Una norma che a mio parere è stata recepita solamente con il contratto Scuola del 1995 e quindi presente nell'art. 17 comma 17 del CCNL 24.7.03 e poco conosciuta dal personale della scuola ed in particolare da quello docente è l'assenza dovuta a infermità per un incidente stradale causato da altro veicolo (state quindi attenti in questo caso ad accordarvi con l'assicurazione del terzo: in effetti dovrebbe essere il dipendente a rivalersi sull'assicurazione ma di fatto fa tutto l'Amministrazione ; mi ricordo il caso di un docente che è stato lievemente tamponato, ha lasciato andare il terzo, pensando di non aver subito nulla , ha avuto invece il colpo di frustra, poi si è assentato e ha dovuto "pagare" in prima persona )
Infatti quando un dipendente ha un incidente stradale non per propria colpa e, di conseguenza, si assenta per un periodo di malattia, l'amministrazione è tenuta a rivalersi sull'assicurazione di chi ha causato l'incidente, al fine di consentire il recupero dello stipendio erogato durante il periodo di assenza.
Esiste in proposito un parere dell'avvocatura dello Stato di Bologna del 2003 che detta istruzioni per il recupero dei soldi nei confronti dell'Assicurazione del responsabile.