ARAN ed Organizzazioni Sindacali hanno concordato in data 30 marzo 06 di dare la seguente interpretazione autentica del testo contrattuale:
«L’articolo 37, comma 3, del CCNL del 24/7/2003 del comparto scuola prevede che, nella costituzione del rapporto di lavoro del personale assunto a tempo determinato, vada computato anche il periodo intercorrente la sospensione delle lezioni, qualora l’assenza del docente titolare venga effettuata, senza soluzione di continuità, per uno spazio temporale che inizi da una data anteriore di almeno 7 giorni la sospensione delle lezioni e cessi ad una data non inferiore a 7 giorni successivi alla ripresa delle medesime. Rileva, pertanto, esclusivamente l’oggettiva sussistenza delle predette circostanze, unitamente all’oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell’assenza del titolare medesimo».
Il problema era stato sollevato da un giudice siciliano che avava chiesto di precisare se l’espressione del CCNL del 24/7/03 “si assenti in un’unica soluzione”(art. 37 comma 3) «vada estesa a qualunque ipotesi in cui l’assenza, ancorché rapportabile a più richieste temporalmente distanziate, sia comunque priva di soluzione di continuità».
Sul sito dell'ARAN datato 30.03.2006 è stato pubblicato SCU_007_Orientamenti applicativi(clicca qui)
Dopo la certificazione della Corte dei Conti sarà firmata definitivamente tale interpretazione autentica.