Archivi categoria: Personale Ruolo

PENSIONATI 2020 E NUOVO CCNL 2019/21

I pensionati del 2020 stanno ricevendo in questi giorni per conoscenza dall ‘USP di Forli copia del MOD. P.L. 2 inviato all’INPS con PEC per la riliquidazione indennità Buonuscita in applicazione del CCNL sottoscritto il 6.12.22 che é stato inviato all’INPS insieme ai dati per la riliquidazione della pensione inseriti nell’ultimo miglio al 1.1.2019, al 1.1.2020 e 1.1.2021 .
Si riporta l’esempio di un docente di scuola superiore laureato gradone 35 con 36 anni validi per la buonuscita (compresi 5 anni e 9 mesi di riscatto)che ha ricevuto il modello P.L.2 datato 23.04.24 il 13.05.2024.

In tale modello P.L. 2 é stata dichiarata l’ultima retribuzione lorda annua all’atto della cessazione 1.9.2020 di euro 37.694,66 complessive in base al CCNL 6.12.22 così composta :
-STIPENDIO (PER 12 MENSILITÀ ).
POSIZIONE STIPENDIALE : LIV. 7 ANZ. 35. EURO 34.795,07.
(Comprensiva della I.I.S. 6.459,63)
ASS. AD PERSONAM 0,0
TREDICESIMA MENSILITÀ EURO 2.899,59.

Nel MOD. P.L. 1 ricevuto all’atto della cessazione nel 2020 vi era l’ultima retribuzione lorda annua di euro 37319,74 complessive così composta :
STIPENDIO EURO 34.448,99 (34.209,47 – CCNL 19/4/2018 tab. C1- gradone 35 comprensivo della IIS di euro 6.459,63 oltre N.D.R. di IVC 07/2019 euro 239,52).
RATEO. EURO. 0
TREDICESIMA MENSILITÀ EURO 2870,75.
La buonuscita Lorda all’atto della cessazione (1.9.2020 ) è stata di euro 89.567,38 per 36 anni di servizio a cui bisogna togliere IMPOSTA.
Ora con la riliquidazione in applicazione del CCNL 6.12.22 sarà rideterminata in euro lorde 90.467,20.
Riliquidazione buonuscita 899,80 euro lorde in più , circa 692-761 nette.
Mentre per la Buonuscita si tiene conto sia della prima tranche(2019) che della seconda tranche(2020), per la pensione spetta tutto il CCNL 6.12.22 rideterminato all’1.1.2019, all’1.1.2020 e all’1.1.2021.
Ora spetta all’INPS procedere ad emettere i provvedimenti conseguenti sia per la buonuscita che per la pensione che non sono certamente brevi (si ipotizza un massimo di 6 mesi).
Si fa comunque presente che IL REGOLAMENTO INPS (modifica del Regolamento n.47 -204 del 2.7.10) Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 111 del 21.12.2020 – trasmesso con Circolare INPS n. 55 del 8 aprile 2021- per la conclusione dei procedimenti che devono concludersi di norma entro 30 giorni , stabilisce termini superiori fino a 180 giorni nel caso di maggiore complessità (il Regolamento stabilisce un massimo di 115-120 giorni) e comunque non superiori a 90 giorni dalla ricezione .
SUI TERMINI PER LA RILIQUIDAZIONE SI RICORDA IL PUNTO 4.2 Riliquidazioni della Circolare INPDAP 27 maggio 2004 n. 33 che prevede che i tempi procedimentali per l’adozione del provvedimento sono quelli ordinari di 30 giorni decorrenti dall’insorgenza del diritto . Il dies a quo per l’erogazione degli interessi decorre con il 31 giorno successivo alla data di pubblicazione sulla G.U. del CCNL. 6.12.22 avvenuta il 20.12.22 cioè dal 20 gennaio 2023.



FC:DOCENTI DISPONIBILITÀ PRIMA DEI MOVIMENTI-ACCANTONAMENTI A.S. 2024/25

L’USP di Forlì Venerdì 10.5.24 ha pubblicato sul sito (clicca qui) i prospetti delle disponibilità prima dei movimenti del personale docente di ogni ordine e grado ed appositi prospetti degli accantonamenti disposti ex art. 1, comma 11, O.M. 30 del 30 del 23.2.2024 (art. 59, c. 4-8 D.L. 73/2021 ,art. 5 ter DL 228/2021, concorso straordinario art. 59 c. 9 bis DL 73/2021, art. 5 comma 5 e seguenti D.L. 44/2023), non detratti dai precedenti prospetti delle disponibilità (art. 8 Contratto Collettivo Nazionale Integrativo 18 maggio 2022 mobilità personale docente educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici del triennio 2022-25).



CALCOLO BUONUSCITA(TFS): ANALISI DECRETO INPS 09/2021

L’indennità di buonuscita (TFS) é pari all’80 per cento dell’ultima retribuzione mensile , comprensiva della tredicesima mensilità moltiplicata per gli anni di servizio maturati.

CHIARIMENTI SU DECRETO CALCOLO BUONUSCITA FATTO DA INPS per un docente di scuola superiore cessato da 1.9.2019.
Nella prima pagina in alto sono indicate le generalità del docente(iscritto), con Amministrazione di appartenenza , Cassa di appartenenza, data iscrizione al fondo , ultimo giorno di servizio , causa cessazione
Poi a sinistra sotto la voce
CALCOLO TFS
Periodo di servizio (Ruolo) AA 33- MM 7 – GG 3
Periodo di riscatto AA 8
Tot. Periodo. AA 41 -MM 7 – GG. 3
Periodo Utile. AA 42

Poi La voce
Stipendio alla cessazione euro 35.565,41
Tale stipendio è la somma dei dati inviati da USP con il MOD. P.L.1 (STIPENDIO 32.601,37- IVC 7/2019 euro 228,24 – Tredicesima mensilità 2.735,80),

A destra la voce
INDENNITÁ FINE SERVIZIO (ovvero buonuscita lorda spettante ) euro 99.583,15 LORDO DELIBERATO.
Come si è arrivati a questo importo lordo?
Si parte dallo stipendio annuo all’atto della cessazione di euro 35.565, 41 : 12= mensile 2963,78 x 80%= 2371,03
La cifra 2.371,03 moltiplicata x anni 42 (periodo utile) = 99.583,15.

Poi c’è la voce
Esenzione : 20992,13.
Come si arriva a questo importo ?
non tassabile si procede così:

28.452,32 : 12=2371,03 poi 2371,03 x 34( anni di ruolo senza 8 anni di riscatto)=80.614,91
80.614,91 x 26,04%= 20.992,13.

Poi c’è la voce:
Riduzione : 12.885,43
Come si arriva a questo importo di riduzione ? Sui 41 anni e 7 mesi totali
309,87 x 41= 12.704,67.
309,87(12 mesi) : 12= 25,82 x 7= 180,76.
12.704,67 + 180,76 = 12.885,43.

Quindi TOTALE NON TASSABILE euro 33.877,56
20.992,13 + 12.885,43.

BUONUSCITA LORDA euro 99.583,15 – 33.877,56 =

Buonuscita Tassabile euro 65.705,59 con aliquota 23%

IRPEF LORDA euro 15.112,28
A questa è da sottrarre
1)euro 55,19 (Legge 244/07 DM 20/03/08)
2) Euro 1851,38 (D.L. 4/2019 fino ad un massimo di 50.000,00 art. 24- 3% euro 797,24 dopo 24 mesi su prima rata di euro imponibile di 26.574.57 +4,5% euro 1.054,14 dopo 36 mesi su seconda rata di euro imponibile 23.425,44).
Quindi
IRPEF COMPLESSIVA AL NETTO DELLE DUE DETRAZIONI euro 13.205,72

IN SOSTANZA BUONUSCITA LORDA 99.583,15 – irpef 13.205,7(Imposta Trattenuta)= 86.377,43.

86.377,43 netto da rateizzare in due rate.

Nella seconda pagina Calcolo TFS PRIMA RATA
Lordo deliberato 49.999,99
Esenzione. 10.540,00 ( 50.000 :99.583,12 = 0,50209; 20.992,12 x 0,50209=10.540.00).
Riduzioni 12.885,43.
Totale non tassabile 23.425,43.
Lordo 49.999,99 – 23.425,43 = 26.574,56 imponibile
26574,56 x 23%= IRPEF lorda 6.112,148.
Vanno sottrati
1) euro 66,21
2) euro 797,24 (3% euro 797,24 calcolato su imponibile di euro 26.574,56),
IRPEF NETTA(IMPOSTA TRATTENUTA) euro 5.248,70.
BUONUSCITA LORDA I RATA. 49.999,99 – 5.248,70 = 44.751,29
Quindi PRIMA RATA Netto a Pagare euro 44.751,29

Nella terza pagina CALCOLO TFS SECONDA RATA
DIFFERENZA tra INDENNITÀ FINE SERVIZIO(Lordo spettante ) 99.583,15 (prima pagina) – 49.999,99 prima rata (seconda pagina ) = 49.583,16.
Lordo deliberato 49.583,16.
IMPONIBILE 65.705,59(prima pagina ) – 26.574,56 (I Rata ) – seconda pagina –
IRPEF complessiva 13.205,72 (prima pagina) – 5.248,70 (IRPEF PRECEDENTE I rata)= 7.957,02 .
Quindi Buonuscita lorda seconda rata 49.583,16 – 7.957,02(Imposta trattenuta)= 41626,14.
Quindi SECONDA RATA Netto a Pagare euro 41.626,14.

Sono indicate come nella prima pagina anche la esenzione euro 20.992,13 , le riduzioni di 12.885,43 e Aliquota 23%.
SI FA PRESENTE CHE IL DOCENTE HA USUFRUITO DELLA DETRAZIONI di euro 1851,38 complessive ai sensi del D.L. 4/2019 art. 24 (vedi Circolare INPS 30.7.20 n. 90) e precisamente di euro 797,24 nella prima rata e di euro 1.054,14 nella seconda rata oltre le detrazioni previste dalla legge 244/07 (D.M. 20/03/03)rispettivamente di euro 66,21 nella prima rata e di euro 55,19 nella seconda rata.





PENSIONATI 2019 E NUOVO CCNL 2019/21

I pensionati del 2019 stanno ricevendo in questi giorni per conoscenza dall ‘USP di Forl copia del MOD. P.L. 2 per la riliquidazione indennità Buonuscita in applicazione del CCNL sottoscritto il 6.12.22 che é stato inviato all’INPS insieme ai dati per la riliquidazione della pensione inseriti nell’ultimo miglio al 1.1.2019, al 1.1.2020 e 1.1.2021 .
Si riporta l’esempio di una docente di scuola superiore laureata gradone 28 con 42 anni validi per la buonuscita che ha ricevuto il modello il 9.4.2024.

In tale modello P.L. 2 é stata dichiarata l’ultima retribuzione lorda annua all’atto della cessazione 1.9.2019 di euro 35.645,75 complessive in base al CCNL 6.12.22 così composta :
-STIPENDIO (PER 12 MENSILITÀ ).
POSIZIONE STIPENDIALE : LIV. 7 ANZ. 28. EURO 32.903,77.
(Comprensive della I.I.S. 6.459,63)
ASS. AD PERSONAM 0,00
TREDICESIMA MENSILITÀ EURO 2.741.98.

Nel MOD. P.L. 1 ricevuto all’atto della cessazione nel 2019 vi erano invece i seguenti dati:
STIPENDIO. EURO 32.601,37
IVC 7/2019. EURO. 228,24
RATEO. EURO. 0
TREDICESIMA MENSILITÀ EURO 2735,80.
La buonuscita Lorda all’atto della cessazione (1.9.2019 ) è stata di euro 99.583,15 per 42 anni di servizio a cui bisogna togliere IMPOSTA.
Ora con la riliquidazione in applicazione del CCNL 6.12.22 sarà rideterminata in euro lorde 99.808,08.
Riliquidazione buonuscita 224,93 euro lorde in più , circa 173- 190 nette.
Mentre per la Buonuscita si tiene conto della prima tranche(2019), per la pensione spetta tutto il CCNL 6.12.22 rideterminato all’1.1.2019, all’1.1.2020 e all’1.1.2021.
Ora spetta all’INPS procedere ad emettere i provvedimenti conseguenti sia per la buonuscita che per la pensione che non sono certamente brevi (si ipotizza un massimo di 6 mesi).
Si fa comunque presente che IL REGOLAMENTO INPS (modifica del Regolamento n.47 -204 del 2.7.10) Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 111 del 21.12.2020 – trasmesso con Circolare INPS n. 55 del 8 aprile 2021- per la conclusione dei procedimenti che devono concludersi di norma entro 30 giorni , stabilisce termini superiori fino a 180 giorni nel caso di maggiore complessità (il Regolamento stabilisce un massimo di 115-120 giorni) e comunque non superiori a 90 giorni dalla ricezione .
SUI TERMINI PER LA RILIQUIDAZIONE SI RICORDA IL PUNTO 4.2 Riliquidazioni della Circolare INPDAP 27 maggio 2004 n. 33 che prevede che i tempi procedimentali per l’adozione del provvedimento sono quelli ordinari di 30 giorni decorrenti dall’insorgenza del diritto . Il dies a quo per l’erogazione degli interessi decorre con il 31 giorno successivo alla data di pubblicazione sulla G.U. del CCNL. 6.12.22 avvenuta il 20.12.22 cioè dal 20 gennaio 2023.




TABELLA SERVIZI VALIDI PER IL PERSONALE DOCENTE AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE CARRIERA- MODIFICA PER I NOMINATI IN RUOLO DA 2023/24 VALUTAZIONE SERVIZIO PRERUOLO (D.L.69/2023)

Si ritiene utili e pubblicare(clicca qui) la tabella riepilogativa dei periodi utili alla ricostruzione di carriera per il personale docente allegata alla nota dell’USR Campania 18.4.2016 n. 5693/u.
Si evidenzia nella tabella che per il personale docente di ogni ordine e grado(materna, elementari, medie e superiori) sono valutabili:
il servizio non di ruolo prestato in scuole elementari, medie I e II grado statali e il servizio non di ruolo prestato in scuole elementari parificate (n.d.r. ) fino al 31.8.2008( data scadenza convenzioni).

Per il personale docente di scuola materna e scuola elementare si evidenzia nella tabella che sono valutabili i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne comunali come previsto dall’art. 485 del Dlvo 297/94 e prima dall’art. 2 comma 2 D.L. 370/1970.


Il servizio prestato in qualità ATA non è valutabile per il personale docente

interessante nella tabella la scaletta della valutazione o meno per il servizio militare prestato prima o dopo il 31.1.1987.

Si ritiene utili pubblicare (clicca qui) l’art. 485 del Dlvo 297/94 nonché gli articoli 489 e 569 (ATA) come modificati da art. 14 D.L. 69/2023 (clicca qui) che stabilisce una nuova valutazione del preruolo per il personale docente ed ATA. immesso in ruolo dall’a.s. 2023/24 .
Soppresse nell’art. 485 le parole “ per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo”, e all’art. 489 il comma 1 e sostituiti dal seguente “1. Ai fini del riconoscimento del servizio agli effetti della carriera di cui alla presente sezione ,si valuta il servizio effettivamente prestato e non trova applicazione la disciplina sulla validità dell’anno scolastico(n.d.r. 180 giorni o dal 1 febbraio ininterrottamente fino al termine degli scrutini CHE RESTA FERMA PER LE PROCEDURE SELETTIVE art. 14 comma 1-bis ) prevista dall’ordinamento scolastico al momento della prestazione “ ( art. 14 D.L. 69 del 13.6.2023 conv. con modificazioni In Legge 10.8.2023 n. 103).
Per la mobilità la O.M. 30/2024 all’art. 3 comma 16 prevede che l’anno scolastico venga valutato in base alle vecchie tabelle cioè se ha avuta la durata di 180 giorni o dal 1 febbraio ininterrottamente al termine degli scrutini finali .A mio parere l’appiglio giuridico è l’aver considerato il trasferimento una procedura selettiva a cui si applica l’art. 11 comma 14 legge 3.5.1999 n.124 come previsto dall’art. 14 comma 1-bis del D.L. 69/2023 nella conversione in legge 103.
Infatti nei riferimenti normativi pag. 109 in calce all’art. 14 nel testo coordinato in G.U. N. 106 del 10.8.2023(clicca qui) si riportano gli articoli 485, 489 e 569 modificati dall’art. 14 , e, a chiarimento del comma 1-bis , alla fine a pag. 110 sta scritto:

  • – Il testo dell’art. 11, comma 14 delle legge 3 maggio 1999 n. 124 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico pubblicata nelle Gazzetta Ufficiale 10 maggio 1999 n. 107 come modificato dalla presente legge così recita :
  • ”Art. 11(Disposizioni varie)….. omissis.
    14. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 489 del testo unico in materia di riconoscimento del servizio preruolo, ai soli fini della partecipazione a procedure selettive il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall’anno scolastico 1974-1975 é considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.
    Omissis”




SERVIZIO PRE-RUOLO PRESTATO PRESSO SCUOLA MATERNA COMUNALE E PRESSO SCUOLE ELEMENTARI NON STATALI DOPO LEGGE PARITA’

Una docente di scuola primaria chiede se in analogia con la domanda di trasferimento i docenti che abbiano prestato servizio in scuola infanzia comunale o servizio prestati in scuola PARIFICATA elementare abbia diritto anche nella ricostruzione di carriera alla valutazione di detti servizi ed in base a quali norme.

La risposta è positiva sono valutabili entrambi i servizi (art. 485 Dlvo 16.4.1994 n. 297) :
il servizio prestato presso scuole comunali infanzia è riconoscibile indipendentemente dall’ ottenimento della parità (art.2 comma 2 D.L. 370/1970);
il servizio prestato presso scuole elementari non statali parificate(art. 2 comma 1 D.L. 370/1970) diventate paritarie è riconosciuto fino a quando sussiste la convenzione di parifica cioè fino al 31.8.2008(legge 27 del 3.2.2006)

L’art. 2 comma 2 del D.L. 19.06.1970 n, 370 convertito in Legge 26.07.1970 n. 576 prevede la valutabilità del servizio prestato presso scuola materne comunali.
Lo stesso Miur ad apposito quesiti con nota 20.10.2009 n. 15830 ha ribadito la validità di dette disposizioni.
Il MEF con nota 4 agosto 2010 n. 69064 ad appositi quesiti avanzate dalle Ragionerie in merito alla valutabilità dei servizi pre-ruolo prestati dal personale docente presso le ex comunali e le ex scuole elementari non statali dopo l’entrata i vigore della legge 10.3.2000 n. 62 sulla parità conferma il parere espresso dal Miur.
In particolare precisa USR del PIEMONTE con C.R. N. 153 del 5.5.2010 con la parità non è venuto meno la qualifica della parifica.
L’istituto della parifica per le scuole elementari oggi primarie , non è stato abrogato dalla legge 62/2000. Le scuole primarie hanno mantenuto lo status di scuole “parificate” indipendentemente dal riconoscimento o meno della parità.
Pertanto “nei certificati di servizio da allegare ai provvedimenti…..devono essere riportate nell’intestazione entrambe le qualifiche “parificata/ paritaria” e gli estremi del provvedimento con il quale sono state riconosciute le relative qualifiche “(circolare USP TORINO n. 202 del 30.03.2011)
Le convenzioni di parifica sono scadute il 31.8.2008( legge n. 27 del 3.2.2006 conversione del D.L. 250/2005).
Pertanto i servizio prestati dopo il 31.8.2008 termine fine convenzioni di parifica non sono più valutati.

L’USP di Bologna con nota 29.10.2009 prot. 1046 comunica di aver posto al Miur apposito quesito sul riconoscimento servizio pre-ruolo e ruolo prestato nelle ex Scuole materne comunali (alcune delle quali hanno chiesto ed ottenuto la parità dall’ 01/09/2000) che ha risposto in senso affermativo anche in riferimento alle scuole paritarie comunali.

Si ALLEGANO:
NOTA MEF 4.8.2010 N. 69064
NOTA USP BOLOGONA 26.10.2009 N. 1046
NOTA USR PIEMONTE 5.5.2010 N. 153
NOTA USP TORINO 31.5.2010 N. 295
NOTA USP TORINO 30.3.2011 N. 202