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FC : CIRCOLARE MOBILITÀ CON ALLEGATI DICHIARAZIONI PERSONALI COMPRESA QUELLA DELLA LEGGE 104

0ggi 7.3. 25 USP di Forlì ha pubblicato sul sito (clicca qui) la circolare con cui trasmette il CCNI , le O.M. 36 e 37 (insegnanti religione cattolica) e le dichiarazioni personali compresa la dichiarazione legge 104.
IN ALLEGATO LE DICHIARAZIONI ELABORATE DA USP DI FORLI SIA la DICHIARAZIONE PERSONALE DOCENTI, sia la DICHIARAZIOE LEGGE 104 , sia anche la DICHIARAZIONE PERSONALE ATA.
La richiesta di revoca della domanda (art. 5 comma 2 e art. 2 comma 4 O.M . 36 e art.2 O.M. 37)- é scritto nella circolare USP di Forlì -può essere presentata , entro i seguenti termini:

22 maggio per gli insegnanti di religione cattolica.

20 aprile per il personale docente e personale educativo;

2 maggio per il personale A.T.A.;

ATTENZIONE PER I FIGLI: le note delle tabelle di valutazione al punto B) E C) ESIGENZE DI FAMIGLIA (la n. 8 docenti e la n. 6 ata) recitano: “il punteggio VA attribuito anche per i figli che compiono i SEI anni o i DICIOTTO tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il trasferimento”
Ad esempio un figlio che è nato il 29.8.2007 al 31.12.2025 ha 18 anni, 4 mesi e 2 giorni ma compiendoli il 29/8/2025(cioè tra il gennaio 2025 ed il 31 dicembre 2025) si considera minore di 18 anni.

AD OGNI BUON FINE SI ALLEGANO da sito MIM PER LA SCUOLA SECONDARIA E PRIMARIA:
ALLEGATO G :DEROGHE
ALLEGATO D: DICHIARAZIONE SERVIZI SCUOLA SECONDARIA
ALLEGATO D : DICHIARAZIONE SERVIZI SCUOLA PRIMARIA
ALLEGATO F: CONTINUITA NELLA SCUOLA



O.M. 28.2.25 n. 36 MOBILITÀ SUL SITO DEL MIM-DOMANDE DAL 7 MARZO 25 AL 25 MARZO 25

il MIM ha pubblicato lunedì 3.3.2025 alle 15,30 la O.M. 36/2025 sul sito IN APPOSITA PAGINA (clicca qui).
Le domande andranno presentare per il personale docente dal 7 marzo al 25 marzo 25.
RESTANO CONFERMATE QUELLE DELL’ATA dal 14.3.25 al 31.3.25.


Chiarimenti GRADUATORIA INTERNA DOCENTI (art. 4 O.M. punto 20 e 21):

20.Con riferimento alla valutazione dell’anzianità del servizio pre-ruolo, riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera ai sensi del precedente comma 17, al servizio pre-ruolo svolto nei due diversi gradi di istruzione, infanzia/primaria oppure secondaria di I/II grado, di cui uno coincidente con quello di attuale titolarità, nella mobilità d’ufficio è attribuito il punteggio previsto per il servizio pre-ruolo prestato nel grado di scuola con contratto a tempo determinato di maggior durata.

  1. Ai fini della formazione della graduatoria per l’individuazione del soprannumerario ed ai fini del trasferimento d’ufficio:
  • l’attribuzione del punteggio di continuità didattica di cui all’allegato 2, tabella A1), lettera C), del CCNI 2025 prescinde dalla maturazione del triennio;
  • entro il triennio, la continuità didattica viene valutata, come nella mobilità a domanda, punti 4 per ogni anno di servizio di ruolo nella scuola di attuale titolarità o di incarico triennale prestato senza soluzione di continuità.”

    Viene chiarito che i docenti di ruolo ancora in attesa di titolarità nella provincia cioè senza sede sono tenuti a presentare domanda di trasferimento al fine di ottenere una titolarità in base all’art. 2 comma 5 del CCNI e possono esprimere preferenze ai sensi dell’art. 6 comma 1 per un massimo di 15 preferenze e quindi domanda anche per altre province anche se non in possesso di deroghe. Tale personale, precisa art. 8 della O.M. ove non venga soddisfatto a domanda , anche per diversa provincia , parteciperà d’ufficio nella seconda fase seguendo la tabella di vicinioritá dei comuni a partire dalla prima preferenza valida espressa per scuola distretto della provincia di titolarità .

    Art. 4 O.M.- punto 18. Esclusione graduatoria interna non si verifica in presenza di certificazioni di disabilità rivedibile per le categorie di cui alla lettera C) figli che prestano assistenza al genitore disabile in situazione di gravità e D) fratelli e sorelle non conviventi del soggetto disabile in situazione di gravità in caso i genitori siano scomparsi o siano impossibilitati a prestare assistenza al figlio disabile grave perché affetti da patologie invalidanti (da documentare ) o abbiano compiuti i 65 anni .
    ATTENZIONE: la precedenza viene riconosciuta sia ai i genitori lettera C) sia ai fratelli e sorelle non conviventi lettera D) a condizione che abbiano dichiarato ANCHE di aver prodotto alla propria scuola la documentazione attestante il diritto a fruire nell’anno scolastico in cui si presenta la domanda dei giorni di permesso retribuito mensile per assistenza art. 33 comma 3 legge 104 ovvero del congedo straordinario (biennale ) art. 42 comma 5 Dlvo 151/2001.

    Rielaborato ALLEGATO G Dichiarazione docenti beneficiati deroghe in relazione alla novità:
    – punto e) ricongiungimento al genitore che ha più di 65 anni vedi punto 27 art. 4 O.M. 36
    – nota (*)Rendere anche la seguente dichiarazione : DICHIARAZIONE RESIDENZA della persona nel comune di…. da assistere o alla quale ricongiungersi con iscrizione anagrafica dal…-almeno 3 mesi …(novità (**)non necessari 3 mesi per i figli nati nei tre mesi antecedenti la pubblicazione dell’ O.M. come prevede il comma 9 della O.M. 36).
    – al punto b) legge 104 art. 21 e art. 33 inserimento dichiarazione del proprio comune di residenza con iscrizione dal…. Vedi punto 27 terzo capoverso O.M. 36
    SI RICORDA CHE OLTRE LA COMPILAZIONE DELL’ALLEGATO G bisogna allegare come previsto da secondo capoverso del punto 27 della O.M. la documentazione che da titolo alla deroga (ad esempio per legge 104 certificazioni relative ad invalidità e/o disabilità come previsto dallo stesso art. 4 della O.M.).

    ATTENZIONE: a seguito delle novità introdotte da riscrittura art. 33 legge 104 da art. 3 comma 1 lett. b) DLVO 105/2022 ed in particolare il comma 3 dell’art. 33 LEGGE 104 che prevede abolizione referente unico, convivente di fatto, non ricovero a tempo pieno del disabile, più di 65 anni etc. il punto IV dell’art. 13 comma 1 del CCNI 2025 é stato riscritto con la scaletta di coloro che usufruiscono della precedenza:

    A) Genitori anche adottivi o chi esercita la tutela legale che assistono il figlio disabile in situazione di gravità . NON È NECESSARIO nella mobilità a domanda che la particolare condizione fisica che dà titolo alla precedenza abbia carattere PERMANENTE (penultimo capoverso del punto IV). DOCUMENTAZIONE : NECESSARI O.M. art. 4 comma 7 lett. a) i)rapporto di parentela di unione civile convivenza etc. ; Anche documentazione ASL gravitá handicap (O.M. art. 4 comma 5).
    Al pari dei genitori impossibilità a prestare assistenza( per malattie invalidanti o NOVITÀ in quanto hanno più di 65 anni) al figlio i fratelli e sorelle conviventi possono avere la precedenza per il fratello o sorella. Per DOCUMENTAZIONE vedi sopra.

    B) coniuge ,(NOVITA)parte dell’unione civile ,convivente di fatto di persona con disabilità in situazione di gravità : nella mobilità a domanda la particolare condizione fisica che dà titolo alla precedenza deve avere carattere permanente .PER DOCUMENTAZIONE vedi punto A) (art. 4 comma 5 e 7 O.M. mobilità ).

    C) figli che prestano assistenza al genitore con disabilità in situazione di gravità ; nella mobilità a domanda la particolare condizione fisica che da titolo alla precedenza deve avere carattere permanente . DOCUMENTAZIONE : È NECESSARIA DICHIARAZIONE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA e DIRITTO AD USUFRUIRE DEI 3 giorni PERMESSI RETRIBUITI LEGGE 104 o CONGEDO STRAORDINARIO DLVO 151/2001 ( O.M. Mobilità art 4 c. 7 lett a). Necessaria anche dichiarazione di rapporto di parentela, di unione civile di convivenza etc. Oltre naturalmente certificazioni mediche ASL di grave handicap ( vedi art. 4 punto 5 O.M. mobilità)

    D) NOVITÀ’ : Fratelli e sorelle non conviventi del soggetto con disabilità sin situazione di gravità in quanto i genitori sono impossibilità all’assistenza. Nella mobilità a domanda la particolare condizione fisica che da titolo alla precedenza deve avere Carattere permanente. DOCUMENTAZIONE: È NECESSARIA DICHIARAZIONE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA e DIRITTO AD USUFRUIRE DEI 3 giorni PERMESSI RETRIBUITI LEGGE 104 o CONGEDO STRAORDINARIO (biennale )DLVO 151/2001 (O.M. Mobilità art. 4 comma 7 lett. a). Necessaria anche dichiarazione rapporto di parentela, di unione civile di convivenza etc.Oltre naturalmente certificazione mediche ASL di grave handicap (vedi art. 4 punto 5 O.M. mobilità )

    SI RIBADISCE che i soggetti di cui alle lettere A), B), C) e D) devono dichiarare anche che la persona con disabilità non è ricoverata a tempo pieno presso istituti specializzati ( O.M. art. 4 punti 5, lettera e) punto II)(VEDI IN TAL SENSO art. 33 legge 104 comma 3)



INCONTRO AL MI SU O.M. IN CORSO DI EMANAZIONE

Il 27 febbraio 2025 il MIM ha illustrato la bozza sulla O.M. Mobilita 2025/26.

I sindacati hanno fatto le loro osservazioni e tutti hanno chiesto un leggero slittamento delle date anticipate ipotizzata con inizio il 5 marzo prossimo .
L’amministrazione si é riservata di far conoscere la posizione in merito alla richiesta di modifica dei termini di presentazione della domanda.
Le 2 importanti novità rispetto al CCNI della O.M. in corso di emanazione :
GRADUATORIA INTERNA DI ISTITUTO
1- Valutazione servizio preruolo nella graduatoria interna prestato in diversi gradi : si valuta quello di maggior durata (ad esempio ad un docente di scuola media che ha prestato un anno di preruolo riconosciuto di 180 giorni di cui 100 nella scuola media e 80 nella scuola superiore ; vengono attributi i punti come se fosse stato prestato tutto alle medie ).
2- nella graduatoria interna Continuità nella scuola di titolarità escluso anno in corso (valutabile anche con un solo anno) viene chiarito che i primi 3 anni vengono valutati 4 punti per ogni anno come per la mobilitá a domanda.
La O.M. chiarisce anche che coloro che sono stati nominati in ruolo senza sede da 1.9.2024 decorrenza giuridica con assunzione in servizio 2025 possono presentare domanda per ottenere la sede definitiva non solo nella provincia di assegnazione ma anche trasferimento per altre province senza deroga in quanto non hanno vincolo triennale perché attualmente senza sede.



15 MARZO 2025 : SCADENZA DOMANDA PARTTIME

Si ricorda che la domanda per la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale va presentata dal personale docente, educativo ed Ata al dirigente scolastico entro il 15 marzo e quindi entro SABATO 15.3.2025.
Entro la stessa data il personale in part-time dall’1.9.2023 o dagli anni precedenti,  può chiedere il rientro a tempo pieno.
NON DEVE PRESENTARE DOMANDA CHI E’ IN PARTTIME DALL’1.9.2024 IN QUANTO IL  CONTRATTO DI PARTTIME HA UNA DURATA SENZA LIMITI DI TEMPO E SOLO DOPO DUE ANNI PUO’ ESSERE “DISDETTO” cioè si può chiedere il rientro a tempo pieno.
Il tempo parziale(previsto da art. 39 del CCNL 2007 per il personale docente e dall’art. 58 per il personale ata dello stesso CCNL del 2007), durata minima 2 anni, può essere :
a) con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale): specificare il numero ore…./18 per la scuola seccondaria di primo e secondo grado ; il numero ore…../25 per la scuola infanzia ; il numero ore …../24 per la scuola primaria ; il numero ore…../36 per ATA.
Si precisa che l’orario settimanale dei docenti di scuola primaria é di 22 di lezione + 2 di programmazione per un totale di 24 ore e quindi i part-time fino ad 11 ore svolgono 1 ora di programmazione ; i part-time fino a 22 ore 2 ore di programmazione come specificato dalle annuali Note MIM sulle supplenze (in tal senso Circ. USP Piacenza n. 1366 del 21-2-25 su part-time 2025/26)
b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell’anno (tempo parziale verticale);
c) con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità indicate alle precedente lettere a) e b) (tempo parziale misto), come previsto dal D.Lvo 25. 2.2000, n. 61.
Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso dalle attività aggiuntive aventi carattere continuativo.
Nell’area modulistica dell’USP di Forlì (clicca qui) si trova il modulo della domanda di parttime .
E’ POSSIBILE CHIEDERE LA MODIFICA DEL PRECEDENTE ORARIO DI PART-TIME E/O TIPOLOGIA DELL’ORARIO DI SERVIZIO.
La prestazione a tempo parziale ovvero orario di di servizio del personale in part-time di norma non potrà essere inferiore al 50% dell’orario a tempo pieno(18-25-24-36)e comunque per il personale docente essere compatibile con la scindibilitá cattedra e la salvaguardia del principio dell’unicità del docente per ciascun insegnamento e in ciascuna classe.
Il docente con ore 18 scuola secondaria può anche chiedere al limite un part-time di 17/18 purché ovviamente abbia una classe con 1 ora.

Normativa di riferimento part-time (0.M. 446/97- O.M. 55/98) sul vecchio sito dell’USP di Forlì (clicca qui). dove è anche presente il CCIR Emilia-Romagna 8.6.2004.
Si segnala anche la Circolare della Funzione Pubblica n. 9 del 30 giugno 2011(clicca qui) in applicazione dell’art. 73 del D.L. n. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008 che ha stabilito la discrezionalità nella concessione del part-time.
Infatti in calce alla domanda protocollata il dirigente deve esprimere il parere motivato(ad esempio compatibile con l’ organizzazione dell’ orario di servizio scolastico) accogliendo(“ACCOLTA”) o respingendo(“NON ACCOLTA”) la domanda.

Sull’orario di servizio si segnalano le circolari 62 e 45: la prima circolare n. 62 del 19 febbraio 1998 (clicca qui) raccomanda l’opportunità di contenere in 3 giorni l’orario di servizio del personale docente che opti per il tempo parziale verticale; la seconda circolare n. 45 del 17.2.2000 (clicca qui) raccomanda di favorire l’articolazione dell’attività lavorativa segnalata dall’interessato.

L’art. 3 comma 8 della O.M. 446/97 recita:
“8. Il richiedente che ottenga il trasferimento o passaggio, dovrà provvedere, qualora abbia già presentato la domanda di trasformazione del rapporto di lavoro, a rettificare i dati relativi alla sede di titolarità e/o alla classe di concorso e a confermare la domanda di tempo parziale entro 5 giorni dalla pubblicazione dei movimenti come precisa USP di Rimini nel facsimile di domanda.



DOMANDE MOBILITA’ 2025/26: A BREVE O.M.

Il MIM ha allestito apposita pagina(clicca qui) sulla mobilità 2025/26 nella quale erano presenti le date di presentazione delle domande.
Le date erano :
docenti dal 5 marzo 25 al 24 marzo 25
ATA dal 14 marzo al 31 marzo 25.

A breve sarà emanata la O.M. che dovrebbe confermare dette date e dare istruzioni per la presentazione delle domande



CIRC. MIUR 21.2.25 ULTERIORI INDICAZIONE OPERATIVE CESSAZIONE SERVIZIO

Il MIM il 21.2.25 ore 18.44 ha emanato la circolare 21.2.25 n. 45357(clicca qui) In cui fornisce ulteriori istruzioni operative su cessazioni servizio da 1.9.2025.
Alla fine della circolare DISPOSIZIONI DI RINVIO si chiarisce che la circolare non disciplina il trattenimento in servizio oltre i 67 anni fino a 70 anni ( art. 1 comma 165 legge Bilancio 2025 ) che sarà oggetto di specifico successivo chiarimento e precisa che detta possibilità non si attiva a domanda dell’interessato ma a seguito di valutazioni che sono esclusivamente in capo all’amministrazione (vedi circolare ZANGRILLO del 20.1.25).



CALENDARIO PAGAMENTO PENSIONI 2025

L’INPS con la circolare 23 del 28.1.25 che illustra tutti gli aggiornamenti relativi alla rivalutazione delle pensioni (clicca qui) al punto 13.1 pag. 19 comunica il calendario(clicca qui) di pagamento pensioni per il 2025.
Alla circolare 23/25:
1)ALLEGATO 1:Decreto MEF 15 novembre 2024(clicca qui).
2) ALLEGATO 2 : Tabelle importo trattamento minimo e aumenti per costo vita 2024 e 2025 pag.5- Tabella A- e pag. 8 – TABELLA B (clicca qui)