L'USR di Bologna ha diramato in data odierna agli USP il contratto Collettivo decentrato Regionale sulle utilizzazioni/assegnazioni provvisorie datato 19 giugno 2008.
Sorprende che tale testo non affronti le novità riguardanti l'assegnazione provvisoria di cui si è fatto cenno in un precedente articolo
Da una lettura attenta dell'art. 7 del CCNI e della tabella di valutazIone relativa alle assegnazioni provivsorie emerge che nella tabella è stata soppressa la dicitura "in assenza". Ciò comporta ad esempio che il docente anche in presenza del coniuge può chiedere l'assegnazione provvisoria per i genitori.
Inoltre è previsto che le assegnazioni provvisorie possono essere effettuate a richiesta degli interessati, anche sommando spezzoni diversi compatibili( art 7 comma 8).
Sono recepite i chiarimenti degli scorsi anni tra cui:
1)la richiesta di assegnazione provvisoria per altre classi di concorso è aggiuntiva(art 7 comma 1)
2)Il Comune di ricongiungimento anche analiticamente deve essere espresso come prima preferenza; è obbligatoria la dicitura sintetica del Comune di ricongiungimento solamente qualora vengono espresse preferenze di altri comuni(art. 7 comma 5).
E' da notare che: "L'assegnazione provvisoria in scuole del Comune di ricongiungimento precede l'assegnazione provvisoria per scuole di diverso Comune anche rispetto alla richieste di classi di concorso o posti di grado diversi da quello di appartenenza" (art 7 comma 5) .Pertanto le preferenze , in caso di richiesta di più classi di concorso o posti, saranno esaminate in maniera orizzontale.