L’INPS con circolare 45 del 19 marzo 2021 fornisce, a seguito di due decisioni della Cassazione(sentenza 29.9.2017 n. 22925 e 20.02.2018 n. 4069) alcuni chiarimenti in merito alle formule da applicare ai fini del riproporzionamento dei 3 giorni di permesso mensile di cui all’art. 33 legge 104/92 nei casi di rapporto di lavoro part-time di tipo verticale e di tipo misto con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni del mese, modificando le formule previste nel messaggio INPS 7.8.2018 n. 3114.
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NATALE E PASQUA : ARAN ORIENTAMENTI APPLICATIVI
Si segnalano a proposito del periodo di Natale e Pasqua due orientamenti applicativi dell’Aran:
1)il primo orientamento SCU 111 del 31 marzo 2020(clicca qui) in risposta al quesito: ” Come si calcolano i giorni di sospensione delle attività didattiche nel caso in cui il docente si assenti per malattia il giorno prima delle vacanze di Natale o di Pasqua e il giorno di ripresa dopo le suddette vacanze?“;
2)Il secondo orientamento SCU 101 dell”11.10.2016 (clicca qui) in risposta al quesito:” Ai fini del mantenimento in servizio del supplente con rientro del titolare dopo il 30 aprile, nei 150 giorni di assenza del titolare (ridotti a 90 se classi terminali) vanno inclusi i giorni di sospensione delle lezioni (vacanze di Natale /Pasqua) anche se non ha coperto tali periodi con certificazione di assenza?“
DISPOSIZIONI VIGENTI: PERSONALE POSTO IN QUARANTENA O DICHIARATO LAVORATORE FRAGILE
Si segnala una interessante scheda (clicca qui) elaborata dalla UIL scuola sul riepilogo delle disposizioni vigenti ASSENZE per il personale posto in quarantena o dichiarato lavoratore fragile:
“Dall’attesa dell’esito del tampone, al contact tracing; dalle misure in caso di contratto stretto e di convivente; la condizione del lavoratore riconosciuto in situazione di fragilità, i periodi di malattia e le visite fiscali. Il punto nella scheda Uil Scuola.“
NOTA MINISTERO SALUTE: ATTESTATI GUARIGIONE ALUNNI/PERSONALE SCOLASTICO
L’USR dell’Emilia-Romagna ha pubblicato(clicca qui) la nota del Ministero della Salute relativa a “Riapertura delle scuole. Attestati di guarigione da COVID-19 o da patologia diversa da COVID-19 per alunni/personale scolastico con sospetta infezione da SARS-CoV-2”
VISITE FISCALE: INPS MESSAGGIO 29.3.18 N. 1399 RIEPILOGO DISPOSIZIONI VIGENTI
L’INPS con il messaggio n. 1399 del 29-3-18(clicca qui) ha fatto un riepilogo ed aggiornamento delle disposizioni vigenti in materia di visite fiscali.
QUESITO: RIENTRO DOPO IL 30 APRILE
Un docente assente per malattia dal novembre 2017 fino al 28 marzo 2018 mi chiede se nel caso si riassenti dal 4 aprile al 3 maggio per congedo biennale per assistenza al padre debba rientrare in classe considerato che il periodo dal 29 marzo al 2 aprile non è coperto da assenza.
NO, NON DEVI RIENTRARE.
L’ARAN infatti come ho scritto in un precedente articolo del 23 marzo 2016 (clicca qui) ha dato risposta ad una scuola nel senso che non essendoci effettiva ripresa di attività lavorativa del dipendente nel periodo di sospensione delle lezioni( vacanze di pasqua nel caso in esame) tale periodo rientra nel computo dell’assenza continuativa.
La stessa ARAN ha poi pubblicato l’11/10/2016 tale risposta sul sito(clicca qui) SCU_101_ORIENTAMENTI APPLICATIVI.
Inoltre in una nota al punto C della C.M. n. 6 del 28-10-2016 prot. n. 16294,inviata a tutte le scuole e riportata nel sito di Pino Durante(clicca qui) al punto C il Miur ha riportato tale risposta: ” ARAN, ORIENTAMENTI APPLICATIVI, 11 OTTOBRE 2016″
PERMANENZA PROLUNGATA PRONTO SOCCORSO: MESSAGGIO INPS 9 MARZO 2018 N. 1074
L’INPS ha emanato il messaggio n. 1074 del 9 marzo 2018(clicca qui) con il quale fornisce istruzioni operative riguardanti la permanenza prolungata di lavoratori presso le unità operative di pronto soccorso.
PADRI LAVORATORI: CONGEDO OBBLIGATORIO E FACOLTATIVO
L’INPS ha emanato il messaggio n. 894 del 27.2.2018 (clicca qui) con il quale fornisce ulteriori precisazioni (art. 1 comma 354 della legge 232/2016-Finanziaria 2017)in merito all’aumento del congedo obbligatorio per i padri per l’anno 2018 a 4 giorni e al ripristino per i medesimi per il 2018 di un ulteriore giorno di congedo facoltativo
CONGEDO OBBLIGATORIO PADRE DA 2 A 4 GIORNI ANNO 2018
Si ricorda che la legge di bilancio dello scorso anno(legge 11.12.2016 n. 232) all’art. 1 comma 354 aveva stabilito 4 giorni di congedo obbligatorio(diritto autonomo) per l’anno 2018 per il padre lavoratore dipendente entro i cinque mesi dalla nascita del figlio.
Sempre entro il quinto mese dalla data di nascita può essere usufruito dal padre lavoratore dipendente il congedo facoltativo (diritto subordinato)di 1 giorno(era stato abolito per il 2017), che va scalato dal congedo obbligatorio della madre.
REGOLAMENTO VISITE FISCALI IN VIGORE DAL 13.01.18
Sulla G.U. n. 302 del 29 dicembre 2017 è stato pubblicato il Decreto n. 206 del 17 ottobre 2017(clicca qui).
Sono confermate le fasce di reperibilità dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 nonchè l’obbligo di reperibilità anche nei giorni non lavorativi e festivi.
Nella previgente normativa per ogni evento morboso era previsto un solo controllo fiscale(art. 2 comma 2 D.M. 206/2009 abrogato), ora invece l’art. 2 del DM prevede che le visite possono essere effettuate con cadenza sistematica e ripetitiva, anche in prossimità delle giornate festive di riposo settimanale.
Non è più prevista dall’art. 4 del D.M. l’esclusione dall’obbligo della reperibilità per i dipendenti in malattia per infortunio sul lavoro.
Inoltre l’art. 4 del D.M. a differenza del precedente D.M. 2009 ora abrogato fa delle precisazioni in merito a:
a)assenze dovute a malattia riconducibile ad un’invalidità riconosciuta che deve essere pari o superiore al 67%.
b) assenze dovute a malattia per causa di servizio si fa riferimento alle tabelle(tabella A: prime 3 categorie; tabella E: patologie) allegate al DPR 30.12.81 m. 834