Il personale docente che dopo un’assenza continuativa (attenzione : ad esempio il rientro nelle vacanze di pasqua interrompe la continuità)di almeno 150 giorni rientri dopo il 30 aprile( si tiene conto per il calcolo dei giorni della data di termine dell’assenza e non del 30 aprile) non rientra nelle classi, ma è impiegato nella scuola sede di servizio per supplenze o altre attività o compiti.
Nel caso l’assenza sia inferiore a 150 giorni ma superiore a 90 giorni il docente non rientra nelle sole classi terminali
Il supplente che sostituisce il titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazione finali(precisazione di chiarimento introdotta dal CCNL art 37(ex art. 34) del 29.11.07)