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TABELLA RETRIBUZIONE ORE ECCEDENTI DOCENTI 2024

Le ore eccedenti sono quelle prestate oltre l’orario di servizio, ma non rientranti nelle attività aggiuntive pagabili con il fondo di istituto di cui art. 88 comma 2 CCNL 29.11.2007(art. 70 CCNL 4/8/1995, art. 88 comma 4 D.P.R. 31.05.1974 n. 417, art. 6 D.P.R. 10.04.1987 n.209 ed infine art. 3 comma 10 D.P.R. 23.08.1988 N. 399):
Esse si distinguono in ore:
1)prestate per l’intera durata dell’anno scolastico su cattedre con orario superiore a quello obbligatorio;
2) prestate in classi collaterali;
3)prestate in corsi integrativi nei licei artistici per intera durata;
4) prestate per la sostituzione dei docenti assenti in ogni ordine e grado ;
5)prestate in attività di approfondimento degli istituti professionali;
6) attività complementari di educazione fisica, vale a dire ore eccedenti prestate per avviamento alla pratica sportiva;
Le prime 3 tipologie 1/18 per la scuola secondaria dello stipendio tabellare comprensivo da 1.1.2003 della IIS(art. 6 D.PR. 209/87, art.88. comma 4 D.PR. 417/74 e art. 76 CCNL 24.7.2003). La prima PRESTATE SU CATTEDRE istituzionalmente COSTITUITE CON un orario superiore alle 18 ORE previsto come istituzionali (strutturate così dai provvedimenti istitutivi ad esempio quelle di Scienze naturali, Chimica e Geografia, Disegno e Storis dell’Arte dei Licei artistici per un totale di 20 ore) da pagare fino al 31 agosto (codice 792 nel cedolino stipendio : tali ore sono valide ai fini pensionistici (informative INPDAP n. 8 del 29.4.2003 e n. 32 del 2.7.2003).
La seconda PRESTATE IN CLASSI COLLATERALI fino al 30 giugno, termine attività didattiche come da nota MEF 6.4.2016 n. 32509 (ore aggiuntive accessorio codice 692: in caso di assenza fino a 10 giorni come la RPD accessorio riduce lo stipendio cioè come la RPD essendo accessorio vengono tolte in caso di malattia )
4)Per la quarta tipologia PRESTATE IN SOSTITUZIONE DI DOCENTI ASSENTI per ogni ora settimanale nella scuola secondaria 1/65 (ovvero 1/78 + 20%) retribuzione iniziale inclusa I.I.S;
5) Per la quinta tipologia PRESTATE IN ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO(C.M. 284 del 16.11.1991) ogni ora settimanale effettuata 1/78 dello stipendio tabellare in godimento.
A carico del Fondo d’istituto la differenza tra 1/78 e 35,00 euro (ora 38,50 da 1.1.2024).
Inclusa I.I.S.
6) La sesta tipologia ATTIVITA’ COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA fino a 6 ore (art. 87 CCNL 2007) per ogni ora settimanale effettuata 1/78 dello stipendio tabellare in godimento.
La retribuzione può essere incrementata del 10% o determinata forfettariamente inclusa(art. 87 comma 2 CCNL 2007) Inclusa I.I.S. liquidate dalla scuola.
Si pubblica la NUOVA TABELLA ORE ECCEDENTI DOCENTI in base al nuovo CCNL 2019-2021 del 18 gennaio 2024 da me elaborata (clicca qui) in base alla sola Tabella C 1-Scuola – CCNL 6/12/2022(clicca qui) -Conglobamento dell’elemento perequativo nello stipendio tabellare .Valori in Euro per 12 mensilità a cui aggiungere la 13 mensilità – La vacanza contrattuale IVC non è ricompresa nel calcolo importi come da circolare 12 MEF del 15.04. 2011 prot. Nr. 0035819 al punto 6(art. 9, comma 17 D.L. 78/2010).
Ad ogni buon fine si pubblicano un file (clicca qui) contenente tabelle RETRIBUZIONE ORE ECCEDENTI DOCENTI in base al CCNL 29.11. 2017 al 31.12.2017 e al successivo CCNL 19.4.2018 e la Tabella RETRIBUZIONE ORE ECCEDENTI DOCENTI in base al CCNL 7.12.2005(clicca qui) ,ricchi di note.
TUTTI GLI IMPORTI delle ore eccedenti SONO SOGGETTI A RITENUTE ASSISTENZIALI DEL 9,15% e naturalmente all’IRPEF.
Alle ore eccedenti di cui sopra si aggiungono le ore a carico del fondo di istituto art. 88 del CCNL 2007 infatti il CCNL 2024 ha apportato modifiche aggiornando (art. 80) con un aumento del 10% la tabella 5 del CCNL 29.11.2007 da 1.1.2024 con la tabella E1.6 -SCUOLA Misure del compenso orario lordo spettante dal 1 gennaio 2024 al personale Docente per prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo da liquidare a carico del Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa che eleva da 50,00 a 55,00 euro le ore aggiuntive corsi di recupero; da 35,00 a 38,50 le ore aggiuntive di insegnamento ; da 12,50 a 19,25 le ore aggiuntive non di insegnamento .
Esse riguardano in particolare :
1) ore aggiuntive per i corsi di recupero(art. 88 comma 2 lettera c)(euro 55,00)
2)attività aggiuntive funzionali all’insegnamento -ore aggiuntive non di insegnamento-(art. 88 comma 2 lettera d): svolgimento di compiti relativi alla progettazione e alla produzione di materiali utili per la didattica , con particolare riferimento a prodotti informatici e in quelle previste da art. 29 comma e lettera a) eccedenti le 40 ore(euro 19,25)
3) attività aggiuntive di insegnamento fino ad un massimo di 6 ore di interventi didattici volti all’arricchimento e alla personalizzazione dell’offerta formativa(art.88 comma 2 lettera b) (euro 38,50).
NORMATIVA DI RIFERIMENTO:
D.P.R. N. 417 del 31.0.5.1974 art. 88 , 4 comma.
D.P.R. N. 209 del 10.04.1987 art. 6.
D.P.R. N. 399 del 23.08.1988 art. 3 comma 10.
CCNL Scuola 4.08.1995 relativo al periodo 1994-1997: art. 70.
C.C.N.L. Scuola 26.05.1999 : normativo 1998-2001- economico 1998-1999.
Legge 28.12.2001 n. 448 art. 22 comma 4 : ore aggiuntive fino ad um massimo di 24 ore.
C.C.N.L. Scuola 24.07.2003 relativo al quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003.
C.C.N.L. Scuola 0712.2005 per il secondo biennio economico 2004/2005.
NOTA MPI 30 novembre 2005 n. 456/E: solo da 1.1.2003 tocca la I.I.S. nel calcolo delle ore eccedenti per effetto del conglobamento della IIS. nello stipendio tabellare (art. 76 CCNL scuola 24.7.2003) recepita con parere favorevole dalla Ragioneria Generale con nota n. 25253 del 28.7.2006 .
D.M. 13 giugno 2007 n. 131 art. 1 comma 4: ore pari o inferiore a 6 attribuzioni come ore aggiuntive fino ad un massimo di 24 ore settimanali . Attuato per la scuola secondaria nelle annuali circolare istruzioni per supplenze e da ultimo nota 43440 del 19.7.2023 punto 2.2.
C.C.N.L. Scuola 29.11.2007 per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico2006–2007: art. 29 c.3 lett. a) (ora art. 44 CCNL 18.1.24), art. 30(ora art. 45 CCNL 18.1.24), art. 87 e art. 88 fondo istituto.
Circolare MEF -Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 13 del 15 Aprile 2011 prot. n.r 0035819 applicazione art. 9 D.L. 78/2010 punto 6) Art. 9,comma 17.
CIRCOLARE MEF-Ragioneria Generale dello Stato del 6 aprile 2016 n. 32509 tra essa alle RTS con nota prot. 33247 del 07.04.2016-U : ore eccedenti orario obbligatorio di insegnamento al 30 giugno, termine attività didattica o al 31 agosto, termine dell’anno scolastico. Il MEF ritiene che solo le ore delle cattedre istituzionali costituite con più di 18 ore vanno pagate fino al 31 agosto.
C.C.N.L. scuola 19.04.2018 triennio 2016/18.
C.C.N.L. Scuola 6.12.2022 triennio 2019/21 parte economica e poi CCNL Scuola 18.01.24 triennio 2019/21 : tabella E1.6



GPS DOCENTI: PROROGA AL 24 GIUGNO 2024

Oggi il MIM ha prorogata con apposita 0.M. 114( clicca qui) al 24 giugno ore 23,59 il termine per la presentazione delle istanze per le GPS per venire incontro alla richiesta della CRUI per soddisfare le richieste di alcune università di ultimare i percorsi di abilitazione in corso.



DICHIARAZIONE SUPERAMENTO PERCORSO FORMATIVO 5 CFU ENTRO IL 3O GIUGNO 24 : DOCENTI DESTINATARI PROCEDURA ART. 59 COMMA 9-BIS D.L. 73/2021

L’USR dell’Emilia- Romagna il 7 giugno 2024 ha pubblicato in base al comma 10 dell’art. 18 D.M. 108/22 l’avviso(clicca qui) con cui invita i candidati destinatari di nomina nell’a.s, 2023/24 di alcune classi di concorso a dichiarare il positivo superamento del percorso formativo di 5 Crediti Formativi Universitari (40 ore ) , previsto dall’art. 18 D.M. 28.4.22 n. 108, consegnando la dichiarazione alla scuola di servizio entro e non oltre il 30 giugno 2024.



ASSEGNAZIONE SEDE DOPO MOBILITÀ DOCENTI CONTRATTO T.D. -A.S.2024/25

L’USP di Forlì il 31.5.24 con Dispositivo pubblicato il 4.6.24(clicca qui) ha assegnato nuova sede, a seguito avviso scelta sede per indisponibilità o incapienza sede per trasformazione contratto a tempo determinato in immissione in ruolo, nelle more del superamento del periodo di prova , ai seguenti docenti con contratto a t.d. finalizzato al ruolo per l’ a.s. 2023/24, con decorrenza 1.9.2024 :
A022 (italiano , storia, geografia nella scuola secondaria di I grado) : FORLIVESI Valentina (ex sede assegnata IC Mercato Saraceno ora nuova sede assegnata Via A. Frank Cesena)
A028 (matematica e scienze) : BRUNELLI Andrea – ZATTINI Michela;
ADMM (sostegno nella scuola I grado) : SOTGIU Silvia – GRILLO Francesco -VISCIDO Monica – TRIGIANI Lucia – PLAITANO Alessandra – CIUFFREDA FAVORITI Mirella – SANTARELLI Silvia .
ADSS (sostegno nella scuola di II grado) : FABBRIS Elena- MAROTTA Rosanna.
SCUOLA PRIMARIA : VIGNALI Camilla- GRAZI Diletta- FIUZZI Simona – ANGELOSANTO Giovanna.



FC: ELENCHI PART-TIME PERSONALE DOCENTE -A.S. 2024/25

Oggi 6 giugno 2024 l’USP di Forlì ha pubblicato (clicca qui) gli elenchi del personale docente per il I grado( n. 24) per il II grado(n. 33) e per infanzia(n. 8)- primaria(n. 26) che hanno richiesto la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale(NUOVI CONTRATTI : 11 I grado; 19 II grado ; 5 infanzia ; 16 primaria ),che rientrano ad orario intero( 6 I grado; 6 II grado ; 3 infanzia; 5 primaria ) e che variano il carico orario del part-time( 7 I grado ; 11 II grado; 5 primaria) per l’a.s. 2024/25.
Ci sono inoltre per I grado 1 esclusa ;per il II grado 2 esclusi; 1 part-time più pensione ; 1 part-time di un collocato fuori ruolo.



NOTA MEF 10.5.2024 n. 125967: RIALLINEAMENTO CARRIERA

Il MEF ha emanato la nota 10.5.2024 prot. 125967(in calce all’articolo) inviata alle Ragionerie territoriali dello Stato in cui detta la disciplina applicabile ai provvedimenti di riallineamento carriera(art. 4 c. 3 D.P.R. 399/1988) .
Il problema del riallineamento lo avevo affrontato in precedenti articoli(articolo 2.4.23 e articolo 5.2.21) e l’ USP di Forlì nel corso di formazione del 19.12.2019 seconda parte CARRIERA pubblicato da me il 31.12.20 da pag. 124 ed in generale da pag. 74 anteriormente alla circolare MEF 28/2021 che prevede che il diritto di ricostruzione non è soggetto alla prescrizione decennale.
La scuola ha il dovere di adottare d’ufficio il provvedimento di riallineamento di carriera.
Il personale interessato ha il diritto a sua volta di ottenere iil provvedimento e di sollecitare in caso di inerzia l’amministrazione ai fini di interruzione della prescrizione.
In merito alla prescrizione quinquennale il MEF precisa che l’interessato può interrompere la prescrizione entro 5 anni presentando domanda entro 5 anni dal diritto al passaggio di gradone ; nel caso l’interessato interrompe la prescrizione dopo 5 anni o la scuola emette il provvedimento dopo 5 anni si perdono gli arretrati anteriori ai 5 anni.
La circolare precisa che la ricostruzione di carriera è , a differenza del riallineamento, a domanda dell’interessato e che il problema è stato affrontato co circolare del 2.12.2021 n.28( in calce all’articolo) che il diritto alla ricostruzione non soggiace alla prescrizione decennale a modifica della precedente circolare MEF 16.10.17 n. 27, ma solo a quella quinquennale sugli arretrati .



DIRITTO DI SCIOPERO NELLA SCUOLA(LEGGE 146/90 e ACCORDO ARAN -OO.SS. 2 DICEMBRE 2020)

A seguito ed in attuazione della legge 146/90 e succ. mod. ed Int., dopo 20 anni in data 2 dicembre 2020 le OO.SS. hanno sottoscritto con ARAN (clicca qui) un accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca(sostituisce ALLEGATO-Attuazione della legge 146/90 del CCNL Scuola 1998/2001 del 26.5.1999).
L’Accordo si applica a tutto il personale con rapporto a tempo determinato o a tempo indeterminato e attua le disposizioni contenute nella legge 12.06.1990 n. 146 (G.U. 14.06.1990 n. 137) modificata ed integrata dalla legge 11.04.2000 n. 183 (G.U. 22.04.2000 n. 85) come da testo aggiornato e coordinato pubblicato su NORMATTIVA(clicca qui) ed é entrato in vigore a seguito pubblicazione (clicca qui) sulla G.U., serie Generale n. 8 del 12 gennaio 2021 a pag. 20 con il titolo “DELIBERA 17 dicembre 2020 n. 20/303″:
L’ARAN ha pubblicato della COMMISSIONE DI GARANZIA la ricezione delibera n. 20/303 (clicca qui)assieme all’accordo del 17.12.2020
Si invita a leggere attentamente i seguenti articoli:
ART. 2 SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI E PRESTAZIONI INDISPENSABILI PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ED EDUCATIVE;
ART. 3 CONTINGENTI DI PERSONALE PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ED EDUCATIVE (Protocollo di intesa comma 2 e 3- Adempimenti delle scuole in caso di sciopero comma 4, 5 e 6);
ART. 10 NORME DA RISPETTARE IN CASO DI SCIOPERO. (Durata scioperi comma 6)

In data 31 maggio 2001 era stato firmato tra ARAN e Confederazioni sindacali un protocollo di intesa(clicca qui) sulle linee guida per le procedure di raffreddamento e conciliazione da inserire negli accordi sulle prestazioni indispensabili in caso di sciopero

Si fa presente che ARAN ha emanato vari orientamenti :
RAL 1899 del 24.1.2017.
CIRS88 del 17.11.2021.
CIRS591 del 8.01.2022.
CIRS597 del 22.03.2022.