A seguito quesiti posti e considerato che le scuole devono preparare dopo il 20 aprile e pubblicare le graduatorie interne anche del personale ATA entro il 4 maggio 2015 si ritiene utile precisare:
1) la tabella di valutazione dei titoli e dei servizi del personale ata(ALLEGATO E) è la stessa sia per i trasferimenti a domanda che per la graduatoria interna d’istituto.
2) è necessario leggere attentamente la nota 3) alla lettera B) del punto 1 anzianità di servizio dove è evidenziata la differenza di valutazione del preruolo ai fini della mobilità a domanda(per intero) e ai fini della graduatoria interna(i prima 4 anni per intero, il periodo eccedente i 4 anni è valutato per i due terzi).
3) è necessario prestare attenzione alla nota 4 della lettera D) in cui si precisa che “Ai fini del calcolo del punteggio di perdente posto si prescinde dal computo del triennio”.
4) è necessario prestare attenzione poi alla dicitura di cui al punto E) riferentesi alla continuità nel Comune dove è precisato “valido solo per i trasferimenti d’ufficio” cioè le graduatorie interne.
5) è necessario anche leggere attentamente la nota 4/bis punti 2 Esigenze di famiglia in cui si evidenzia che nella graduatoria interna ci si riferisce non al ricongiungimento ma al non allontanamento.
6)è necessario infine leggere attentamente l’art. 48 del CCNI ed in particolare il comma 5, 9 e 10 in cui è evidenziato che vanno valutati i titoli e le situazioni che si verificano entro il 20.4.2015.
Pertanto riassumendo:
Il Dirigente scolastico in base al comma 5 dell’art. 48 dopo il 20.04.2015 ed entro il 4 maggio 2015 deve formulare e pubblicare le graduatorie interne del personale ATA valutando i titoli ed i servizi in base alla tabella ALLEGATO E
Si ritiene utile ribadire le differenze di valutazione tra mobilità a domanda e graduatoria interna:
1) il preruolo va valutato diversamente : nella domanda di mobilità per intero ; nella graduatoria interna per intero i primi 4 anni, i 2/3 oltre i 4 anni.
2) Nella domanda di trasferimento si valuta solo la continuità nella scuola per almeno un triennio; nella graduatoria interna si valuta la continuità nella scuola già al secondo anno, ma si valuta anche la continuità nel Comune per i periodi immediatamente precedenti non coincidenti con la continuità nella scuola.
3) Nella domanda di trasferimento non si valutano le esigenze di famiglia se si è titolari nello stesso comune della scuola(Nota 5/bis); per la graduatoria interna invece le esigenze di famiglia non si interpretano come ricongiungimento ma come non allontanamento e quindi si valutano.
4) il ruolo ed il preruolo valutato a mese fino al 20 aprile 2015 sia per i trasferimenti che per la graduatoria interna.
5) la continuità nella scuola, compresa l’eventuale nel Comune, va valutata ad anno intero e quindi fino al 31 agosto 2014.
6) tutti i titoli, compresi quelli di precedenza, vanno valutati compresi quelli maturati alla data del 20.04.2015
Si fanno presenti infine le principali differenze dell’ATA con il personale docente:
1)SERVIZIO MILITARE RICONOSCIBILE AI FINI DELLA CARRIERA prestato dopo il 1987: valutabile sia per i trasferimenti che per la graduatoria interna per il personale ATA (nota 3 a tabella valutazione),anche se non in costanza di rapporto di lavoro; per i docenti invece il CCNI prevede la valutabilità solo se in costanza di rapporto lavoro(premessa alle note Comuni alle tabelle) : E’ ASSURDO
2)RECLAMO AL DIRIGENTE PER GRADUATORIA INTERNA: l’art 48 del CCNI al comma 7 prevede per l’ATA che” i dirigenti contestualmente alla pubblicazione della graduatoria( n.d.r interna per i soprannumerari) ……rendono disponibili ,su richiesta degli interessati, i documenti relativi alla graduatoria stessa” ; cosa non prevista per i docenti
3) SERVIZIO DI RUOLO: ATA: a mesi fino al 20.04.2015 data di scadenza della domanda di mobilità ;personale docente ad anno non si conta l’anno in corso quindi fino al 31.8.2014
4)PERSONALE NOMINATO IN RUOLO: sede provvisoria sia ATA che docenti;
5) BLOCCO DOMANDA TRASFERIMENTO NEONOMINATI : il docente non può presentare domanda di trasferimento provinciale per un biennio e interprovinciale per un triennio;
l’ata invece può presentare subito domanda di trasferimento anche in altra provincia.
Naturalmente il primo anno essendo in sede provvisoria devono presentare entrambi domanda di trasferimento per ottenere la sede definitiva.