L’art. 71 comma 1 del D.L. 112 del 25 giugno 2008 Brunetta (convertito con modificazioni in Legge 6 agosto 2008 n. 133) sul trattamento economico con decurtazione del compenso individuale accessorio (CIA ata, RPD docenti) per i primi dieci giorni di assenze per malattia ha richiesto emanazione di circolari di chiarimenti da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica (Circ. F.P. 17.7.2008 n. 7 , Circ. F.P. 5.9.2008 n. 8, Circ. 30.4.2009 n. 1, Cic. 12.11.2009 n. 7, Circ. 19.7.2010 n. 8 e Circ. 1.8.2011 n. 10).
Ipotizziamo che :
1)un docente abbia chiesto con certificato medico 5 giorni di malattia: per questi si applica la riduzione della RPD (Retribuzione Professionale Docenti).
2) tale docente ha poi chiesto con certificato medico 10 giorni di malattia: per questi si applica la riduzione per tutti e dieci giorni della RPD.
3) un docente o tale docente ha chiesto in seguito con certificato medico 14 giorni di malattia : solo per i primi dieci giorni si applica la riduzione della RPD.
ATTENZIONE: “Quanto all’individuazione del ‘periodo superiore a dieci giorni’ la fattispecie si realizza sia nel caso di attestazione mediante un unico certificato dell’intera assenza sia nell’ipotesi in cui in occasione dell’evento originario sia stata indicata una prognosi successivamente protratta mediante altro/i certificato/i , sempre che l’assenza sia continuativa (‘malattia protratta’)”( Circ. F.P. 17 luglio 2008 n. 7 punto 1. Le assenze per malattia. Decimo capoverso).
Non è soggetto ad alcuna trattenuta l’assenza dovuta ad infortunio del lavoro come previsto dal comma 1 dell’art. 71 del D.L. 112/2008 che testualmente recita: “ RESTA FERMO IL TRATTAMENTO PIÙ’ FAVOREVOLE… PREVISTO DAI CONTRATTI COLLETTIVI ………PER LE ASSENZE PER MALATTIA DOVUTE AD INFORTUNIO SUL LAVORO..”(art. 20 CCNL Scuola del 29.11.2007 fa riferimento all’art. 17 comma 8)( vedi in tal senso anche pag. 585 del BERGANTINI, LA CONTABILITÀ’ DI SEGRETERIA ed. 2021 alla voce ASSENZE PER MALATTIA pagg. 577-648).
La ritenuta per un docente di scuola media con RPD 184,50 in base al nuovo contratto CCNL 2020 e per un giorno di assenza di euro nette di 5,58( 184,50 – 9,15 ritenute = 167,618 : 30= 5,58) per dieci giorni euro 55,87 (sotto la voce ritenute nel cedolino stipendio e allegato il messaggio del periodo di assenza).