"Si richiama l’attenzione sulla disposizione di cui all’art.9, comma 4, del nuovo Regolamento che prevede che la certificazione sanitaria di idoneità all’impiego debba essere prodotta una sola volta nel periodo di vigenza delle graduatorie di circolo e di istituto, in occasione dell’attribuzione del primo contratto di lavoro.
Sull’argomento si ritiene opportuno che, nei casi di difficoltà di reperimento di certificazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica, sia ammessa anche la presentazione di apposita certificazione rilasciata dal medico di base dell’interessato e ciò anche in considerazione della disposizione di cui all’art. 37 del D.L. 112 /2008 che preannuncia sostanzialmente l’abolizione di tale onere di certificazione nella fase di assunzione."
Ad ogni buon fine si riporta l'art. 9 comma 4 del D.M. 131 del 13 giugno 208(Regolamento supplenze:
" ........ La certificazione sanitaria di idoneità all’impiego deve essere prodotta una sola volta nel periodo di vigenza delle graduatorie, in occasione dell’attribuzione del primo rapporto di lavoro"