In data 25 luglio 2008 il Miur ha diramato le istruzioni operative sulle supplenze già presenti sul sito dello stesso. Clicca qui
1) la possibilità per il sostegno di presentare domanda entro il 10 agosto 2008 da parte di coloro che inclusi nelle permanenti hanno conseguito il titolo di sostegno tardivamente rispetto al 30 giugno
2) la competenza sulle ore pari o inferiori a 6
3) l'attribuzione della riserva senza tener conto delle fasce, considerantd la permanente graduatoria unica
Si riportano i rispettivi passi della circolare:
In relazione alla esigenza di avvalersi nella maniera più ampia di insegnanti in possesso del titolo di specializzazione per le attività didattiche di sostegno, il personale incluso in graduatoria ad esaurimento che abbia conseguito il titolo di specializzazione per il sostegno tardivamente rispetto al termine del 30 giugno e che non abbia titolo a figurare, per l’insegnamento di sostegno, nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie di circolo e di istituto di prima fascia per l’a.s. 2008/2009, viene inserito, a domanda, in coda agli elenchi di sostegno, della medesima prima fascia, correlati al titolo di specializzazione conseguito, per le sedi scolastiche prescelte per l’a.s. 2008/2009.
Il personale interessato dovrà inviare, ai fini suddetti, formale richiesta in carta libera indicando, nella forma e con le modalità dell’autocertificazione, i dati e i riferimenti utili per l’individuazione dell’avvenuto conseguimento del titolo di specializzazione. Tale domanda dovrà essere consegnata o inoltrata con raccomandata A/R al Dirigente Scolastico della scuola cui è stato diretto il relativo Modello “B” di scelta delle istituzioni scolastiche per l’ inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto, entro il termine perentorio del 10 agosto 2008. "
Ai sensi dell’art.1, comma 4, del nuovo Regolamento le ore di insegnamento, pari o inferiori a 6 ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedre o posti orario non fanno parte del piano di disponibilità provinciale da ricoprire in base allo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, ma restano nella competenza dell’istituzione scolastica ove si verifica la disponibilità di tali spezzoni di insegnamento.
La predetta istituzione scolastica provvede alla copertura delle ore di insegnamento in questione secondo le disposizioni di cui al comma 4 dell’art.22 della Legge Finanziaria 28 dicembre 2001, n.448, attribuendole, col loro consenso, ai docenti in servizio nella scuola medesima, forniti di specifica abilitazione per l’insegnamento di cui trattasi, prioritariamente al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario e, successivamente al personale con contratto ad orario completo - prima al personale con contratto a tempo indeterminato, poi al personale con contratto a tempo determinato - fino al limite di 24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo.
Solo in subordine a tali attribuzioni, nei casi in cui rimangano ore che non sia stato possibile assegnare al personale in servizio nella scuola, i dirigenti scolastici provvederanno all’assunzione di nuovi supplenti utilizzando le graduatorie di istituto. "
3)Assunzioni ex L.68/99
Anche per le assunzioni a tempo determinato del personale scolastico beneficiario delle riserve di cui alla L. 68/99 le SSLL vorranno tener conto delle istruzioni emanate nell’allegato al DM n. 61 del 10 luglio 2008 circa l’applicazione delle recenti sentenze della Corte di Cassazione