Si pubblicano due allegati sulle assenze , uno riguardante il personale di ruolo, uno riguardante il personale non di ruolo.
Si fa presente che in materia di congedi parentali(astensione obbligatoria, astensione facoltativa, malattia del bambino ) il personale non di ruolo è stato equiparato al personale di ruolo.
Per la facoltativa l'indennizzabilità al 30% per assenze oltre i 3 anni si ha se il proprio reddito individuale è inferiore a due volte e mezzo l'importo annuo del trattamento minimo di pensione (mensile per il 2006 427,58 * 13= 5558,58 annuo) : per il 2006 il valore provvisorio di tale importo risulta (circolare INPS N. 51 del 4.4.2006) , pari a euro 13.896,35 (=5558,54 * 2,5)
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