610-1630 euro nette. Un docente invece con 67 anni di età e 38 anni di contributi  avrà una pensione netta in tasca di 1700 -1720 euro. L’età fa la differenza:  90 euro in più.

E ancora una docente di scuola media gradone 28  e stipendio di euro 1950 netti, nata 7/8/55 e quindi con 64 anni di età e 39 anni e 5 di contributi se vuole andare in pensione con quota 100 prenderebbe 1732 euro nette, se rimane in servizio e va nel 2022(dopo 3 annni) con pensione anticipata  usufruendo anche dello scatto al gradone 35  avrà una pensione netta di euro 1942 nette: quindi una perdita di circa 61 euro mensili per ogni anno  e di circa euro 27 per lo scatto.



APPLICAZIONE CCNL 19 APRILE 2018: PENSIONATI

Il Miur ha diramato agli USR e ai provveditorati una nota per il trattamento di quiescenza-Ricalcolo inquadramento economico- applicazione CCNL 19 aprile 2018 per il  personale cessato dal servizio dal  1 gennaio 2016  al 31 dicembre 2017 e nell’anno 2018.
Tale nota è stata pubblicata l’ 11 gennaio 2019 dall’USP di Ferrara(clicca qui) con invito alle scuole ad emanare il relativo decreto di inquadramento.