Si chiarisce , a seguito di richieste da parte di alcuni naviganti, che per il personale della scuola sia nel caso di computo che di riscatto sia di legge 29(servizi privati , indennità di disocupazione) non è mai stata prevista la maggiorazione degli interessi al tasso legale sulla rateizzazione.
Si precisa inoltre che i servizi prestati presso scuole legalmente riconosciute ,possono essere riscatti o ricongiunti con la legge 29/79. Naturalmente se sono stati versati i contributi all’INPS sicuramente è più conveniente ricongiungerli con la legge 29. Infatti, il contributo è pari al 18% dello stipendio in godimento all’atto della presentazione della domanda per ogni anno da riscattare; mentre con la ricongiunzione i contributi versati all’INPS vanno a dimnuire l’evenutale importo da versare.
Solamente per la buonuscita sono previsti gli interessi sulla rateizzazione.
Si chiariscono ad ogni buon fine i termini di cui sopra
Computo : Trasferimento gratuito dei contributi allo stato(ad esempio da INPS a Tesoro)in base all'art. 11 del D.P.R. 29/12/73 n. 1092
Riscatto: servizi nei quali è mancato il versamento dei contributi(ad esempio decorrenza giuridica) oppure Università per le quali si vuole riscattare(pagare) i contributi in base all'art. 14 del D.P.R. 29/12/73 n. 1092
Ricongiunzione: Ai fini della liquidazione di un unico trattamento di quiescenza si può chiedere di ricongiungere alla propria posizione servizi lavorativi già coperti da contributi previdenziali( in modo particolare quelli dei settori privati) in base alla legge 29 del 7 febbraio 1979