Archivi categoria: Organico di fatto

CLASSI CON ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP

Il Miur trasmettendo  lo schema di Decreto Interministeriale recante disposizioni per il triennio 2016/2019 in ordine alle dotazioni di organico del personale docente con circolare prot. 11729 del 29.4.2016 a pag. 15 precisa: “Le classi delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le sezioni di scuola dell’infanzia, che accolgono alunni con disabilità, sono costituite secondo i criteri e i parametri di cui all’art. 5 del Regolamento sul dimensionamento. Si raccomanda la massima attenzione nella costituzione  delle classi iniziali con alunni disabili , nel senso di limitare, per quanto possibile, in presenza di grave disabilità, la formazione delle stesse con più di 22 alunni”

Sia la circolare n. 6753 del 27-2- 2015 (D.I. 2015/16) sia la n. 34 del 1 aprile 2014 (D.I. 2014/15)riportavano la stessa dicitura ma con ” non più di 20 alunni”.

L’art. 13 comma 7 dello Schema di Decreto Interministeriale di cui alla nota 29.4.2016 invece a pag. 23 recita:
“7. Le classi delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell’infanzia che accolgono alunni con disabilità, sono costituite secondo i criteri ed i parametri di cui all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. I dirigenti scolastici cureranno in’equa distribuzione degli alunni disabili tra le varie classi e, in caso di presenza di più di due unità per classe questa deve essere costituita con non più di 20 alunni”.

Si riporta l’art. 5 del DPR 81/2009(clicca qui):

“2. Le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell’infanzia, che accolgono alunni con disabilita’ sono costituite, di norma, con non più di 20 alunni, purché sia esplicitata e motivata la necessita’ di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli alunni disabili, e purché il progetto articolato di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall’insegnante di sostegno, o da altro personale operante nella scuola. L’istituzione delle predette classi deve in ogni caso far conseguire le economie previste nei tempi e nelle misure di cui all’articolo 64, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.”

Si riporta ad ogni buon fine anche l’art. 4 comma 1 del DPR 81/2009:

“1. Al fine di dare stabilita’ alla previsione delle classi, riducendo al massimo gli scostamenti tra il numero delle classi previsto ai fini della determinazione dell’organico di diritto e quello delle classi effettivamente costituite all’inizio di ciascun anno scolastico, e’ consentito derogare, in misura non superiore al 10 per cento, al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal presente regolamento.”

Nel passato la norma era il D.M. 141 del 3 giugno 1999(clicca qui) che aveva modificato l’art. 10 del D.M. 331/98:
“10. Le classi delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola materna, che accolgono alunni in situazione di handicap sono costituite con non più di 20 alunni purché sia esplicitata e motivata la necessità di una riduzione numerica di ciascuna classe, in rapporto alle esigenze formative dell’alunno, e il progetto articolato di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall’insegnante di sostegno nonché da altro personale della stessa scuola.
10.2 La presenza di più di un alunno in situazione di handicap nella stessa classe può essere prevista in ipotesi residuale ed in presenza di handicap lievi. Le classi iniziali che ospitano più di un alunno in situazione di handicap sono costituite con non più di 20 iscritti; per le classi intermedie il rispetto di tale limite deve essere rapportato all’esigenza di garantire la continuità didattica nelle stesse classi.”



FC: I.I.S. ATTRIBUZIONE ORGANICO AUTONOMIA

In provincia di Forlì-Cesena agli attuali tre Istituti di istruzione superiore(I.I.S.) se ne sono aggiunti due(vedi mio articolo del 30.1.17 :clicca qui):
VECCHI
I.I.S. ” L. Da Vinci” Cesenatico(ITC Agnelli+ L.SC. Ferrari).
I.I.S. “Artusi” Forlimpopoli(Ist. Mag. Carducci + IPALB Artusi).
I.I.S. “Marie Curie”  Savignano(L.SC. + ITI + IPIA).

NUOVI
I.I.S. “Baracca” Forlì (ITAER Forlì + IPIA Galeata).
I.I.S. “Pascal/Comandini” Cesena(ITI Pascal +IPIA Comandini).

In base  all’art. 1 comma 5  legge 107/2015 che istituisce l’organico dell’autonomia per l’intera istituzione scolastica o istituto comprensivo e per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado è stata attribuita ai docenti come sede dall’1.9.2017 l’organico dell’autonomia, oltre naturalmente  la nuova classe di concorso(vedi mio articolo 8.2.17: clicca qui).

Le preferenze di scuola per i trasferimenti come prevede il comma 6 dell’art. 3 dell’ipotesi CCNI mobilità  vengono espresse attraverso il codice di istituzione scolastica autonomia (nel caso specifico con il codice dell’IIS).

Ciò comporta delle conseguenze  anche sulle graduatorie ai fini dell’individuazione dei soprannumerari: ad esempio per I.I.S. Curie Savignano non si faranno tre graduatorie ( una per il liceo scientifico, una per l’ITI,  e una per IPIA), ma un’ unica graduatoria.

Si rimanda  per una maggiore comprensione alla lettura della scheda SNALS (clicca qui) ed in particolare al punto “Organico unificato per IIS e IC”



MIUR: NOTA 31.1.2017 N. 237 E NOTA 7.2.2017 N. 5177

il Miur ha emanato la nota 237 del 31.1.2017 con cui fornisce indicazioni in merito all’adeguamento delle classi di concorso e creazione del’organico unico.
A tutti i docenti di ruolo della scuola media e della scuola superiore verrà attribuita la nuova classe di concorso con decorrenza 1.9.2017 in base alla tabella  di corrispondenza di cui al D.P.R. 19/2016.
Analogamente , a tutto il suddetto personale verrà attribuita la nuova sede di organico dell’autonomia(scuole medie, istituti superiori, scuole serali, ospedaliere, carcerarie e speciali) con decorrenza 1 settembre 2017. Le operazioni si concluderanno il 4 marzo 2017.

Ha emanato anche la nota 7.2.2017 prot. 5177, che richiama la precedente, avente per oggetto “Operazioni propedeutiche all’avvio della mobilità 2017/18 “.(clicca qui)



USR EMILIA-ROMAGNA: DECRETI ORGANICO PERSONALE DOCENTE

L’USR di Bologna ha inviato agli USP della Regione ed alle OO.SS.  sia il Decreto delle dotazioni organiche dell’autonomia per il personale docente per l’a.s. 2016/17 datato 14-12-2016(clicca qui) sia il decreto degli organici dell’autonomia del personale docente. Adeguamento alle situazioni di fatto a.s. 2016/17 datato 16-12-2016(clicca qui)



FC: INTEGRAZIONE ORGANICO DI FATTO SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA

L’USP di Forlì  a seguito del Decreto prot. n. 1117 del 12.10.2016 dell’USP di Bologna che a seguito della sentenza della Corte costituzionale assegna 504,5 ore per la scuola dell’infanzia e 772 ore alla scuola primaria ha rideterminato con nota del 14.10.2016 prot. 5021(clicca qui) l’organico di fatto della scuola dell’infanzia e primaria



NOTA MIUR 5.9.2016 ORGANICO DELL’AUTONOMIA

Il Miur ha pubblicato in prima pagina sul sito(clicca qui) e tra le news del 5.9.2016 (clicca qui) la nota prot. n 2852 del 5.9.2016(clicca qui) del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione-organico dell’autonomia con cui in coerenza con “Gli orientamenti per l’elaborazione del Piano triennale dell’offerta formativa”(prot n. 2805 dell’11 dicembre 2015) intende fornire indicazioni ed orientamenti di massima sulle potenzialità offerte dalla gestione dell’organico dell’autonomia.