BUONUSCITA E QUOTA 100: FAQ MICHELE NAPOLI

Michele Napoli consiglia a tutti coloro che vanno in pensione con quota 100 e maturano prima il requisito della pensione anticipata (42 anni e 10 mesi- se uomini- o 41 anni e 10 mesi -se donne-)rispetto al requisito della pensione di vecchiaia(67 anni) di fare un quesito all’ INPS ai sensi della legge 241 per conoscere la data in cui gli sarà liquidata la buonuscita.
E’ la faq n. 10(clicca qui) che si riporta:

“10) Corresponsione della liquidazione (TFS/TFR) ai pensionati con quota 100.
Docente donna che andrà in pensione con 62 anni di età e 38 di anzianità, per la buonuscita dovrà attendere di maturare i 67 anni oppure i 41 anni
e 10 mesi?

Il comma 1 dell’art. 23 dice testualmente:
1. Ferma restando la normativa vigente in materia di liquidazione dell’indennità di fine servizio comunque denominata, di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i lavoratori di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché il personale degli enti pubblici di ricerca, cui è liquidata la pensione quota 100 ai sensi dell’articolo 14, conseguono il riconoscimento dell’indennità di fine servizio comunque denominata al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, ai sensi dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, tenuto anche conto di quanto disposto dal comma 12 del medesimo articolo relativamente agli adeguamenti dei requisiti pensionistici alla speranza di vita.

La mia interpretazione è che è valido sia il requisito per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi donne – 42 uomini  e 10 mesi bloccati fino al 2026) sia quello per la pensione di vecchiaia, 67 anni + i mesi che saranno aggiunti a partire dal 2021 per aspettative di vita.
Occorre però precisare che l’anzianità, andando in pensione, resterà ferma e quindi il raggiungimento del requisito per la pensione anticipata è solo teorico; infatti la legge usa il condizionale “sarebbe maturato”, da intendere nel senso “sarebbe maturato se fosse rimasto in servizio”.
Naturalmente dal raggiungimento del diritto scatterà il periodo di attesa previsto di 2 anni + max 3 mesi per la pensione anticipata oppure un anno + max 3 mesi  in caso di requisiti per la pensione di  vecchiaia.
Il periodo di attesa stabilito non è stato abrogato.
C’è chi afferma il contrario facendo questa obiezione: per chi va in pensione l’anzianità pensionistica non aumenta più, quindi non potrà mai maturare i requisiti per la pensione anticipata, per cui l’unico traguardo che potrà raggiungere da pensionato è l’età per la pensione di vecchiaia. E solo a questo punto avrà diritto alla buonuscita.
Non sono d’accordo su questa affermazione e mi appello alla ratio legis.
Se il legislatore avesse voluto affermare questo principio avrebbe dovuto dire “… sino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia previsti dal comma 24  …);  invece il legislatore ha fatto chiaramente riferimento ad entrambe le possibilità, entrambi i requisiti; quindi ha considerato entrambi i traguardi raggiungibili.
e volutamente non ha detto “maturerà”,  ma ha detto “sarebbe maturato”.
Quindi il concetto espresso à: sarebbe maturato se fosse rimasto in servizio.
A questo punto conta essenzialmente l’interpretazione dell’INPS.
Io sono convinto e fiducioso, ma do questo consiglio gli interessati, ovvero coloro che andranno in pensione con quota 100: devono presentare un quesito all’INPS ai sensi della legge 241/90.
L’INPS a questo, come possiamo prevedere,  emetterà una nota di chiarimento. Solo così sapremo in anticipo il finale di questa storia.
E vissero tutti felici e contenti? Penso proprio di sì.””

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