DA UNA LETTURA ATTENTA DEL TESTO(art. 1 comma 2 Legge 247/07) IL REQUISITO NON INFERIORE AI 35 ANNI DI CONTRIBUZIONE DEVE SUSSISTERE ANCHE QUANDO VI SONO LE QUOTE cioè sia per la Tabella A che per la Tabella B
Premesso che restano fermi il pensionamento a prescindere dall'età, con 40 anni di anzianità retributiva e le pensioni di vecchiaia( donne con 60 -64 anni e 20 di servizio e uomini con 65 anni e 20 di servizio),
i requisiti per il personale della scuola risultano essere , per la pensione di anzianità, alla luce della legge 247/07:
1.9.2008 : 35 ANNI di contribuzione e 58 DI ETA' ;
1.9.2009: 35 ANNI di contribuzione e 58 ANNI DI ETA' (in base alla dicitura di cui al comma 6 lettera C dell'art. 1 della legge 243/2004 come modificata dall'art. 1 comma 2 punto 3) della legge 243/2007(pag. 4 G.U. n. 301 del 29-12-07 ) "Per il personale del comparto scuola resta fermo, ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico, che la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico e accademico, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione dei requisti entro il 31 dicembre dell'anno avendo come riferimento per l'anno 2009 i requisiti previsti per il primo semestre" )
1.1.2010: quota 95 (somma di età e di anni di contribuzione)di cui almeno 59 anni di età cioè 36 anni di anzianità e 59 di età oppure 35 di anzianità e 60 di età;
1.1.2011 : quota 96(somma di età e di anni di contribuzione) di cui almeno 60 anni di età cioè 36 di anzianità e 60 di età oppure 35 di anzianità e 61 di età;
da 1.1. 2013: quota 97(somma di età e di anni di contribuzione) di cui almeno 61 anni di età cioè 36 di anzianità e 61 di età oppure 35 di anzianità e 62 di età;
I nuovi coefficenti di trasformazione per il calcolo contributivo scattano dall'1/1/20o1(LEGGE 247/07 ART. 1 COMMA 14 e ALLEGATO 2- Tabella A)