Il personale in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito nei corsi speciali riservati di cui all'art. 3 del D.M. 21/05, nonchè il personale di cui all'art., 1 comma 2 lettera a), b) e c) dello stesso DM.(docenti in possesso del titolo di specializzazione per il sostegno che sono stati ammessi ai corsi in quanto hanno prestato 360 giorni di sostegno) è obbligato a stipulare ai sensi dell'art 7, comma 9 del DM. contratto a tempo determinato con priorità su posto di sostegno.
Naturalmente nel caso non accetti può conseguire la nomina su una classe di concorso nella quale si è abilitato con procedura diversa del D.M. 21.
La norma è ingiusta ma è una legge dello stato e vale purtroppo per entrambe le categorie citate cioè chi ha conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno in base al D.M.21 , sia chi ha conseguito l'abilitazione col servizio sul sostegno in base al DM. 21