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SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA: GRADUATORIE INTERNE ISTITUTO PERDENTI POSTO

A RICHIESTA CONSIDERATO CHE L’ART. 19 COMMA 4 DEL CCNI 2022  PREVEDE CHE IL DIRIGENTE PROVVEDE DA OGGI 18 MARZO 2024 (ENTRO 15 GIORNI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DI PRESENTAZIONE DELLE  DOMANDE DI MOBILITA’) ALLA FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE,   si ritiene  utile pubblicare due schede per l’individuazione dei perdenti posto, una  di scuola dell’infanzia ed una di scuola primaria  in quanto le scuole dovranno compilare  le graduatorie dei perdenti posto con i titoli posseduti alla data del 16 MARZO 2024,  tenendo in considerazione le precedenze (tra cui la legge 104)   per cui il docente non deve essere incluso in dette graduatorie.
Alla scheda si ricorda vanno allegati i documenti previsti: Allegato D- dichiarazioni personali etc..: sono gli stessi di quelli della domanda di trasferimento.
Si fa presente che nelle graduatorie interne vi sono differenze di valutazione rispetto alla domanda di trasferimento:
1) esigenze di famiglia (ad esempio ricongiungimento al coniuge …)si valuta come non allontanamento ed i figli si valutano sempre.
2)Continuità nel Comune(non prevista per i trasferimenti a domanda).
3)Continuità nella scuola già dal primo anno(non occorrono 3 anni come nei trasferimenti a domanda).
4)valutazione servizio pre-ruolo e altro ruolo: mentre nelle domande di mobilità vanno valutati sempre 6 punti; nelle graduatorie interne il servizio in altro ruolo con dei distinguo va valutato 3 punti; il servizio pre-ruolo 3 punti fino a 4 anni e 2 punti per ogni anno in più con queste precisazioni:

a)VALUTAZIONE SERVIZIO DI RUOLO DI SCUOLA DELL’INFANZIA: Per le elementari per intero : punti 3 per ogni anno. Quindi non va sommato al pre-ruolo e non va valutato 4 anni per intero più i 2/3 (ALLEGATO D Scuola primaria punto 2) lett A.)

b)VALUTAZIONE SERVIZIO DI RUOLO DI SCUOLA PRIMARIA: Per le materne per intero : punti 3 per ogni anno. (NOVITA’) Quindi non va sommato al pre-ruolo e non va valutato 4 anni per intero  per ogni anno più i 2/3 per i periodi eccedenti.
Come suggerito nella NOTA alla scheda per una corretta valutazione della NOVITA’ della valutazione dei servizio di ruolo nella scuola primaria per un docente di ruolo nella scuola dell’infanzia punti 3 interi per ogni anno SI INVITA AD ADATTARE L’ALLEGATO D della SCUOLA PRIMARIA con aggiunta intestazione SCUOLA INFANZIA e alla voce alla fine del punto 2) A) “E/O NEL RUOLO DELLA SCUOLA PRIMARIA”

c)VALUTAZIONE SERVIZIO DI RUOLO DI SCUOLA SECONDARIA: Per la scuola dell’infanzia e scuola primaria  :va sommato al pre-ruolo (ALLEGATO D Scuola primaria e ALLEGATO D Scuola dell’Infanzia punto 3 lett c.) La somma va valutato 3 punti per intero per ogni anno fino a 4 anni e i 2/3 per i periodi eccedenti.
Documenti allegati

SCHEDA PERDENTE POSTO SCUOLA PRIMARIA

SCHEDA PERDENTE POSTO SCUOLA INFANZIA



MOBILITÀ 2024 DOCENTI CALENDARIO OPERAZIONI E FAQ SU PREFERENZE

Ieri 16.3.24 alle ore 23,59 é spirato per il personale docente di presentare domanda di trasferimento e/o di passaggio di ruolo/cattedra.
Ora da domani 18.3.2024 entro il 31 marzo 24 le graduatorie interne di istituto per eventuale individuazione perdenti posto per tutti i docenti titolari nella scuola.
Nel frattempo l’USP farà organico e inserirà entro il 18.4.24 i posti disponibili , dichiarerà i soprannumerari che dovranno presentare domanda ,valuterà a mano a mano dal 18.3.24 e comunque entro il 23 aprile 2024 tutte le domande di mobilità presentate comprese quelle dei soprannumerari e li inserirà al SIDI.
Gli interessati nell’archivio 2024 che consulteranno quasi ogni giorno in istanza online troveranno la domanda convalidata .


le domande del personale docente possono essere revocate entro il 13 aprile 2024.

I movimenti saranno pubblicati il 17 maggio 2024.

A SEGUITO QUESITI SULLE PREFERENZE ESPRESSE scuola o Comune si precisano i seguenti casi .
I docenti vengono trasferiti in base al punteggio e alle preferenze espresse.
I trasferimenti avvengono prima all’Interno del Comune (fase I) poi da Comune a Comune(fase II)e poi verso altra provincia .

I QUESITO : Un docente titolare di posto comune Scuola Media Forlimpopoli esprime la volontà di essere trasferito sia su posto comune(1) che su posto di sostegno(2) e esprime le seguenti preferenze di scuola
1- Forlì 1
2- Forlì 2
3- Forlì 4
4- Forlì 5
CHIEDE COME VENGONO ANALIZZATE

IN SENSO ORIZZONTALE : il sistema prima analizza la prima preferenza su posto comune e poi su posto di sostegno prima di passare alla seconda preferenza.
Lo stesso fa per la seconda e terza preferenza.(art. 26 comma 2 e art. 25 comma 9 CCNI 2022).
PERTANTO SE IL DOCENTE È SODDISFATTO NELLA PRIMA PREFERENZA NON PASSA ALLA SECONDA. il docente comunque avendo espresso preferenza puntuale di scuola é vincolato per un triennio.

2 QUESITO : Un docente titolare a Predappio di posto comune chiede il trasferimento sia su posto comune(1) che su posto di sostegno (2) ed esprime le seguenti di Comune:
1.Comune di Forli
2.Comune di Cesena

CHIEDE COME VENGONO ANALIZZATE

IN SENSO VERTICALE : il sistema infatti analizza tutte preferenze in base all’ordine del Bollettino ufficiale prima tutte su posto comune e poi se il docente non ottiene nessuna sede passa ad analizzarle tutte su posto di sostegno (art 26 comma 2 e art. 25 comma 9 CCNI 2022).
Naturalmente se non ottiene alcuna sede passa alla seconda preferenza Comune di Cesena e procede con lo stesso procedimento .
Se ottiene il trasferimento su una scuola il docente non é vincolato avendo espresso preferenza sintetica Comune.
ATTENZIONE. Il docente su posto comune che ottiene il trasferimento sul sostegno nel Comune di titolarità anche con preferenza sintetica COMUNE risulta vincolato per un triennio.

3 QUESITO : Un docente titolare di posto comune chiede il trasferimento su posto comune su cattedre, cattedre orario interne e cattedre orario esterne con preferenza puntuale di scuola .In questo caso il sistema analizza la prima preferenza (ad esempio FORLÌ 1) IN SENSO ORIZZONTALE cioè prima su cattedra intera , poi su cattedra orario esterna nello stesso comune(anche se la scuola di completamento non è indicata tra le preferenze) e poi su cattedra orario esterna con scuola di comune diverso(anche se non indicata nelle preferenze), poi passa se non ha ottenuto alcuna sede alla seconda preferenza (ad esempio Forlì 3) con lo stesso criterio (art. 11 comma 6 punto 1) CCNI 2022).
QUINDI UN COLLEGA CON MENO PUNTI POTRÀ OTTENERE CATTEDRA INTERA FORLÌ 3 se lui ha ottenuto ad esempio cattedra orario esterna Forlì 1+Forlimpopoli.

4. QUESITO : Un docente titolare su posto comune per non essere vincolato sceglie il trasferimento con preferenza SINTETICA Comune e poi cattedre con comuni diversi chiedendo comune di Forlì come prima preferenza e poi comune di Cesena come seconda preferenza (art. 11 comma 6 punto 2) CCNI 2022)
IN SENSO ORIZZONTALE :Il sistema infatti analizza tutte le scuole del Comune di Forlì in base al bollettino prima su cattedre intende poi su cattedre orario interne ed infine su cattedre orario esterna prima di passare al comune di Cesena. Se il docente ottiene nel comune di Forlì una cattedra orario esterna non verranno analizzate le preferenze del Comune di Cesena ove un docente con meno punti potrebbe ottenere una cattedra intera. Addirittura nelle stesso comune di Forlì se vi sono presenti due cattedre la cattedra intera potrebbe ottenerla un docente che l’ha richiesta con indicazione più specifica e al docente con preferenza sintetica viene assegnata la successiva scuola con posto disponibile (art. 9 comma 4 O.M. 30/ 2024)

5.QUESITO :Un docente lamenta che il collega titolare a Forli 1 con meno punti ha ottenuto il trasferimento in una scuola del Comune di Forlì scuola media Forli 4 sebbene lui l ‘abbia chiesto in modo specifico e puntuale .
Da accertamenti risulta che il docente ha più punti, ma proviene dalla Scuola Media di Predappio e anche se ha più punti prima si fanno i movimenti dei titolari all’interno del Comune di Forlì (I FASE) e poi quelli da Comune a Comune (II fase).

6. QUESITO : Un docente titolare a Castrocaro chiede il trasferimento a Forlì in una sola scuola esprimendo cattedre , io le consiglio invece se vuole avere più possibilità di esprimere anche cattedre orario esterne in considerazione anche che così ha più possibilità in quanto prima avvengono i trasferimenti dei docenti titolari nel Comune di Forlì (I fase)

7.QUESITO : I docenti in generale ritengono che conoscere i pensionamenti sia utile per esprimere le proprie preferenze , ma non é così fermo restando ad esempio che nel Comune di Forlì vi siano all’inizio del movimento per una classe di concorso A012 disponibile un posto scuola media Palmezzano e nessun soprannumerario non é detto che esprimendo detta sede la ottenga un docente da altro comune perché prima avvengono i trasferimenti all’interno del Comune e un docente titolare a Villafranca potrebbe chiedere ed ottenere la Palmezzano lasciando libera per chi viene da altro comune Villafranca.

8. QUESITO: La preferenza sintetica COMUNE o DISTRETTO SUB COMUNALE (cioè non puntuale di scuola ) in quali casi eccezionali crea il vincolo Triennale.
Solo in tre casi (art.1 punto 2 , secondo e terzo capoverso O.M. 30/2024):
a)all’interno del Comune di titolarità per movimenti di II fase da posto comune a sostegno e viceversa;
b) all’interno del Comune di titolarità per la mobilità professionale (passaggio di cattedra o di ruolo) ;
c) nel caso di mobilità ottenuta su istituzione scolastica nel corso dei movimenti della I fase, attraverso l’espressione del codice di distretto sub comunale, il docente non potrà presentare domanda di mobilità volontaria per i successivi tre anni.
Il codice distretto sub comunale é riferito a Comune metropolitano ( Roma, Napoli,Milano ,Torino, Palermo e Catania…)

9. QUESITO : Un docente chiede non ho il vincolo potrei fare domanda di trasferimento sia indicando preferenze della provincia di titolarità sia di altre provincie . VORREI SAPERE SE HA LA PRECEDENZA IL TRASFERIMENTO NELLE PROVINCIA DI TITOLARITÀ o quello per altre province?

Il sistema procede secondo l’ordine delle preferenze espresse ed in base al punteggio , precede la fase provinciale, ma se il docente vuole dare precedenza a quella per altre province deve esprimere per prima le relative precedenze, e in ultimo se interessata le preferenze provinciali.

10. QUESITO: Un docente che non ha il vincolo ed ha superato l’anno di prova presenta domanda di trasferimento , di passaggio di ruolo(può essere richiesto un solo grado di scuola) e di passaggio di cattedra (può essere richiesto per più classi di concorso appartenenti allo stesso ordine e grado di scuola e deve essere specificato se intende dare precedenza al trasferimento o al passaggio) pone questa domanda cosa ha la precedenza?

L’art. 14 comma 1 della O.M. 2024 recita “il conseguimento del passaggio di ruolo rende inefficace la domanda di trasferimento e/o di passaggio di cattedra o o il trasferimento o passaggio di cattedra eventualmente già disposto”.
IN SOSTANZA LA DOMANDA DI PASSAGGIO DI RUOLO PREVALE SIA SULLA DOMANDA DI TRASFERIMENTO SIA SULLA DOMANDA DI PASSAGGIO DI CATTEDRA.

11.QUESITO : Sono un docente di lettere titolare nel Comune di Forlì e voglio partecipare al passaggio (mi è stato detto che è un trasferimento )su posti di sostegno nel comune di Forlì . Ho qualche precedenza nella mia scuola?

NO , non hai alcuna precedenza né per la tua scuola, né per le altre scuole del Comune, il passaggio da posto comune a sostegno avverrà nella seconda fase(viene considerato da fuori comune) anche se trattasi in effetti di movimento all’interno dello stesso comune.
Vi é differenza tra mobilità territoriale cioè trasferimento che consiste nel chiedere per lo stesso ruolo una nuova sede, e mobilita professionale cioè che consiste nel chiedere passaggio di ruolo per un solo grado di scuola (ad esempio docente medie che chiede le superiori) se in possesso di titolo di studio abilitazione e aver superato l’anno di prova, oppure passaggio di cattedra all’interno dello stesso ordine e grado ( può essere chiesto anche per più classi di concorso) se in possesso di titolo di studio, abilitazione e aver superato l’anno di prova .
Il passaggio al sostegno all’interno dello stesso ordine di scuola (scuola media nel suo caso)come da Lei richiesto si chiama trasferimento .
Se invece Lei chiede il passaggio al sostegno alle superiori si parla di passaggio di ruolo per la materia nel quale chiede anche il sostegno.


12.QUESITO: Sono una docente che ha chiesto il trasferimento da Forlimpopoli per una sola scuola del Comune di Forlì .COSA RISCHIO ?

in effetti se ottiene il trasferimento sará vincolato per un triennio.
Poi se in organico di diritto 2025/26 in fase di graduatoria interna 2025 sarâ considerata ultima in quanto arrivata per trasferimento da 1.9.24 (tranne che abbia la legge 104).
Se viene meno 1 posto sarà Lei a perdere il posto e dovrà fare domanda di mobilità .
Solo l’anno dopo nella graduatoria interna perdenti posto 2026 nella graduatoria interna sarà inclusa in base al suo punteggio assieme a tutti i già titolari.

13.QUESITO:Sono un docente titolare sostegno medie da tre anni posso chiedere mobilità ?

Lei non può chiedere il trasferimento su posto comune o il passaggio su posti comuni (art. 23 comma 11 CCNI 2022) in quanto ha il vincolo quinquennale su sostegno, ma può chiedere il passaggio di ruolo cioè alle superiori se in possesso di abilitazione , ma il quinquennio sul sostegno ricomincia deve stare 5 anni alle superiori (art. 23 comma 7 e art. 23 comma 11 CCNI 2022). Invece i docenti di sostegno che ottengono il trasferimento interprovinciale sempre su posto di sostegno non hanno l’obbligo di permanervi per un nuovo quinquennio ma solo di completarlo (art. 23 comma 3 terzo capoverso CCNI 2022) .

14. QUESITO: Sono un docente titolare in provincia di Ravenna che in possesso della legge 104 personale e residente nel Comune di Forlì ha chiesto il trasferimento in quasi tutte le Scuole del Comune di Forlì e poi scuola Media Forlimpopoli. HO FATTO BENE?

No, per chiedere Forlimpopoli deve chiedere tutte le scuole di Forlì e chiudere con il CODICE COMUNE DI FORLI.
pertanto il sistema analizzerà solo le sedi richieste del Comune di Forlì e non anche Forlimpopli .

15.QUESITO : Una docente lamenta che la scuola nella graduatoria interna a parità di punteggio abbia messo prima la collega più vecchia.

in effetti nei concorsi a parità di punteggio precede il più giovane(art. 3 comma 7 legge 15.5.1997 n. 127: “Se due o più candidati ottengono a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove, pari punteggio , é preferito il candidato più giovane d’età “) , non é così nella mobilità nella quale precede invece il più vecchio (art. 21 CCNI 2022 comma 11: “In ciascuna graduatoria a parità di punteggio prevale la maggiore età anagrafica”).

16. QUESITO. un docente chiede come vengono valutati i servizi non di ruolo ai fini del punteggio come si considera l’anno scolastico intero o in riferimento al periodo prestato

La O.M. 30/2023 all’art. 3 comma 16 prevede l’applicazione delle vecchie tabelle ai fini del calcolo del punteggio cioè si considera anno scolastico come intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni o se il servizio è stato prestato ininterrottamente dal 1 febbraio al termine delle lezioni compresi gli scrutini finali. NON SI APPLICA L’ART. 14 D.L. 69 del 13 giugno 23 convertito in legge 103.



LEGGE 5 FEBBRAIO 1992 :ART. 3-ART.21- ART. 33 AGGIORNATO E DEROGA ALLA MOBILITA’

La O.M. MOBILITA’ 2004 prevede tra le deroghe:
“trovarsi nelle condizioni di cui agli articolo 21 e 33, commi 3, 5 e 6 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104”.

COSA SIGNIFICA RISPETTO ALLE PRECEDENZE LEGGE 104 nella Mobilità.
Tutti sappiamo che per la legge 104 handicap personale
a) l’art. 21 della 104 riguarda la persona handicappata (n.d.r. non grave articolo 3 comma 1 della stessa legge) con un grado di invalidità(n.d.r civile) superiore ai due terzi;
b) l’art. 33 comma 6 della 104 la persona maggiorenne handicappata in situazione di gravità che può usufruire dei permessi giornalieri .
Per assistenza a familiare con handicap grave la norma è regolata da art. 33 comma 3, 5 e 7, ma la O.M. mobilità come specificato in altro articolo( clicca qui) la limita solamente ad assistenza al figlio, assistenza al coniuge/equiparato , assistenza al genitore.
L’art. 33 comma 3 è invece più permissivo lo estende ad una platea maggiore parla anche di parente o affini entro il secondo grado(es. genitori, figli, fratelli/sorelle, nuora, cognato ecc) e lo estende qualora i genitori , coniuge/equiparato siano mancanti o affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i 65 anni di età il diritto ai 3 giorni di permesso è riconosciuto a parenti o affini entro il terzo grado(es. zii, nipoti, pronipoti ecc).
Il diritto ai 3 giorni di permesso su richiesta può essere riconosciuto a più soggetti che possono usufruire in via alternativa fra di loro (ELIMINAZIONE REFERENTE UNICO).
L’interpello del Ministero del lavoro n. 19 del 26.6.2014 ha chiarito che i parenti o gli affini entro il terzo grado possono fruire dei 3 giorni di permesso mensile anche qualora le particolari condizioni previste si riferiscano ad uno solo dei soggetti menzionati dalla norma(coniuge o genitori) a nulla rilevando, invece, in quanto non richiesto, il riscontro della presenza nell’ambito familiare di parenti o affini di primo e secondo grado che possono assistere la persona disabile.
Il personale suddetto si trova quindi nelle condizioni previste dall’art 33 comma 3 legge 104.
In allegato si pubblicano ad ogni buon fine cinque file:
il primo con ALLEGATO G dichiarazione ai fini della fruizione delle deroghe O.M. Mobilita 2024 su deroghe
il secondo con art. 3 e 21Legge 5 febbraio 1992 n. 104
il terzo con art. 33 Legge 5 febbraio 1992 n. 104 aggiornato da D.Lvo 30/06/2022 n. 105 art 3 lett. B
il quarto con Interpello Ministero del lavoro n. 19 del 26.6.2014 estende il diritto alla fruizione dei 3 giorni dei permessi a parenti o affini entro il terzo grado.
Il quinto con circolare Funzione Pubblica n. 13 del 6.12.2010 n. 54293



ATA: GRADUATORIA INTERNA ISTITUTO PERDENTI POSTI

PREMETTO CHE IL PERSONALE ATA IMMESSO IN RUOLO DA 1.9.2023 E’ SU SEDE PROVVISORIA E DEVE PRESENTARE PERTANTO DOMANDA DI TRASFERIMENTO PER ACQUISIRE LA TITOLARITA’ E QUINDI NON DEVE PRESENTARE DOMANDA ALLA SCUOLA DI SERVIZIO ,ESSENDO SENZA SEDE, PER LA GRADUATORIA INTERNA .

A seguito quesiti posti e considerato che le scuole devono preparare dopo il 25 MARZO 2024(data di scadenza della domanda di trasferimento) e pubblicare le graduatorie interne anche del personale ATA entro l’ 8 aprile 2024 si ritiene utile precisare:

1) la tabella di valutazione dei titoli e dei servizi del personale ata (ALLEGATO E) è la stessa sia per i trasferimenti a domanda che per la graduatoria interna d’istituto.

2) è necessario leggere attentamente la nota 3) alla lettera B) del punto 1( anzianità di servizio) dove è evidenziata la differenza di valutazione del preruolo ai fini della mobilità a domanda(per intero) e  ai fini della graduatoria interna(i primi 4 anni per intero, il periodo eccedente i 4 anni è valutato per i due terzi). Viene precisato che  per i TRASFERIMENTI A DOMANDA  il servizio pre-ruolo svolto nella stessa area  va valutato punti 2 per ogni mese quello svolto in area diversa punti 1 per ogni mese; PER I TRASFERIMENTI D’UFFICIO(graduatoria interna) il servizio pre- ruolo va valutato sempre 1 punti ogni mese sia se svolto nella stessa area sia se svolto in area diversa.

3) è necessario prestare attenzione alla nota 4 della lettera D) in cui si precisa che “Ai fini del calcolo del punteggio di perdente posto si prescinde dal computo del triennio”.

4) è necessario prestare attenzione poi alla dicitura di cui al punto E) riferentesi alla continuità nel Comune dove è precisato “valido solo per i trasferimenti d’ufficio”  cioè le graduatorie interne.

5) è necessario anche  leggere attentamente la nota 4/Ter punti 2 Esigenze di famiglia in cui si evidenzia che nella graduatoria interna ci si riferisce non al ricongiungimento ma al non allontanamento.

6)è necessario infine leggere attentamente l’art. 45  del CCNI ed in particolare  il comma 5, 9 e 10 in cui è evidenziato che vanno valutati i titoli e le situazioni che si verificano entro il 25.03.2024.

ATTENZIONE La decorrenza giuridica della nomina antecedente alla decorrenza economica non coperta da effettivo servizio va valutata per intero 1 punto al mese (lett. B nota 3 capoverso 6).
Per le ex LSU ora CS il servizio prestato nelle cooperative va valutato 1 punto per ogni anno o frazione superiore a 6 mesi(lettera C) e relativa nota g): NON VALE PER LA CONTINUITÀ.

Pertanto riassumendo:

Il Dirigente scolastico in base al comma 5 dell’art. 45 dopo il 25.03.2024 ed entro l ‘8 aprile 2024 deve formulare e pubblicare le graduatorie interne del personale ATA titolare valutando i titoli ed i servizi in base alla tabella ALLEGATO E.

Si ritiene utile ribadire le differenze di valutazione tra mobilità a domanda e graduatoria interna:

1)      il preruolo va valutato diversamente : nella domanda di mobilità per intero  con valutazione 2 punti al mese quello prestato nella stessa area ed 1 punto al mese quello prestato in area diversa;  nella graduatoria interna  per intero i primi 4 anni, i 2/3  oltre i 4 anni, con valutazione di 1 punto al mese sia quello prestato nella stessa area sia quello in area diversa.

2)      Nella domanda di trasferimento si valuta solo la continuità nella scuola per almeno un triennio al quarto anno; nella graduatoria interna si valuta la continuità nella scuola già al secondo anno, ma si valuta anche la continuità nel Comune per i periodi immediatamente precedenti non coincidenti con la continuità nella scuola.

3)      Nella domanda di trasferimento non si valutano le esigenze di famiglia se si è titolari nello stesso comune della scuola(Nota 5/bis); per la graduatoria interna invece le esigenze di famiglia  non si interpretano come ricongiungimento ma come non allontanamento e quindi si valutano.

4)     il ruolo ed il preruolo valutato  a mese  fino al 25 MARZO 2024 sia per i trasferimenti che per la graduatoria interna.

5) la continuità nella scuola va valutata ad anno intero e quindi    fino al   31 agosto 2023 sia per i trasferimenti a domanda che per la graduatoria interna. L’eventuale continuità nel Comune per anni immediatamente precedenti solo per la graduatoria interna.

6)  tutti i titoli, compresi quelli di precedenza, vanno valutati compresi quelli maturati alla data del  25.03.2024

7)RECLAMO  AL DIRIGENTE PER GRADUATORIA INTERNA: l’art 45 del CCNI  al comma 7 prevede per l’ATA che” i dirigenti contestualmente alla pubblicazione della graduatoria( n.d.r interna per i soprannumerari) ……rendono disponibili ,su richiesta degli interessati, i documenti relativi alla graduatoria stessa”.

A seguito quesiti  sulla valutabilità del servizio militare  ai fini della ricostruzione carriera ecco la normativa  :

A)Prima del 1987 veniva valutato solo se prestato in costanza di rapporto di lavoro(art. 569 Dlvo 297/94)

B) il servizio miliare in corso al 30.1.1987 o prestato successivamente (fino al 31.12.2015) è valido ai fini della ricostruzione di carriera (art. 20 legge 24.12. 86 n.958 e art .7 comma 1 legge 30.12.1991 n. 412),anche se non in costanza di rapporto di lavoro: valutabile sia per i trasferimenti che per la graduatoria interna per il personale ATA (nota 3 a tabella valutazione)(punti 1 ogni mese).

Si valuta nella ricostruzione di carriera ATA anche il servizio prestato come docente e nella mobilità a domanda viene valutato sia come servizio in un altra area (punti 1 per ogni mese)  sia nella graduatoria interna punti 1 come tutto il preruolo



DOCENTI SCUOLA SECONDARIA GRADUATORIE ISTITUTO PER INDIVIDUAZIONE SOPRANNUMERARI

Il 16.3.24 sabato alle ore 23,59 scadrà il termine per la presentazione delle domande di trasferimento del personale docente. Dal 17 marzo 2024 ed entro 15 giorni cioè entro il 31 marzo 2024 le scuole dovranno pubblicare le graduatorie interne dei soprannumerari docenti(art. 21 comma 3 CCNI 2022) COMPRENDENTI i docenti titolari , con i titoli posseduti alla data del 16 MARZO 2024,  tenendo in considerazione le precedenze (tra cui la legge 104)   per cui il docente non deve essere incluso in dette graduatorie, tranne che la contrazione di organico  sia tale da rendere necessario il coinvolgimento.

ATTENZIONE: chi ha l’assistenza al familiare  portatore di disabilità domiciliato   in comune diverso da quello di titolarità deve per essere escluso dalla graduatoria interna aver presentato entro il 16 MARZO 2024 domanda di trasferimento volontario esprimendo come prima preferenza una scuola del Comune dell’assistito(art. 13 CCNI comma 2 ).

L’esclusione dalle graduatorie di istituto opera se il docente è titolare in una scuola ubicata nella stessa provincia in cui è domiciliato l’assistito.

LE SCUOLE NON DOVREBBERO LIMITARSI A CONSEGNARE UNA SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DEL SOPRANNUMERARIO alcune volte con relative note: non sempre di facile comprensione: ma richiedere i documenti.

MI E’CAPITATO IL CASO DI UNA DOCENTE CHE DI RUOLO ALLE SUPERIORI AVEVA PRESTATO 8 ANNI DI RUOLO ALLA SCUOLA PRIMARIA: Solamente compilando l’ALLEGATO D al punto 3) C) si capisce che va valutato come preruolo come da nota 4 del CCNI 2022 alla lettera B1. ANZIANITÀ DI SERVIZIO “nella mobilità d’ufficio in merito alla valutazione di un precedente servizio prestato in un ruolo diverso , si precisa che gli anni di servizio di ruolo prestati nella scuola dell infanzia ….si sommano al preruolo e si valutano come preruolo(3 punti pe i primi 4 anni e 2 per i successivi)analogamente al ruolo della scuola primaria , nella scuola secondaria di primo d 2 grado”

QUNIDI Per una corretta compilazione della scheda è necessario compilare ed allegare la documentazione prevista per la domanda di trasferimento(ALLEGATO D, ALLEGATO F, dichiarazioni personali etc) e alcune volte anche l’ALLEGATO F anche se non si hanno 3 anni escluso l’anno in corso e compilare la seconda parte dell’ALLLEGATO PER LA CONTINUITA’ con titolarità NEL COMUNE IN ALTRE SCUOLE.

Si fa presente che nelle graduatorie interne vi sono differenze di valutazione rispetto alla domanda di trasferimento:
1) esigenze di famiglia (ad esempio ricongiungimento al coniuge …)si valutano come non allontanamento ed i figli si valutano sempre(nota 7 Note Comuni alle tabelle di valutazione dei trasferimenti).
2)Continuità nel Comune(non prevista per i trasferimenti a domanda)  (gli anni scolastici e la scuola vanno indicati nell ‘ALLEGATO F) (nota 5 bis alle Note Comuni alle tabelle di valutazione dei trasferimenti).
3)Continuità nella scuola già dal primo anno(non occorrono 3 anni come nei trasferimenti a domanda) (ALLEGATO F) (nota 5 bis alle Note Comuni alle tabelle di valutazione dei trasferimenti).

Si ricorda ad ogni buon fine che l’utilizzo sul sostegno fa maturare e non interrompe la continuità nella scuola: infatti   il CCNI  sulla mobilità  alla nota 5 quartultimo capoverso ( che tratta della continuità nella scuola) della  tabelle di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d’ufficio  al quart’ultimo comma secondo periodo  testualmente recita:”………… il punteggio in questione spetta anche……….ai docenti utilizzati a domanda o d’ufficio, sui posti di sostegno anche in scuole o sedi diverse da quella di titolarità….”)

ATTENZIONE: detta continuità viene attribuita al docente trasferito nella nuova scuola quale soprannumerario, nel caso anche in quest’ultima viene formulata la graduatoria interna per l’individuazione del soprannumerario( ad esempio docente titolare per 4 anni nella Scuola A, trasferito nell’a.s. 2023/24 da 1.9.2023 nella scuola B : in quest’ultima scuola in caso di graduatoria interna ai fini dell’individuazione del soprannumerario gli devono essere considerati i 4 anni per continuità nella scuola A cioè come se li avesse prestati nella scuola B)come previsto dall’art. 13 comma 1, punto II, alla fine del 6 capoverso e Nota 5 bis ALLEGATO 2).(VEDI ANCHE ART. 21 COMMA 11)

4)valutazione servizio pre-ruolo e altro ruolo(nota 4 tabella valutazione titoli): mentre nelle domande di mobilità vanno valutati sempre 6 punti; nelle graduatorie interne il servizio in altro ruolo va valutato 3 punti(si precisa che per i docenti di ruolo di scuola media si considera altro ruolo quello della scuola superiore e viceversa ; per i docenti di scuola dell’infanzia si considera altro ruolo quello della scuola primaria e viceversa ); il servizio pre-ruolo (VIENE CONSIDERATO PER I DOCENTI DI SCUOLA SECONDARIA PRERUOLO IL SERVIZIO SVOLTO NEL RUOLO INFANZIA O PRIMARIA-VIENE CONSIDERATO PER I DOCENTI DI SCUOLA PRIMARIA/INFANZIA PRERUOLO IL SERVIZIO SVOLTO NEL RUOLO SCUOLA MEDIA O SCUOLA SUPERIORE)3 punti fino a 4 anni e 2 punti per ogni anno in più .Pertanto ad esempio un docente che ha 6 anni di pre-ruolo:  nei trasferimenti ha diritto a 36 punti(6×6=36); nella graduatoria interna a SOLI 16 punti( 4*3=12; 2*2=4) (PREMESSA alle note Comuni alle tabelle dei trasferimenti  sesto capoverso).


ANZIANITÀ DERIVANTE DA DECORRENZA GIURIDICA DELLA NOMINA ANTERIORE ALLA DECORRENZA ECONOMICA SE NON È STATO PRESTATO ALCUN SERVIZIO É VALUTATA 3 PUNTI PER OGNI ANNO PER TUTTI GLI ANNI SIA NELLA GRADUATORIA INTERNA SIA NELLA MOBILITÀ A DOMANDA( nota 4 Tabella valutazione titoli).

ATTENZIONE: PUNTEGGIO AGGIUNTIVO per non aver presentato domanda di mobilità provinciale: non riguarda in alcun modo i docenti nominati in ruolo da 1.9.2004 (sede provvisoria), come è chiaro dalla nota 5 ter  Comuni alle tabelle di valutazione dei trasferimenti in quanto l’ultimo anno di maturazione del triennio  era il 2007/08 ed il docente doveva aver prestato 4 anni consecutivi nella stessa scuola con titolarità.

LE GRADUATORIE DI ISTITUTO SONO DUE (art. 21 comma 11 del CCNI) :
A) docenti di ruolo entrati a far parte dell’ organico dal 1.9.2023 per mobilità a domanda volontaria o assunti in ruolo;
B) docenti di ruolo entrati a far parte dell’organico dagli anni scolastici precedenti per mobilità d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una delle preferenze espresse.
I Docenti legge 104 non devono essere inseriti in graduatoria anche se sono arrivati 1.9.23 e comunque se inseriti VANNO nella graduatoria B).



ART. 59(ex 58 ora 70) E ART. 36(ex 33 ora 47) CCNL 18.1.24: CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO PERSONALE DI RUOLO:TRIENNIO -CHIARIMENTI PERDITA TITOLARITÀ

Sia il personale docente di ruolo (ex art.36 )sia il personale ata di ruolo (ex art. 59) può accettare rapporti di lavoro a tempo determinato per supplenze al 31 agosto o al 30 giugno su posto intero
Per i docenti(art. 47 CCNL scuola 19.1.2024) è previsto solo come docente in un diverso ordine e grado d’istruzione o per altra classe di concorso e non per ATA ; per l’ATA (art. 70 CCNL Scuola 19.1.24)invece nell’ambito del settore scuola e quindi sia come ATA di area superiore o a parità di area di diverso profilo professionale o come docente(categoria professionale del personale docente art. 33 comma 2).
Il personale mantiene la titolarità della sede per 3 anni continuativi : “la perdita di titolarità avviene allorché si sia compiuto il terzo anno di servizio in qualità di supplente e, ovviamente , l’interessato non sia rientrato nella sede di titolarità , avendo accettato per la quarta volta la nomina a supplente “ ( C.M. 22.01.2008 Prot. N. 1116 avente per oggetto CHIARIMENTI su perdita titolarità ).
In calce agli articoli 47 e 70 in riferimento al comma 1 ,le parti precisano che il periodo complessivo di tre anni scolastici ivi indicato ricomincia a decorrere in caso di nuova assegnazione sede di titolarità (DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4 e N. 6).

L’USP di TORINO nella Sua circolare del 6.3.2024 prot. 3733 (clicca qui )sulla mobilità ATA ha recepito a pag. 2 questa Dichiarazione Congiunta N. 6 precisando che gli interessati, persa la titolarità per essere al quarto anno in riferimento al fatto che il triennio ricomincia a decorrere in caso di nuova assegnazione di sede di titolarità , devono partecipare alle operazioni al fine di ottenere una sede di titolarità In caso contrario verranno trasferiti d’ufficio .



MOBILITÀ ATA: ALLEGATO D SERVIZI PRE-RUOLO

Un A.A. è venuto da me con il solo foglio matricolare per compilare ALLEGATO D portando con sé il SOLO STATO MATRICOLARE e affermando di aver prestato servizio pre ruolo solo come AA .
In base al foglio matricolare io avevo scritto nel totale ALLEGATO D al punto 3)A servizi pre ruolo anni 6, mesi 2, giorni 24 ma poi mi sono accorto che il totale dava di più : anni 7- mesi 4, giorni 6. QUINDI MI SONO FATTA PORTARE IL DECRETO DI RICOSTRUZIONE DI CARRIERA nel quale erano riconosciuti come anzianità complessiva non di ruolo anni 7-mesi 4, giorni 6(somma del servizio riconosciuto ai fini giuridici ed economici anni 6- mesi 2- giorni 24 e del servizio ai soli fini economici anni 1- mesi 1- giorni 12 indicati nell’art. 1 del decreto di ricostruzione).
NATURALMENTE QUESTO E’ VALIDO SE IL SERVIZIO PRERUOLO E’ STATO PRESTATO NELLA STESSA AREA ( nel caso di AA anche come AT che è la stessa area).
Se avesse prestato servizio pre ruolo in parte come CS anche quindi in altra area non vale la valutazione della ricostruzione in quanto è valutabile punti 1 il servizio e non 2 al mese come invece é valutato il servizio nella stessa area.


Pertanto per una corretta compilazione dell’ALLEGATO D il personale ATA(CS o AA. o AT etc)
deve portare :
1) il decreto di nomina in ruolo: il servizio dall’assunzione con effettivo servizio infatti viene calcolato ed indicato al punti 1)A fino al 25.3.24 data di scadenza della domanda e a questo va sottratto eventuale servizio prestato come incaricato di cui al punto 2) B.
2) la dichiarazione dei servizi ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 1092/73 resa all’atto della nomina in ruolo entro 30 giorni dall’assunzione dove sono presenti i servizi e le relative qualifiche da cui attingere per la compilazione del punto 3)A dell’ALLEGATO D.
3) eventuale decreto di ricostruzione carriera dove purtroppo non sono elencate le qualifiche e indicato solo servizio prestato nelle istituzioni scolastici con i relativi periodi e il decreto poi riporta all’ ‘atto della conferma in ruolo l’anzianitá complessiva non di ruolo suddividendola in anni mesi e giorni ai fini giuridici ed economici ( ad esempio anni 6, mesi 2, giorni 24) ed in anni , mesi e giorni validi ai soli fini economici ( ad esempio anni 1, mesi 1, giorni 12).
4) eventuale stato di matricolare che è diviso in tre parti :
a)DICHIARAZIONE DEI SERVIZI che indica i servizi non di ruolo in qualità di personale ATA il tipo di nomina senza indicare la qualifica
b) CURRICULUM GIURIDICO nel quale purtroppo sono indicati sia i servizi con estremi nomina che non sempre corrispondono a tutti quelli del punto precedente ma li indica con la dicitura ASSEGNAZIONE SUPPLENZA ATA senza indicare la qualifica sia le assenze e poi il Decreto nomina in ruolo con indicazione decorrenza giuridica ed economica senza sede e la causale concorso soli titoli la data di conferma in ruolo le assenze gli eventuali trasferimenti .
c)POSIZIONI GIURIDICO-ECONOMICHE dove sono indicati i decreti registrati e poi lo sviluppo della ricostruzione carriera con indicati SOLO anzianità giuridica ed economica ( ad esempio a. 6 -m. 2- g. 24) e non anche anzianità ai soli fini giuridici e nemmeno è presente eventuale servizio preruolo prestato nell’a.s. 2013 in quanto non valutabile per la carriera.
QUNDI BISOGNA ANALIZZARE LA RICOSTRUZIONE DI CARRIERA PER INDICARE CORRETTAMENTE nell’ALLEGATO D I PERIODI preruolo ivi indicati e valutati integrati dalle qualifiche indicate nella dichiarazione dei servizi resa all’ atto della nomina in ruolo
5) alcuni ATA portano solamente le domande dei concorsi per soli titoli che non sempre sono sufficienti : necessita la dichiarazione dei servizi presentata all’atto della nomina in ruolo.



SERVIZIO MILITARE: RICONOSCIMENTO AI FINI DELLA CARRIERA DEL PERSONALE DOCENTE ED ATA E AI FINI DELLA MOBILITÀ

Dall’analisi delle fonti ho fatto un excursus sulla riconoscibilità del servizio militare :

  1. La normativa del riconoscimento del servizio militare per la carriera é regolata dal D.P.R. 417/74 art. 84 per i docenti e dal D.P.R. 420/74 art. 23 per il personale ATA del 31.5.1974 con effetto dall’ 1.7.1975 .
    ENTRAMBI GLI ARTICOLI PREVEDONO LA VALUTABILITA’ SOLO SE PRESTATO CON IL POSSESSO DEL TITOLO DI STUDIO E IN COSTANZA DI SERVIZIO DI INSEGNAMENTO O DI SERVIZIO NON DI RUOLO.
  2. L’art. 20 della legge 24.12.1986 n. 958 in vigore dal 30.01.1987 prevede: “IL PERIODO DI SERVIZIO MILITARE E’ VALIDO A TUTTI GLI EFFETTI PER L’INQUADRAMENTO ECONOMICO e per la determinazione dell’anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico”.
  3. L’art. 7 della legge 30 dicembre 1991 n. 412 prevede che “il servizio militare valutabile ai sensi dell’art. 20 della legge 24 dicembre 1986 n. 954 è esclusivamente quello in corso alla entrata in vigore della predetta legge ( n.d.r. 30 gennaio 1987) nonché quello prestato successivamente”.
  4. La C.M. 13.3.1992 n. 77 ha trasmesso la Circolare della Funzione Pubblica 20.2.1992 n. 85749 che dà direttive sull’applicazione dell’art. 20 legge 958/1986 e dell’art. 7 della Legge 412/1991 chiarendo chi siano A) soggetti destinatari : il riconoscimento può essere chiesto solo dal personale di ruolo nominato dopo l’entrata in vigore della legge(30.1.1987) e che abbia ultimato il servizio militare dopo tale data.
  5. Lo stesso Ministero della P.I. in seguito a vari quesiti posti ha fornito ulteriori chiarimenti con Circolare Dir. Gen. Pers. 3 gennaio 1996 prot. n. 29.
  6. L’art. 485 (Riconoscimento del servizio agli effetti della carriera) del testo unico DLVO 16 aprile 1994 n. 297 per docenti (corrispondente all’art. 569 comma 3 per ATA) ha recepito al comma 7 l’art. 20 della legge 958 del 24.12.1986 in vigore dal 30.01.87.
    Infatti recita: “IL PERIODO DEL SERVIZIO MILITARE DI LEVA O PER RICHIAMO E IL SERVIZIO CIVILE SOSTITUTIVO DI QUELLO DI LEVA E’ VALIDO A TUTTI GLI EFFETTI”.

Pertanto:

a) il servizio prestato fino all’entrata in vigore dell’art. 20 (fino al 30 gennaio 1987) della legge 958/1986 è riconoscibile non in sè e per sè, ma solo se prestato in costanza di rapporto di impiego non di ruolo e col possesso del titolo di studio (art.84 D.P.R. 417/74 e art. 23 D.P.R. 420/74).

b) il servizio prestato a partire dall’entrata in vigore dell’art. 20 ( cioè dal 30 gennaio 1987 obbligatorio fino al 31.12.2005) della legge 958/1986 in sè e per sè , nel senso che prescinde dalla costanza di rapporto di impiego e dal possesso del titolo di studio (art. 485 e art. 569 D.Lvo 297/94).
I nati dal 1 gennaio 1986 sono esenti da ogni forma di servizio (militare e civile)


PERTANTO IL SERVIZIO MILITARE VALIDO AI FINI DELLA CARRIERA E’ VALIDO ANCHE AI FINI DELLA MOBILITÀ COME CHIARITO DALL ‘USR della Campania con nota 5693/U – a cui è allegato elenco dei servizi riconoscibili ai docenti- del 18.4.2016 in occasione delle domande di mobilità(clicca qui).



DOMANDA MOBILITA’ ATA 2024/25 ENTRO IL 25 MARZO 2024

IL PERSONALE ATA (ad eccezione del DSGA art. 24 comma 5 O.M.) NON E’ SOGGETTO A VINCOLI DI PERMANENZA PER UN TRIENNIO A DIFFERENZA DI QUANTO PREVISTO PER I DOCENTI.
EXL LSU DEL CONCORSO NAZIONALE ENTRATI DI RUOLO IL 1/12/2023 IN RAPPORTO DI PART-TIME NON PARTECIPANO ALLE OPERAZIONI DI MOBILITA’ VOLONTARIA E/O D’UFFICIO(ART 24 C. 4 O.M.)

Dall’ 8 marzo 2024 il Miur ha messo in linea in istanza online l’applicazione per la presentazione online della domanda di mobilità ATA.

Il personale ATA neoimmesso è senza sede (compreso il personale che ha perso la titolarità in quanti sta svolgendo per il quarto anno un incarico ai sensi articolo ex 59 CCNL 29/11/2007 ora 70 del CCNL 18.1.24)deve pertanto presentare domanda di trasferimento mobilità per ottenere la sede di titolarità.

Il personale ATA può presentare domanda di trasferimento online in due province, una quella di titolarità(o di nomina in ruolo senza sede) e un’altra a scelta(art. 30 O.M. 30/2024).
Può anche presentare se in possesso dei titoli richiesti domanda di passaggio anche a più profili della stessa qualifica(art. 27 O.M. 30/2024).
SE SI OTTIENE IL PASSAGGIO non si considera la domanda di TRASFERIMENTO.

L’USP di Forlì ha pubblicato aggiungendoli all’articolo del 1.03.2024 sul sito(clicca qui) la Dichiarazione personale ATA e la Dichiarazione L. 104 ATA.

Le rimanenti autodichiarazioni ATA(ALLEGATO D-Dichiarazione dell’anzianità di servizio; ALLEGATO E-Servizio continuativo etc) si trovano nella pagina dedicata alla mobilità sul sito del Miur alla voce “Autodichiarazioni”(clicca qui).

In generale i documenti da compilare e allegare IN ISTANZA ONLINE sono:
ALLEGATO D ATA dichiarazione servizi
DICHIARAZIONE PERSONALE esigenze famiglia etc.(NOVITA’: ricongiungimento al convivente di fatto): coniuge, figli, genitori etc.
ALLEGATO E continuità servizio di ruolo almeno 3 anni nella stessa scuola: non si conta l’anno in corso e l’anno di nomina in ruolo con sede provvisoria

Nell’ALLEGATO D il personale deve indicare il servizio di ruolo e non di ruolo prestato:
al punto 1) A- il servizio di ruolo e precisamente il giorno dell’assunzione in servizio nel profilo di appartenenza e l’anzianità fino alla data di scadenza o presentazione della domanda espressa in ANNI…- e MESI ..che per i neonominati è solo di mesi 7; TALE totale va poi riportato nella sez. ANZIANITA’ casella 1 del modulo domanda(punti 2 per ogni mese)
al punto 3) A – va riportato il servizio pre-ruolo con indicazione della qualifica.
ATTENZIONE LA QUALIFICA E’ importante per la valutazione.
il totale del servizio non di ruolo prestato nella qualifica di appartenenza va riportato nella sez. ANZIANITA’ Casella 3(verrà valutato 2 punti per ogni mese)
Eventuale servizio pre-ruolo in altra area (compreso servizio come docente, servizio militare e servizio art. 59 ex art. 58)il totale va invece riportato nella sezione ANZIANITA’ al punto 4 (verrà valutato 1 punto per ogni mese).

Purtroppo ALLEGATO D dichiarazione servizi non è aggiornato in base alla nota 3 della Tabella di valutazione titoli ATA l’ALLEGATO D dichiarazione servizio che prevede una diversa valutazione nella mobilità a domanda del servizio pre-ruolo prestato nella stessa area (AREA A: cs; AREA B: AA, AT cuoco, infermiere, guardarobiere)- punti 2 per ogni mese- rispetto al servizio prestato in area diversa- punti 1 per ogni mese compreso il servizio prestato in qualità docente, il servizio militare.
Nella graduatoria interna soprannumerari tutti i servizi vengono valutati 1 punto si se prestati nella stessa area sia in area diversa.

ATTENZIONE: chi presenta domanda di mobilità dovrà indicare in maniera chiara i periodi e la qualifica in modo tale che l’USP possa procedere ad una valutazione corretta.


La nota 3 alla TABELLA VALUTAZIONE infatti precisa: ”La valutazione del servizio pre-ruolo svolto nella medesima area di appartenenza viene effettuata secondo il punteggio di cui alla tabella A dell’Allegato E lett. b( punti 2 nella mobilità a domanda; punti 1 nella mobilità d’ufficio). E’ valutato con punti 1 sia per la mobilità a domanda che per la mobilità d’ufficio il servizio di ruolo e non di ruolo prestato in area diversa, il servizio prestato nel ruolo docente, nonchè il servizio militare riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera ai sensi dell’art. 569 del decreto legislativo 297/94 e successive modifiche”.

Sono di aiuto a questa distinzione e nella compilazione della domanda di mobilità le spiegazioni contenute nella GUIDA RAPIDA ATA sez. ANZIANITA’ pag. 11-12 a cui si rinvia

In essa è precisato che il numero complessivo di anni e mesi di servizio preruolo nell’area attuale va riportato nel punto 3 (casella 3) , mentre va riportato nel punto 4 (casella 4) il numero complessivo di anni e mesi di servizio preruolo in altra area.

Pertanto nella compilazione dell’ALLEGATO D il personale per il servizio preruolo dovrà specificare la qualifica per permettere di distinguere il servizio prestato nella stessa area da quello prestato in area diversa.

Al servizio prestato in qualità di incaricato art. 59 ex art. 58 (nota 11 tabella valutazione) va attribuito il punteggio previsto per il servizio non di ruolo (da indicare al punto 2)B -Allegato D) : punti 1 al mese : Interrompe continuità nella scuola.


Riassumendo nella compilazione della domanda di mobilItà ATA nella sezione ANZIANITÀ Composta da 9 caselle :

AL PUNTO 1 Casella 1 va indicato il punteggio dichiarato nell’ALLEGATO D lettera 1)A (servizio di ruolo) e sommato all’eventuale raddoppio del punteggio per il servizio prestato nelle piccole isole indicato al punti 1) B dell’Allegato D in base alla lettera A1 della Tabella di valutazione Allegato E.

Al punto 3 casella 3 il totale del servizio preruolo prestato nella stessa area D dichiarato nell’ALLEGATO D AL PUNTO 3)A e sommato all’eventuale servizio per raddoppio prestato nelle piccole isole indicato al punto 3)B dell ‘Allegato D in riferimento alla lettera B1 della Tabella di valutazione Allegato E.


Al punto 4 casella 4 il totale del servizio preruolo prestato in area diversa D dichiarato nell’ALLEGATO D AL PUNTO 3)A ed eventuali 3)B e 2)B sommato a quello per raddoppio nelle piccole isole del punto 3)B Allegato D in riferimento al lettera B1 della tabella valutazione Allegato E.

Punto 8 casella 8 relativa all’ALLEGATO E continuità servizio di ruolo almeno 3 anni nella stessa scuola: non si conta l’anno in corso e l’anno di nomina in ruolo con sede provvisoria

Altre caselle poco utilizzate:
il punto 2 la casella 2 per il servizio di ruolo prestato in area diversa(ad esempio A.A. che ha prestato anni di ruolo come CS); il punto 5 casella 5: anni di retrodatazione coperti da effettivo servizio; Il punto 6 casella 6 : anni di retrodatazione non coperta da effettivo servizio; il punto 7 casella 7 : anni prestato in pubbliche amministrazioni (ad esempio servizio militare o civile volontario prestato dopo il 31.12.2005).
Infine il punto 9 casella 9: Punteggio aggiuntivo per non aver presentato una domanda di mobilità provinciale per un triennio continuativo tra l’a.s. 2020/21 e a.s. 2007/08

NOVITA’ ESIGENZE DI FAMIGLIA ANCHE PER ATA: Ricongiungimento al convivente di fatto risultante da certificazione anagrafica (art. 4 comma 9 e art. 29 comma 4 O.M. 30/2024) equiparato al coniuge ed alla parte dell’unione civile.


ATTENZIONE SERVIZIO MILITARE(art. 485 comma e art. 569 comma 3 del Dlvo 297 del 16.4.1994 e NOTA M.P.I. n. 29 del 3.01.1996 e circolare Funzione pubblica 20.2.1992 n. 85749)

A) nella ricostruzione di carriera il servizio militare prestato prima del 30.1.87 non è riconoscibile in carriera tranne che sia stato prestato in costanza di servizio.

B) il servizio militare invece prestato dal 30/01/1987 fino al 31.12.2005 ai sensi dell’art. 20 legge 958/1986 é riconosciuto ai fini della carriera anche se non in costanza d’impiego o di servizio a prescindere dal possesso del titolo di studio come da circ. di chiarimento Funzione 20.2.1992 prot. 85749 trasmessa con C.M. 13.3.1992 n. 77.

Il servizio prestato dopo il 31.12.2005 come volontario è valutato come servizio presso Pubbliche amministrazioni lettera C) punti 1 per ogni anno o frazione superiore a 6 della tabella valutazione ATA ed indicato al punto 4 dell’allegato D- Dichiarazione servizi ATA e nella casella 7 della Domanda di mobilità.

NATURALMENTE IN BASE ALLA RICONOSCIBILITÀ IN CARRIERA DEVE ESSERE RICONOSCIUTO ANCHE NELLA MOBILITÀ DEL PERSONALE DOCENTE(vedi Scheda Allegata alla nota USR Campania del 18.4.2016) E DEL PERSONALE ATA.


IL SIDI, al momento della ricostruzione della carriera, riconosce automaticamente il servizio militare ed equiparato, sempre che sia stato inserito nella Dichiarazione dei servizi.



CHIARIMENTI SERVIZI PRERUOLO VALUTABILI NELLA MOBILITA DOCENTI 2024

LA O.M. 30/2024 ALL’ART. 3 COMMA 16 RIBADISCE CHE CONTINUA A TROVARE APPLICAZIONE LA DISPOSIZIONE SECONDO CUI IL SERVIZIO NON DI RUOLO PRESTATO A DECORRERRE DAL 1974/75 E’ CONSIDERATO COME ANNO SCOLASTICO INTERO SE HA AVUTA LA DURATA DI ALMENO 180 GIORNI OPPURE SE IL SERVIZIO E’ STATO PRESTATO ININTERROTAMENTE DAL 1 FEBBRAIO FINO AL TERMINE DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO FINALE DI CUI ALL’ART,. 11, COMMA 14 DELLA LEGGE N. 124/1999 COSI COME TESTUALMENTE INDICATO NELLE TABELLE DI VALUTAZIONE ALLEGATE AL CCNI 2022.( Premessa alle tabelle punto 4)

A seguito quesiti da alcuni docenti di scuola secondaria sulla valutazione del servizio non di ruolo di scuola materna e del servizio prestato come ATA si precisa che non sono valutabili cioè non sono né riconoscibili né riconosciuti.

Ad ogni buon fine si segnala e si pubblica una interessante nota emanata dall’USR per la Campania(n. 5693/u del 18.4.2016) e diramata a tutti gli USP e ai Dirigenti scolastici della Regione , su sollecitazione delle OO.SS. avente per oggetto mobilità del personale docente per l’a.s. 2016/17 a cui è allegata una tabella dei servizi che sono utili fini della ricostruzione di carriera e quindi  valutabili come specificato nelle note comuni alle tabelle di valutazione del CCNI mobilità ai fini della mobilità.

Personalmente ritengo utile tale tabella ma faccio  le seguenti precisazioni:

1) il servizio di ruolo scuola  materna statale( QUASI TUTTE DONNE) non valutabile ai fini della carriera è valutabile come pre ruolo per i docenti di scuola secondaria in quanto è stato contrattato ed inserito nell’ALLEGATO D tabella di valutazione anzianità servizio punto B e nell’ ALLEGATO D dichiarazione anzianità di servizio punto 3 lettera c

2)il servizio militare  di leva in corso al 30/01/ 1987 o prestato successivamente è valido ai fini della ricostruzione di carriera: purtroppo il Miur sia nella Nota 5 all’Allegato D  sia nelle tabelle di valutazione dei titoli (note Comuni Premessa al punto 4 penultimo capoverso) (POCHI DOCENTI UOMINI RISPETTO ALLE DONNE)precisa: ” può essere valutato solo se prestato in costanza di rapporto di impiego”(l’art. 485 del Dlvo 297/1994 al comma 7 parla di riconoscibilità del militare ma non lo vincola a nulla: “è valido a tutti gli effetti”): QUINDI quasi tutti USP  non lo valutano ai docenti.

3)il servizio ATA non è utile ai fini della ricostruzione di carriera del personale docente di ogni ordine e grado, ma le note comuni PREMESSA al punto 4 ultimo capoverso precisano che: “il servizio prestato in qualità di incaricato(solo come docente no ATA) ex art 36 del CCNL 29/11/2007 è da valutare con lo stesso punteggio previsto per il servizio non di ruolo. Tale servizio , qualora abbia avuto una durata superiore a 180 gg. interrompe la continuità” ).

4) Il servizio non di ruolo materna  per i docenti di scuola secondaria non è valutabile ai fini della ricostruzione carriera: la poca chiarezza del CCNI lettera B Tabella di valutazione Anzianità di servizio porta le scuole a valutarlo come pre-ruolo. ma in questo caso ci si chiede dove va indicato nell’ALLEGATO D dichiarazione di anzianità di servizio: certamente non nel punto 3 lettera a) in quanto non è servizio riconoscibile ai fini della carriera. per farli valutare il Miur deve creare apposita casella come ha fatto con il ruolo dell’infanzia.

5) del resto il Miur per la scuola dell’infanzia ha fatto un apposito ALLEGATO D che non ha poi diffuso, gli ultimi 5 anni,  se non nelle pagine degli  Allegati. Tale ALLEGATO D non è completo manca la voce per il ruolo scuola primaria che va valutato sempre 3 punti come da CCNI (Vedi-NOTA 4 TABELLE  VALUTAZIONI TITOLI E SERVIZI: punto I-anzianità di servizio lettera B)   “in merito alla valutazione di un precedente servizio di ruolo, prestato in un ruolo diverso, , si precisa che gli anni di servizio di ruolo prestati nella scuola dell’infanzia si valutano per intero (3 punti per ogni anno per tutti gli anni) ai sensi della presente voce,  nella scuola primaria(e viceversa),  mentre si sommano al pre-ruolo e si valutano come pre-ruolo(3 punti per i primi 4 anni e 2 per i successivi), analogamente al ruolo della scuola primaria, nella scuola secondaria sia di primo che di secondo grado).
Questo  porta le scuole  che fanno le graduatorie interne soprannumerari per l’infanzia ad un ‘errata valutazione dei punti nel caso il docente di scuola dell’infanzia abbia tra pre-ruolo e ruolo primaria più di 4 anni

6) indicata sia nella nota 4 ALLEGATO D DICHIARAZIONE SERVIZI sia nella premessa delle note comuni delle tabelle punto 12 prima delle NOTE la valutazione del servizio prestato fino al 31.8.2008 nelle scuole paritarie primarie che hanno mantenuto lo status di parificate  congiuntamente a quello di paritarie

7) indicato sia nella nota 4 ALLEGATO D sia nella premessa delle Tabelle di Valutazione punto 12 prima delle NOTE riconoscimento del servizio comunque prestato nelle scuole paritarie dell’infanzia comunali.


8) Prevista al punto 12 della premessa alle tabelle la non valutabilità delle scuole paritarie salvo quelle di cui al punto 6.

9) previsto nella premessa delle tabelle punto 10 che i congedi retribuiti e non retribuiti del Dlvo 151/2001 devono essere computati nell’ anzianità di servizio a tutti gli effetti.

10) previsto al punto 2 secondo capoverso- per congedo biennale- della premessa alle Tabelle che recita : “Non interrompe la maturazione del punteggio del servizio la fruizione del congedo biennale per assistenza a familiari con grave disabilità(art. 32, 33, e 34 comma 5 Dlvo 151/2001 )”.

11) il servizio di aspettativa viene valutato solo se l’interessato abbia prestato servizio nell’a.s. per un periodo non inferiore a 180 giorni( Premessa alla tabella nota punto 10).