Su proposta del Ministro della Pubblica Istruzione è stato approvato in data 1 agosto 2008 dal Consiglio dei Ministri un disegno di legge vedi Comunicato sito MIUR.
Per il personale della scuola si riporta l'art 5(naturalmente detto disegno di legge(NON E' UN DECRETO LEGGE) deve passare al vaglio del Parlamento,che potrà introdurre modfiche, per diventare poi legge):
"Schema di disegno di legge recante “Disposizioni in materia di istruzione, università e ricerca”
articolo 5
Nomine personale scolastico
1. E’ attribuito alla competenza esclusiva dei dirigenti scolastici il conferimento delle nomine a tempo determinato con incarico annuale o fino al termine delle lezioni, fatta salva l’aliquota di posti spettanti al personale beneficiario della riserva di posti ex lege n. 68 del 1999. All’uopo i medesimi utilizzano le graduatorie provinciali ad esaurimento per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche e le graduatorie di istituto per il conferimento delle supplenze temporanee.
2. In attesa del riordino del sistema di reclutamento del personale docente, per garantire la continuità dell’insegnamento fino alla conclusione di ciascun ciclo di studi, i dirigenti scolastici, accertata la disponibilità del posto nell’organico di diritto o di fatto autorizzato, confermano, per un massimo di due anni scolastici, il docente a tempo determinato con incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche, già in servizio nel precedente anno scolastico nella medesima sede, a condizione che rientri nel novero dei docenti aventi titolo all’assunzione a tempo determinato per il nuovo anno scolastico e che sia attribuibile la medesima tipologia di contratto dell’anno precedente.
3. La conferma di cui al comma precedente si applica anche ai docenti di sostegno a tempo determinato.
4 A decorrere dall’anno scolastico 2009-2010 la mobilità territoriale e professionale a domanda del personale docente e ATA con contratto a tempo indeterminato si effettua con cadenza biennale.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono norme generali ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e non possono essere derogate da disposizioni contrattuali"