Il Decreto legge 5.2.2020 N. 3(LEGGE 2 APRILE 2020 N. 21) è stato modificato dalla Legge Finanziara 2022(art.1 comma 3 LEGGE 30.12.2021 N. 234) e prevede che a far data dal 1 gennaio 2022 sia riconosciuto:
- un trattamento integrativo per chi ha redditi fino a 15.000 euro pari a 1.200 euro;
- un trattamento integrativo per chi ha redditi da 15.001 a 28.000 che spetta a certe condizioni: solo se tutte le detrazioni spettanti ( a)detrazioni per carichi di famiglia; b)detrazioni per lavoro dipendente; c detrazione per interessi passivi- etc), vedi circ. AGENZIA ENTRATE 4/2022 superano IRPEF lorda come differenza tra IRPEF lorda e detrazioni nel limite massimo di 1.200 euro: la verifica è possibile in fase di dichiarazione redditi 2023.
- per redditi complessivi superiori a 28.000 euro NON SPETTA alcun trattamento integrativo.
- Pertanto non spetta da 15.000 a 28.000 euro per chi ha il solo reddito stipendio in quanto in questo caso le detrazioni sono inferiori all’IRPEF.
SI ALLEGANO STIPENDI 2021 E STIPENDI 2022 NETTI DI DOCENTI MEDIE , DOCENTI LAUREATI SCUOLA SUPERIORE(clicca qui), DOCENTI SCUOLA NFANZIA-PRIMARIA E DOCENTI DIPLOMATI SCUOLA SUPERIORE(clicca qui). - Inoltre si allega esempio di un lavoratore con reddito di 30.000 euro tratto dalla Circ. Agenzia Entrate n. 4 del 18.2.2022 che mette a confronto la tassazione 2021 e 2022 con relativa nuova IRPEF e nuove detrazioni e nel caso specifico ulteriore detrazione prevista per i redditi complessivi da 25.001 a 35.000 euro.
- NON SPETTA A CHI HA UN REDDITO INFERIORE A 8.174.