A seguito quesiti posti e considerato che le scuole devono preparare dopo il 14 MAGGIO 2018 e pubblicare le graduatorie interne anche del personale ATA entro il 29 maggio 2018 si ritiene utile precisare:
1) la tabella di valutazione dei titoli e dei servizi del personale ata (ALLEGATO E) è la stessa sia per i trasferimenti a domanda che per la graduatoria interna d’istituto.
2) è necessario leggere attentamente la nota 3) alla lettera B) del punto 1( anzianità di servizio) dove è evidenziata la differenza di valutazione del preruolo ai fini della mobilità a domanda(per intero) e ai fini della graduatoria interna(i prima 4 anni per intero, il periodo eccedente i 4 anni è valutato per i due terzi). Viene precisato che per i TRASFERIMENTI A DOMANDA il servizio pre-ruolo svolto nella stessa area va valutato punti 2 per ogni mese quello svolto in area diversa punti 1 per ogni mese; PER I TRASFERIMENTI D’UFFICIO(graduatoria interna) il servizio pre- ruolo va valutato sempre 1 punti ogni mese sia se svolto nella stessa area sia se svolto in area diversa.
3) è necessario prestare attenzione alla nota 4 della lettera D) in cui si precisa che “Ai fini del calcolo del punteggio di perdente posto si prescinde dal computo del triennio”.
4) è necessario prestare attenzione poi alla dicitura di cui al punto E) riferentesi alla continuità nel Comune dove è precisato “valido solo per i trasferimenti d’ufficio” cioè le graduatorie interne.
5) è necessario anche leggere attentamente la nota 4/Ter punti 2 Esigenze di famiglia in cui si evidenzia che nella graduatoria interna ci si riferisce non al ricongiungimento ma al non allontanamento.
6)è necessario infine leggere attentamente l’art. 45 del CCNI ed in particolare il comma 5, 9 e 10 in cui è evidenziato che vanno valutati i titoli e le situazioni che si verificano entro il 14.5.2018.
Pertanto riassumendo:
Il Dirigente scolastico in base al comma 5 dell’art. 45 dopo il 14.05.2018 ed entro il 29 maggio 2018 deve formulare e pubblicare le graduatorie interne del personale ATA valutando i titoli ed i servizi in base alla tabella ALLEGATO E
Si ritiene utile ribadire le differenze di valutazione tra mobilità a domanda e graduatoria interna:
1) il preruolo va valutato diversamente : nella domanda di mobilità per intero con valutazione 2 punti quello prestato nella stessa area ed 1 punto quello prestato in area diversa; nella graduatoria interna per intero i primi 4 anni, i 2/3 oltre i 4 anni, con valutazione di 1 punto sia quello prestato nella stessa area sia quello in area diversa.
2) Nella domanda di trasferimento si valuta solo la continuità nella scuola per almeno un triennio al quarto anno; nella graduatoria interna si valuta la continuità nella scuola già al secondo anno, ma si valuta anche la continuità nel Comune per i periodi immediatamente precedenti non coincidenti con la continuità nella scuola.
3) Nella domanda di trasferimento non si valutano le esigenze di famiglia se si è titolari nello stesso comune della scuola(Nota 5/bis); per la graduatoria interna invece le esigenze di famiglia non si interpretano come ricongiungimento ma come non allontanamento e quindi si valutano.
4) il ruolo ed il preruolo valutato a mese fino al 14 maggio 2018 sia per i trasferimenti che per la graduatoria interna.
5) la continuità nella scuola va valutata ad anno intero e quindi fino al 31 agosto 2017 sia per i trasferimenti a domanda che per la graduatoria interna. L’eventuale continuità nel Comune per anni immediatamente precedenti solo per la graduatoria interna.
6) tutti i titoli, compresi quelli di precedenza, vanno valutati compresi quelli maturati alla data del 14.05.2018
7)RECLAMO AL DIRIGENTE PER GRADUATORIA INTERNA: l’art 45 del CCNI al comma 7 prevede per l’ATA che” i dirigenti contestualmente alla pubblicazione della graduatoria( n.d.r interna per i soprannumerari) ……rendono disponibili ,su richiesta degli interessati, i documenti relativi alla graduatoria stessa”.
A seguito quesiti sulla valutabilità del servizio militare ai fini della ricostruzione carriera ecco la normativa :
A)Prima del 1987 veniva valutato solo se prestato in costanza di rapporto di lavoro(art. 569 Dlvo 297/94)
B) il servizio miliare in corso al 30.1.1987 o prestato successivamente (fino al 31.12.2015) è valido ai fini della ricostruzione di carriera (art. 20 legge 24.12. 86 n.958 e art .7 comma 1 legge 30.12.1991 n. 412),anche se non in costanza di rapporto di lavoro: valutabile sia per i trasferimenti che per la graduatoria interna per il personale ATA (nota 3 a tabella valutazione)(punti 1 ogni mese).
Si valuta nella ricostruzione di carriera ATA anche il servizio prestato come docente e nella mobilità a domanda viene valutato sia come servizio in un altra area (punti 1 per ogni mese) sia nella graduatoria interna punti 1 come tutto il preruolo