Archivi categoria: Assenze

PERMESSO PER LUTTO: PERIODO TEMPORALE DI FRUIZIONE

Il CCNL Scuola  del 29.11.2007 all’art. 15 recita:
“Il dipendente della scuola con contratto a tempo indeterminato, ha dIritto ,sulla base di idonea documentazione anche autocertificata , a permessi retribuiti per i seguenti casi:

…………………………………………………………………………………….

-lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica o convivente stabile e di affini di primo grado:  gg. 3 per ogni evento anche non continuativi.

I permessi sono erogati a domanda, da presentarsi al Dirigente scolastico da parte del personale docente ed ATA”

All’art. 19 comma 9 è ribadito il diritto ai tre giorni anche per il personale a tempo determinato

Per stabilire il grado di parentela o affinità si fa riferimento alle norme contenute in materia negli artt. 76-78 del codice civile:

– parenti entro il secondo grado: genitori, figli, fratelli e sorelle,nonni, nipote come figlio del figlio

– affini entro il primo grado: suoceri, nuore, generi

La stabile convivenza è dimostrata ed accertata attraverso la presentazione, da parte dell’interessato, della specifica certificazione anagrafica.

I permessi non spettano invece per il decesso di nipoti e/o zii propri (parenti di III grado) o del coniuge (affini di III grado); non spettano neanche per il decesso dei cognati (affini di II grado),nè per gli zii acquisiti ed i nipoti acquisiti(affini di III grado ) come invece previsto per i 3 giorni di permesso previsti dall’art. 33 legge 104(vedi schema semplificato per gradi di parentela/affinità).

In tutti i casi in cui il permesso non spetti (es. decesso di uno zio o di un cognato), il dipendente può comunque ricorrere alla fruizione dei permessi per motivi personali o familiari (art 15  comma 2 del CCNL  Scuola per il personale a tempo indeterminato; art 19 dello stesso Contratto per il personale a tempo determinato).

La fruizione dei permessi necessita di alcune puntualizzazioni:

1)la non continuità dei giorni di permesso(nei recedenti contratti e in quello degli altri comparti devono essere consecutivi): ciò significa la facoltatività/possibilità di articolarne la fruizione “scomputando” dal periodo di assenza –ad es. gli eventuali giorni festivi e/o liberi da impegni istituzionali

2)gg. 3  per evento  luttuoso :  ciò significa che si può usufruire di 3 giorni per ogni evento luttuoso anche nelle stesso anno scolastico( nel privato si può usufruire di 3 gg. per ogni anno per un solo evento luttuoso)

3) tutti i permessi retribuiti, compresi quelli per lutto, sono ”erogati a domanda” cioè sono attribuiti e non come nel  contratto del 1995 art. 21  “sono concessi”, nel senso che rispetto a concedere: veicolano, sostanzialmente, il significato di assegnare e riconoscere qualcosa come spettante di diritto.

In merito al limite temporale entro cui usufruire deI permessI per lutto l’ARAN per il settore scuola si è espressa in data 14/01/2010 con SCU_015_ Orientamenti applicativi presente sul ito dell’ARAN (clicca qui) nel senso che l’art. 15 dell CCNL  Scuola  del 29.11.2007  ” seppure non disponga il limite temporale entro cui utilizzare i 3 giorni concessi al dipendente avente diritto, autorizza, comunque, l’utilizzo non oltre un ragionevole lasso di tempo dall’evento stesso in considerazione della natura specifica che origina tali permessi”

Recentemente in data 09.01.2015 si è espressa per il comparto ministeri  con M_218_Orientamenti applicativi presente sul sito dell’ARAN (clicca qui) al quesito se sia possibile usufruirne  a distanza di un mese.

Si sottolinea anche l’Orientamento RAL_926 del 7.12.2011  per il comparto Regioni ed autonomie locali(clicca qui) in merito al quesito se i 3 giorni di permesso decorrono obbligatoriamente dall’evento(ATTENZIONE: per il COMPARTO SCUOLA i 3 giorni possono essere non consecutivi)

Non si può non citare l’art. 1 del D.P.C.M. 21.07.2000 n. 278 che al comma 2 prevede che i giorni devono essere utilizzati entro 7 giorni dal decesso.



PERMESSO PER MATRIMONIO

Un caso frequente è che l’interessato contragga prima il matrimonio civile e poi a distanza di molti mesi il matrimonio religioso. Solo in occasione di quest’ultimo richiede di usufruire del permesso per matrimonio.

In effetti la legge italiana riconosce il solo matrimonio  civile o quello religioso che abbia effetti anche civili.

Questo tipo di assenza spetta una sola volta nel caso in cui si voglia celebrare prima la funzione civile e poi quella religiosa e, quest’ultima avvenga magari in un secondo momento e comunque trascorsi più di due mesi.

L’ Aran ha avuto modo di esprimersi il 7.12.2011 con RAL921_Orientamenti applicativi al quesito “Il permesso per matrimonio può essere usufruito in occasione del solo matrimonio religioso?” presente nel sito Comparto Regioni ed autonomie locali(clicca qui)

Inoltre la stessa  ARAN ha pubblicato sui permessi retribuiti del Comparto Regioni e Autonomie locali nel luglio 2013 un opuscolo(clicca qui)  dove a pag.11 e 12 si parla del permesso per matrimonio  e si afferma “Nel caso di sdoppiamento temporale tra la celebrazione religiosa e quella civile del matrimonio, non si determina uno sdoppiamento del permesso che, invece, può essere usufruito dal dipendente una sola volta.
In questo particolare ipotesi, sarà il dipendente a scegliere, tra le due possibilità, il periodo di godimento del permesso.”

Del resto il CCNL Scuola del 29.11.2007 parla in generale di  matrimonio senza specificare se civile o religioso. Infatti recita il comma 3 dell’art. 15:

” 3. Il dipendente ha, altresì, diritto ad un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio, con decorrenza indicata dal dipendente medesimo ma comunque fruibili da una settimana prima a due mesi successivi al matrimonio medesimo”



MESSAGGIO INPS 19.11.2014 N. 8881: SESTA SALVAGUARDIA

L’INPS ha diramato il messaggio n. 8881   del 19.11.2014(clicca qui) sulla sesta salvaguardia, a cui è allegata il testo della legge 147/2014 (Allegato 1) e la circolare 27/2014 del Ministero del lavoro con modulo domanda(allegato 2) ,di cui abbiamo già dato notizia nell’articolo del 12.11.2014(clicca qui),

In particolare si richiama l’attenzione sui 1800 posti destinati a chi in congedo o permesso legge 104 nel 2011 sono in possesso dei requisiti antefornero.

Si precisa che questi se non lo hanno fatto per i 2500 posti(IV salvaguardia) devono fare domanda entro il 5 gennaio 2015 per accedere al beneficio alla direzione territoriale del lavoro.

Per la scuola gli interessati devono avere quota 97 e 3 mesi al 31.12.2014 cioè 61 anni di età e 36 di contribuzione oppure 40 anni di contribuzione per poter andare in pensione da 1.9.2015

A breve il Miur emanerà l’annuale circolare sulle pensioni



GIORNO LIBERO TRA DUE PERIODI DI ASSENZA

In merito al giorno libero  tra due periodi di assenza l’ARAN con  SCU_021_ORIENTAMENTI APPLICATIVI  pubblicato il 16.2.2011 sul sito dell’ARAN(clicca qui) ha precisato:

“Per quanto riguarda l’eventualità che il sabato previsto come giornata libera sia compreso tra due periodi di assenza per malattia, si considera , a parere dell’Agenzia, un unico periodo di assenza per malattia se il docente non si sia reso disponibile per la ripresa in servizio”.

Si ritiene che lo stesso riguarda  le vacanze natalizie e  le vacanze pasquali  nel caso il docente si dichiara disponibile per la ripresa del servizio.

Infatti sia nel giorno libero che nel periodo di vacanze il docente è tenuto a partecipare ad eventuali riunioni riguardanti le 80 ore.in quanto è in servizio.

Per approfondimenti si rimanda all’articolo da me pubblicato il 20.12.2006(clicca qui) con il titolo “ASSENZE: DOMENICA, NATALE E PASQUA TRA DUE PERIODI DI ASSENZA” a  cui sono allegate le note del Tesoro  prot. n. 108127 del 15 giugno 1999 (clicca qui) e  prot. n. 126690 del 12 maggio 1998 (clicca qui)



INCIDENTE STRADALE: ASSENZA PER UN INCIDENTE CAUSATO DA TERZI. AZIONE DI RIVALSA

Come è noto, il C.C.N.L. – Comparto Scuola all’art. 17 – co. 17   disciplina le ipotesi di assenza per malattia del personale docente e non docente  causato da colpa di un terzo.
In detti casi, il dipendente che – a causa dell’infortunio subito al di fuori del rapporto di lavoro imputabile a responsabilità di terzi, sia stato risarcito dal terzo stesso responsabile del fatto lesivo, ha l’obbligo di versare all’Amministrazione una somma pari alla retribuzione percepita durante l’assenza, compresi gli oneri riflessi.

            La norma vuole impedire che il dipendente percepisca la retribuzione da parte dell’Amministrazione e, al tempo stesso, il risarcimento da mancato guadagno da parte del terzo o dalla Assicurazione di quest’ultimo.
           L’Amministrazione, quindi, può agire sia verso il dipendente chiedendo la restituzione di quanto eventualmente percepito a titolo di retribuzione durante l’assenza per malattia, qualora questi abbia già ottenuto dal terzo responsabile il risarcimento comprensivo della retribuzione, sia verso il terzo responsabile dell’infortunio.

In merito alle modalità si ricorda che l’Avvocatura dello Stato  di Bologna  ha espresso un proprio parere in data 30 gennaio 2003 prot 1717.

Tale parere accompagnato dalla nota dell’USR di Bologna 11.2.2003 prot. 2039/C2, in provincia di Forlì è stato trasmesso dall’USP   a tutte le istituzioni scolastiche  con nota 21 febbraio 2003 prot. 1016/C14.

Nel parere dell’Avvocatura del 2003 è citato  la  precedente nota prot. n. 14351 del 24.7.2001 già trasmessa a suo tempo dall’USP di Forlì a tutte le istituzioni scolastiche con nota 27.2.2001 prot 14283/C14.

Si segnala che il 1.4.2010 l’USR della Lombardia ha emanato apposita circolare con modello richiesta risarcimento (clicca qui)

Poi l’USR del Piemonte ha emanato la nota 1.7.2013 prot. 6187/U(clicca qui) con allegato il modulo di richiesta risarcimento(clicca qui)
Da ultimo  con nota 29 ottobre 2013 prot. 32943 (clicca qui)l’USR  per il Lazio