L'USR di Bologna in data 7.3.06 ha diramato ai CSA e ai Dirigenti scolastici della Regione una nota avente per oggetto "Spese personale docente ed ATA della Scuola per supplenze brevi e saltuarie" in cui si ribadiscono le normative vigenti per le sostituzioni:
1) per la scuola secondaria art. 22 comma 6 della legge 28/12/01 n. 448 ("sostituzione con personale interno fino a 15 giorni")
2) per la scuola primaria art. 1 comma 72 della legge 23/12/96 n. 662("l’utilizzazione del personale interno per i primi 5 giorni di assenza")
e " si suggerisce di estenderne l’applicazione (nd.r delle norme della scuola primaria) anche alle assenze nella scuola dell’infanzia"
Poi prosegue "Si ritiene altresì opportuno che la visita fiscale, in occasione di assenze per malattia, venga richiesta fin dal primo giorno dell’assenza , dato che la spesa in argomento è aumentata rispetto al dato storico degli ultimi anni"
Ecco le mie osservazioni:
L'art. 22 della L. 448/2001 (Finanziaria 2002) al comma 6 per la scuola secondaria recita : "le istituzioni scolastiche autonome....... possono(n.d.r. non è scritto: “debbono”) provvedere alla sostituzione del personale assente utilizzando, in coerenza con il piano dell'offerta formativa, le proprie risorse di personale docente, anche oltre i limiti temporali previsti dalle disposizioni vigenti(n.d.r. quali sono?) e fino a un massimo di 15 giorni”.
Ci si chiede : quale siano le disposizioni vigenti? E’ forse l’art. 17 della legge 270/82:obbligo di sostituzione fino a 6 giorni? No è superato . E’ forse il DPR 399/88 che prevedeva sostituzioni fino a 10 giorni: è ancora vigente o aveva una durata soltanto triennale?
L'art. 14 comma 12 del DPR 399/88 testualmente recita: "Negli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi licei artistici e istituti di arte, i docenti che si assentano per un periodo non superiore a dieci giorni sono sostituiti dal personale in servizio nella scuola. Nel caso in cui nella stessa classe un docente si assenti, anche in periodi diversi, complessivamente per più di trenta giorni, si provvederà alla sua sostituzione con un docente a disposizione solo se della stessa disciplina a condizione che possa essere garantito dal medesimo docente l'insegnamento nella classe per tutte le ore previste"
Pertanto in base all'art. 14, comma 12 del DPR 399/1988, emerge il principio generale per cui per assenze per periodi non superiori a dieci giorni si debba sempre provvedere con personale in servizio nella scuola, mentre per assenze che si protraggono per periodi superiori (undici o più giorni) è possibile il ricorso a supplenze temporanee, purchè sussistano effettive ed inderogabili esigenze di servizio e le condizioni della dotazione di docenti interni e della loro disponibilità a prestazioni eccedenti il normale orario di lezioni non consentano l'utilizzazione di docenti in servizio.
Naturalmente lo stesso Miur con C.M. 266 del 26 settembre 1988 ha previsto la possibilità di ricorrere a supplenze anche per periodi inferiori ai 10 giorni nel caso in cui non ci sia personale a disposizione o tenuto al completamento di orario o dichiaratosi disponibile a fare supplenze fino a 6 ore.
L' art. 7 del DM 201/2000 (regolamento sulle supplenze), prevede la possibilità di procedere all’attribuzione di supplenze brevi( “Per la sostituzione dei docenti temporaneamente assenti il dirigente scolastico provvede al conferimento delle relative supplenze nel rispetto dei criteri e principi contenuti nell'art. 1, commi 72 e 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e, comunque, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti alla data della stipula del contratto”) . Infatti il comma 78 dell’art. 1 della Finanziaria 97 (L. 662/96) recita:
“i capi di istituto sono autorizzati a ricorrere alle supplenze brevi e saltuarie solo per i tempi strettamente necessari ad assicurare il servizio scolastico e dopo aver provveduto, eventualmente utilizzando spazi di flessibilità dell'organizzazione dell'orario didattico, alla sostituzione del personale assente con docenti già in servizio nella medesima istituzione scolastica”.; il comma 72 dell’art. 1 della L. 662/96, testualmente recita: "gli organi competenti (cioè il Collegio docenti, ndr), sulla base dei princìpi generali di cui all'articolo 128 del T.U. (la Programmazione dell’attività didattica, non certo l’economicità di gestione, ndr), deliberano, nel limite delle risorse professionali disponibili, su tutte le esigenze inerenti l'organizzazione dell'attività didattica, ivi compresi l'insegnamento della lingua straniera, il tempo pieno e, quando sia necessario, la sostituzione dei docenti assenti per periodi non superiori a cinque giorni nell'ambito dello stesso plesso scolastico".
Il comma 2 dell’art. 4 C.C.N.I. del 13 giugno 2005 sulle utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie, precisa che “La sostituzione dei docenti di scuola primaria assenti fino ad un massimo di cinque giorni, avviene nelle ore di contemporaneità non impegnate per le attività programmate dal Collegio dei docenti, nell’ambito del modulo o del plesso di assegnazione e nell’orario di insegnamento programmato per ciascun insegnante”.; sono peraltro possibili eventuali adattamenti e modificazioni dell’orario suddetto, nei limiti previsti dalla contrattazione di istituto”
Infatti l'utilizzazione del personale è una delle materie della contrattazione decentrata d'istituto che si fa con le RSU .
Non si può come stanno facendo alcuni Dirigenti scolastici della provincia di Forlì ricorrere allo smembramento e/o all'abbinamento delle classi e sezioni.
Lo stesso USR di Bologna con successiva nota del 21 marzo ha precisato che con la nota del 7 marzo non si intendeva invadere la sfera dei Dirigenti scolastici ma solamente far presente la situazione tragica delle spese per le supplenze e in particolare recita:
“I dirigenti scolastici pertanto, ogni volta che si trovino di fronte ad assenze dal servizio del personale, dovranno, nel pieno rispetto delle normative che disciplinano i distinti settori, assumere i provvedimenti idonei a creare il minor disservizio nella programmazione didattica, cercando di assicurare a parità di condizioni, il minor aggravio di spesa pubblica”.
Riporto infine l’interessante conclusione dell’Avvocato Giuseppe Pennisi in un commento sulle “Responsabilità del Dirigente in ordine al conferimento di supplenze” e in particolare sulla sentenza della Corte dei Conti n. 59/04:
“Con riguardo all’attivazione della supplenza, può essere piuttosto utile considerare che , in circostanze straordinarie, assimilabili ad una necessità di fatto (impossibilità di utilizzazione dei docenti interni ail fine della sostituzione di altri insegnanti titolari assenti) il ricorso al supplente esterno, nonostante il divieto sancito in via generale, non è produtttivo di responsabilità . In tali circostanze, assume rilievo il fatto che l’attivazione della supplenza consenta la regolare prosecuzione dell’attività didattica, senza pregiudizio per il normale funzionamento del servizio scolastico. Tanto si può evincere dalla disamina della vicenda e dalla motivazione con la quale il giudice di appello ha annullato la precedente sentenza della sezione giurisdizionale del Lazio”