I pensionati da 1.9.04 avranno riliquidata la buonuscita con gli aumenti contrattuali alla data di cessazione 1.9.04 , mentre la pensione sarà riliquidata con gli aumenti contrattuali all’1.9.04 e all’1.2.05. E’ falsa e destituita di fondamento ogni informazione che preveda per questi per la pensione solo gli aumenti alla data di cessazione 1.9.04.
Si riporta ad ogni buon fine l'art. 3 del CCNL Scuola biennio 2004/2005 firmato il 7/12/05:
"Art. 3 - Effetti dei nuovi stipendi
1. Gli incrementi stipendiali di cui alla tabella A hanno effetto integralmente sulla 13ª mensilità, sui compensi per le attività aggiuntive, sulle ore eccedenti, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, trattamento di fine rapporto, sull'equo indennizzo e sull'assegno alimentare.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione della tabella A sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi ivi previsti al personale, comunque, cessato dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza contrattuale. Agli effetti dell'indennità di buonuscita e di licenziamento si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio."