In data 19 novembre 2007 sono stati emanati ulteriori chiarimenti sulle supplenze e precisamente
1) le supplenze brevi, fino a 10 giorni, possono essere prorogate tante volte quanto necessario (ovviamente solo se le singole proroghe dell'assenza del titolare non sono superiori a 10 giorni);
2) in caso di rinuncia a supplenza conferita sulla base di graduatorie di circoli viciniori non si applica la sanzione prevista;
4) nelle graduatorie di terza fascia d'istituto della scuola dell'infanzia e primaria, a cui si accede con il diploma magistrale, è valutabile come altro titolo il possesso di diplomi di maturità e di laurea triennale;
5) la certificazione di idoneità all'impiego rilasciata dal proprio medico curante è valida anche nei casi di assunzione a tempo indeterminato.