Normativa di riferimento: D.M. 331 del 24.7.1998 e succ. mod. ed integr. ; D.M. 141 del 3 giugno 1999 art. 10 e D.I. 2006
Scuola dell’infanzia : numero massimo bambini per sezione: di norma 25
numero minimo: 15
nel caso vi siano iscrizioni in eccedenza e non si riesce ad inserli in scuole viciniori, le iscrizioni sono ripartite nelle sezioni esistenti fino ad un massimo di 28 bambini
Scuola primaria : numero massimo bambini per classe: 25
numero minimo: 10
le pluriclassi sono costituite con non più di 12 bambini e non meno di 6
Scuola Media: numero massimo alunni per classe : 25
numero minimo: 15
nel caso vi siano iscrizioni in eccedenza , le iscrizioni sono ripartite nella classi parallele esistenti fino ad un massimo di 27 alunni
In presenza di una sola classe prima fino ad un massimo di 29 alunni.
Nei comuni montani possono essere costituite classi uniche con un numero di alunni non inferiore a 10
Nelle scuole dove c’è richiesta di tempo prolungato il numero delle classi a tempo normale e a tempo pieno si determina sul numero complessivo degli alunni e non separatamente
Scuola Superiore: numero alunni per classe : di regola non meno di 25
nel caso vi siano iscrizioni in eccedenza , le iscrizioni sono ripartite nella classi parallele esistenti fino ad un massimo di 28 alunni
In presenza di una sola classe prima fino ad un massimo di 29 alunni.
Per le classi con alunni portatori di handicap per tutti gli ordini e gradi di scuola si applica il D.M. 141/99 art 10 tuttora vigente :
1) le classi sono costituite con non più di 20 alunni purchè sia esplicitata e motivata la necessità della riduzione numerica di ciascuna classe , in rapporto alle esigenze formative dell’alunno, e il progetto articolato di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall’insegnante di sostegno nonchè da altro insegnante della scuola ;
2) la presenza di più di un alunno in situazione di handicap nella stessa classe può essere prevista in ipotesi residuale ed in presenza di handicap funzionalmente lievi;
3) in relazione al limite della dotazione organica provinciale complessiva le classi che accolgono alunni portatori di handicap possono essere costituite con più di 20 alunni senza superare, però il limite dei 25 alunni, previa valutazione della gravità dell’handicap e delle situazioni soggettive degli alunni interessati, unitamente alle condizioni organizzative e alle risorse professionali disponibili in ciascuna scuola.