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ASPETTATIVA PER MOTIVI DI FAMIGLIA: DURATA 12 MESI

In base all’art. 18 del CCNL Scuola 29.11.2007 l’aspettativa per motivi di famiglia o personali è regolata dagli artt. 69 e 70 del D.P.R. N. 3 del 10 gennaio 1957 ed è erogata dal dirigente scolastico al personale docente ed ATA a tempo indeterminato o a tempo determinato (fino al 30 giugno o 31 agosto).
L’art. 69 prevede che entro un mese dalla presentazione della domanda il Dirigente deve pronunciarsi ed ha facoltà di respingere la domanda o ritardarla o ridurla o revocarla, e che il periodo di aspettativa(art. 69 comma 4) non può eccedere la durata di un anno senza assegni,non retribuito.
L’art. 70 comma 1 prevede che due periodi di aspettativa si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di un anno, quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a 6 mesi.
Per motivi di particolare gravità si può consentire un ulteriore periodo di aspettativa senza assegni non superiore a 6 mesi.

L’ASPETTATIVA PER MOTIVI DI SALUTE E’ STATA SOSTITUITA CON ASSENZA PER MALATTIA (ART. 23)NEL CCNL SCUOLA 4 AGOSTO 1995 E DISAPPLICATO ART 70 DPR 3/57 E ART. 450 DLVO 297/94 CON RIFERIMENTO ART. 23 DA ART 82 CCNL CITATO.

L’ART. 47 DEL DPR 686/1957 N. 686 SUL COMPUTO DEL QUINQUENNIO E’ STATO ABROGATO DAL COMMA 220° DELL’ART. 1 DELLA LEGGE 23-12-2005 N. 266(LEGGE FINANZIARIA 2006) (220. Sono abrogati gli articoli da 42 a 47 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nonche’ la legge 1° novembre 1957, n. 1140, la legge 27 luglio 1962, n. 1116, ed i decreti concernenti norme per l’applicazione delle leggi stesse).

L’aspettativa per motivi di salute è venuta meno con l’introduzione dell’assenza per malattia dal 4.8.1995 ma si ritiene ancora valida la durata massima di due anni e mezzo(30 mesi) nel caso di aspettativa per motivi di famiglia con periodi di servizio attivo superiore a 6 mesi cioè usufruiti spezzettati.
Cosa si intende per servizio attivo : effettiva prestazione di servizio ed alcune assenze(ad esempio congedi maternità etc) -assenza per malattia non si considera servizio attivo ma proroga il periodo del servizio attivo che può essere non continuativo.


Si allega comunque la nota della Ragioneria di Bologna n. 336 del 24.1.97(clicca qui) che parla invece di 12 mesi in un triennio come le assenze per malattia (disapplicato art. 70 cumulo aspettative da articolo 43 disapplicazioni CCNL ministeri 16.5.1995 in riferimento all’art. 21 -assenze per malattia, corrispondente all’art. 82 disapplicazioni CCNL Scuola 4.8.1995 in riferimento all’art. 23- assenze per malattia) rifacendosi ad una nota ARAN 26.6.1995 n. 2350 (clicca qui) punto d) cumulo aspettative per il comparto ministeri(trasmessa dal Miur con nota 26.7.95 n. 1871) che la Ragioneria Generale dello Stato con nota 12.2.97 prot. 195548(clicca qui) ritiene estensibile al comparto scuola in risposta a quesito posto dalla Ragioneria provinciale di Perugia .
La Ragioneria Generale dello stato ha risposto con nota del 13 maggio 1997(clicca qui) ai quesiti posti da ragioneria provinciale di Bologna confermando la durata di 12 mesi e 6 di aspettativa per famiglia riferita al triennio.


I PERIODI DI ASPETTATIVA NON RETRIBUITA non sono validi ai fini della carriera e della pensione ma SONO RISCATTABILI nella misura massima di 3 anni.



RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO MEF – INFORMATIVA 4- CONGEDO BIENNALE ART. 42,COMMA 5 DLVO 151/2001- INDICAZIONI OPERATIVE

Il MEF Ragioneria generale dello stato ha emanato 8.3.23 l’Informativa 4 (clicca qui) per dare alcune indicazioni operative sul congedo biennale per assistenza portatore handicap grave ai sensi dell’ex art. 42, comma 5, D.lvo n. 151/2001.

REQUISITI PER LA CONCESSIONE DEL BENEFICIO:
a)Convivenza con il portatore di handicap;
b)Rispetto dell’ordine di priorità

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE AL DECRETO

ALTRI ELEMENTI DA INDICARE NEL DECRETO.

In allegato il documento della Ragioneria territoriale dello stato di Novara del 6.9.2022 prot. 22579(clicca qui)



IRPEF 2024 E DETRAZIONI : AGENZIA ENTRATE CIRC. 6.2.24 N. 2

L’agenzia delle entrate con circolare n. 2/E del 6 febbraio 2024(clicca qui) ha fornito le indicazioni sulle novità introdotte dal Dlvo 216/2023 limitatamente all’anno 2024 e precisamente :
1) i nuovi scaglioni di reddito e le relative aliquote( 23% per redditi fino a 28.000 euro – 35% per redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.000 euro- 43% per i redditi che superano 50.000 euro).
2)la modificazione delle detrazioni da lavoro dipendente da 1.880 euro a 1.955 euro se il reddito non supera 15.000 euro
3)il requisito necessario per il trattamento integrativo (ex bonus Renzi) nello specifico che per redditi non superiore a 15.000 euro può essere concesso quando l’imposta lorda calcolata con riferimento ai soli redditi di lavoro dipendente o assimilati é di importo superiore alla detrazione per i redditi di lavoro dipendente diminuita di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell’anno .
QUINDI SOTTRAENDO 75 euro dalle detrazioni del 2024(1.995 euro) viene assicurato il mantenimento del bonus di 100 euro a chi ha un reddito compreso tra 8.174 euro e 15.000 euro.
La no tax area(che rappresenta la soglia entro la quale non bisogna pagare l’imposta) é di 8.500 euro.
PER ULTERIORI APPROFONDIMENTI RINVIA ALLA CIRCOLARE 18 FEBBRAIO 2022 n. 4/E(clicca qui).
4) Revisione detrazioni fiscale per i contribuenti con un reddito superiore a 50.000 euro prevedendo una riduzione di un importo di 260 euro.



ASSENZE PER MALATTIA PERSONALE DI RUOLO-TRIENNIO PER IL CALCOLO DEI 18 MESI

Ho già trattato l’argomento con articolo del 22 maggio 2006(clicca qui), ma a seguito di un quesito ho approfondito il problema del periodo di 18 mesi(periodo di comporto) di cui 9 mesi retribuito al 100%; 3 mesi al 90% e 6 mesi al 50%(vedi art. 17 comma 8 CCNL 29.11.2007).
Nel passato l’Aran a quesito posti per il CCNL comparto MINISTERO faceva riferimento per tutti i comparti( ARAN quesito B19 del 8.7.2004 e confermato da M74 del 18.6.2011) agli esempi dell’Allegato A del CCNL integrativo Autonomie locali stipulato il 6.7.1995 e sottoscritto il 13.5.1996(clicca qui).
Il MEF con nota prot. 93898 del 23.10.2001 (clicca qui) ha CHIARITO come procedere :
1- sommare le assenze di vista intervenute nei tre anni precedenti l’inizio della nuova malattia cioè andare a ritroso dal giorno che precede l’ultimo episodio morboso.
2- sommare a tali assenze quello dell’ultimo episodio morboso, per determinare se si è superato il periodo di comporto 18 mesi e la relativa retribuzione.
La Ragioneria di Forlì con nota prot. 2271 del 22 aprile 2002 (clicca qui) ha recepito tale nota a partire dal 01.01.2001.
L’ARAN il 30/9/2020 con CIRU25(clicca qui) rispondendo a un quesito per il comparto università cita tale nota del MEF.
Si consiglia al docente che ha posto il quesito di chiedere un periodo di 3 mesi per malattia dal 22.2.24 al 21.5.21 . LE VERRANNO PAGATI 9 giorni al 100% e 2 mesi e 21 giorni al 50%
Infatti andando a ritroso il triennio é dal 21.2.24 al 22.2.21 e quindi vengono esclusi i periodi antecedenti al 22.2.21.
Le assenze dal 22.2.21 al 21.2.24 sono 10 mesi e 11 giorni in quanto il calcolo del conteggio è mobile, ha carattere dinamico, come chiarito a pag. 2 e 3 nella raccolta sistematica(clicca qui) orientamenti applicativi scuola assenze per malattia di DICEMBRE 2015 presenti nel sito ARAN ( se non fosse mobile avrebbe diritto solo a 3 mesi e 14 giorni al 50% anche se con il carattere dinamico nel caso specifico si recuperano solo 9 giorni quindi 3 mesi e 23 giorni).
Anche aggiungendo i 3 mesi dell’evento in corso non si arriva ai 18 mesi del periodo di comporto ma a 14 mesi e 25 giorni .
I 3 mesi sono retribuiti al 50% ma solo per 9 giorni al 100% in quanto si recuperano nel triennio e rientrano quindi nei 9 mesi(270 giorni) al 100%(Vedi sull’argomento ARAN RAL513 del 5.6.2011 )
SI PRECISA CHE LA RAGIONERIA DI FORLI IL 7.10.2005 HA EMANATO UNA NOTA la n. 8012(clicca qui) IN CUI RIPORTA IL PARERE DELL’IGOP SUL CALCOLO PERIODI : il computo dei 9 mesi di assenza va effettuato con riferimento a 270 giorni anzichè 274 tenuto conto che ai fini retribuitivi si considerano tutti i mesi pari a 30 giorni.




RISCOSSIONE BUONUSCITA E PENSIONE QUOTA 100

Un docente di scuola secondaria nato a febbraio 1956 in pensione con quota 100 da 1.9.2020 lamenta di non avere ancora ricevuto dopo 3 anni e 4 mesi la buonuscita .Le era stato detto che avrebbe dovuta percepirla dopo 30 mesi .
Purtroppo per la pensione quota 100 la buonuscita viene percepita dopo 12 mesi dall’ età per la pensione di anzianità(attualmente 67 anni) a cui si aggiungono eventuali 3 mesi. Quindi al più presto a Febbraio 2024 e al più tardi a maggio 2024.
Lo ha chiarito l’Inps con messaggio 25 novembre 2019 n. 4353 (clicca qui).
In una scheda (clicca qui) TERMINI DI PAGAMENTO DIPENDENTI PUBBLICI predisposta dall’INPS per un corso di aggiornamento c’ é scritto PENSIONE ANTICIPATA QUOTA 100 – il termine di pagamento decorre dal momento in cui l’interessato avrebbe maturato il diritto secondo le disposizioni previste dall’art. 24 comma 6 del D.L. n. 201 del 2021.
La prestazione sarà pagabile 12 mesi dopo il compimento dell’età anagrafica prevista per la vecchiaia o 24 mesi dopo il raggiungimento del requisito contributivo per la pensione anticipata.



MATURITÀ 2024 SECONDA PROVA SCRITTA

Il MI lunedì il 29.1.24 ha pubblicato (clicca qui) il Decreto della seconda prova scritta per la maturità dei licei ,degli istituti tecnici e degli istituti professionali e il motore di ricerca delle discipline degli indirizzi d’Esame.



USR BO: CALENDARIO PROVE ORALE CONCORSO EDUCAZIONE MOTORIA SCUOLA PRIMARIA

L’USR dell’Emilia- Romagna ha pubblicato(clicca qui) il calendario delle prove orali del concorso educazione motoria nella scuola primaria peri 30 candidati ammessi a sostenere la prova orale.
Le prove si svolgeranno presso il Liceo scientifico A.B. Sabin via Giacomo Matteotti 7 -40129 Bologna a partire dalla lettera M dal 20 febbraio al 18 aprile 2024.



SECONDO MESE CONGEDO PARENTALE : AL 60%

L’art. 1 comma 179 della Legge di bilancio 2024 introduce modificando il comma 34 del D.lvo 151/2001(Testo unico sulla maternità ) un secondo mese di congedo parentale retribuito al 60% ( per il solo 2024 retribuito al 80%) se fruito entro il sesto anno di età (se usufruito invece dopo i 6 anni ed entro i 12 anni retribuito al 30%).
Naturalmente si applica solo ai lavoratori che terminano il congedo obbligatorio di maternità o in alternativa di paternità successivamente al 31 dicembre 2023.

I CONGEDI DEI GENITORI SONO DISCIPLINATI DALL’ART. 34 DEL CCNL 18.1.24 che abroga l’art. 12 del CCNL 29.11.2007.

In base al Dlvo 30.6.23 n. 105 spetta il congedo parentale nei primi 12 anni di cui 9 mesi (e non più 6) retribuiti e precisamente considerato il periodo massimo di astensione di 11 mesi tra madre e padre:
1)alla madre spettano 6 mesi, di cui 3 retribuiti non cedibili all’altro genitore- gli altri 3 sono quelli in comune con il padre ;
2)al padre spettano 6 mesi(elevabili a 7) di cui 3 retribuiti non cedibili all’ altro genitore- gli altri 3 sono quelli in comune con la madre.
ULTERIORI 3 MESI RETRIBUITI usufruibili alternativamente o dalla madre o dal padre.

IN PARTICOLARE :
I primi 30 giorni complessivamente tra madre e padre sono retribuiti nel settore scuola al 100%.
Il secondo mese invece al 60% o 80% se usufruito entro i 6 anni di vita del bambino( al 30% se usufruito dopo i 6 anni ed entro i 12).
I restanti periodi 7 mesi entro i 12 anni al 30%.
Per i periodi superiori a 9 mesi fino a 11 mesi usufruiti fino a 12 anni non spetta alcuna retribuzione , ma vengono indennizzati al 30% solo se si ha un reddito individuale inferiore a 2,5% il trattamento minimo inps (18321,55 nel 2023).