L’INPS ha messo in linea il cedolino pensione di maggio 2025 in pagamento dal 2 maggio.
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DUE QUESITI MOBILITA’ RICORRENTI: VALUTAZIONE LAUREA IN PASSAGGIO DI RUOLO E SERVIZIO ITP IN GRADUATORIA INTERNA
Un quesito ricorrente sulla valutazione laurea nel passaggio di ruolo :
- Nota 12 unica sia per la mobilità sia per i passaggi (pag. 98) tabella valutazione titoli Laurea in relazione alla letttera F )della tabella di valutazione mobilità professionale (“il punteggio spetta per il titolo aggiuntivo a quello necessario per l’accesso al ruolo d’appartenenza o per il conseguimento del passaggio richiesto”)
Alcuni docenti di scuola primaria che hanno chiesto il passaggio di ruolo alle medie pur avendo indicato n. 1 nella domanda nei TITOLI GENERALI il punto 15 Numero di diplomi di laurea conseguiti oltre al titolo di studio attualmente necessario per l’accesso al ruolo (lettera F) ed allegata la dichiarazione personale relativa alla laurea non si sono visti attribuire i 6 punti previsti dalla tabella.
In effetti il titolo necessario al ruolo di titolarità del docente é la laurea in scienze formazione primaria o il diploma magistrale ; il titolo per il passaggio è invece abilitazione specifica.
Pertanto la laurea specifica deve essere valutata in quanto è titolo aggiuntivo rispetto a quello necessario per il passaggio(cioè abilitazione specifica): si consiglia di presentare reclamo.
2. Un quesito sulla graduatoria interna riguarda la valutazione del precedente servizio di ruolo come diplomato e del servizio pre-ruolo come diplomato per i docenti di ruolo attualmente di ruolo nella scuola superiore (punti 3 per anno o punti 4j
La nota 4 (pag. 95)della tabella di valutazione recita per le graduatorie interne;
1) “Tale punteggio (punti 4 per ogni anno a.s. 2025/26) viene riconosciuto a condizione che il servizio pre-ruolo sia stato prestato nel medesimo ruolo di attuale titolarità “
2) Poi “Nella mobilità d’ ufficio in merito alla valutazione di un precedente servizio di ruolo e di pre-ruolo , prestato in un ruolo diverso , si precisa ……gli anni di un precedente servizio di ruolo e di pre-ruolo prestato nella scuola secondaria di primo grado si valutano 3 punti per ogni anno per tutti gli anni sempre ai sensi della presente voce nella scuola secondaria di II grado (e viceversa)….”.
3)Infine “ Va valutato nella misura prevista dalla presente voce il servizio dei docenti appartenenti al ruolo dei laureati degli istituti di istruzione secondaria di II grado, prestato precedentemente nel ruolo dei diplomati e viceversa”
Sia Orizzonte scuola (quesito 5 in quesiti del 4.3.25 ) sia anche la Tecnica della Scuola (articolo di Lucio Ficara del 13.2.25) hanno affrontato il problema dando risposta positiva 4 punti per anno in quanti prestati nella scuola secondaria di II grado.
SI CONCORDA CON ATTRIBUZIONE DI 4 PUNTI per anno ESSENDO SERVIZIO di ruolo e non di ruolo PRESTATO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO.
Del resto il Mi nella nota 1 alla tabella di valutazione precisa:
”il ruolo di appartenenza va riferito rispettivamente :a) alla scuola dell’infanzia ; b) alla scuola primaria ; c) alla scuola secondaria di I grado; d)agli istituti di istruzione secondaria di II grado e artistica “.
GRADUATORIE INTERNE DOCENTI PER SOPRANNUMERO 2025
Dal 26 marzo fino al 9 aprile 2025 le scuole sono impegnate ad elaborare le graduatorie di istituto dei docenti e non ad aggiornarle in quanto sono cambiati i criteri di valutazione del pre-ruolo con la distinzione se prestato nello stesso ruolo(punti 4 per ogni anno) o in altro ruolo(punti 3 per ogni anno *) , la valutazione della Continuità del servizio nella stessa scuola- vedi art. 3 O.M. 36 del 28.7.2025 comma 21 (punti 4 per ogni anno anziché punti 2 per i primi 3 anni; 4 e 5 anno punti 5 per ogni anno anziché punti 2; dal 6 anno punti 6 per ogni anno anziché punti 3)e valutazione dei figli se minori di 6 anni(punti 5 anziché punti 4) o di 18 anni(punti 4 anziché punti 3) compresi quelli che compiono i 6 anni o 1 18 entro il 31 dicembre 2025.
* ATTTENZIONE: per i docenti di scuola secondaria il servizio pre-ruolo di scuola infanzia o primaria viene calcolato 3 punti per ogni anno fino a 4 anni; 2 punti per ogni anno da 5 anni in poi; lo stesso vale per i docenti di scuola infanzia o primaria che hanno prestato servizio nella scuola media o superiore 3 punti per ogni anno fino a 4 anni; da 5 anni punti 2 per ogni anno (nota 4 -pag. 95- tabella valutazione ALLEGATO 2 CCNI MOBILITA’ 2025 e PREMESSA pag. 94 secondo capoverso)
Nel caso si sia prestato un servizio preruolo valutabile : 100 giorni alle superiori ed 80 alle medie si valuta quello di maggior durata cioè come se fosse stato prestato tutto alle superiori come chiarito dalla O.M. mobilità (art. 3 O.M. 36/2024 comma 20)
A tal fine si allegano dei facsimili di schede per graduatorie interne(si ricorda che per i docenti titolarità di sostegno tocca il raddoppio e che il ricongiungimento viene inteso come non allontanamento dalla scuola di titolarità ) che risultano utilizzate da alcune scuole:
scuola infanzia;
scuola primaria ;
Scuola secondaria di primo grado;
scuola secondaria di secondo grado.
NATURALMENTE ALLA SCHEDA vanno Allegati(si valutano tutti i titoli in possesso al 25.3.2025):
1) ALLEGATO D con indicazione precisa del servizio pre-ruolo prestato alle medie o alle superiori o alla primaria o all’infanzia(vedi nota 4 TABELLA VALUTAZIONE TITOLI)
2)eventuale ALLEGATO F per la continuità( da indicare eventuale continuità nel Comune della scuola di titolarità per gli anni immediatamente precedenti)
3)DICHIARAZIONE PERSONALE Famiglia e titoli
3) eventuale dichiarazione legge 104 per esclusione da graduatoria.
LE GRADUATORIE INTERNE PUBBLICATE DAL DIRIGENTE DOVRANNO CONTENERE OLTRE IL PUNTEGGIO COMPLESSIVO , i punteggi analitici(servizio-famiglia-titoli)
i docenti possono presentare reclamo avverso le graduatorie interne entro 10 giorni dalla pubblicazione(art. 42 CCNI mobilità 2025 ) che decide entro i successivi 10 giorni.
COME MAI IL SERVIZIO MILITARE RICONOSCIUTO IN CARRIERA NON E’ VALUTATO NELLA MOBILITÀ?
Non si comprende perché le OOSS firmatarie del CCNI MOBILITA 2025 nell’analisi del vecchio testo non abbiano fatto stralciare la nota pag. 93 che prevede la valutabilità del servizio militare solo se prestato in rapporto di impiego : “” L’anzianitá di cui alla lettera B) comprende ….quello militare o il sostitutivo servizio civile nei limiti previsti dagli articoli 485, commi 5,6, e 7 e 490 del DLVO 297/94 ai fini della valutabilità per la carriera” Conclude “SI RAMMENTA CHE IL SERVIZIO MILITARE DI LEVA O IL SOSTITUTIVO SERVIZIO CIVILE PUÒ ESSERE VALUTATO SOLO SE PRESTATO IN COSTANZA DI RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO NELLA SCUOLA STATALE.”
Tale SI RAMMENTA non ha alcun fondamento giuridico ed è fuorviante e comunque si riferisce al servizio militare prima del 1987 che era regolato dall’art. 84 (ora abrogato) del D.P.R. 417/74 che allora prevedeva la valutabilità del servizio militare con il possesso del titolo di studio in costanza di rapporto di lavoro nella ricostruzione di carriera .COSA CHE NON E’ PRESENTE NELL’ART. 485 comma 7 “il periodo di servizio militare di leva e civile sostitutivo é valido a tutti gli effetti” del DLVO 297/94 testo unico che ha sostituito ed abrogato sia il DPR 417/74 sia il DPR 420/74.
Nel marzo del 2024 avevo fatto un articolo sulla valutabilità in carriera del servizio militare e quindi anche nella mobilità (clicca qui)
Per A.T.A. MOBILITÀ la nota 3 è più permissiva . Recita infatti : con il punteggio previsto dalla voce B dell tabella valutazione nella mobilità ALLEGATO E vanno valutati :
” il servizio non di ruolo ed il servizio militare riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera ai sensi dell’art. 569 del Decreto Legislativo 297/94 e successive modifiche “.
Come servizio non di ruolo si intende anche quello della nota 11: IL SERVIZIO IN QUALITÀ DI INCARICATO ART. 70 CCNL 2024.
Pertanto il servizio militare prestato in corso al 30.1.1987 valutabile in ogni caso e fino al 31.12.2005 sia per i docenti sia per ATA nella ricostruzione di carriera ma anche nella mobilità sia se si ha un rapporto di lavoro sia se non si ha alcun rapporto di lavoro come da art. 20 legge 958/1986 e art. 7 legge 412/91.
NON SI COMPRENDE PERCHÉ I DOCENTI VENGANO TRATTATI IN MANIERA DIVERSA DELL’ATA nella mobilità per il servizio militare riconosciuto in carriera .
Dopo il 31.12.2005 é servizio volontario ed é valutabile solo per ATA come servizio in altre amministrazioni o enti pubblici punti 1 per ogni anno o periodo superiore a 6 mesi.
L’USR della Campania ha emanato su sollecitazione sindacati locali il 18 aprile 2016 in occasione del CCNI Mobilità 8 aprile 1986 una nota di chiarimenti agli USP della regione con prospetto per i docenti dei servizi valutabili in carriera e in merito al servizio militare riconosciuto in carriera in quanto tutto quello che é valutabile in carriera è valutabile nella mobilità .
OBBLIGO CODICE COMUNE NEI TRASFERIMENTI PER DOCENTE HANDICAP PERSONALE SENZA VINCOLI?
Un docente di ruolo dal 2020 che non ha vincoli ed è in possesso di handicap personale chiede se nella domanda di mobilità può esprimere per il comune di residenza in cui ha precedenza solo alcune scuole delle 9 senza chiudere con il codice COMUNE?
A mio parere(anche se qualche sindacalista risponde di no) si , le scuole del comune di residenza espresse andranno esaminate con precedenza .
La convinzione deriva da un’analisi accurata di quanto è scritto sul contratto mobilità 2025:
1) art. 13 punto III) secondo capoverso recita : “IL PERSONALE . .. PUÒ USUFRUIRE DI TALE PRECEDENZA……A CONDIZIONE CHE ABBIA ESPRESSO COME PRIMA PREFERENZA IL PREDETTO COMUNE DI RESIDENZA….LA PREFERENZA SINTETICA PER IL PREDETTO COMUNE…..É OBBLIGATORIA PRIMA DI ESPRIMERE PREFERENZE PER ALTRO COMUNE”.
Tale comma è stato sempre presente nei vari C.C.N.I. a partire dal CCCN 2005.
INFATTI IL MI con nota 25 Gennaio 2007 prot 1303 ha chiarito sentito sul quesito le OO.S.S.: “LA DISPOSIZIONE DI CUI ALL’ART 7(ora 13)del CCNI 21.12.2005 comma 1 punto III, secondo capoverso ….. VA INTESA NEL SENSO CHE L ‘INDICAZIONE DELLA PREFERENZA SINTETICA PER IL COMUNE. ..E’ OBBLIGATORIA SOLO ALLORQUANDO VENGANO RICHIESTI ANCHE ALTRI COMUNI…. LA MANCATA INDICAZIONE DEL COMUNE….PRECLUDE LA POSSIBILITÀ DI ACCOGLIMENTO ….DI EVENTUALI PREFERENZE RELATIVE AD ALTRI COMUNI, MA NON COMPORTA L ‘ANNULLAMENTO DELL’INTERA DOMANDA .PERTANTO IN TALI CASI ,SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE SOLO LE PREFERENZE ANALITICHE RELATIVE AL COMUNE” .
2)L’ art.2 CCNI 2025 invece si riferisce alle deroghe (dal comma 6) per le quali è obbligatorio esprimere il codice del comune di residenza per poter presentare domanda di mobilità e quindi per tutte le categorie di deroghe e naturalmente precisa con il comma 7 anche quella dei beneficiari di cui agli art. 21 e 33 comma 6 legge 104.LA MANCATA INDICAZIONE DEL COMUNE PRECLUDE LA POSSIBILITÀ DI ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA .
Pertanto solo il docente beneficiario di handicap personale compilando ALLEGATO G avrà la deroga al vincolo , dovrà esprimere come prima preferenza per poter presentare domanda il codice Comune di residenza poi naturalmente parteciperà con la precedenza per tutte le scuole del Comune di residenza che ha già espresso .
Il docente invece legge 104 personale senza vincoli potrà esprimere solo alcune scuole del comune di residenza senza INDICARE IL CODICE COMUNE e parteciperà alla mobilità con precedenza per dette scuole.
CEDOLINO PENSIONE APRILE 2025
L’INPS ha messo in linea il cedolino pensione del mese di Aprile 25 in pagamento dal 1.4.25
NOTA MI 17.3.25 n. 64732- DOMANDA CARTACEA-DOCENTI SOSTEGNO ABILITATI
Alcuni docenti nominati in ruolo su sostegno (codici ADMM sostegno medie – ADSL – sostegno laureati-BDSD sostegno diplomati) (concorso straordinario D.D. 510 del 23.4.2020)che hanno terminato quest’anno il quinquennio volevano presentare domanda di trasferimento su posto comune , ma il sistema non glielo permette perché li aveva schedati come non abilitati(ADMM- ADSL- BDSD) in quanto avevano conseguito successivamente l’abilitazione che da titolo al trasferimento su posto comune.
Il Mi ieri 17.3.25 ha emanato la nota n. 64732( clicca qui) con la quale permette loro in sintonia con la normativa di presentare domanda cartacea a cui allegherà Allegato H in cui dichiara il possesso dell’abilitazione assieme a un documento in corso di validità .
LA nota , i moduli domanda scuola media e scuola superiore ed ALLEGATO H sono presenti sul sito del MI nella sezione MOBILITÀ
Art. 3 LEGGE 104 : DIFFERENZA TRA COMMA 1 E COMMA 3
Una docente chiede quale sia la differenza tra comma 1 e comma 3 dell’art. 3 della legge 104/92 ?
L’art 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 è stato aggiornato: si riporta testo in vigore dal 30.6.24 (Art. 3 LEGGE 104 AGGIORNATA) .
il comma 1 riguarda handicap non grave.
Il comma 3 riguarda handicap grave.
Nella scuola il docente con solo handicap non grave(art. 3 comma 1) non ha nessun beneficio se non é unito a invalidità superiori ai 2/3 ( art. 21 legge 104) .
In tal caso handicap con invalidità superiore ai 2/3 (art. 21 legge 104) ha diritto alla precedenza nella mobilità CCNI MOBILITÀ 2025 (art. 13 e art. 40 comma 1 punto III, secondo capoverso ) e al non inserimento nella graduatoria di istituto( art. 13 comma 2, primo capoverso ) .
L’art. 21 (invalidità superiore ai 2/3 unito ad handicap anche non grave comma 1 art. 3 legge 104) però non dà diritto ai 3 giorni di permesso mensile.
Nella scuola il docente con handicap grave (art. 33 comma 6) ha diritto alla precedenza( art. 13 e art. 40 comma 1 punti III) secondo capoverso CCNI MOBILITA’ 2025), al non inserimento nella graduatoria di istituto(art. 13 e art. 40 comma 2) , ma anche ai 3 giorni di permessi mensili come previsto da art. 33 comma 3 legge 104 per assistenza a familiare con handicap grave .
Nella mobilità assistenza a familiare portatore di handicap grave(art. 3 comma 3 legge 104) da diritto alla precedenza e al non inserimento in graduatoria istituto ; nessun diritto per familiare con invalidità superiore ai 2/3 unito ad handicap non grave (art. 3 comma1 legge 104) ANCHE SE IL CCCNI MOBILITÀ la limita ai figli , ai genitori, al coniuge/equiparato e non a tutte le categorie del comma 3 dell’art. 33 legge 104( fino a familiari secondo grado e tavolta terzo grado).
PER ASSISTENZA A FAMILIARE CON HANDICAP GRAVE(vedi art. 33 comma 3 legge 104) si ha diritto , a seguito abolizione del referente unico , ai 3 giorni di permesso mensile , anche se ripartiti fra più persone.
MOBILITÀ PRECEDENZA E DEROGA LEGGE 104
Una docente chiede se ha la legge 104 per assistenza alla suocera ha diritto alla precedenza , alla deroga o ad entrambe ?
La docente ha diritto alla sola deroga per la quale deve compilare ALLEGATO D crocettando la quarta voce: “ di trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 33 commi 3 e 5 della legge 5 febbraio 1992 n. 104.” In cui c’è un asterisco per Rendere anche la seguente dichiarazione da crocettare : che la persona da assistere o alla quale ricongiungersi risiede effettivamente nel Comune di……………. con iscrizione anagrafica dal……………. “. ( 3 mesi prima della pubblicazione O. M. 36 del 27.2.2025 cioè 3.3.2025).
Con l’occasione illustro la differenza tra 104 nelle mobilità come precedenza art. 13 coma 1 punto IV del CCNI Mobilita 2025 e deroga punto 4 dell’ALLEGATO G nella nuova formulazione .
La precedenza prevista dal comma 1 punto IV art. 13 limita la legge 104 SOLAMENTE al figlio, al coniuge, al genitore con handicap in situazione di gravità e precisamente nell’ordine:
1) per genitore anche adottivo che assiste il FIGLIO DISABILE IN SITUAZIONE GRAVITÀ, per chi esercita TUTELA LEGALE del DISABILE in situazione gravità . I fratelli o sorelle che in caso i genitori sono impossibilitati a prestare assistenza(deceduti o per patologie invalidanti o per aver compiuto 65 anni) conviventi con il soggetto disabile ovvero per i genitori o i sostituti (lett.A)
2) ASSISTENZA al coniuge/parte dell’unione civile /convivente di fatto (lett. B)..
3) ASSISTENZA AL GENITORE CON DISABILITÀ (lett. C) da parte del figlio che ha presentato domanda alla scuola per usufruire dei permessi legge 104 o congedo biennale. INTRODOTTO ANCHE PER I TRASFERIMENTI PER ALTRA PROVINCIA.
4) ASSISTENZA a fratelli e sorelle non conviventi In mancanza o impossibilità dei genitori di assistere il figlio perché deceduti o per patologie invalidanti o perché hanno più di 65 anni . (lett D) che hanno presentato di usufruire nell’a.s. in cui si presenta domanda mobilità , alla scuola domanda per usufruire dei giorni di permesso retribuito mensile per assistenza di cui art, 33 comma 3 legge 104 o congedo biennale art. 42 comma 5 DLvo 151/2001 ,documentandolo mediante la produzione di richiesta di tali benefici.
Per la deroga valgono invece anche tutti i familiari fino al terzo grado previsti da comma 3 e 5 art. 33 legge 104 e precisamente :
PARENTI E AFFINI ENTRO IL SECONDO GRADO(art. 33 comma 3, primo capoverso )
parenti di primo grado : genitori , figli.
parenti di secondo grado : nonni, fratelli, sorelle, nipoti(figli dei figli).
affini di primo grado: suocero/a, nuora , genero .
affini di secondo grado : cognati.
Nei casi in cui i genitori o il coniuge della persona da assistere abbiano compiuto i 65 anni di età , oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano mancanti .
Estensione dei permessi anche ai parenti o affini entro il terzo grado (art. 33 comma 3, secondo capoverso).
parenti di terzo grado: bisnonni, zii, nipoti (figli di fratelli e/o sorelle), pronipoti in linea retta.
affini di terzo grado : zii acquisiti, nipoti acquisiti.
BISOGNA DISTINGUERE TRA DEROGA E PRECEDENZA.
La deroga consente di superare eventuali vincoli triennali , ma non attribuisce automaticamente una precedenza nella mobilità .
Non sempre la 104 per deroga dà diritto alla precedenza in quanto come illustrato il contratto limita la precedenza solo al genitore che assiste il figlio in situazione di handicap grave, al figlio che assiste in genitore in situazione di handicap grave, al coniuge che assiste il coniuge o equiparato in situazione di handicap grave: l’ha estesa quest’anno SOLO ai fratelli e sorelle non conviventi E NON A TUTTI I FAMILIARI ENTRO IL TERZO GRADO come previsto dall’art. 33 comma 3 legge 104 ( clicca qui).
PURTROPPO PER LE DEROGHE l’art. 2 comma 7 del CCNI MOBILITÀ 2025 che rimanda al comma 6 (pag. 11)ultimo capoverso per i beneficiari degli artt. 21 e 33 comma 6 legge 104 prevede che la preferenza come prima riferita al comune di residenza é sempre obbligatoria .La mancata indicazione del comune ….. preclude la possibilità di accoglimento della domanda da parte dell’Ufficio competente.
L’art. 13 comma 1 punto III secondo capoverso del CCNI MOBILITÀ 2025(pag. 24) prevede invece che il personale di cui ai punti 1) e 3) ( disabili di cui all’art 21 legge 104 con invalidità superiore ai 2/3; persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità art. 33 comma 6 legge 104) può usufruire della precedenza all’interno del comune di residenza , a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune di residenza oppure una o più istituzioni scolastiche compreso in esso . La preferenza sintetica per predetto Comune é OBBLIGATORIA PRIMA DI ESPRIMERE PREFERENZE PER ALTRO COMUNE.
A mio parere non c’è alcuna contraddizione , è giusto che sia obbligatoria per tutte le deroghe (comprese quelle della legge 104) espressione codice Comune(per superare il vincolo ) , ma per chi non deve usufruire della deroga non avendo vincoli si applica art.13 comma 1 punto III cioè può esprimere preferenze del Comune senza chiudere con il codice comune e le preferenze verrano esaminate all’interno del comune con precedenza cioè la preferenza codice comune è obbligatoria prima di esprimere preferenze per altro comune .
I vincoli triennali sono nella sede per un triennio per gli immessi in ruolo a partire da 1.9.23 che non hanno ancora terminato il triennio.
I vincoli sono anche per tutti quelli che hanno ottenuto la mobilitá su preferenza analitica( scuola) , che tuttavia se sono in possesso di una delle deroghe di cui ALLEGATO G possono presentare domanda di mobilità .
Le deroghe fortunatamente quest’anno sono state ampliate ai figli di 16 anni (erano 12 anni) e inserita deroga nuova per genitore di 65 anni nei limiti delle possibilità della contrattazione .
NUOVA VERSIONE APP NOIPA E CU 2025
Si segnala la nuova versione APP NOIPA dal 10 marzo come da comunicato sul sito di NOIPA (clicca qui) e si segnala che da Lunedì 17 marzo sarà disponibile il CU 2025 relativo ai redditi 2024.
Sul sito INPS per i pensionati il CU2025 è disponibile da oggi 16 marzo: io l’ho infatti essendo pensionato scaricato.