L'art.4 del regolamento supplenze D.M. 13 giugno 2007 prevede che l'aspirante cui viene conferita, in caso di assenza di posti interi, una supplenza ad orario non intero, conserva titolo in relazione al posto occupato in graduatoria , a conseguire il completamento d'orario fino al raggiungimento dell'orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo (cioè 18 ore per la scuola secondaria; 22 ore scuola primaria;25 ore scuola dell'infanzia)
Il completamento va effettuato con frazioni di insegnamento appartenenti alla stessa tipologia.
E' possibile quindi completare uno spezzone di qualunque classe di concorso di scuola media con uno spezzone di scuola superiore e viceversa , ma non per esempio un spezzone di scuola media o superiore con uno spezzone di scuola primaria o dell'infanzia e viceversa.
Naturalmente nel limite massimo di 3 istituzioni scolastiche e massimo 2 comuni.