IL CCNL Scuola del 29 novembre 2007 prevede all’art. 40 comma 3 che il supplente che ha completato l’orario settimanale ha diritto al pagamento della domenica
L’ARAN il 28 di aprile infatti rispondendo ad un quesito (nota A00DGPER 56056)del M.P.I. ha precisato in merito all’art. 40 comma 3 del CCNL: ”Dal combinato disposto delle due norme(nd.r. art. 2109 comma 1 del codice civile e art. 36 della Costituzione) deriva sia il diritto del lavoratore ad un giorno di riposo ogni settimana, di regola in coincidenza con la domenica, sia il diritto alla retribuzione, come conseguenza naturale del riconoscimento degli effetti giuridici di un periodo di servizio per il quale il lavoratore ha stipulato un contratto.
Nel caso prospettato, dunque, e a condizione che il docente supplente abbia svolto tutto l’orario settimanale proprio del docente titolare che va a sostituire, va retribuita non solo la giornata festiva della domenica, ma anche la giornata del sabato, ancorchè non lavorativa” .