Anche l'INPDAP , dopo la circolare dell'INPS 29 dell'11 marzo 2008 (vedi articolo), nella sua Circolare 7 del 13 maggio 2008 da pag.13 a pag. 15 in riferimento allal'art 1 comma 77 della legge 247/07 dà chiarimenti sul riscatto dei titoli Universitari(Diploma unviersitario; diploma di laurea;diploma di specializzazione; dottorato di ricerca) in un massimo di 10 anni.
Precisa che coloro che ,avendo presentata domanda prima del 1 gennaio 2008, volessero avvalersi delle nuove regole lo possono fare (vedi le due casistiche pag. 14 della circolare)
Infine fa presente che il comma 5 bis consente a coloro che non abbiano iniziato l'attività lavorativa e quindi non sono stati iscritti ad alcuna forma previdenziale possono riscattare tali titoli presentando domanda all'INPS . Poi l'INPS provvederà a versarlo ,su richiesta dell'interessato ,alla gestione presso la quale il soggetto sarà succesivamente iscritto.
L'onere del riscatto oltre a poter essere pagato in 10 anni (senza interessi) è deducibile ai fini fiscali